Articolo 3 della Legge 18 marzo 1958, n. 265
Articolo 2Articolo 4
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24 aprile 1958
Art. 3.
In deroga al disposto dell' art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 , contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.
E' abrogato l'art. 43, n. 1, lettera d), della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 , nella parte concernente gli atti davanti alla Corte costituzionale.
Entrata in vigore il 24 aprile 1958
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