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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 886/2024 r.g.lav.
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 1), rappresentata e difesa dall'avv. DE Parte 1 (C.F.
DI SARAH, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
Controparte 1
,(C.F. P.IVA 1 rappresentata e difesa dall' avv. MONTAGNESE ANTONIO e dall'Avv. MANA SERENA DANIELA, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato TribunaleParte 1 ין Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, alla luce della documentazione offerta e dell'attività assistenziale e sindacale svolta dalla ricorrente, il diritto della sig.ra Pt 1 al giusto riconoscimento economico per tutta l'attività svolta nonché al rimborso e alla ripetizione delle spese di affitto del locale e delle utenze ai sensi della normativa sul finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla Legge n. 152/01 e
D.M. 193/2008 e ss.mm.ii; per l'effetto, condannare la odierna resistente [...]
Controparte 1 - in breve CP 1 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma alla Via Piave n. 61, al pagamento della somma quivi quantificata in via prudenziale in € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con il favore di spese e competenze del presente giudizio".
Deduceva la ricorrente: di aver svolto nel periodo corrente dal 6.05.2020 all'11.12.2020, nell'interesse dell'Associazione convenuta, attività di rappresentanza sindacale, di promozione del suo nome, di assistenza agli iscritti nelle pratiche finalizzate a conseguire benefici assistenziali o previdenziali tramite l'utilizzo della piattaforma a ciò deputata e delle credenziali fornite dalla stessa CP 1 ; di aver, quindi, svolto attività di collaborazione continuativa aumentando il numero degli iscritti sotto il controllo e la direzione dell' Controparte_1 di aver, pertanto, diritto al compenso per l'attività prestata nonché al rimborso delle spese sostenute per l'affitto del locale ove aveva la sede territoriale e delle utenze dello stesso;
che, nonostante l'invio di diffida stragiudiziale, l' CP 1 era rimasta inerte tanto da costringerla a munirsi di giustizia. CP 1 la quale, preliminarmente, eccepiva Si costituiva con rituale memoria difensiva l'
l'incompetenza del Giudice del Lavoro non rientrando la presente controversia tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c. non essendo mai intercorso tra le parti né un rapporto di lavoro dipendente né tantomeno un rapporto di parasubordinazione. Quanto al merito premessa la distinzione tra
-
l'attività svolta dalle associazioni sindacali e quella svolta dai patronati o dai CAF parte
-
resistente negava l'espletamento da parte della Pt 1 di qualsivoglia attività lavorativa essendosi la stessa limitata secondo quanto previsto dagli accordi tra esse parti siglati a svolgere attività di proselitismo sindacale in modo del tutto libero e gratuito. Sottolineava, inoltre, che dalla documentazione prodotta poteva evincersi semplicemente che la stessa avesse raccolto i dati degli iscritti al fine di passare le pratiche previdenziali ed assistenziali ai
CAF/Patronati, unici legittimati e abilitati a lavorarle. Eccepiva, in ogni caso, il difetto di prova delle pretese avanzate instando per il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato. Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e ritenute superflue le prove orali dalle stesse articolate, all'udienza del 16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
CP_1 CP 1 unaCon atto del 6.05.2020 Parte 1 inoltrava alla Presidenza
richiesta di nomina in qualità di dirigente sindacale CP 1 al fine di poter costituire l'associazione territoriale A.N.S.A.P. di Pescara Nord. Con la medesima richiesta la Pt 1 dichiarava di: conoscere ed accettare lo Statuto CP_1 di accettare il codice deontologico;
di accettare le disposizioni associative e politico-sindacali dell' CP_1 inoltre, la stessa, tra le altre, si impegnava: ad indirizzare la propria attività di proselitismo sindacale (ed in modo esclusivo in favore di CP 1 al perseguimento di una maggiore tutela degli interessi degli associati nel rispetto delle finalità previste dallo Statuto CP 1 di utilizzare i contributi derivanti dalla quote associative (proporzionate al numero di iscritti di propria competenza territoriale) e stornate dalla Sede Nazionale CP 1 al fine di provvedere alle spese per il mantenimento della sede ove egli svolge la propria attività sindacale (retribuzioni ed oneri accessori e/o rimborsi spese agli eventuali dipendenti;
affitto, luce, telefono, riscaldamento, pulizia ed oneri condominiali, attrezzature e manutenzione delle stesse, cancelleria, stampanti etc.) e quant'altro si renda necessario a fornire un servizio adeguato alle esigenze degli aderenti e per eventuali ulteriori spese dallo stesso affrontate nell'esercizio della propria attività sindacale.
A tal fine, prende atto che la CP 2 Nazionale CP 1 ha rammentato di tenere un registro delle entrate e delle uscite con i relativi riscontri (fatture, quietanze liberatorie, ricevute etc.).
Con successivo atto del 6.05.2020, la Presidenza Nazionale autorizzava la Pt 1 all'apertura della sede territoriale con sede in Pescara alla Via Kennedy n. 31; con il medesimo atto la
Pt 1 veniva invitata a redigere l'Atto Costitutivo e lo Statuto nonché a compiere la procedura necessaria per ottenere il rilascio del codice fiscale dell'Associazione. Si legge, altresì, nel provvedimento autorizzatorio che “la mancata trasmissione alla Presidenza Nazionale, entro il termine di 15 gg, della copia integrale della suddetta documentazione - Statuto, Atto costitutivo e
Codice fiscale della costituenda Associazione Territoriale, muniti delle relative ricevute di registrazione/deposito/rilascio, costituirà immediata revoca della presente autorizzazione, con relativa comunicazione agli organi competenti". All'art. 9 dello Statuto dell' si legge che "Tutti i componenti degli Controparte_3 organi statutari dell' agiscono in qualità di incaricati sindacali CP 1 Controparte_3
assumendo il titolo di Dirigenti territoriali CP 4 .L'assunzione di cariche sindacali siano esse elettive o di volontariato sindacale, non determina in nessun caso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o forme assimilabili alle dipendenze ovvero di CP 1 e/o degli Enti e Società da essa promossi e dell' Controparte_3
costituiti".
L'odierna ricorrente sostiene di aver prestato attività lavorativa in favore dell' CP 1
[...] avendo assistito gli iscritti nell'istruttoria concernente pratiche finalizzate all'ottenimento di prestazioni previdenziali e/o assistenziali;
rappresenta, altresì, che per far ciò ha utilizzato i codici di accesso alla piattaforma CP 1 nonché le credenziali di accesso al
CAF. Dunque, in considerazione della corposa attività svolta, evincibile dalla documentazione prodotta, essa avrebbe diritto ad un compenso unitamente al rimborso delle spese sostenute per la locazione della sede territoriale e per il pagamento delle utenze.
Ritiene, però, il Tribunale che, nel caso di specie, non risulti essersi mai costituito alcun rapporto di lavoro tra la CP_1 e la Pt 1.
Come si legge nello Statuto Nazionale, l' CP 1 è un'associazione sindacale autonoma,
libera, democratica ed apartitica nonché senza scopo di lucro. Per quanto qui di interesse, lo stesso Statuto al suo articolo 12 prevede che le entrate dell'associazione sono costituite dai contributi degli iscritti o da qualsiasi provento che le possa pervenire a qualsiasi titolo;
i contributi versati a livello locale devono essere trasmessi alla Sede Nazionale la quale poi assegnerà alle sedi periferiche la quota di propria spettanza. Recita, infine, l'art. 14 dello Statuto
- Cariche sindacali – “Tutte le cariche previste dal presente Statuto, sono assunte dagli associati
- dell' CP 1 mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e richieste. Nel caso di impegni di carattere permanente può essere assunto quale dipendente dell' CP 1 o deliberata una indennità di carica".
Dunque, stando alle previsioni sia dello Statuto nazionale che di quello territoriale, l'attività svolta nell'interesse dell'associazione è un'attività di proselitismo sindacale nonché di assistenza degli iscritti nello svolgimento di tutte le attività meglio specificate nell'art. 5 dello Statuto
Nazionale.
Ad ogni buon conto, stando sempre alle disposizioni statutarie - che, chiaramente, la Pt 1 ben doveva conoscere il compimento di attività in favore dell'associazione, ivi inclusa quindi la
-
gestione di pratiche di natura assistenziale e previdenziale, non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro né subordinato né parasubordinato trattandosi di mera attività di volontariato. Valga, a tal riguardo, osservare che tra la Pt 1 el' CP_1 non è mai stato sottoscritto alcun contratto di lavoro né parimenti di collaborazione;
non è ravvisabile nel rapporto tra le parti alcun indice proprio della subordinazione non risultando che la Pt 1 sia mai stata sottoposta al potere organizzativo, direttivo e disciplinare degli organi statutari dell' Controparte_1 abbia rispettato un determinato e prefissato orario di lavoro, abbia ricevuto un compenso periodico per l'attività svolta.
Pt 1 nel determinare le Rileva, invece, nel caso in esame la piena e totale autonomia della anche ad adottarePt 1 modalità della prestazione offerta, autonomia che ha portato la condotte confliggenti con gli interessi dell' CP 1 tanto da arrivare, poi, alla revoca dell'incarico di rappresentante sindacale territoriale.
Nell'effettuare assistenza agli iscritti nella gestione delle pratiche previdenziali e assistenziali, la Pt 1 si è semplicemente limitata a perseguire i fini dell'associazione quali meglio enucleati nello Statuto sopra richiamato, attività alla quale non seguiva la corresponsione di alcun compenso. Come visto, infatti, al più la Pt 1 avrebbe potuto aver diritto al rimborso delle spese vive sostenute ove debitamente documentate, spese che sarebbero state rifuse utilizzando
-
le quote degli iscritti. La Pt 1 , però, ha omesso di produrre qualsivoglia ricevuta attestante il pagamento di un canone di locazione del locale ove aveva sede l'organizzazione territoriale così come di eventuali bollette relative alle utenze;
documentazione che la stessa avrebbe ben agevolmente potuto allegare al ricorso.
-La carenza degli indici della subordinazione in primis lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale - unitamente alla peculiarità del rapporto instauratosi tra le parti, finalizzato si ribadisce al proselitismo sindacale e alla condizione economico sociale
-
-
dell'associazione - impedisce di poter configurare alcun tipo di rapporto di lavoro in virtù del quale sorgerebbe il diritto al compenso.
Con particolare riguardo, poi, all'attività di raccolta dati per la compilazione delle pratiche finalizzate all'erogazione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, deve ritenersi che trovi applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 6 comma 2 della Legge n. 152/2001 secondo il quale per gli istituti di patronato e di assistenza sociale “2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche".
abbia operato inDunque, deve ritenersi che, anche con riguarda all'attività de qua, la Pt 1 modo del tutto volontario e gratuito senza maturare, quindi, alcun diritto al compenso e agendo sempre per il perseguimento dei fini associazionistici di cui all'art. 5 dello Statuto. D'altronde,
l'art. 2 dello Statuto territoriale prevede espressamente che “L'adesione al Sistema A.N.S.A.P. consente all' ed ai propri Soci di beneficiare dei servizi in convenzioneControparte_3
offerti dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte del Sistema A.N.S.A.P. e/o convenzionati con
CP 1 ; ciò significa che l'attività svolta dalla Pt 1 si è limitata come peraltro
-
evincibile dalla corposa documentazione dalla stessa prodotta – alla raccolta dei dati degli iscritti e alla compilazione dei moduli da trasmettere poi ai CAF o ai Patronati con i quali l'Associazione sindacale aveva concluso accordi di collaborazione affinchè questi ultimi provvedessero alla lavorazione e all'istruzione della pratica (attività questa chiaramente non rimessa alla Pt 1 ). La natura sindacale dell'attività prestata rende del tutto fisiologico che la Pt 1 abbia svolto attività di assistenza agli iscritti – secondo quanto dallo Statuto previsto - nonché di intermediazione tra questi e i patronati di riferimento.
Considerato che la ricorrente era una rappresentante sindacale, dunque soggetto ben a conoscenza dei diritti e obblighi collegati all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che la stessa abbia svolto, per un arco temporale di circa sette mesi, attività lavorativa senza che fosse prevista alcuna forma di retribuzione e senza che la stessa abbia mai rivendicato alcunché, appare indice evidente dell'assenza di subordinazione, potendo il rapporto di lavoro essere pacificamente considerato quale attività di volontariato.
Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ed inoltre la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte) non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste (Cass. 18 aprile 2013, n. 9468). Nella fattispecie in esame, la totale assenza di qualsiasi forma di retribuzione al pari di rimborsi spese, la durata dell'attività, rappresentano circostanze che rendono impensabile che una delle due parti abbia potuto considerare il rapporto quale foriero di vincoli giuridici dovendosi, pertanto, ricondurre tale rapporto nell'alveo dell'attività volontaria svolta da un soggetto aderente all'organizzazione sindacale che aveva, condividendone evidentemente le ragioni e le finalità dell'associazione, interesse allo sviluppo della stessa.
Ciò posto in punto di an, chi scrive non può non prendere atto, altresì, della estrema genericità della domanda formulata dall'odierna ricorrente anche in punto di determinazione del quantum debeatur non avendo essa individuato alcun indice in base al quale avrebbe quantificato la propria pretesa arrivando a domandare l'importo di € 8.000. A ciò aggiungasi che, contravvenendo alle previsioni dello Statuto, la Pt 1 ha, altresì, omesso di tenere un registro delle entrate e delle uscite così come di conservare i documenti giustificativi di tutte le spese vive sostenute, spese delle quali, pertanto, non può oggi richiedere il rimborso. Del tutto fuorviante appare il riferimento alle tariffe applicate per ciascuna pratica dai Patronati, non avendo la Pt 1 alcun rapporto diretto con gli stessi e rivendicando in questa sede le proprie competenze nei confronti di un'Associazione sindacale che ha natura ben diversa.
Laddove, peraltro, la stessa abbia voluto ritenere instaurato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, avrebbe dovuto individuare il Contratto collettivo nella specie applicabile e il proprio inquadramento in relazione alle mansioni di fatto svolte. Di contro, anche in ipotesi di rapporto di collaborazione, la Pt 1 avrebbe dovuto introdurre dei parametri di determinazione del credito o far riferimento ad un tariffario in particolare. Ferma restando la gratuità dell'opera prestata per quanto sopra ampiamente argomentato, la rivendicazione della somma di € 8.000
appare, ad ogni buon conto, priva di qualsivoglia fondamento trattandosi di somma forfettariamente determinata sì che, comunque, non sarebbe stato possibile verificare la congruità
e correttezza dell'importo domandato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della Pt 1 alla rifusione in favore dell' delle spese del presente giudizio come Parte 2
in dispositivo liquidate.
Pur nell'infondatezza del ricorso, si ritiene, comunque, che non sussistano i presupposti per emettere una condanna per lite temeraria.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che secondo l'orientamento espresso da ultimo a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (si veda Cass. Civ. sez. un., sent. del 20/04/2018, n. 9912), la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. laNel caso di specie, non appare, dunque, configurabile in concreto da parte della Pt 1 violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda sì che la richiesta in parte qua avanzata dalla difesa dell' CP 1 deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 886/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall CP 1
-alla rifusione in favore di parte resistente e per essa dei condanna Parte 1
procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. - delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria BA, all'esito dell'udienza del 16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 1), rappresentata e difesa dall'avv. DE Parte 1 (C.F.
DI SARAH, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
Controparte 1
,(C.F. P.IVA 1 rappresentata e difesa dall' avv. MONTAGNESE ANTONIO e dall'Avv. MANA SERENA DANIELA, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato TribunaleParte 1 ין Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, alla luce della documentazione offerta e dell'attività assistenziale e sindacale svolta dalla ricorrente, il diritto della sig.ra Pt 1 al giusto riconoscimento economico per tutta l'attività svolta nonché al rimborso e alla ripetizione delle spese di affitto del locale e delle utenze ai sensi della normativa sul finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla Legge n. 152/01 e
D.M. 193/2008 e ss.mm.ii; per l'effetto, condannare la odierna resistente [...]
Controparte 1 - in breve CP 1 (C.F. P.IVA 1 ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma alla Via Piave n. 61, al pagamento della somma quivi quantificata in via prudenziale in € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto con il favore di spese e competenze del presente giudizio".
Deduceva la ricorrente: di aver svolto nel periodo corrente dal 6.05.2020 all'11.12.2020, nell'interesse dell'Associazione convenuta, attività di rappresentanza sindacale, di promozione del suo nome, di assistenza agli iscritti nelle pratiche finalizzate a conseguire benefici assistenziali o previdenziali tramite l'utilizzo della piattaforma a ciò deputata e delle credenziali fornite dalla stessa CP 1 ; di aver, quindi, svolto attività di collaborazione continuativa aumentando il numero degli iscritti sotto il controllo e la direzione dell' Controparte_1 di aver, pertanto, diritto al compenso per l'attività prestata nonché al rimborso delle spese sostenute per l'affitto del locale ove aveva la sede territoriale e delle utenze dello stesso;
che, nonostante l'invio di diffida stragiudiziale, l' CP 1 era rimasta inerte tanto da costringerla a munirsi di giustizia. CP 1 la quale, preliminarmente, eccepiva Si costituiva con rituale memoria difensiva l'
l'incompetenza del Giudice del Lavoro non rientrando la presente controversia tra quelle di cui all'art. 409 c.p.c. non essendo mai intercorso tra le parti né un rapporto di lavoro dipendente né tantomeno un rapporto di parasubordinazione. Quanto al merito premessa la distinzione tra
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l'attività svolta dalle associazioni sindacali e quella svolta dai patronati o dai CAF parte
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resistente negava l'espletamento da parte della Pt 1 di qualsivoglia attività lavorativa essendosi la stessa limitata secondo quanto previsto dagli accordi tra esse parti siglati a svolgere attività di proselitismo sindacale in modo del tutto libero e gratuito. Sottolineava, inoltre, che dalla documentazione prodotta poteva evincersi semplicemente che la stessa avesse raccolto i dati degli iscritti al fine di passare le pratiche previdenziali ed assistenziali ai
CAF/Patronati, unici legittimati e abilitati a lavorarle. Eccepiva, in ogni caso, il difetto di prova delle pretese avanzate instando per il rigetto del ricorso in quanto pretestuoso ed infondato. Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e ritenute superflue le prove orali dalle stesse articolate, all'udienza del 16.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
CP_1 CP 1 unaCon atto del 6.05.2020 Parte 1 inoltrava alla Presidenza
richiesta di nomina in qualità di dirigente sindacale CP 1 al fine di poter costituire l'associazione territoriale A.N.S.A.P. di Pescara Nord. Con la medesima richiesta la Pt 1 dichiarava di: conoscere ed accettare lo Statuto CP_1 di accettare il codice deontologico;
di accettare le disposizioni associative e politico-sindacali dell' CP_1 inoltre, la stessa, tra le altre, si impegnava: ad indirizzare la propria attività di proselitismo sindacale (ed in modo esclusivo in favore di CP 1 al perseguimento di una maggiore tutela degli interessi degli associati nel rispetto delle finalità previste dallo Statuto CP 1 di utilizzare i contributi derivanti dalla quote associative (proporzionate al numero di iscritti di propria competenza territoriale) e stornate dalla Sede Nazionale CP 1 al fine di provvedere alle spese per il mantenimento della sede ove egli svolge la propria attività sindacale (retribuzioni ed oneri accessori e/o rimborsi spese agli eventuali dipendenti;
affitto, luce, telefono, riscaldamento, pulizia ed oneri condominiali, attrezzature e manutenzione delle stesse, cancelleria, stampanti etc.) e quant'altro si renda necessario a fornire un servizio adeguato alle esigenze degli aderenti e per eventuali ulteriori spese dallo stesso affrontate nell'esercizio della propria attività sindacale.
A tal fine, prende atto che la CP 2 Nazionale CP 1 ha rammentato di tenere un registro delle entrate e delle uscite con i relativi riscontri (fatture, quietanze liberatorie, ricevute etc.).
Con successivo atto del 6.05.2020, la Presidenza Nazionale autorizzava la Pt 1 all'apertura della sede territoriale con sede in Pescara alla Via Kennedy n. 31; con il medesimo atto la
Pt 1 veniva invitata a redigere l'Atto Costitutivo e lo Statuto nonché a compiere la procedura necessaria per ottenere il rilascio del codice fiscale dell'Associazione. Si legge, altresì, nel provvedimento autorizzatorio che “la mancata trasmissione alla Presidenza Nazionale, entro il termine di 15 gg, della copia integrale della suddetta documentazione - Statuto, Atto costitutivo e
Codice fiscale della costituenda Associazione Territoriale, muniti delle relative ricevute di registrazione/deposito/rilascio, costituirà immediata revoca della presente autorizzazione, con relativa comunicazione agli organi competenti". All'art. 9 dello Statuto dell' si legge che "Tutti i componenti degli Controparte_3 organi statutari dell' agiscono in qualità di incaricati sindacali CP 1 Controparte_3
assumendo il titolo di Dirigenti territoriali CP 4 .L'assunzione di cariche sindacali siano esse elettive o di volontariato sindacale, non determina in nessun caso la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o forme assimilabili alle dipendenze ovvero di CP 1 e/o degli Enti e Società da essa promossi e dell' Controparte_3
costituiti".
L'odierna ricorrente sostiene di aver prestato attività lavorativa in favore dell' CP 1
[...] avendo assistito gli iscritti nell'istruttoria concernente pratiche finalizzate all'ottenimento di prestazioni previdenziali e/o assistenziali;
rappresenta, altresì, che per far ciò ha utilizzato i codici di accesso alla piattaforma CP 1 nonché le credenziali di accesso al
CAF. Dunque, in considerazione della corposa attività svolta, evincibile dalla documentazione prodotta, essa avrebbe diritto ad un compenso unitamente al rimborso delle spese sostenute per la locazione della sede territoriale e per il pagamento delle utenze.
Ritiene, però, il Tribunale che, nel caso di specie, non risulti essersi mai costituito alcun rapporto di lavoro tra la CP_1 e la Pt 1.
Come si legge nello Statuto Nazionale, l' CP 1 è un'associazione sindacale autonoma,
libera, democratica ed apartitica nonché senza scopo di lucro. Per quanto qui di interesse, lo stesso Statuto al suo articolo 12 prevede che le entrate dell'associazione sono costituite dai contributi degli iscritti o da qualsiasi provento che le possa pervenire a qualsiasi titolo;
i contributi versati a livello locale devono essere trasmessi alla Sede Nazionale la quale poi assegnerà alle sedi periferiche la quota di propria spettanza. Recita, infine, l'art. 14 dello Statuto
- Cariche sindacali – “Tutte le cariche previste dal presente Statuto, sono assunte dagli associati
- dell' CP 1 mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e richieste. Nel caso di impegni di carattere permanente può essere assunto quale dipendente dell' CP 1 o deliberata una indennità di carica".
Dunque, stando alle previsioni sia dello Statuto nazionale che di quello territoriale, l'attività svolta nell'interesse dell'associazione è un'attività di proselitismo sindacale nonché di assistenza degli iscritti nello svolgimento di tutte le attività meglio specificate nell'art. 5 dello Statuto
Nazionale.
Ad ogni buon conto, stando sempre alle disposizioni statutarie - che, chiaramente, la Pt 1 ben doveva conoscere il compimento di attività in favore dell'associazione, ivi inclusa quindi la
-
gestione di pratiche di natura assistenziale e previdenziale, non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro né subordinato né parasubordinato trattandosi di mera attività di volontariato. Valga, a tal riguardo, osservare che tra la Pt 1 el' CP_1 non è mai stato sottoscritto alcun contratto di lavoro né parimenti di collaborazione;
non è ravvisabile nel rapporto tra le parti alcun indice proprio della subordinazione non risultando che la Pt 1 sia mai stata sottoposta al potere organizzativo, direttivo e disciplinare degli organi statutari dell' Controparte_1 abbia rispettato un determinato e prefissato orario di lavoro, abbia ricevuto un compenso periodico per l'attività svolta.
Pt 1 nel determinare le Rileva, invece, nel caso in esame la piena e totale autonomia della anche ad adottarePt 1 modalità della prestazione offerta, autonomia che ha portato la condotte confliggenti con gli interessi dell' CP 1 tanto da arrivare, poi, alla revoca dell'incarico di rappresentante sindacale territoriale.
Nell'effettuare assistenza agli iscritti nella gestione delle pratiche previdenziali e assistenziali, la Pt 1 si è semplicemente limitata a perseguire i fini dell'associazione quali meglio enucleati nello Statuto sopra richiamato, attività alla quale non seguiva la corresponsione di alcun compenso. Come visto, infatti, al più la Pt 1 avrebbe potuto aver diritto al rimborso delle spese vive sostenute ove debitamente documentate, spese che sarebbero state rifuse utilizzando
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le quote degli iscritti. La Pt 1 , però, ha omesso di produrre qualsivoglia ricevuta attestante il pagamento di un canone di locazione del locale ove aveva sede l'organizzazione territoriale così come di eventuali bollette relative alle utenze;
documentazione che la stessa avrebbe ben agevolmente potuto allegare al ricorso.
-La carenza degli indici della subordinazione in primis lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale - unitamente alla peculiarità del rapporto instauratosi tra le parti, finalizzato si ribadisce al proselitismo sindacale e alla condizione economico sociale
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dell'associazione - impedisce di poter configurare alcun tipo di rapporto di lavoro in virtù del quale sorgerebbe il diritto al compenso.
Con particolare riguardo, poi, all'attività di raccolta dati per la compilazione delle pratiche finalizzate all'erogazione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, deve ritenersi che trovi applicazione nella specie il disposto di cui all'art. 6 comma 2 della Legge n. 152/2001 secondo il quale per gli istituti di patronato e di assistenza sociale “2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche".
abbia operato inDunque, deve ritenersi che, anche con riguarda all'attività de qua, la Pt 1 modo del tutto volontario e gratuito senza maturare, quindi, alcun diritto al compenso e agendo sempre per il perseguimento dei fini associazionistici di cui all'art. 5 dello Statuto. D'altronde,
l'art. 2 dello Statuto territoriale prevede espressamente che “L'adesione al Sistema A.N.S.A.P. consente all' ed ai propri Soci di beneficiare dei servizi in convenzioneControparte_3
offerti dagli Enti ed Organizzazioni facenti parte del Sistema A.N.S.A.P. e/o convenzionati con
CP 1 ; ciò significa che l'attività svolta dalla Pt 1 si è limitata come peraltro
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evincibile dalla corposa documentazione dalla stessa prodotta – alla raccolta dei dati degli iscritti e alla compilazione dei moduli da trasmettere poi ai CAF o ai Patronati con i quali l'Associazione sindacale aveva concluso accordi di collaborazione affinchè questi ultimi provvedessero alla lavorazione e all'istruzione della pratica (attività questa chiaramente non rimessa alla Pt 1 ). La natura sindacale dell'attività prestata rende del tutto fisiologico che la Pt 1 abbia svolto attività di assistenza agli iscritti – secondo quanto dallo Statuto previsto - nonché di intermediazione tra questi e i patronati di riferimento.
Considerato che la ricorrente era una rappresentante sindacale, dunque soggetto ben a conoscenza dei diritti e obblighi collegati all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la circostanza che la stessa abbia svolto, per un arco temporale di circa sette mesi, attività lavorativa senza che fosse prevista alcuna forma di retribuzione e senza che la stessa abbia mai rivendicato alcunché, appare indice evidente dell'assenza di subordinazione, potendo il rapporto di lavoro essere pacificamente considerato quale attività di volontariato.
Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ed inoltre la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte) non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste (Cass. 18 aprile 2013, n. 9468). Nella fattispecie in esame, la totale assenza di qualsiasi forma di retribuzione al pari di rimborsi spese, la durata dell'attività, rappresentano circostanze che rendono impensabile che una delle due parti abbia potuto considerare il rapporto quale foriero di vincoli giuridici dovendosi, pertanto, ricondurre tale rapporto nell'alveo dell'attività volontaria svolta da un soggetto aderente all'organizzazione sindacale che aveva, condividendone evidentemente le ragioni e le finalità dell'associazione, interesse allo sviluppo della stessa.
Ciò posto in punto di an, chi scrive non può non prendere atto, altresì, della estrema genericità della domanda formulata dall'odierna ricorrente anche in punto di determinazione del quantum debeatur non avendo essa individuato alcun indice in base al quale avrebbe quantificato la propria pretesa arrivando a domandare l'importo di € 8.000. A ciò aggiungasi che, contravvenendo alle previsioni dello Statuto, la Pt 1 ha, altresì, omesso di tenere un registro delle entrate e delle uscite così come di conservare i documenti giustificativi di tutte le spese vive sostenute, spese delle quali, pertanto, non può oggi richiedere il rimborso. Del tutto fuorviante appare il riferimento alle tariffe applicate per ciascuna pratica dai Patronati, non avendo la Pt 1 alcun rapporto diretto con gli stessi e rivendicando in questa sede le proprie competenze nei confronti di un'Associazione sindacale che ha natura ben diversa.
Laddove, peraltro, la stessa abbia voluto ritenere instaurato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, avrebbe dovuto individuare il Contratto collettivo nella specie applicabile e il proprio inquadramento in relazione alle mansioni di fatto svolte. Di contro, anche in ipotesi di rapporto di collaborazione, la Pt 1 avrebbe dovuto introdurre dei parametri di determinazione del credito o far riferimento ad un tariffario in particolare. Ferma restando la gratuità dell'opera prestata per quanto sopra ampiamente argomentato, la rivendicazione della somma di € 8.000
appare, ad ogni buon conto, priva di qualsivoglia fondamento trattandosi di somma forfettariamente determinata sì che, comunque, non sarebbe stato possibile verificare la congruità
e correttezza dell'importo domandato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna della Pt 1 alla rifusione in favore dell' delle spese del presente giudizio come Parte 2
in dispositivo liquidate.
Pur nell'infondatezza del ricorso, si ritiene, comunque, che non sussistano i presupposti per emettere una condanna per lite temeraria.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che secondo l'orientamento espresso da ultimo a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione (si veda Cass. Civ. sez. un., sent. del 20/04/2018, n. 9912), la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. laNel caso di specie, non appare, dunque, configurabile in concreto da parte della Pt 1 violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda sì che la richiesta in parte qua avanzata dalla difesa dell' CP 1 deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 886/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall CP 1
-alla rifusione in favore di parte resistente e per essa dei condanna Parte 1
procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. - delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 16.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria BA