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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8168 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.A.C.C. n. 14139/2024 TRA
AVV. , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Tiziano 108, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. Chiara Arsini che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciato su atto separato in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente Avv. Valter Militi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 presso l'Ufficio Legale della , rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Silvia Caporossi giusta procura Generale alle liti redatta dal notaio Dott.ssa
[...]
Repertorio n. 132.167, Raccolta n. 11.595 del 25/05/2023 Persona_1
CONVENUTA E
istituito con D.L. Controparte_2
22/10/2016 n° 193, convertito in L. n. 225/2016 (in seguito Agente) per tutto il territorio nazionale, ad esclusione della Regione IC (quale successore a titolo universale di Controparte_3 seguito di fusione per incorporazione delle società
[...] Controparte_4
ed , avvenuta in data 17 giugno 2016 con atti ai rogiti del Controparte_5 Controparte_6
Dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 41564 Raccolta n. 23400 registrato Persona_2 all' , Ufficio Territoriale di Roma 3, in data 20 giugno 2016 al n. 16210 Serie Controparte_2
1T, avente efficacia dal 1° luglio 2016), in persona del Responsabile Atti Introduttivi del giudizio Lazio, , giusta procura del Notaio in Roma, Dott. del 25/07/2024, CP_7 Persona_3 rep. nr. 181515 racc. nr 12772 ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via Chiaia n. 142, presso lo studio dell'Avv. Roberta Refolo che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla memoria di costituzione CONVENUTA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 10.4.2024 ed iscritto a ruolo l'11.4.2024 l'avv. esponeva: che il 22.3.2024 l' ha Parte_2 Controparte_2 notificato al ricorrente, a mezzo pec, l'avviso di intimazione n 09720249031711590 per € 444.696,53; di impugnare solo le sottese cartelle riferibili al Tribunale del lavoro ed in particolare le seguenti cartelle: n. 09720080152268709000 presuntivamente notificata il 08.01.2009; n. 09720090220287470000 presuntivamente notificata il 23.04.2011; n. 09720110241745465000 presuntivamente notificata il 24.03.2012, n. 09720130098477214000 presuntivamente notificata il 10.06.2015; n. 09720140004369075000 presuntivamente notificata il 09.10.2014; n. 09720170263987319000 presuntivamente notificata il 25.01.2018; n. 09709720190024342049000 presuntivamente notificata il 26.01.2019; n. 09720210020660023000 presuntivamente notificata il 05.07.2022; n. 09720220004279769000 presuntivamente notificata il 05.10.2022; n. 09720220189006376000 presuntivamente notificata il 30.01.2023, così per un totale di euro 69.069,31; che tutte le cartelle indicate nell'intimazione de quo sono state tutte in precedenza impugnate oppure annullate in via giudiziale e stragiudiziale, sgravate in autotutela e quindi, per le azioni pendenti o passate in giudicato non possono sin dall'inizio considerarsi valide a costituire titolo esecutivo;
che nell'avviso di intimazione n. 09720189021963179 notificato il 10.4.2018 erano presenti le seguenti cartelle, indicate nuovamente nell'atto impugnato: n.09720080152268709000- n.09720100369456120000- n.09720110241745465000- n.09720130098477214000- n.09720140004369075000; che avverso il suddetto avviso di intimazione in data 23.4.2018 veniva proposto ricorso in autotutela e né l'ente di riscossione né gli enti impositori hanno mai dato risposta nei termini di legge, dando così conferma di annullamento ai sensi della legge 228/2012; che nell'avviso di intimazione n. 09720199025699338 notificato il 20.3.2019 sono presenti le medesime cartelle nonché l'ulteriore cartella 09720170263987319000 indicate tutte nell'atto impugnato;
che avverso il suddetto avviso di intimazione il ricorrente ha avanzato ricorso in autotutela in data 26.3.2019, anche in questa occasione né l'ente di riscossione né gli enti impositori hanno mai risposto, dando così conferma di annullamento ai sensi della norma in vigore;
che avverso il medesimo avviso di intimazione è stato presentato ricorso in Tribunale, r.g. 15026/19, terminato con sentenza n. 3572/22 di parziale accoglimento;
che ne consegue che tali cartelle sono in parte annullate per silenzio assenso previsto dalla Legge in materia, che prevede la risposta entro il termine di 210 giorni, decorso il quale si determina l'annullamento di quanto richiesto, mentre altre cartelle sono sub iudice, e non possono essere richieste;
che la mancata risposta al ricorso in autotutela relativo all'intimazione n. 09720189021963179000 nonché al ricorso in autotutela avverso l'avviso di intimazione n. 09720199025699338, ha determinato che gli importi oggetto dei suddetti ricorsi, oggi riprodotti, sono da ritenersi annullati a causa dell'inerzia degli Enti impositori e dell' ; che gli stessi presunti crediti si Controparte_2 ritrovano inseriti anche nel pignoramento presso terzi n. 097842018000009344/001, anch'esso impugnato dinanzi al Tribunale Civile di Roma, che in data 22.12.2022 con sentenza n. 18816/22 ha accolto l'opposizione presentata;
che tutte le cartelle indicate nell'avviso di intimazione sono state annullate e non possono essere riproposte con altri successivi atti perché la suddetta sentenza è passata in giudicato;
che i medesimi importi, nonostante una sentenza di accoglimento e due ricorsi in autotutela accolti per inerzia della P.A., sono stati inseriti anche nell'avviso di intimazione 09720219015065861, notificato il 5.11.2021, al cui interno oltre a tutte le cartelle indicate ai punti che precedono contiene la n. 09720190024342049000; che anche avverso il suddetto atto di intimazione è stato presentato ricorso in autotutela in data 24.11.2021, rimasto privo di riscontro, comportando così l'annullamento di tutte le cartelle indicate a norma della legge 228/2012; che la L. 335/1995 prevede, ai commi 9 e 10 dell'art. 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono con il decorso di 5 anni, di conseguenza non possono più essere richiesti;
che la Suprema Corte ha affermato che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti ed hanno ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla è quinquennale a partire dal Controparte_1
1.1.1996; che poiché all'Avv. non sono mai state notificate le cartelle sottese all'avviso di Pt_2 intimazione, si deve ritenere prescritta l'azione di intimazione e la sottesa cartella n. 09720080152268709000, relativa al pagamento della cassa forense per l'anno 2001; che la notifica effettuata da parte dell' dall'indirizzo pec: Controparte_2
t. non è oggettivamente e con certezza riconducibile Email_1 alla stessa, non risultando nell'elenco Reginde, né nella pagina ufficiale del sito internet di
[...]
, né nella pagina della CCIA né in quella di INDICEPA, indice delle Controparte_2
Pubbliche Amministrazioni con la conseguenza che l'intimazione de qua non risulta regolarmente notificata;
che ne consegue l'inesistenza insanabile dell'intero procedimento notificatorio a mezzo pec in cui è incorso l' per aver notificato l'intimazione da un indirizzo non Controparte_8 risultante in nessun registro ufficiale e di conseguenza non riconducibile direttamente all'Ente deputato all'esazione comportandone l'irregolarità/ illegittimità di inesistenza della notifica stessa non suscettibile di sanatoria;
di eccepire la decadenza di tutte le cartelle per violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/73, cosi modificato dall'articolo unico, comma 146, della legge 244/2007 dell'atto, senza possibilità di sanatoria;
che l'avviso di intimazione è nullo per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; che l'avviso di intimazione è nullo per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
che l'atto di intimazione è privo anche di altri requisiti di legge, quali ad esempio la mancanza dell'indicazione dell'autorità cui ricorrere.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ 1) in via principale, previa sospensione dell'avviso di intimazione n. 0972049031711590 per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di intimazione n. 0972049031711590 per quanto di competenza di codesto Tribunale e di conseguenza il presunto credito vantato dalla
[...]
2) parimenti in via principale, accertare e Controparte_9 dichiarare i presupposti della lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e della responsabilità per difetto della normale prudenza nel compimento dell'esecuzione, condannare la Controparte_9
, in persona de Legale Rappresentante pro-tempore, e l'
[...] Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e ciascuno per
[...] quanto di propria competenza, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Avv. Parte_2 da liquidarsi nella misura di € 1.500,00, ovvero in via equitativa in quella somma
[...] maggiore ritenuta di giustizia”; con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge”.
si costituiva in giudizio chiedendo di volere: “ Controparte_10
1.Rigettare, in via preliminare, la istanza di sospensione dell'avviso di pagamento nr. 09720249031711590 per assenza dei requisiti di legge;
2.Accertare e dichiarare la inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione per i motivi innanzi esposti;
3. per l'effetto rigettare l'opposizione con vittoria di spese di lite”.
In particolare deduceva: che è infondata l'eccezione di nullità dell'atto in quanto CP_11 notificato a mezzo pec, da un indirizzo non censito nei pubblici registri, come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata nella memoria di costituzione;
che le contestazioni in esame sono inammissibili in considerazione del fatto che sulle stesse si è già pronunciato il Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio di opposizione nrg. 31569/2021 definito con sentenza nr. 3572/2022 del 20.04.2022 confermata dalla Corte di Appello di Roma con pronuncia nr. 4194/2023 del 14.12.2023; ch le cartelle sulle quali è stata emessa pronuncia sono le seguenti: nr. 09720080152268709000, nr. 09720090220287470000, nr. 09720100369456120000, nr. 09720110241745465000, nr. 09720130098477214000, nr. 09720140004369075000 e nr. 09720170263987319000; che lo stesso ragionamento vale anche per le cartelle esattoriali nr. 09709720190024342049000, nr. 09720210020660023000, e la nr. 09720220189006376000 sulle quali pure si è già pronunciato il Tribunale di Roma nell'ambito dei procedimenti riuniti recanti nrg. 31569/2021, nrg. 24368/2022, nrg. 26197/2023 e nrg. 8107/2023, definiti con sentenza nr. 1726/2024; che l'unica cartella sulla quale si può pronunciare il Tribunale è la nr. 09720220004279769000 che non viene neppure richiamata negli atti per i quali il ricorrente assume aver presentato istanza di autotutela;
che è inammissibile la contestazione relativa alla asserita omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte alla intimazione di pagamento nr. 09720249031711590, cartelle che risultano comunque notificate come da documentazione in atti;
che la prescrizione risulta interrotta dagli atti dettagliatamente indicati nella memoria di costituzione;
che la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto, come nel caso di specie;
che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo;
che la richiesta di sospensione dell'avviso di intimazione nr. 09720249031711590 difetta dei suoi elementi costitutivi.
Si costituiva, altresì, in giudizio la Controparte_1 chiedendo di volere:” in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso con riferimento ai ruoli 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2020 e 2022, stante la sussistenza di precedenti pronunce con riferimento ai detti ruoli con sentenza del Tribunale di Roma n. 5372/2022, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4194/2023 e con sentenza del Tribunale di Roma con sentenza n. 1726/2024; – ancora in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
– sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99; – in via principale, rigettare le domande formulate dall'Avv. condannando il Pt_2 professionista al pagamento dell'importo di € 33.291,66 iscritto nei ruoli in contestazione, oltre interessi di mora come calcolati dal Concessionario per la riscossione;
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento Pt_2 diretto alla Forense delle somme iscritte nel ruolo impugnato, per un totale di € 56.416,04, CP_1 oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, dal dovuto al saldo;
– in subordine, in caso di declaratoria di prescrizione di alcune delle somme iscritte a ruolo, condannare il Concessionario per la riscossione a risarcire il danno patito dall'Ente, corrispondendo in favore della le CP_1 somme che dovessero essere dichiarate prescritte, oltre interessi di mora maturati dalla data di consegna del ruolo.Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In particolare la convenuta deduceva: che l'Avv. ha proposto un precedente CP_1 Pt_2 giudizio innanzi al Tribunale di Roma con R.G. n. 15026/2019, avente ad oggetto, tra altri, i ruoli 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 e 2017 oggetto del contendere, sollevando le medesime contestazioni di cui al presente ricorso, il quale, previa riunione con altri due giudizi pendenti tra le medesime parti, n. R.G. 38734/2019 e n. R.G. 9668/2020 – non aventi ad oggetto ruoli oggetto del contendere
- è stato deciso con sentenza del Tribunale di Roma n. 3572/2022 che ha rigettato il ricorso con riferimento a tutti i detti ruoli;
che l'Avv. ha promosso appello avverso la detta sentenza, Pt_2 definito con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4194/2023 del 14.12.2023 che ha confermato la sentenza di primo grado;
che l'Avv. ha promosso, per le stesse motivazioni Pt_2 di cui al presente ricorso, un ulteriore giudizio n. R.G. 26197/2023, avente ad oggetto un'altra precedente intimazione di pagamento dei ruoli 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 e 2018, un ulteriore giudizio n. R.G. 8107/2023, avente ad oggetto la cartella esattoriale relativa al ruolo 2022, un ulteriore giudizio n. R.G. 24368/2022, avente ad oggetto la cartella esattoriale relativa al ruolo 2020, un ulteriore giudizio n. R.G. 12501/2022, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dei ruoli 2001, 2007, 2008, 2009 e 2010 ed un ulteriore giudizio n. R.G. 31569/2021, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dei ruoli 2011, 2012, 2013, 2017 e 2018, che, a seguito di riunione, sono stati decisi con sentenza del Tribunale di Roma n. 1726/2024 del 12.02.2024, che ha dichiarato inammissibili o ha respinto tutti i ricorsi;
che quindi sono inammissibili le contestazioni in questa sede riproposte e riferite alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento impugnata oggetto dei precedenti detti giudizi;
che la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata è intervenuta in data 21.03.2024, ossia successivamente al deposito delle suindicate sentenze che hanno rigettato i ricorsi dell'Avv. con riferimento a tutte le cartelle Pt_2 impugnate in questa sede, con eccezione di quella relativa al ruolo 2021, che non risulta, allo stato, essere oggetto di alcuna impugnazione;
che è improponibile e inammissibile il ricorso promosso dall'Avv. per il mancato rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dalla notifica delle Pt_2 cartelle esattoriali, previsto dall'art. 24 del d. lgs. n. 46/99; che, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dal per la riscossione nei precedenti giudizi, le cartelle CP_12 esattoriali relative ai ruoli 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2020 e 2022 risultano essere state ritualmente notificate rispettivamente in data 8.01.2009, 23.04.2011, 24.03.2012, 10.06.2015, 9.10.2014, 25.01.2018, 26.01.2019, 5.07.2022 e 30.01.2023 (circostanza accertata dal giudice nelle sentenze rese all'esito dei detti giudizi) e la cartella esattoriale relativa al ruolo 2021 risulta notificata in data 5.10.2022; che, in ordine alla contestazione attinente l'inesistenza giuridica della notificazione del provvedimento impugnato avvenuta a mezzo di invio da un indirizzo pec non iscritto in alcun elenco ufficiale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”; che privo di fondamento è il riferimento al contenuto dell'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012; che anche con riferimento alla notifica a mezzo pec degli atti giudiziari la Cassazione ha affermato la validità della notifica eseguita attraverso l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi indicati dall'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, allorché l'atto abbia raggiunto il suo scopo e il destinatario si sia costituito in giudizio e abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto del ricorso;
che, con riferimento a quanto asserito dal ricorrente in ordine all'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, essendo venuti meno i ruoli sottesi, in esito alla procedura di cui all'art. 1, commi 537 ss. della l. n. 228/2012, la Cassa ha riscontrato l'istanza pervenuta in data 23.04.2018, riferita alla precedente intimazione ricevuta dall'Avv. n. 09720189021963179000, avente ad oggetto, tra gli altri, Pt_2 anche ruoli oggetto del presente giudizio, con nota pec, ricevuta dal professionista in data 10.05.2018 e non ha riscontrato la successiva istanza riferita all'intimazione n. 09720199025699338, avendo già con la predetta nota pec motivato in ordine alla legittimità della pretesa iscritta nei ruoli esattoriali sottesi;
che per quanto riguarda la sentenza n. 18816/2022 del 20.12.2022, resa all'esito del giudizio di opposizione a pignoramento presso terzi promosso dall'Avv. nei confronti della sola la stessa è Pt_2 Controparte_2 inopponibile alla medesima, non evocata nel detto giudizio;
che nel merito la pretesa della CP_1 si fonda sulle ragioni dettagliatamente esposte nella memoria di costituzione;
che non risulta CP_1 maturata alcuna prescrizione atteso che l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”; che detta norma, pertanto, avendo Controparte_1 stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto rivivere il primo CP_1 comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla che con riferimento alla CP_1 problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della legge n. 247/12, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa;
che nel caso di specie non risulta decorsa la prescrizione con riferimento a tutti i crediti oggetto del contendere, iscritti nei ruoli 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022 notificati rispettivamente in data 8.01.2009, 23.04.2011, 24.03.2012, 10.06.2015, 9.10.2014, 25.01.2018, 26.01.2019, 5.07.2022, 5.10.2022 e 30.01.2023 (circostanza accertata, per quanto riguarda i ruoli 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2020 e 2022, dal giudice nelle sentenze rese all'esito dei citati precedenti giudizi), ossia nel quinquennio antecedente ovvero successivamente all'entrata in vigore della l. n. 247/12, con conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale, non decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (21.03.2024), stante l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione ad opera dell' intimazione di pagamento notificata al ricorrente in data 10.04.2018 e delle ulteriori intimazioni di pagamento oggetto dei giudizi di opposizione n. r.g. 15026/2019, n. r.g. 31569/2021, n. r.g. 12501/2022 e n. R.G. 26197/2023, giudizi tutti definiti con sentenza n. 1726/2024; che è inammissibile l'istanza di sospensione formulata dal ricorrente, essendo la stessa carente dei presupposti richiesti per legge.
Differita l'udienza ex art. 418 cpc, istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art- 429 cpc con sentenza contestuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto alla questione relativa alla legittimità del ricorso ad un avvocato del libero foro da parte di , sollevata dalla difesa del ricorrente Controparte_10 nelle note conclusive, si osserva che la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «l' si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti Controparte_2 come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di CP_2 assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_2 necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate - NE (ADER) si è passati dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro;
il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Controparte_2
, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell
[...] CP_2 anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all di avvalersi Controparte_2 anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell a mezzo dell'Avvocatura dello Controparte_2
Stato ovvero degli avvocati del libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L'orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal d.l. n. 34/2019, art.
4-nonies, convertito dalla legge n. 58/2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell;
Controparte_2 detta norma ha fornito invero un'interpretazione autentica del d.l. n. 193/2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, recante norme in materia di soppressione di
e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra CP_3
l' e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in Controparte_2 quanto sussista una convenzione fra tali due enti;
e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass. 27 ottobre 2021, n. 30252). Alla luce dei predetti principi, questa Corte ha ulteriormente osservato che «il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e , n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede Controparte_2 espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di NE", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle Commissioni Tributarie» (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30432; v. anche Cass. 8 ottobre 2020, n. 21660; Cass. 6 luglio 2020, n. 13804). In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato del libero foro… “ CP_11
(Cass. sez. 5, ordin. n. 15365/2024 del 3.6.2024). Deve, pertanto, essere respinta l'eccezione di difetto di rappresentanza di sollevata CP_11 dal ricorrente. Ciò premesso si osserva che il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 09720249031711590 dell'importo complessivo di € 444.696,53 notificatagli a mezzo il 22.3.2024 da limitatamente alle seguenti cartelle di Controparte_2 pagamento afferenti a crediti previdenziali dovuti alla di competenza del Tribunale CP_1 del lavoro:
-n. 09720080152268709000 indicata come notificata il 08.01.2009 di € 9.094,70;
-n. 09720090220287470000 indicata come notificata il 23.04.2011 di € 2.835,35;
- n. 09720110241745465000 indicata come notificata il 24.03.2012 di € 4.314,95;
-n. 09720130098477214000 indicata come notificata il10.06.2015 di € 14.812,06;
- n. 09720140004369075000 indicata come notificata il 09.10.2014 di € 6.245,03;
- n. 09720170263987319000 indicata come notificata il 25.01.2018 di € 1.016,47;
- n. 09709720190024342049000 indicata come notificata il 26.01.2019 di € 4.293,63;
- n. 09720210020660023000 indicata come notificata il 05.07.2022 di € 7.016,84;
- n. 09720220004279769000 indicata come notificata il 05.10.2022; di € 10.102,40
-n. 09720220189006376000 indicata come notificata il 30.01.2023 di € 10.131,28. Si osserva che il ricorrente, che non ha sollevato in ricorso alcuna contestazione circa il merito della pretesa della ha eccepito la nullità della notifica a mezzo pec in data CP_1
21.3.2024 in quanto effettuata da dall'indirizzo pec Controparte_10
t non presente in pubblici elenchi. Email_1
L'eccezione è infondata. Invero, la incontestata riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (come l'intestazione, il logo ecc.), anche dai dati di certificazione contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso RE (ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna versate in atti) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato, assegnato ad . Controparte_2
D'altro canto ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto l'art. 26 del Dpr n. 602/1973 individua solo l'indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per l'evidente centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e, dunque, per garantirne il diritto al contraddittorio e alla difesa, senza fare alcun cenno all'indirizzo PEC del soggetto notificante. Si osserva che la Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 15979 del 18.5.2022 ha stabilito che “ In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Anche da ultimo la Suprema Corte a sezione unite ha ribadito detto principio:”..“2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della Controparte_13 legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura…” (Cass. sez. 5 sent. n. 18684 del 3.7.2023). Pertanto secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione "L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (Cass. S.U. sent. n. 23620 del 28.9.2018, conforme Cass. sez.1 sent. n. 20625 del 31.8.2017). Nel caso di specie è pacifico ed ammesso dallo stesso ricorrente che l'atto ha prodotto il risultato della sua conoscenza, consentendo all'istante di proporre in questa sede l'opposizione avverso la predetta intimazione di pagamento;
inoltre il ricorrente non ha dedotto (e provato) quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della intimazione di pagamento in questione da un indirizzo diverso da quello presente in pubblico elenco, con conseguente rigetto della eccezione. Risulta, parimenti, infondata l'eccezione di prescrizione. Invero, quanto alle cartelle di pagamento n. 09720080152268709000, n. 09720090220287470000, n. 09720110241745465000,n. 09720130098477214000, n. 09720140004369075000, n. 09720170263987319000, sottese anche alla precedente intimazione di pagamento n. 09720219015065861 (inerente cartelle di pagamento afferenti a crediti previdenziali dovuti alla rispettivamente per gli anni 1996, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, CP_1
2008, 2009, 2010), a seguito di impugnazione di quest'ultima da parte dell'avv. , il Pt_2
Tribunale di Roma sezione lavoro con sentenza n. 3572/2022 del 20/04/2022 in atti, ha dichiarato “ le cartelle di pagamento non prescritte per le quali vigono i termini di prescrizione decennale sono la n. 09720080152268709000, la n. 09720090220287470000, la n. 09720100369456120000, la n. 09720110241745465000, la n. 09720130098477214000, la n. 09720140004369075000, la n. 09720170263987319000, la n. 09720200028445554000, con conseguente debenza dei contributi e delle somme accessorie”. Detta sentenza è stata confermata con sentenza della Corte di Appello di Roma sezione lavoro n.4194/2023 del 14.12.2023 versata in atti. Con ulteriore sentenza n. 1726/2024 del 15.10.2024 in atti il Tribunale di Roma sezione lavoro, dopo avere dichiarato “ inammissibili le contestazioni riproposte in questa sede e riferite alle cartelle esattoriali sulle quali l'odierno Giudicante si è già pronunciato con sentenza n. 3572/2022 del 20.4.2022, confermata dalla Corte di Appello di Roma con pronuncia n. 4194/2023 del 14.12.2023”, ha chiarito che “ Le cartelle sulle quali occorre ancora pronunciarsi sono la n. 09720190024342049000, impugnata sia nel ricorso 31569/2021 che nel ricorso RG 26197/2023 e la n. 09720210020660023000 impugnata sia nel ricorso n. 26197/2023 che nel ricorso 24368/2022. Ad esse deve essere aggiunta la cartella n. 097 2022 0189006376000, impugnata nel giudizio n. 8107/2023 RG”. Con riferimento alle suindicate cartelle di pagamento n. 09720190024342049000, n. 09720210020660023000, n. 0972022 0189006376000, sottese anche all'intimazione di pagamento opposta in questa sede, il Tribunale di Roma, ha respinto le eccezioni riproposte anche in questa sede (difetto di ius postulandi di , nullità della notifica a mezzo pec da indirizzo non inserito CP_11 in pubblici registri, eccezione di prescrizione) nella sentenza n. 1726/2024 del 15.10.2024, con cui, dopo avere dichiarato “ inammissibili i ricorsi in opposizione n. 12501/2022 RG, n. 31569/2021 RG limitatamente alle cartelle n. 09720110241745465000, n. 09720130098477214000, n. 09720140004369075000, n. 09720170263987319000, n. 26197/2023 RG limitatamente alle cartelle n. 09720080152268709000, n. 09720090220287470000, n. 09720100369456120000, n. 09720110241745465000, n. 09720130098477214000, n. 09720140004369075000, n. 09720170263987319000”, ha respinto “i ricorsi n. 24368/2022 RG (cartella n. 097 2021 0020660023000), n. 31569/2021 RG limitatamente alla cartella 09720190024342049000, n. 26197/2023 limitatamente alle cartelle 09720190024342049000 e 097 2021 0020660023000 e n. 8107/2023 RG (cartella 097 20220189006376000), condannando l'opponente al pagamento in favore di di tutti i contributi previdenziali indicati nelle predette cartelle, oltre CP_1 accessori maturati e maturandi”. Pertanto risultano inammissibili le contestazioni riproposte in questa sede e riferite alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento opposta in questa sede, sulle quali il Tribunale di Roma sezione lavoro si è già pronunciato con sentenza n. 3572/2022 del 20.4.2022 (confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4194/2023 del 14.12.2023) e con la sentenza n. 1726/2024 del 15.10.2024, confermata dalla Corte di Appello di Roma sezione lavoro con sentenza n. 284/2025 del 22.1.2025, quest'ultima allegata alle note di . CP_11
Come già condivisibilmente stabilito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 1726/2024,
“Prive di pregio, oltre che tardive ex art. 617 c.p.c., sono anche le eccezioni relative ai vizi formali delle cartelle, redatte in conformità ai criteri di cui al D.M. 321 del 3.9.1999 ed alla eventuale decadenza ex art. 25 del D.Lgs. 46/99. Per costante orientamento giurisprudenziale la eventuale decadenza dalla iscrizione a ruolo non esime il giudicante dalla verifica della fondatezza o meno della pretesa contributiva, che nel caso di specie, non è stata contestata nel merito. Infondata inoltre è l'eccezione sulla omessa indicazione del calcolo degli interessi, in quanto la determinazione degli stessi è stabilita dalla legge in maniera incontrovertibile (sul punto si richiama ordinanza Corte Cassazione n. 32488 dell'8 novembre 2021). Infine va disattesa anche l'ulteriore eccezione di nullità degli avvisi di intimazione per violazione del principio del ne bis in idem, non essendo precluso al Concessionario di azionare la pretesa creditoria dell'Ente Impositore anche in presenza di istanze di autotutela, che non determinano l'annullamento della pretesa anzidetta”. Quanto alla sentenza n. 18816/2022 del 21.12.2022, resa all'esito del giudizio di opposizione a pignoramento presso terzi promosso dall'Avv. nei confronti della sola Pt_2
, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato “l'inesistenza del Controparte_2 Cont diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell' relativamente al pignoramento n. 09784201800009344/01” per difetto di valida procura alle liti conferita ad avvocato del libero foro, la stessa non è opponibile alla Cassa Forense, non evocata in detto giudizio. Quanto alla cartella di pagamento n. 09720220004279769000, sottesa all'intimazione di pagamento opposta e non oggetto dei giudizi definiti con le suindicate sentenze n. 3572/2022 e n. 1726/2024 del Tribunale di Roma, si osserva che la predetta cartella è stata regolarmente notificata al ricorrente a mezzo pec il 30.1.2023 (cfr. doc.35 fasc. ). CP_11
E' pacifico che detta cartella non è stata impugnata dal ricorrente nel termine di 40 giorni, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 del d. lgs. n. 46/99, ai sensi del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'Ente impositore ed al concessionario”. Risulta, pertanto, precluso l'esame di eccezioni di merito, compresa l'eccezione di prescrizione, che andavano tempestivamente sollevate con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/99. Quanto alla prescrizione successiva alla data della notifica, è pacifico che per tale cartella alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non era maturato il termine di prescrizione decennale (termine accertato dalle sentenze n. 3572/2022 e n. 1726/2024 del Trib. di Roma cit.). Per ciò che concerne l'asserita nullità dell'intimazione di pagamento opposta per violazione della L. 228/2012, avendo il ricorrente presentato il 23.4.2028 ricorso in autotutela avverso l'intimazione di pagamento n.09720189021963179, nella quale sono presenti cinque delle cartelle sottese all'intimazione per cui è causa, senza ricevere risposta, si osserva che in realtà la CP_1 convenuta ha risposto con dettagliata nota pec ricevuta dal ricorrente il 10.5.2018 (doc. 8 fasc.
. CP_1
Quanto alla successiva istanza in autotutela del 26.3.2019 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720199025699338, concernente tra l'altro sei delle dieci cartelle sottese all'intimazione di pagamento per cui è causa, è pacifico che la non ha risposto. CP_1
In ogni caso occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “ La procedura di sospensione introdotta dall'art. 1, commi 537-540, della l. n. 228 del 2012, non può valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, trattandosi di procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, e, dall'altro, a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore;
peraltro, la natura meramente confermativa dell'atto conclusivo di detta procedura ne rende inammissibile l'impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e fatte valere opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con quanto disposto dall'art. 24 Cost.” (Cass. sez. lav. ordin. n. 16249 del 08/06/2023). Nel caso di specie i ricorsi in autotutela presentati dal ricorrente contengono esclusivamente motivi che andavano proposti nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, sicché l'eccezione, totalmente infondata, deve essere respinta. Per quanto attiene alla eccepita carenza di motivazione dell'avviso di intimazione impugnato, è sufficiente richiamare quanto di recente stabilito dalla Suprema Corte:” L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege
- il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (Cass. sez. 5 ordin. n. 6288 del 09/03/2025). E ancora:”L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cass. sez. 5 , ordin. n. 27504 del 23/10/2024). Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Il rigetto del ricorso rende superfluo esaminare la domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata dalla convenuta. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna parte convenuta in complessivi € 4.831,00 di cui € 4.201,00 per compensi ed € 630,00 per spese oltre iva e cpa. Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi