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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssaClaudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4390 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SPENA FERNANDO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SPENA FERNANDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano il 27/09/2019, dalla cui unione non nascevano figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco ognuno presso le attuali residenze e precisamente la
Sig.ra in Napoli alla Via Volpeciella n.1 ed il Sig. in Napoli Controparte_1 Parte_1
alla ViaEmanuele Gianturco n.150; 2) Il sig. si obbliga a corrispondere entro Parte_1
il 1° di ogni mese, a cadenza mensile, alla Sig.ra l'importo di Euro 250,00 Controparte_1
(duecentocinquanta//00) a titolo di contributo del finanziamento intestato a quest'ultima, richiesto per esigenze familiari, erogato dalla società Intesa San Paolo S.p.a ed identificato con
n. 58725403, fino all'estinzione dello stesso ovvero in data 01/10/2026 incluso. Ad avvenuto integrale pagamento del citato finanziamento il sig. non dovrà versare alcuna Parte_1 somma a qualsiasi titolo nei confronti della Sig. ” Controparte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.46 ,parte II , S. C , reg. Atti Matrimonio anno 2019 ) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
2 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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