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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1267 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato ad [...] il [...], residente in [...]alla Vibrata (TE) alla Parte_1
Piazza Europa n. 24, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in C.F._1 atti, dall'Avv. Antonio Di Giandomenico (C.F. pec: CodiceFiscale_2 fax 085.7950506), elettivamente domiciliato in Pescara al Corso Email_1
Umberto I n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Giandomenico.
Il suindicato Avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio all' indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
Contro
(CF. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in CP_1 P.IVA_1
Giulianova (TE) alla via San Michele n. 1/A.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via Principale accertare e dichiarare, che la resistente non ha corrisposto al lavoratore le retribuzioni di maggio 2024, di gennaio 2025, di febbraio 2025, le ore di ferie, rol e festività maturate e non godute, l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 e 2118 c. 2 cc., tutte le tredicesime e quattordicesime degli anni 2022-2023-2024-2025, il tfr maturato, come descritto in dettaglio nel ricorso, e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al 1 ricorrente la somma di s.e.e.o. euro 16.128,49, di cui €. 1.140,15 per la retribuzione di maggio 2024, €. 1.140,15 per la retribuzione di gennaio 2025, €. 1.140,15 per la retribuzione di febbraio 2025, €. 992,00 per la tredicesima 2022, €. 992,00 per la quattordicesima 2022,
€. 992,00 per la tredicesima 2023, €. 992,00 per la quattordicesima 2023, €. 992,00 per la tredicesima 2024, €. 992,00 per la quattordesima 2024, €. 180,00 per la tredicesima 2025, €. 180,00 per la quattordicesima 2025, €. 485,00 per l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa, €. 1.628,87 per le ferie maturate e non godute, €. 274,81 per i rol maturati e non goduti, €. 641,17 per le festività maturate e non godute ed €. 3.366,19 per il tfr, a titolo di differenze retributive, o quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle competenze del presente giudizio, oltre accessori e con distrazione delle suddette competenze professionali in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 13.6.2025 ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, società al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 16.128,49 a titolo di 13° e 14° mensilità mai corrisposte, TFR, retribuzione di maggio 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025, nonché a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e indennità sostitutiva del preavviso.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 dal 10.02.2022 al 06.03.2025, con la qualifica e mansione di “Autista consegnatario”, inquadrato al livello H1 del CCNL Trasporto Merci, con orario di lavoro part-time al 64,10 e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 6.3.2025 in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni.
Assumeva che nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai ricevuto la 13° e 14° mensilità degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, oltre a non aver percepito la retribuzione del mese di maggio 2024, la retribuzione di gennaio 2025, la retribuzione di febbraio 2025, nonché le ferie e festività e ROL non goduti ed il TFR, rappresentando sotto tale ultimo profilo, di possedere CU 2025 da cui emergeva un TFR al 31.12.2024 di €. 3.197,28.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 9.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, emessa ordinanza ex articolo 423 c.p.c. per la somma di € 4.150,24, risultante documentalmente, di cui € 3.197,28 a titolo di TFR maturato fino al
31.12.2024, come dal CUD 2025, ed € 952,96 a titolo di busta paga di maggio 2024, la parte ricorrente veniva onerata a precisare i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione delle
2 differenze retributive, alla luce delle discrasia evidenziate e la causa veniva rinviata al
26.11.2025 per l'esame degli stessi.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio della retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, 13° e 14° mensilità per gli anni
2022, 2023, 2024, 2025, TFR e spettanze di fine rapporto, maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente.
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
3 Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto dalla società in data 10.2.2022, in forza di contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo determinato ed a tempo parziale di 25 ore settimanali, pari a 64,10%, come riportato nelle buste paga, con la qualifica di autista consegnatario ed inquadramento nel livello H1 del
CCNL Trasporto Merci (cfr. contratto di assunzione).
Il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato in data 23.2.2023, per poi cessare in data 6.3.2025 a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente, in ragione del “mancato pagamento mensilità di maggio 2024, 13° mensilità 2024 e gennaio
2025”.
Esaminando le buste paga prodotte non risulta mai corrisposta né la 13° mensilità, né la
14° mensilità, entrambi emolumenti espressamente previsti dagli articoli 18 e 19 del CCNL di riferimento.
Ebbene, stante la prova della durata del rapporto di lavoro, è indubbio il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto la retribuzione ordinaria maturata per le mensilità di maggio
2024, gennaio e febbraio 2025.
Se per la mensilità di maggio 2024 è stata depositata la busta paga, ai fini della determinazione del quantum debeatur per le restanti mensilità è necessario fare riferimento al conteggio di parte, come rielaborato in data 9.11.2025, conformemente alle previsioni tabellari di riferimento.
Spettano, altresì, la 13° e 14° mensilità maturate nel corso del rapporto di lavoro e mai corrisposte dalla società resistente, nell'importo rideterminato nel conteggio prodotto in data
9.11.2025.
Come sopra esposto, infatti, tali emolumenti sono espressamente previsti dal CCNL applicabile.
Va, inoltre, riconosciuto il trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione
4 dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai fini del quantum debeatur rileva sia il CU 2025, riferito all'anno 2024, da cui emerge l'importo del TFR maturato fino al 31.12.2024, a cui aggiungere la quota di TFR maturata nel periodo successivo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto, infine, alle spettanze di fine rapporto a titolo di ferie, festività e ROL non goduti, il fondamento della domanda trova supporto nelle risultanze della busta paga di dicembre 2024
(l'ultima a disposizione del ricorrente), in cui risultano annotate le ferie residue e spettanze residue.
L'ultimo aspetto da analizzare riguarda l'indennità di mancato preavviso, conseguente alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 6.3.2025 per giusta causa.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è
a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa compete l'indennità sostitutiva di preavviso.
Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro interrompa il rapporto per motivi riconducibili a una giusta causa, deve provare la legittimità del recesso mediante l'allegazione di circostanze gravi e specifiche che giustifichino tale scelta. Secondo il disposto di cui all'art. 2119 c.c., affinché il recesso sia giustificato, è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere condotte inadempienti o lesive degli obblighi contrattuali, tali da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria, alla luce di un apprezzamento che tenga conto dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco tra le parti, propri della buona fede contrattuale.
Il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore è stato ritenuto integrante la giusta causa di dimissioni senza preavviso.
Ai sensi dell'articolo 36 del CCNL di categoria il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, che nel caso del personale operaio è di sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
5 Nel caso di specie il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per omesso versamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio 2025 e 13° mensilità 2024, inadempienze che, valutate congiuntamente all'omissione costante nel pagamento della 13° e 14° mensilità per tutto il periodo lavorativo, valgono ad integrare la fattispecie della giusta causa di dimissioni.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito documentale dimostrazione del credito vantato, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, TFR, spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, per un importo totale di € 13.150,73, come ricalcolato nel conteggio depositato in data 9.11.2025, a seguito di richiesta di chiarimenti.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione del ricorrente di non essere stato pagato delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
Per mera completezza espositiva valga rilevare che nel fascicolo telematico è presente una dichiarazione del 7.10.2025 con cui (presumibilmente per la resistente) chiede Parte_2 breve rinvio per poter “espletare l'ordine del Giudice ed eventualmente costituirsi”, con allegata certificazione medica.
Ebbene tale documento non ha alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio, non rilevando in alcun modo quale valida costituzione nel processo, con conseguente sua assoluta inammissibilità.
Non risulta, infatti, agli atti del processo alcuna regolare costituzione di parte resistente che, infatti, è stata dichiarata contumace all'udienza del 9.10.2025.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Detratto quanto eventualmente corrisposto o ottenuto dal dipendente in esecuzione dell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c.
6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori minimi considerata la natura contumacia della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1267/2025 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, condanna (CF. ), in persona CP_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, TFR, spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, detratto quanto eventualmente ottenuto a seguito di ordinanza ex articolo 423 c.p.c.;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 26/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato ad [...] il [...], residente in [...]alla Vibrata (TE) alla Parte_1
Piazza Europa n. 24, C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in C.F._1 atti, dall'Avv. Antonio Di Giandomenico (C.F. pec: CodiceFiscale_2 fax 085.7950506), elettivamente domiciliato in Pescara al Corso Email_1
Umberto I n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Giandomenico.
Il suindicato Avvocato dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente giudizio all' indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
Contro
(CF. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in CP_1 P.IVA_1
Giulianova (TE) alla via San Michele n. 1/A.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via Principale accertare e dichiarare, che la resistente non ha corrisposto al lavoratore le retribuzioni di maggio 2024, di gennaio 2025, di febbraio 2025, le ore di ferie, rol e festività maturate e non godute, l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 e 2118 c. 2 cc., tutte le tredicesime e quattordicesime degli anni 2022-2023-2024-2025, il tfr maturato, come descritto in dettaglio nel ricorso, e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere al 1 ricorrente la somma di s.e.e.o. euro 16.128,49, di cui €. 1.140,15 per la retribuzione di maggio 2024, €. 1.140,15 per la retribuzione di gennaio 2025, €. 1.140,15 per la retribuzione di febbraio 2025, €. 992,00 per la tredicesima 2022, €. 992,00 per la quattordicesima 2022,
€. 992,00 per la tredicesima 2023, €. 992,00 per la quattordicesima 2023, €. 992,00 per la tredicesima 2024, €. 992,00 per la quattordesima 2024, €. 180,00 per la tredicesima 2025, €. 180,00 per la quattordicesima 2025, €. 485,00 per l'indennità dovuta per le dimissioni per giusta causa, €. 1.628,87 per le ferie maturate e non godute, €. 274,81 per i rol maturati e non goduti, €. 641,17 per le festività maturate e non godute ed €. 3.366,19 per il tfr, a titolo di differenze retributive, o quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle competenze del presente giudizio, oltre accessori e con distrazione delle suddette competenze professionali in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 13.6.2025 ha agito Parte_1 in giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, società al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 16.128,49 a titolo di 13° e 14° mensilità mai corrisposte, TFR, retribuzione di maggio 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025, nonché a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e indennità sostitutiva del preavviso.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della CP_1 dal 10.02.2022 al 06.03.2025, con la qualifica e mansione di “Autista consegnatario”, inquadrato al livello H1 del CCNL Trasporto Merci, con orario di lavoro part-time al 64,10 e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 6.3.2025 in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni.
Assumeva che nel corso del rapporto di lavoro non aveva mai ricevuto la 13° e 14° mensilità degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, oltre a non aver percepito la retribuzione del mese di maggio 2024, la retribuzione di gennaio 2025, la retribuzione di febbraio 2025, nonché le ferie e festività e ROL non goduti ed il TFR, rappresentando sotto tale ultimo profilo, di possedere CU 2025 da cui emergeva un TFR al 31.12.2024 di €. 3.197,28.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 9.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, emessa ordinanza ex articolo 423 c.p.c. per la somma di € 4.150,24, risultante documentalmente, di cui € 3.197,28 a titolo di TFR maturato fino al
31.12.2024, come dal CUD 2025, ed € 952,96 a titolo di busta paga di maggio 2024, la parte ricorrente veniva onerata a precisare i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione delle
2 differenze retributive, alla luce delle discrasia evidenziate e la causa veniva rinviata al
26.11.2025 per l'esame degli stessi.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio della retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, 13° e 14° mensilità per gli anni
2022, 2023, 2024, 2025, TFR e spettanze di fine rapporto, maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente.
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
3 Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto dalla società in data 10.2.2022, in forza di contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo determinato ed a tempo parziale di 25 ore settimanali, pari a 64,10%, come riportato nelle buste paga, con la qualifica di autista consegnatario ed inquadramento nel livello H1 del
CCNL Trasporto Merci (cfr. contratto di assunzione).
Il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato in data 23.2.2023, per poi cessare in data 6.3.2025 a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate dal ricorrente, in ragione del “mancato pagamento mensilità di maggio 2024, 13° mensilità 2024 e gennaio
2025”.
Esaminando le buste paga prodotte non risulta mai corrisposta né la 13° mensilità, né la
14° mensilità, entrambi emolumenti espressamente previsti dagli articoli 18 e 19 del CCNL di riferimento.
Ebbene, stante la prova della durata del rapporto di lavoro, è indubbio il diritto del lavoratore a vedersi corrisposto la retribuzione ordinaria maturata per le mensilità di maggio
2024, gennaio e febbraio 2025.
Se per la mensilità di maggio 2024 è stata depositata la busta paga, ai fini della determinazione del quantum debeatur per le restanti mensilità è necessario fare riferimento al conteggio di parte, come rielaborato in data 9.11.2025, conformemente alle previsioni tabellari di riferimento.
Spettano, altresì, la 13° e 14° mensilità maturate nel corso del rapporto di lavoro e mai corrisposte dalla società resistente, nell'importo rideterminato nel conteggio prodotto in data
9.11.2025.
Come sopra esposto, infatti, tali emolumenti sono espressamente previsti dal CCNL applicabile.
Va, inoltre, riconosciuto il trattamento di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 c.c., costituisce, un diritto del prestatore d'opera collegato alla cessazione del rapporto di lavoro e proporzionale, sotto il profilo quantitativo, alla anzianità del servizio prestato.
Il T.F.R. è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa. Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente e si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione
4 dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. In caso di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, la quota della retribuzione da accantonare deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni d'anno, computando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Ai fini del quantum debeatur rileva sia il CU 2025, riferito all'anno 2024, da cui emerge l'importo del TFR maturato fino al 31.12.2024, a cui aggiungere la quota di TFR maturata nel periodo successivo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto, infine, alle spettanze di fine rapporto a titolo di ferie, festività e ROL non goduti, il fondamento della domanda trova supporto nelle risultanze della busta paga di dicembre 2024
(l'ultima a disposizione del ricorrente), in cui risultano annotate le ferie residue e spettanze residue.
L'ultimo aspetto da analizzare riguarda l'indennità di mancato preavviso, conseguente alle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 6.3.2025 per giusta causa.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è
a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa compete l'indennità sostitutiva di preavviso.
Nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro interrompa il rapporto per motivi riconducibili a una giusta causa, deve provare la legittimità del recesso mediante l'allegazione di circostanze gravi e specifiche che giustifichino tale scelta. Secondo il disposto di cui all'art. 2119 c.c., affinché il recesso sia giustificato, è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere condotte inadempienti o lesive degli obblighi contrattuali, tali da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria, alla luce di un apprezzamento che tenga conto dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco tra le parti, propri della buona fede contrattuale.
Il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore è stato ritenuto integrante la giusta causa di dimissioni senza preavviso.
Ai sensi dell'articolo 36 del CCNL di categoria il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, che nel caso del personale operaio è di sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
5 Nel caso di specie il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per omesso versamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio 2025 e 13° mensilità 2024, inadempienze che, valutate congiuntamente all'omissione costante nel pagamento della 13° e 14° mensilità per tutto il periodo lavorativo, valgono ad integrare la fattispecie della giusta causa di dimissioni.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito documentale dimostrazione del credito vantato, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, TFR, spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, per un importo totale di € 13.150,73, come ricalcolato nel conteggio depositato in data 9.11.2025, a seguito di richiesta di chiarimenti.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione del ricorrente di non essere stato pagato delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
Per mera completezza espositiva valga rilevare che nel fascicolo telematico è presente una dichiarazione del 7.10.2025 con cui (presumibilmente per la resistente) chiede Parte_2 breve rinvio per poter “espletare l'ordine del Giudice ed eventualmente costituirsi”, con allegata certificazione medica.
Ebbene tale documento non ha alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio, non rilevando in alcun modo quale valida costituzione nel processo, con conseguente sua assoluta inammissibilità.
Non risulta, infatti, agli atti del processo alcuna regolare costituzione di parte resistente che, infatti, è stata dichiarata contumace all'udienza del 9.10.2025.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo. Detratto quanto eventualmente corrisposto o ottenuto dal dipendente in esecuzione dell'ordinanza ex articolo 423 c.p.c.
6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori minimi considerata la natura contumacia della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1267/2025 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, condanna (CF. ), in persona CP_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 13.150,73, a titolo di 13° e 14° mensilità, retribuzione ordinaria per i mesi di maggio 2024, gennaio e febbraio 2025, TFR, spettanze di fine rapporto ed indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, detratto quanto eventualmente ottenuto a seguito di ordinanza ex articolo 423 c.p.c.;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.108,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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