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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/11/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 118 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Oristano presso lo studio dell'avvocato Antonio Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
e non costituiti, Controparte_1 CP_2
APPELLATI
All'esito della udienza collegiale del 19 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Nell'interesse del si chiede venga pronunciata la cessata materia del Parte_1
contendere con spese compensate. avendo le parti regolato stragiudizialmente la vertenza anche in ordine alle spese legali.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2021 il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 24/2021 col quale il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore di di complessivi 1.731,14 euro, oltre accessori di legge e spese di Controparte_1
lite ivi meglio dettagliate.
A sostegno della opposizione ha premesso che il era stato assunto come bracciante CP_1
agricolo a tempo parziale e determinato dal 7 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 presso i cantieri finanziati dalla Regione Sardegna siccome impegnati nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la cui disciplina è contenuta nella legge regionale n. 1/2009.
Ha proseguito esponendo che a cagione della nota emergenza pandemica iniziata nel corso del
2020 detti cantieri erano stati sospesi talchè il aveva interrotto l'attività lavorativa e che, CP_1
successivamente, la Giunta regionale sarda aveva adottato una deliberazione, segnatamente la n.
18/10, con la quale forniva linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e Lsu autorizzando i soggetti pubblici interessati a garantire la corresponsione degli emolumenti al personale nonostante la forzata sospensione delle attività.
La stessa amministrazione regionale, in seguito, riscontrando apposite richieste pervenute dal comune appellante, aveva escluso che ai cantieri forestali, quale era quello ove operava il CP_1
potesse applicarsi la predetta deliberazione n. 18/10 dell'8 aprile 2020.
Tanto premesso ha rilevato che il non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel periodo CP_1
per il quale ha rivendicato le somme concernenti le retribuzioni oggetto di ingiunzione.
Conseguentemente ha escluso che fosse insorto il relativo credito posto che l'obbligo retributivo doveva intendersi sospeso in presenza di una causa di forza maggiore (la pandemia da SARS-
CoV-2).
Sotto altro profilo ha poi contestato la correttezza del calcolo in base al quale il credito azionato in via monitoria era stato quantificato in ragione di 1.731,14 euro per i mesi di marzo ed aprile
2020 sulla scorta di un conteggio basato sul parametro della retribuzione giornaliera nella specie inutilizzabile stante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa nel periodo in questione.
Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_3
onde essere manlevato da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dal decreto opposto
[...]
2 ovvero dalla emananda sentenza domandando nel merito dichiararsi nullo o disporsi la revoca del decreto opposto.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha resistito contestando la fondatezza delle CP_1
avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio opposto.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della con la sentenza n. 60/2022 del 30 Controparte_3
settembre 2022, previa riunione al procedimento di altro analogo giudizio recante il r.a.c.l. n.
346/2021 promosso dal contro ha accertato l'effettiva Parte_1 CP_2
insorgenza del credito rivendicato dai lavoratori opposti e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso proposto dal con contestuale conferma dei rispettivi decreti monitori, Parte_1
avverso i quali l'amministrazione aveva rispettivamente proposto ricorso in opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il propone appello incentrandolo sui seguenti tre distinti motivi di Parte_1
gravame:
I. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite – Violazione di legge - Motivazione inadeguata.
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 avesse attribuito ad ogni dipendente pubblico, assunto con qualsiasi contratto a tempo determinato e/o indeterminato, il diritto alla retribuzione nel periodo della pandemia.
In realtà, ha osservato l'appellante, il contratto di lavoro a termine, nel pubblico impiego, è strettamente connesso allo svolgimento di una determinata attività che ne giustifica l'esistenza, nella fattispecie lo svolgimento delle attività previste nel progetto di finanziamento, cosicché se si applicasse la disposizione nazionale suindicata ad ogni contratto a termine si arriverebbe al risultato assurdo che, corrisposta la retribuzione per il periodo non lavorato, il contratto si dovrebbe concludere malgrado il mancato svolgimento delle attività programmate. Nella fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, i lavoratori risulterebbero pagati per 8 mesi a fronte di un contratto agricolo che “trovava la sua legittimità nel termine di sei mesi”.
3 In secondo luogo, ha sostenuto l'appellante, la norma statale applicata dal primo giudice non conteneva alcun riferimento alla retribuzione, ma si limitava ad autorizzare l'utilizzo di altre forme lavorative, tutte peraltro incompatibili con il lavoro agricolo a tempo determinato, ove la retribuzione è oraria e non sono previste ferie, permessi o la possibilità di utilizzare il lavoro agile.
Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della norma generale contenuta nell'art. 87, comma 3, del Decreto Cura Italia.
II. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle note del 7 e del 14 maggio
2020 della Regione Sardegna – Violazione di legge - Motivazione inadeguata e contradditoria
Il Tribunale ad avviso dell'amministrazione appellante aveva poi errato laddove ha ritenuto di poter attribuire portata generale all'art. 87, comma 3, del decreto Cura Italia, in quanto aveva trascurato di considerare che la condizione dei dipendenti pubblici in Sardegna era stata dettagliatamente disciplinata dalla delibera regionale 18/10 del 08.04.2020.
In sostanza il primo giudice scorrettamente aveva ritenuto di non dover attribuire alcun valore alle interpretazioni fornite dalla stessa Regione Sardegna, soggetto erogatore del finanziamento e titolare del rapporto presupposto che giustificava il contratto di assunzione, nel quale era stato espressamente previsto che i lavoratori sarebbero stati assunti a tempo determinato nei cantieri
Comunali – Forestali.
III. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc – Errata valutazione delle prove acquisite in ordine alla mancata chiamata in causa di terzo.
Il Tribunale aveva, infine, errato per non aver accolto l'istanza di chiamata in causa della
Regione Sardegna, in quanto, per un verso, non era sussistente il paventato rischio di aumento della durata del processo e di pregiudizio dei soggetti deboli e, per altro verso, non si era tenuto conto del fatto che il rapporto a termine dei dipendenti aveva come presupposto il progetto ed il finanziamento regionale di cui il aveva beneficiato. Parte_1
2. Nel corso dello svolgimento del giudizio la difesa appellante ha più volte chiesto un differimento della trattazione con concessione di un nuovo termine per la notifica (segnatamente con le note depositate il 17 ottobre 2023, il 3 novembre 2023 ed il 7 febbraio 2024) onde provvedere al riguardo, rappresentando di non aver potuto perfezionare la notifica alle controparti a causa di un problema informatico con la pec.
4 All'esito di vari rinvii disposti dal Collegio la difesa appellante con le note sostitutive depositate il 9 ottobre 2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo in via stragiudiziale, anche in punto di regolazione del regime delle spese di lite, per le quali ha chiesto disporsi la compensazione.
3. Osserva il Collegio che la difesa appellante, nonostante i vari rinvii disposti dal Collegio, non ha documentato la rituale evocazione in causa delle controparti entro il termine inizialmente fissato con il decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art. 435 c.p.c. e comunque nemmeno successivamente.
Va rilevato che in punto di omessa notifica di tale provvedimento finalizzato a consentire la rituale instaurazione del contraddittorio processuale la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso
e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi (cfr. Cass. ord. n.
27079/2020 e Cass. ord. n. 4887/2024).
La Corte ritiene doversi conformare a tale insegnamento che concerne esattamente quanto avvenuto nel presente giudizio, talchè deve dichiararsi improcedibile l'appello proposto dal con statuizione che precede logicamente quella relativa alla sopravvenuta Parte_1
carenza di interesse delle parti alla ulteriore prosecuzione della lite e dunque alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla deve disporsi in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara improcedibile l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 60/2022 del 16 marzo 2022, resa dal Tribunale CP_1 CP_2
di Oristano in funzione di giudice del lavoro;
2. Nulla dispone in punto di spese di lite del presente grado di giudizio;
5 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del Pt_1
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Così deciso in Cagliari il 20 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murruu Dott.ssa Donatella Aru
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 118 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Oristano presso lo studio dell'avvocato Antonio Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
e non costituiti, Controparte_1 CP_2
APPELLATI
All'esito della udienza collegiale del 19 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Nell'interesse del si chiede venga pronunciata la cessata materia del Parte_1
contendere con spese compensate. avendo le parti regolato stragiudizialmente la vertenza anche in ordine alle spese legali.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2021 il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 24/2021 col quale il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore di di complessivi 1.731,14 euro, oltre accessori di legge e spese di Controparte_1
lite ivi meglio dettagliate.
A sostegno della opposizione ha premesso che il era stato assunto come bracciante CP_1
agricolo a tempo parziale e determinato dal 7 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 presso i cantieri finanziati dalla Regione Sardegna siccome impegnati nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la cui disciplina è contenuta nella legge regionale n. 1/2009.
Ha proseguito esponendo che a cagione della nota emergenza pandemica iniziata nel corso del
2020 detti cantieri erano stati sospesi talchè il aveva interrotto l'attività lavorativa e che, CP_1
successivamente, la Giunta regionale sarda aveva adottato una deliberazione, segnatamente la n.
18/10, con la quale forniva linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e Lsu autorizzando i soggetti pubblici interessati a garantire la corresponsione degli emolumenti al personale nonostante la forzata sospensione delle attività.
La stessa amministrazione regionale, in seguito, riscontrando apposite richieste pervenute dal comune appellante, aveva escluso che ai cantieri forestali, quale era quello ove operava il CP_1
potesse applicarsi la predetta deliberazione n. 18/10 dell'8 aprile 2020.
Tanto premesso ha rilevato che il non aveva svolto alcuna attività lavorativa nel periodo CP_1
per il quale ha rivendicato le somme concernenti le retribuzioni oggetto di ingiunzione.
Conseguentemente ha escluso che fosse insorto il relativo credito posto che l'obbligo retributivo doveva intendersi sospeso in presenza di una causa di forza maggiore (la pandemia da SARS-
CoV-2).
Sotto altro profilo ha poi contestato la correttezza del calcolo in base al quale il credito azionato in via monitoria era stato quantificato in ragione di 1.731,14 euro per i mesi di marzo ed aprile
2020 sulla scorta di un conteggio basato sul parametro della retribuzione giornaliera nella specie inutilizzabile stante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa nel periodo in questione.
Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_3
onde essere manlevato da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dal decreto opposto
[...]
2 ovvero dalla emananda sentenza domandando nel merito dichiararsi nullo o disporsi la revoca del decreto opposto.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha resistito contestando la fondatezza delle CP_1
avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio opposto.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della con la sentenza n. 60/2022 del 30 Controparte_3
settembre 2022, previa riunione al procedimento di altro analogo giudizio recante il r.a.c.l. n.
346/2021 promosso dal contro ha accertato l'effettiva Parte_1 CP_2
insorgenza del credito rivendicato dai lavoratori opposti e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso proposto dal con contestuale conferma dei rispettivi decreti monitori, Parte_1
avverso i quali l'amministrazione aveva rispettivamente proposto ricorso in opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il propone appello incentrandolo sui seguenti tre distinti motivi di Parte_1
gravame:
I. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite – Violazione di legge - Motivazione inadeguata.
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 avesse attribuito ad ogni dipendente pubblico, assunto con qualsiasi contratto a tempo determinato e/o indeterminato, il diritto alla retribuzione nel periodo della pandemia.
In realtà, ha osservato l'appellante, il contratto di lavoro a termine, nel pubblico impiego, è strettamente connesso allo svolgimento di una determinata attività che ne giustifica l'esistenza, nella fattispecie lo svolgimento delle attività previste nel progetto di finanziamento, cosicché se si applicasse la disposizione nazionale suindicata ad ogni contratto a termine si arriverebbe al risultato assurdo che, corrisposta la retribuzione per il periodo non lavorato, il contratto si dovrebbe concludere malgrado il mancato svolgimento delle attività programmate. Nella fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, i lavoratori risulterebbero pagati per 8 mesi a fronte di un contratto agricolo che “trovava la sua legittimità nel termine di sei mesi”.
3 In secondo luogo, ha sostenuto l'appellante, la norma statale applicata dal primo giudice non conteneva alcun riferimento alla retribuzione, ma si limitava ad autorizzare l'utilizzo di altre forme lavorative, tutte peraltro incompatibili con il lavoro agricolo a tempo determinato, ove la retribuzione è oraria e non sono previste ferie, permessi o la possibilità di utilizzare il lavoro agile.
Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della norma generale contenuta nell'art. 87, comma 3, del Decreto Cura Italia.
II. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle note del 7 e del 14 maggio
2020 della Regione Sardegna – Violazione di legge - Motivazione inadeguata e contradditoria
Il Tribunale ad avviso dell'amministrazione appellante aveva poi errato laddove ha ritenuto di poter attribuire portata generale all'art. 87, comma 3, del decreto Cura Italia, in quanto aveva trascurato di considerare che la condizione dei dipendenti pubblici in Sardegna era stata dettagliatamente disciplinata dalla delibera regionale 18/10 del 08.04.2020.
In sostanza il primo giudice scorrettamente aveva ritenuto di non dover attribuire alcun valore alle interpretazioni fornite dalla stessa Regione Sardegna, soggetto erogatore del finanziamento e titolare del rapporto presupposto che giustificava il contratto di assunzione, nel quale era stato espressamente previsto che i lavoratori sarebbero stati assunti a tempo determinato nei cantieri
Comunali – Forestali.
III. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc – Errata valutazione delle prove acquisite in ordine alla mancata chiamata in causa di terzo.
Il Tribunale aveva, infine, errato per non aver accolto l'istanza di chiamata in causa della
Regione Sardegna, in quanto, per un verso, non era sussistente il paventato rischio di aumento della durata del processo e di pregiudizio dei soggetti deboli e, per altro verso, non si era tenuto conto del fatto che il rapporto a termine dei dipendenti aveva come presupposto il progetto ed il finanziamento regionale di cui il aveva beneficiato. Parte_1
2. Nel corso dello svolgimento del giudizio la difesa appellante ha più volte chiesto un differimento della trattazione con concessione di un nuovo termine per la notifica (segnatamente con le note depositate il 17 ottobre 2023, il 3 novembre 2023 ed il 7 febbraio 2024) onde provvedere al riguardo, rappresentando di non aver potuto perfezionare la notifica alle controparti a causa di un problema informatico con la pec.
4 All'esito di vari rinvii disposti dal Collegio la difesa appellante con le note sostitutive depositate il 9 ottobre 2025 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo in via stragiudiziale, anche in punto di regolazione del regime delle spese di lite, per le quali ha chiesto disporsi la compensazione.
3. Osserva il Collegio che la difesa appellante, nonostante i vari rinvii disposti dal Collegio, non ha documentato la rituale evocazione in causa delle controparti entro il termine inizialmente fissato con il decreto presidenziale adottato ai sensi dell'art. 435 c.p.c. e comunque nemmeno successivamente.
Va rilevato che in punto di omessa notifica di tale provvedimento finalizzato a consentire la rituale instaurazione del contraddittorio processuale la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso
e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi (cfr. Cass. ord. n.
27079/2020 e Cass. ord. n. 4887/2024).
La Corte ritiene doversi conformare a tale insegnamento che concerne esattamente quanto avvenuto nel presente giudizio, talchè deve dichiararsi improcedibile l'appello proposto dal con statuizione che precede logicamente quella relativa alla sopravvenuta Parte_1
carenza di interesse delle parti alla ulteriore prosecuzione della lite e dunque alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla deve disporsi in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara improcedibile l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 60/2022 del 16 marzo 2022, resa dal Tribunale CP_1 CP_2
di Oristano in funzione di giudice del lavoro;
2. Nulla dispone in punto di spese di lite del presente grado di giudizio;
5 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del Pt_1
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Così deciso in Cagliari il 20 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murruu Dott.ssa Donatella Aru
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