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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2257/2021 R.G., vertente
TRA
, con l'avv. Marco Bernardini Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giovanni Muzi CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte in atti
Oggetto: opposizione a precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, dianzi all'intestato Tribunale, la società Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al precetto da quest'ultima intimato, avente quale titolo
[...]
esecutivo la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6101/2018 e inerente nella specie pagina 1 di 7 alle spese del giudizio di secondo grado.
2. Avutasi la costituzione della società opposta, le parti hanno rappresentato essere tra le stesse sopraggiunto un accordo in base al quale, a fronte del pagamento da parte di delle somme di cui all'intimato precetto, la società Parte_1 CP_1
avrebbe rinunziato atti della procedura esecutiva R.E. n. 244/2021 frattanto promossa avanti al Tribunale di Tivoli, come in effetti avvenuto, con conseguente estinzione del menzionato procedimento.
3. Le parti, nell'instare per la cessazione della materia del contendere, hanno articolato richieste difformi quanto alle spese del presente giudizio, che parte opponente ha chiesto di compensare mentre parte opposta di porre a carico dell'attore Parte_1
, sulla base del criterio della soccombenza virtuale;
entrambe le parti hanno, in
[...]
subordine, insistito nelle conclusioni come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione.
4. Avvenuta in data 7.8.2025 la sostituzione della persona del Giudicante, la causa è stata indi rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
5. In ragione dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti, con conseguente pagamento delle somme oggetto del precetto qui opposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, identifica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di cassazione ha delineato i confini.
5.1. La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che viene a prodursi per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. pagina 2 di 7 5.2. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, emersa nella prassi giurisprudenziale, che si verifica dunque quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 3, Sentenza n.
2567 del 06/02/2007).
5.3. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
5.4. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
5.5. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere si colloca in posizione speculare e contrapposta rispetto all'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire sia a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del Giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
5.6. Si tratta pertanto di uno strumento processuale necessario, atteso che il Giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, pagina 3 di 7 in quanto l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che peraltro interferisce anche con il profilo delle spese processuali.
5.7. In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della causa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
5.8. Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a determinare la composizione delle questioni controverse oggetto di causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del
08/11/2007).
6. Orbene, nel caso di specie, il sopravvenuto raggiungimento di un accordo con riguardo alle somme intimate nel precetto qui opposto è idoneo a determinare il venir meno delle questioni controverse alla stregua delle domande veicolate nel presente giudizio, che ne costituiscono il thema decidendum.
6.1. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto al profilo inerente alle spese del presente giudizio, secondo il consolidato orientamento di legittimità “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr., ex aliis, Cass. 29/11/2016
n. 24234). pagina 4 di 7 7.1. Ebbene, con riguardo al caso di specie, merita rammentare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogniqualvolta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente
è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis:
Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass.
25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001
n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
7.2. In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di pagina 5 di 7 opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.
7.3. Sicché, chiariti come sopra i limiti dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. nel caso in cui il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale e contempli una statuizione condannatoria, nel presente giudizio, a fronte di precetto intimato su titolo giudiziale e relativo al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado come da condanna a carico di e in favore della società recata dalla sentenza Parte_1 CP_1
della Corte d'appello di Roma n. 6101/2018, non sono state veicolate con l'opposizione ragioni attinenti alla sussistenza di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo ma prima dell'intimazione del precetto, atteso che l'accordo raggiunto dalle parti a componimento delle questioni controverse
è avvenuto dopo l'introduzione del presente giudizio, pendente il procedimento esecutivo promosso in esecuzione della menzionata sentenza della Corte d'appello di
Roma n. 6101/2018, costituente il titolo sulla cui base è stato intimato il precetto qui opposto.
7.4. Le spese del giudizio devono essere dunque liquidate come in dispositivo secondo i criteri della causalità e della soccombenza virtuale, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del procedimento e all'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna al pagamento, in favore della società in Parte_1 CP_1 pagina 6 di 7 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Così deciso in data 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2257/2021 R.G., vertente
TRA
, con l'avv. Marco Bernardini Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giovanni Muzi CP_1
OPPOSTO
Conclusioni: come da note scritte in atti
Oggetto: opposizione a precetto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, dianzi all'intestato Tribunale, la società Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al precetto da quest'ultima intimato, avente quale titolo
[...]
esecutivo la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6101/2018 e inerente nella specie pagina 1 di 7 alle spese del giudizio di secondo grado.
2. Avutasi la costituzione della società opposta, le parti hanno rappresentato essere tra le stesse sopraggiunto un accordo in base al quale, a fronte del pagamento da parte di delle somme di cui all'intimato precetto, la società Parte_1 CP_1
avrebbe rinunziato atti della procedura esecutiva R.E. n. 244/2021 frattanto promossa avanti al Tribunale di Tivoli, come in effetti avvenuto, con conseguente estinzione del menzionato procedimento.
3. Le parti, nell'instare per la cessazione della materia del contendere, hanno articolato richieste difformi quanto alle spese del presente giudizio, che parte opponente ha chiesto di compensare mentre parte opposta di porre a carico dell'attore Parte_1
, sulla base del criterio della soccombenza virtuale;
entrambe le parti hanno, in
[...]
subordine, insistito nelle conclusioni come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione.
4. Avvenuta in data 7.8.2025 la sostituzione della persona del Giudicante, la causa è stata indi rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
5. In ragione dell'intervenuto accordo raggiunto dalle parti, con conseguente pagamento delle somme oggetto del precetto qui opposto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, identifica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di cassazione ha delineato i confini.
5.1. La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che viene a prodursi per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. pagina 2 di 7 5.2. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, emersa nella prassi giurisprudenziale, che si verifica dunque quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 3, Sentenza n.
2567 del 06/02/2007).
5.3. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
5.4. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
5.5. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere si colloca in posizione speculare e contrapposta rispetto all'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire sia a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del Giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
5.6. Si tratta pertanto di uno strumento processuale necessario, atteso che il Giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, pagina 3 di 7 in quanto l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che peraltro interferisce anche con il profilo delle spese processuali.
5.7. In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della causa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
5.8. Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a determinare la composizione delle questioni controverse oggetto di causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del
08/11/2007).
6. Orbene, nel caso di specie, il sopravvenuto raggiungimento di un accordo con riguardo alle somme intimate nel precetto qui opposto è idoneo a determinare il venir meno delle questioni controverse alla stregua delle domande veicolate nel presente giudizio, che ne costituiscono il thema decidendum.
6.1. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto al profilo inerente alle spese del presente giudizio, secondo il consolidato orientamento di legittimità “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr., ex aliis, Cass. 29/11/2016
n. 24234). pagina 4 di 7 7.1. Ebbene, con riguardo al caso di specie, merita rammentare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale, ogniqualvolta l'esecuzione (già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione già intrapresa), al debitore opponente
è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis:
Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass. 13.11.2009 n. 24027; Cass.
25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205; Cass. 19.6.2001
n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n. 2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
7.2. In modo ancor più specifico, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato, il divieto per il debitore di rimettere in discussione l'accertamento del credito è piana conseguenza degli effetti della cosa giudicata materiale, che copre tanto il dedotto quanto il deducibile, mentre quando il titolo giudiziale è rappresentato da una sentenza provvisoriamente esecutiva ma ancora soggetta ad impugnazione, l'analogo divieto del debitore di contestare in sede di pagina 5 di 7 opposizione a precetto (o all'iniziata esecuzione) l'accertamento del credito contenuto nel titolo discende dall'applicazione dei principi in tema di impugnazione, che investono della cognizione dei vizi formali e sostanziali della sentenza resa in primo (o secondo) grado il Giudice dell'impugnazione.
7.3. Sicché, chiariti come sopra i limiti dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. nel caso in cui il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale e contempli una statuizione condannatoria, nel presente giudizio, a fronte di precetto intimato su titolo giudiziale e relativo al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado come da condanna a carico di e in favore della società recata dalla sentenza Parte_1 CP_1
della Corte d'appello di Roma n. 6101/2018, non sono state veicolate con l'opposizione ragioni attinenti alla sussistenza di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo ma prima dell'intimazione del precetto, atteso che l'accordo raggiunto dalle parti a componimento delle questioni controverse
è avvenuto dopo l'introduzione del presente giudizio, pendente il procedimento esecutivo promosso in esecuzione della menzionata sentenza della Corte d'appello di
Roma n. 6101/2018, costituente il titolo sulla cui base è stato intimato il precetto qui opposto.
7.4. Le spese del giudizio devono essere dunque liquidate come in dispositivo secondo i criteri della causalità e della soccombenza virtuale, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore del procedimento e all'attività defensionale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna al pagamento, in favore della società in Parte_1 CP_1 pagina 6 di 7 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ult. comma, cod. proc. civ.
Così deciso in data 21 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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