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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.496/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. N. Ciucciomei
ER SH rappresentato dall'avv. E. Marchesini
PAROLE CHIAVE: MINIMALE CONTRIBUTIVO, RETRIBUZIONE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società si oppone al precetto notificatole in data 28/3/25 contestando (tra l'altro) il titolo esecutivo («diffida accertativa…ex art. 12 del D.lgs. n. 124/2004») per insussistenza del debito in esso indicato, consistente nelle differenze retributive («per il periodo dal 01/06/2019 al 31/01/2024») derivanti dalla applicazione del CCNL
«IGIENE AMBIENTALE», diverso da quello applicato (« ARTIGIANATO») in CP_1
quanto sottoscritto dalla Associazione di appartenenza («Confartigianato»).
2. In particolare - premesso di contestare l'accertamento di cui al «verbale unico Pt_2
contro » posto a fondamento della diffida (doc.3 di parte opponente),
[...] Parte_1
anche in ordine alla determinazione del «minimale contributivo ex art. 1 L. pagina 1 di 4 389/1989» (rectius DL. 338/89; deducendo tra l'altro che l'oggetto della attività sarebbe mutato rispetto al periodo considerato dalla precedente sentenza «n.
240/2015 richiamata dagli ispettori», per il quale questo Giudice aveva confermato l'inadeguatezza del riferimento al CCNL «PULIZIA ARTIGIANATO» per determinare l'imponibile: doc.9 di parte opposta) – evidenzia che la retribuzione “virtuale” calcolata al fine contributivo non corrisponde con quella effettivamente dovuta al lavoratore, il quale può invocare quella spettantegli ex art.36 Costituzione solo ove sia dedotto e accertato che quella erogatagli sia «insufficiente e inadeguata».
3. Tale argomento è palesemente fondato, essendo pacifico che il «minimale contributivo» di cui sopra non corrisponde alla retribuzione effettivamente dovuta al lavoratore ex art.36 della Costituzione, come univocamente evidenziato dalla Part giurisprudenza: v. ad es. Cass.3311/02 e, con riferimento alla medesima la sentenza di questo Tribunale 2159/13, invocata e prodotta (doc.4) dalla opponente, la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
4. Non può quindi risultare fondata alcuna analoga pretesa laddove, come evidenziato dalla opponente, non risulta, né viene dedotta dal lavoratore, l'insufficienza ex art.36
Cost. della retribuzione ricevuta, ossia di quella prevista dal CCNL applicato dall'Azienda; osservando in sintesi, sulle argomentazioni di parte opposta, che:
4.1. anche ipotizzato che l'attività della ditta e\o le mansioni del lavoratore non fossero riconducibili all'ambito di applicazione del CCNL «PULIZIA
ARTIGIANATO», quanto invece a quello del CCNL «IGIENE AMBIENTALE», la retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 36 Costituzione non sarebbe tutta quella prevista da quest'ultimo contratto, ma si limiterebbe alle voci essenziali, con esclusione quindi (cfr Cass. 944/21) delle «voci retributive di fonte tipicamente contrattuale, come per esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità» (le quali invece concorrono a determinare il «minimo contributivo» di cui sopra);
pagina 2 di 4 4.2. non è stato dedotto (nè risulta con evidenza) che la retribuzione così determinata sarebbe superiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore, pacificamente e documentatamente comprensiva di scatti di anzianità, quattordicesima, e altre maggiorazioni (v. doc. 25-30 allegati al ricorso);
4.3. la differenza retributiva indicata nella diffida non appare affatto calcolata con riferimento ai (soli) «minimi del CCNL Ambientale» (intesi come voci esigibili ex art. 36 Cost.), quanto invece (erroneamente, da parte del Verbalizzante) alla sua applicazione integrale (debitamente considerata nel Verbale di accertamento per determinare il «minimale contributivo»; v. doc.2 e 3 allegati al ricorso);
4.4. la difesa del lavoratore non può quindi utilmente invocare la differenza di causa petendi rispetto alla citata sentenza 2159/13, laddove ciò, per quanto si va qui esponendo, si riflette sulla la differenza del petitum, che non può più corrispondere (ex art.36 Cost) alla intera retribuzione prevista dal CCNL di cui si pretende l'applicazione;
4.5. la richiesta di «in ogni caso .. verificare la sussistenza dei requisiti dell'impresa artigiana (verificando il numero totale dei dipendenti, anche apprendisti ex art. 4
L. 443/1985, nonché dei somministrati ex art. 31 d.lgs. 81/2015) che consentono l'adesione al » non appare conferente «al fine della Parte_3
corretta applicazione dell'art. 36 Cost» e comunque si ritiene inammissibile in quanto – come eccepito dalla controparte - una analoga verifica non può essere pretesa in termini così puramente “esplorativi”, ovvero senza in alcun modo dedurre la effettiva presenza di concreti fatti incompatibili con la natura
«artigiana» della opponente.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la parziale compensazione delle spese di lite considera che – come rilevato nella citata sentenza 2159/13 - il lavoratore è stato indotto ad azionare il titolo esecutivo dall'evidente errore giuridico commesso dai Verbalizzanti: ma anche che egli ha resistito in giudizio nonostante la palese fondatezza della pagina 3 di 4 opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
non dovute le somme di cui all'opposto precetto. Pt_4
NN ER SH, in favore della Società opponente, al pagamento del 60% delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi € 43,00 per spese ed € 3.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 06/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.496/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. N. Ciucciomei
ER SH rappresentato dall'avv. E. Marchesini
PAROLE CHIAVE: MINIMALE CONTRIBUTIVO, RETRIBUZIONE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società si oppone al precetto notificatole in data 28/3/25 contestando (tra l'altro) il titolo esecutivo («diffida accertativa…ex art. 12 del D.lgs. n. 124/2004») per insussistenza del debito in esso indicato, consistente nelle differenze retributive («per il periodo dal 01/06/2019 al 31/01/2024») derivanti dalla applicazione del CCNL
«IGIENE AMBIENTALE», diverso da quello applicato (« ARTIGIANATO») in CP_1
quanto sottoscritto dalla Associazione di appartenenza («Confartigianato»).
2. In particolare - premesso di contestare l'accertamento di cui al «verbale unico Pt_2
contro » posto a fondamento della diffida (doc.3 di parte opponente),
[...] Parte_1
anche in ordine alla determinazione del «minimale contributivo ex art. 1 L. pagina 1 di 4 389/1989» (rectius DL. 338/89; deducendo tra l'altro che l'oggetto della attività sarebbe mutato rispetto al periodo considerato dalla precedente sentenza «n.
240/2015 richiamata dagli ispettori», per il quale questo Giudice aveva confermato l'inadeguatezza del riferimento al CCNL «PULIZIA ARTIGIANATO» per determinare l'imponibile: doc.9 di parte opposta) – evidenzia che la retribuzione “virtuale” calcolata al fine contributivo non corrisponde con quella effettivamente dovuta al lavoratore, il quale può invocare quella spettantegli ex art.36 Costituzione solo ove sia dedotto e accertato che quella erogatagli sia «insufficiente e inadeguata».
3. Tale argomento è palesemente fondato, essendo pacifico che il «minimale contributivo» di cui sopra non corrisponde alla retribuzione effettivamente dovuta al lavoratore ex art.36 della Costituzione, come univocamente evidenziato dalla Part giurisprudenza: v. ad es. Cass.3311/02 e, con riferimento alla medesima la sentenza di questo Tribunale 2159/13, invocata e prodotta (doc.4) dalla opponente, la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
4. Non può quindi risultare fondata alcuna analoga pretesa laddove, come evidenziato dalla opponente, non risulta, né viene dedotta dal lavoratore, l'insufficienza ex art.36
Cost. della retribuzione ricevuta, ossia di quella prevista dal CCNL applicato dall'Azienda; osservando in sintesi, sulle argomentazioni di parte opposta, che:
4.1. anche ipotizzato che l'attività della ditta e\o le mansioni del lavoratore non fossero riconducibili all'ambito di applicazione del CCNL «PULIZIA
ARTIGIANATO», quanto invece a quello del CCNL «IGIENE AMBIENTALE», la retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 36 Costituzione non sarebbe tutta quella prevista da quest'ultimo contratto, ma si limiterebbe alle voci essenziali, con esclusione quindi (cfr Cass. 944/21) delle «voci retributive di fonte tipicamente contrattuale, come per esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità» (le quali invece concorrono a determinare il «minimo contributivo» di cui sopra);
pagina 2 di 4 4.2. non è stato dedotto (nè risulta con evidenza) che la retribuzione così determinata sarebbe superiore a quella effettivamente percepita dal lavoratore, pacificamente e documentatamente comprensiva di scatti di anzianità, quattordicesima, e altre maggiorazioni (v. doc. 25-30 allegati al ricorso);
4.3. la differenza retributiva indicata nella diffida non appare affatto calcolata con riferimento ai (soli) «minimi del CCNL Ambientale» (intesi come voci esigibili ex art. 36 Cost.), quanto invece (erroneamente, da parte del Verbalizzante) alla sua applicazione integrale (debitamente considerata nel Verbale di accertamento per determinare il «minimale contributivo»; v. doc.2 e 3 allegati al ricorso);
4.4. la difesa del lavoratore non può quindi utilmente invocare la differenza di causa petendi rispetto alla citata sentenza 2159/13, laddove ciò, per quanto si va qui esponendo, si riflette sulla la differenza del petitum, che non può più corrispondere (ex art.36 Cost) alla intera retribuzione prevista dal CCNL di cui si pretende l'applicazione;
4.5. la richiesta di «in ogni caso .. verificare la sussistenza dei requisiti dell'impresa artigiana (verificando il numero totale dei dipendenti, anche apprendisti ex art. 4
L. 443/1985, nonché dei somministrati ex art. 31 d.lgs. 81/2015) che consentono l'adesione al » non appare conferente «al fine della Parte_3
corretta applicazione dell'art. 36 Cost» e comunque si ritiene inammissibile in quanto – come eccepito dalla controparte - una analoga verifica non può essere pretesa in termini così puramente “esplorativi”, ovvero senza in alcun modo dedurre la effettiva presenza di concreti fatti incompatibili con la natura
«artigiana» della opponente.
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la parziale compensazione delle spese di lite considera che – come rilevato nella citata sentenza 2159/13 - il lavoratore è stato indotto ad azionare il titolo esecutivo dall'evidente errore giuridico commesso dai Verbalizzanti: ma anche che egli ha resistito in giudizio nonostante la palese fondatezza della pagina 3 di 4 opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
non dovute le somme di cui all'opposto precetto. Pt_4
NN ER SH, in favore della Società opponente, al pagamento del 60% delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi € 43,00 per spese ed € 3.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 06/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 4 di 4