Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 939/2022 R.G., vertente TRA
, P.I. n. , in persona del Responsabile Parte_1 P.IVA_1 atti Introduttivi del giudizio Calabria, Sig. a ciò autorizzato per procura Parte_2 speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta Persona_1 nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da , con sede in Parte_1 Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) P.IVA_1 ente pubblico economico ed elettivamente domiciliata in Maglie alla Via Medico Longo, 5, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Toma, C.F. che la rappresenta e C.F._1 difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello, fax 0836/483475, pec Email_1 appellante CONTRO
, C.F. CO C.F._2 appellato contumace E
Controparte_2 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre,
[...] P.IVA_2 n. 144 e sede locale in Locri (Cod. Fisc. ), in persona del P.IVA_2 Controparte_3 per la Calabria Legale rappresentante dell' – Dott. ( CP_2 CP_4 C.F._3
), rappresentato e difeso, in virtù' di procura generale alle liti conferita dal Direttore
[...] Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar di Persona_2 Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino (Cod. Fisc.
[...]
), fax 0965/363206, pec elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato in Reggio Calabria, C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_2 appellato -appellante incidentale
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, CO chiedeva dichiararsi per le ragioni meglio espresse in atti non più dovuto, perché prescritto, il pagamento del carico contributivo portato dalle cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 09420070038122837000 (relativa a regolazioni premio, rate premio, sanz. civili
regolazioni premio, sanzioni civili rate premio;
anni 2005, 2006, 2007; importo € 8.198,31); 09420080033339784000 (relativa a regolazioni premio, rate premio, sanz. civili regolazioni premio, sanzioni civili rate premio;
anni 2006, 2007, 2008; importo € 10.874,74); 09420110031607610000 (relativa a rate premio, interessi su rate premio, interessi regolazioni premio, sanzioni civili rate premio;
anni 2009; 2010; 2011; importo € 4.253,89); 09420140018051989000 (relativa a regolazioni premio, rate premio, sanz. civli regolazioni premio, sanzioni civili rate premio;
anni 2012, 2013, 2014; importo €1.369,18). Costituitisi, l e l resistevano all'avversa CP_2 Parte_1 pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso, per carenza di interesse ex art.100 c.p.c. e perché infondato nel merito.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1548/2022 emessa il 14.09.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “rigetta il ricorso nei confronti dell' , Parte_1 compensando integralmente le spese stanti le ragioni esposte in parte motiva;
accoglie nel residuo merito il ricorso e, per l'effetto, dichiara non tenuto al pagamento CO del carico contributivo portato dalle cartelle di pagamento nn: 09420070038122837000; 09420080033339784000; 09420110031607610000; 09420140018051989000; pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex CP_2 D.M. 55/2014 in complessivi € 1.776,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. Antonio G. Pangallo e dell'avv. Vincenzo Bartolo quali procuratori anticipatari di parte ricorrente”. Il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., rigettava la domanda nei confronti dell' , stante la carenza di Parte_1 legittimazione passiva di quest'ultima, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022), secondo cui esperire azione di accertamento negativo per chiedere dichiararsi la prescrizione sopravvenuta di un carico contributivo equivaleva a chiedere una decisione nel merito quanto alla debenza dello stesso e non era necessario convenire in giudizio l , che Parte_1 trovava una propria legittimazione passiva in giudizio solo se il contribuente, con l'azione giudiziaria, avesse contestato il suo operato. Nel prosieguo, affermava che il carico contributivo era prescritto ex L.335/1995. Le cartelle di pagamento nn. 09420070038122837000; 09420080033339784000; 09420110031607610000; 09420140018051989000 oggetto di causa erano state notificate, come da estratto di ruolo, in data 09.01.2008, 30.04.2009, 21.02.2012, 25.07.2014. Non era stata fornita prova della valida notifica di atti interruttivi idonei a impedire il maturarsi della prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un., 23397/2016) ex L.335/1995) della contribuzione. Gli atti interruttivi prodotti in giudizio dall' , infatti, Parte_1 valutabili ex art.421 c.p.c., risultavano tutti notificati oltre cinque anni prima della data di deposito del ricorso. Il ricorso andava, quindi, accolto, con declaratoria di sopravvenuta non tenutezza del ricorrente al pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento CO nn. 09420070038122837000; 09420080033339784000; 09420110031607610000; 09420140018051989000. Il Tribunale rigettava la tesi degli Enti resistenti di carenza di interesse ex art.100 c.p.c. alla proposizione dell'odierno ricorso in accertamento negativo, posto che il presupposto (l'assenza di un permanente interesse dell'ente creditore e di quello deputato alla riscossione al recupero del carico contributivo prescritto) era smentito dalla stessa condotta processuale e extraprocessuale di tali soggetti: i quali, infatti, non solo nel costituirsi in giudizio rivendicavano la tenutezza al pagamento, ma solitamente non concedevano 3
neppure lo sgravio, come accaduto nel caso in esame, atteso il mancato riscontro positivo della richiesta di discarico prodotta in atti dalla parte ricorrente e datata 4.2.20. La “minaccia attuale di atti esecutivi” cui la Cassazione del 2019 ricollegava l'esistenza dell'interesse ad agire in presenza di crediti contributivi prescritti ma ancora iscritti a ruolo e non riscossi era integrata dalla stessa permanenza degli stessi sul ruolo: dato di fatto cui gli enti a ciò titolati potrebbero porre rimedio semplicemente attraverso un controllo incrociato tra dati del carico contributivo e presenza di validi atti interruttivi, provvedendo quindi in autotutela ad eliminare le poste non più esigibili. Ciò non era avvenuto e non poteva ritenersi ammissibile la sottoposizione sine die dell'interessato al rischio che l intraprendesse azioni Parte_1 esecutive su crediti contributivi prescritti, magari azionando anche le (pressanti) forme di stimolo coattivo all'adempimento previste dall'ordinamento. Affermava, quindi, sussistente l'interesse ex art.100 c.p.c. alla proposizione della domanda, da ritenersi – come detto - fondata e pertanto meritevole di accoglimento. Le spese seguivano la soccombenza, con addebito integrale a carico dell' CP_2
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' che ne invocava Parte_1 la riforma. Nessuna prescrizione, infatti, era maturata per le cartelle oggetto di lite. Premetteva che il termine prescrizionale cominciava a decorrere alla scadenza del termine (40 giorni) utile per impugnare, dopo che l'obbligazione era divenuta esigibile, poiché si consumava il periodo di tempo nel quale, ferma restando l'impossibilità di procedere da parte dell'Ufficio, il contribuente poteva impugnare oppure adempiervi spontaneamente (Sez. 5, n. 9158 del 23/04/2014) e che ex art. L. 147/2013 (Legge Stabilità) i termini di riscossione e di conseguenza della prescrizione erano stati sospesi dall'01.01.2014 al 16.06.2014 (Legge n. 147/2013 (art. 1 c. 623), D.L. n. 16/2014 (art. 2, co. 1, lett. d), emendamento conversione D.L. n. 16/2014). Occorreva poi, ricordare che per la notificazione delle cartelle cosi come di ogni atto impoesattivo (preavvisi di fermo, intimazioni di pagamento ecc.) trovava applicazione il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione, che era per l'agente della riscossione quello della consegna al soggetto incaricato della notifica (anche ai fini dell'interruzione della prescrizione), mentre per il debitore quello di effettivo compimento del procedimento notificatorio. Analizzando le singole cartelle, rappresentava: Per la cartella di pagamento n. 09420070038122837000, notificata il 09.01.2008, erano intervenute l'intimazione di pagamento n. 09420129007802718000 (notificata il 24.04.2012), l'intimazione di pagamento n. 09420169004802479000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 15.04.2016), l'intimazione di pagamento n. 09420189007803113000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 31.12.2018) e da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420199012844201000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 06.12.2019; Per la cartella di pagamento n. 09420080033339784000, notificata il 30.04.2009, erano intervenute l'intimazione di pagamento n. 09420129007803324000 (notificata il 24.04.2012), l'intimazione di pagamento n. 09420169004802479000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 15.04.2016), l'intimazione di pagamento n. 09420189007803113000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 31.12.2018) e da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420199012844201000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 06.12.2019); Per la cartella di pagamento n. 09420110031607610000, notificata il 21.02.2012, erano intervenute la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000690000 (notificata il 31.10.2014), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500002851000 (notificata il 29.05.2015), l'intimazione di pagamento n. 09420169004802479000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 15.04.2016), 4
l'intimazione di pagamento n. 09420189007803113000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 31.12.2018) e da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420199012844201000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 06.12.2019); Per la cartella di pagamento n. 09420140018051989000, notificata via pec il 25.07.2014, erano intervenute la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000690000 (notificata il 31.10.2014), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500002851000 (notificata il 29.05.2015), l'intimazione di pagamento n. 09420169004802479000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 15.04.2016), l'intimazione di pagamento n. 09420189007803113000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 31.12.2018) e da ultimo l'intimazione di pagamento n. 09420199012844201000 (notificata ex art. 140 c.p.c. il 06.12.2019). Tutti gli atti interruttivi notificati avevano interrotto i termini di prescrizione con conseguente legittimità delle pretese esattoriali portate dalle cartelle impugnate. Con il secondo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 53, D. Lgs. n. 546/92 e art. 342 c.p.c., chiedendo la riforma della sentenza, con affermazione che “l'opposizione presentata dal ricorrente risulta inammissibile ex art. 100 c.p.c.” Il ricorrente aveva impugnato estratti di ruolo a lui consegnati dall' , Controparte_5 laddove l'estratto di ruolo non era impugnabile L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo era prevista dall'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”. Tale norma è da ritenersi applicabile anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, “in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (cfr. Cass. SS.UU. 26283/2022). Parallelamente, l'intervenuto superamento del principio della tutela immediata era confermato dalle Sezioni Unite di Cassazione, sent. n. 26283/2022, come conseguenza dell'ampliamento delle tutele esperibili dal contribuente, essendo venute meno le limitazioni al diritto di difesa derivanti dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 e dalla preesistente interpretazione dell'art. 2 D. Lgs. 546/1992, volta a escludere che, in caso di omessa o invalida notifica del titolo, si potesse “adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria”. Poiché nel caso di specie era assente qualsivoglia minaccia di azione esecutiva, l'impugnazione era inammissibile, attesa la non ricorrenza di alcuna delle evenienze di cui all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. La disciplina sopravvenuta di cui all'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973, , secondo le SS UU di Cassazione, si applicava ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore (cfr. Cass SS UU 26283/2022). Concludeva, chiedendo, in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli estratti di ruolo per carenza di interesse ad agire;
nel merito, accertare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e per l'effetto, respingere integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e non provata, rilevando la legittimità delle cartelle di pagamento: 09420070038122837000; 09420080033339784000; 09420110031607610000; 09420140018051989000; in subordine, nel caso di individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo indicato nel 5
provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare che gli enti impositori, in persona del legale rappresentante pro tempore, erano tenuti, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire l'Agente della riscossione da ogni richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio in qualità di distrattario.
Non si costituiva , del quale con ordinanza del 28.09.2023 veniva CO dichiarata la contumacia.
Costituitosi, l dichiarava di aderire ai motivi di appello proposti dall' CP_2 [...]
e proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 n. 1548/2022 Tribunale di Reggio Calabria, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per le medesime ragioni poste a fondamento dell'appello principale. Deduceva, infatti, l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza d'interesse – applicabilità della disciplina introdotta dall'art.3 bis del d. l. n. 146 del 21/10/2021. Lamentava, ancora, l'erronea interpretazione dell'art. 3 bis dl 146/2021, laddove che Contr né l'Ente creditore né han-no provveduto a dare riscontro alla specifica istanza di sgravio/discarico avanzata dall'interessato, posto che tale assunto era in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. art. 3 bis del DL 21.10.2021 n. 146 secondo cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeva invalidamente notificata erano suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agiva in giudizio avesse dimostrato che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli: a) pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40; c) la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, e il mancato riscontro all'istanza di discarico non rientrava tra i casi tassativamente previsti legittimanti l'impugnazione dell'estratto di ruolo. , per come può desumersi dal tenore letterale della norma sopra descritta. Deduceva, da ultimo, l'immediata applicabilità della norma a procedimenti pendenti, come affermato dalla sentenza Cass. SS.UU. 26283/2022 del 06/09/2022. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il decreto di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c veniva ritualmente notificato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello principale e l'appello incidentale sono fondati. Alla stregua del disposto dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, 6
lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283 è stato precisato che la norma si applica ai procedimenti pendenti. In motivazione, infatti, è stato affermato: “15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
5. A differenti conclusioni non può addivenirsi avuto riguardo alle considerazioni espresse nella sentenza appellata. L'estratto di ruolo, come ribadito dalla Suprema Corte sent. 26283/2022. ha natura di
“mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria de Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” precisando, immediatamente dopo: “Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta 7
a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”. Ciò posto, l'eventuale considerazione secondo cui si poteva controvertere di cartelle di pagamento validamente notificate e di fatti estintivi successivi, diviene recessiva a fronte delle considerazioni che la Suprema Corte ha avuto cura di porre in rilievo, secondo cui il debitore, “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”. Inoltre, posto che a fondamento della domanda sono state poste le risultanze dell'estratto di ruolo, la domanda non può qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, atteso che per potersi esperire un tale rimedio è necessaria “la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione”, natura che l'estratto di ruolo non ha, sostanziandosi in un mero elaborato informatico, carente di valore impositivo. Ancora, la proposizione di un'azione di mero accertamento negativo del credito svincolata da una minaccia di esecuzione forzata deve essere scrutinata sotto il profilo dell'interesse ad agire, che è il tema di indagine imposto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021, la cui efficacia precettiva limitata alla tutela recuperatoria non è asseverabile nell'insussistenza di indicatori normativi in tal senso. Anche in punto di interesse ad agire la Suprema Corte ha operato un'accurata disamina, evidenziando che esso, “condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
“Il diritto a un processo equo, di cui l'accesso alla giustizia è aspetto, non è difatti assoluto e si presta a limitazioni concernenti le condizioni di ammissibilità della domanda, che richiedono per loro natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode di un certo margine di apprezzamento (Corte EDU, Trevisanato c. Italia, n. 32610/07, 15 settembre 2016, p.33; Corte EDU, Zubac c. Croazia, n. 40160/12, 5 aprile 2018, p.78). Le limitazioni, d'altronde, sono legittime, poiché legittimo è lo scopo che perseguono, laddove l'accesso ridotto alla tutela immediata non incide sul diritto a un processo, poiché resta piena e ampia la tutela generale, presidiata anche dai poteri cautelari del giudice”.
“Il giudice è difatti chiamato all'interpretazione evolutiva della norma, e dei nuovi significati che essa possa assumere per effetto di successive modificazioni, abrogazioni e sostituzioni, quando ne fa applicazione, fissando il "momento" di inveramento di tale evoluzione (in termini, Cass., sez. un., n. 15144/11)”. Escluso che la domanda proposta possa esser qualificata come opposizione all'esecuzione, difettando la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto prodromico all'esecuzione forzata, e, per espressa disposizione normativa, essendo escluso l'interesse ad agire a proporre ad libitum azione di accertamento negativo, i motivi di resistenza frapposti non sono assistiti da pregio. Per conseguenza, l'appello principale e l'appello incidentale sono meritevoli di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da CO va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CO
e , nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la sentenza n. CP_2 1548/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14.09.2022, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da . CO
2. Dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti