CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
Appello Sentenza Tribunale di Lecce N. 2465 del 18.07.2024 Oggetto: iscrizione elenchi lavoratori agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cosima Inguscio Parte_1
APPELLANTE Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Marcello Raho
APPELLATO
FATTO
Con ricorso depositato il 20.10.2022 esponeva: -che aveva Parte_1 lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda Casole di US OF sui terreni siti in agro di Copertino-Leverano-Nardò per 51 giornate nell'anno 2020; -che l' sede di Lecce le CP_1 aveva comunicato il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale, ritenendo insussistente il rapporto di lavoro instaurato con la suddetta azienda agricola per tale anno;
- che aveva invano proposto ricorso alla Commissione Provinciale Agricola c/o di Lecce (CISOA). Lamentata l'illegittimità del provvedimento di CP_1 disconoscimento dell' , aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad essere reiscritta CP_1 per le suddette giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 mancanza degli elementi essenziali a identificare la prestazione lavorativa e la decadenza dell'azione giudiziaria ex art.22 L. 83/70; nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda, richiamando gli esiti del verbale di accertamento del 27.07.2021 e aveva chiesto il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo per genericità, rilevando che la ricorrente aveva sostenuto di aver prestato attività di lavoro subordinato quale bracciante agricola senza indicare i luoghi in cui erano ubicati i terreni in cui aveva lavorato, le mansioni espletate, il tipo di lavorazioni praticate nei diversi periodi dell'anno, la retribuzione percepita, il soggetto che dava le direttive. Ha in ogni caso rilevato che la ricorrente era decaduta dall'azione ex art.22 L.83/70, non avendo documentato la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo (effettuato il 30.03.2022) entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione (che reca nota di protocollo dell'11.01.2022). In assenza di tale prova, avrebbe dovuto introdurre il ricorso giudiziario entro 120 giorni dalla comunicazione del disconoscimento. Conseguentemente tale comunicazione era divenuta definitiva e il ricorso inammissibile. Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dall' applicando al CP_1 caso in esame il punto 3) dell'art.4 D.L. n.384/92 e non già il punto 2) del medesimo articolo. Richiamata la normativa di cui all'art.47 del D.P.R. 639/70, che prevede il termine di decadenza di CP_ un anno per proporre l'azione giudiziaria nei confronti dell' per prestazioni di carattere non pensionistico come quella per cui è causa, e precisato che il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza di quello per la pronuncia della decisione da parte del comitato provinciale cui si è proposto il ricorso (91° giorno dalla presentazione del ricorso), ha precisato di aver presentato istanza di accesso agli atti all' per ottenere copia della ricevuta della notifica del CP_1 provvedimento di disconoscimento. Ha, altresì, dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto nullo il ricorso introduttivo limitandosi a considerare il testo dell'atto senza esaminare i riferimenti desumibili dalla documentazione allegata e, in particolare, dalle domande amministrative da lei prodotte e dalla domanda amministrativa CISOA nella quale erano indicati il luogo di svolgimento della prestazione (terreno sito in agro di Copertino di proprietà della ditta SGF di Casole di US OF), il periodo (6.11.2020 -31.12.2020) e le mansioni svolte (raccolta di verdura). Infine, ha censurato la sentenza per omessa e/o erronea valutazione dei mezzi di prova prodotti, sostenendo che a fronte delle sue deduzioni in ordine alla sussistenza del diritto reclamato, l' non avrebbe fornito alcun elemento contrario, poiché nella memoria difensiva e nel verbale CP_1 ispettivo non vi era alcun riferimento specifico alla posizione dell'appellante. L' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 26.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha considerato (oltre che eccessivamente generico il ricorso, altresì) tardivo il giudizio instaurato dalla lavoratrice, in quanto si era già compiuto il termine di centoventi giorni sancito dal menzionato art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. Il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, dall'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, R.D. n. 1949/1940, la quale - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1 lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).
La fonte del potere di disconoscimento dell' è da ricercare nella potestà pubblica CP_1 attribuita all'ente previdenziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1970, art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comma 1.
Contro i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli gli interessati possono proporre ricorso amministrativo. Con siffatto ricorso si apre la fase - che ha carattere meramente eventuale e facoltativo - del procedimento contenzioso, articolato in un duplice istanza e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Il D.L. n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, all'art. 22 prevede che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il D. Lgs. n. 375/1993, all'art. 11, commi 1 e 2, dispone che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU. possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 era stato abrogato dall'art. 24 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a far data dal 22 dicembre 2008 (centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 112, come espressamente previsto dall' art. 24), ma poi è stato ripristinato dal 6 luglio 2011, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011.
L'art.11 D. Lgs. n. 375/1993 ha introdotto dei termini “teorici” (240 giorni: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato per la proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale + 90 giorni per la decisione;
ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione) per l'esperimento dell'iter amministrativo. Il compimento del 240° giorno rappresenta l'ultimo dies a quo in astratto possibile perchè cominci a decorrere il termine di decadenza.
Ove i termini per le decisioni amministrative giungano a scadenza senza che sia stato adottato un provvedimento espresso, si forma il rigetto tacito del ricorso amministrativo: l'inerzia dell'autorità amministrativa assume valore di provvedimento tacito di rigetto (v. Cass. n.8650\2008), che si ritiene ex lege conosciuto dall' interessato. Se poi decorre inutilmente il termine fissato per il ricorso amministrativo di grado ulteriore, il silenzio-rigetto diviene definitivo. Dal giorno della definitività del provvedimento amministrativo di rigetto (espresso o tacito) decorre il termine di decadenza di 120 giorni.
Nello specifico settore della cancellazione dei lavoratori agricoli dagli elenchi, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre quindi: -dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo sul ricorso amministrativo, ove esso sia adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lg. n. 375/1993; -oppure dalla scadenza dei termini previsti per la pronuncia della decisione sul ricorso amministrativo, nel caso di mancanza di tempestiva pronuncia dell'organo amministrativo;
- -oppure dalla scadenza per proporre il primo ricorso amministrativo, ove lo stesso non venga in concreto presentato dall'interessato (perché in tal caso diviene definitivo il provvedimento iniziale di non iscrizione o di cancellazione).
La presentazione tardiva di un ricorso amministrativo, pur essendo ammissibile ai fini della soluzione della controversia in via amministrativa e pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere invece utile per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come è irrilevante, agli stessi fini, un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente opinando si verificherebbe una sostanziale elusione del termine di decadenza e delle sottese finalità di interesse pubblico, in quanto l'interessato potrebbe discrezionalmente dilatare i tempi di maturazione della decadenza medesima, ad esempio posticipando o omettendo la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale (cfr., ex aliis,Cass. 994/2017; 2898/2014; n.20086/2013; n. 29070/2011; 13092/2009 ).
Il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 cit. decorre dalla data di definitività del provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso.
La definitività del provvedimento amministrativo può infatti formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
In sostanza, il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) non è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge o oltre il termine all'uopo previsto dalla legge (v. Cass. n.7986/2024)
Nel caso di specie va considerata la lettera dell'11.2.2022 con cui l' ha comunicato a CP_1
la cancellazione dagli elenchi agricoli per il 2020, in mancanza di deduzione, da parte Pt_1 dell'interessata, di una differente data di ricevimento della stessa comunicazione;
deve quindi rilevarsi che il ricorso amministrativo, proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni, è intempestivo essendo intervenuto allorché il provvedimento di cancellazione era divenuto definitivo ai fini della normativa sulla decadenza di cui al menzionato art.22; rispetto ad esso, l'azione giudiziale del 20.10.2022 risulta essere stata proposta oltre il termine di decadenza di 120 giorni.
Non può, del resto, ritenersi fondata la censura dell'appellante circa la mancata applicazione del termine di un anno previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 , perché la decadenza disciplinata da tale ultima norma riguarda un ambito applicativo differente rispetto alle azioni per la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli (cfr. Cass. n.7987/2024).
Il gravame va quindi rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della stratificazione e complessità della normativa esaminata.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 20.01.2025 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 18.7.2024 n.2465 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado . Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 26.09.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce N. 2465 del 18.07.2024 Oggetto: iscrizione elenchi lavoratori agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Cosima Inguscio Parte_1
APPELLANTE Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 Marcello Raho
APPELLATO
FATTO
Con ricorso depositato il 20.10.2022 esponeva: -che aveva Parte_1 lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda Casole di US OF sui terreni siti in agro di Copertino-Leverano-Nardò per 51 giornate nell'anno 2020; -che l' sede di Lecce le CP_1 aveva comunicato il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale, ritenendo insussistente il rapporto di lavoro instaurato con la suddetta azienda agricola per tale anno;
- che aveva invano proposto ricorso alla Commissione Provinciale Agricola c/o di Lecce (CISOA). Lamentata l'illegittimità del provvedimento di CP_1 disconoscimento dell' , aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto ad essere reiscritta CP_1 per le suddette giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per CP_1 mancanza degli elementi essenziali a identificare la prestazione lavorativa e la decadenza dell'azione giudiziaria ex art.22 L. 83/70; nel merito, aveva contestato la fondatezza della domanda, richiamando gli esiti del verbale di accertamento del 27.07.2021 e aveva chiesto il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo per genericità, rilevando che la ricorrente aveva sostenuto di aver prestato attività di lavoro subordinato quale bracciante agricola senza indicare i luoghi in cui erano ubicati i terreni in cui aveva lavorato, le mansioni espletate, il tipo di lavorazioni praticate nei diversi periodi dell'anno, la retribuzione percepita, il soggetto che dava le direttive. Ha in ogni caso rilevato che la ricorrente era decaduta dall'azione ex art.22 L.83/70, non avendo documentato la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo (effettuato il 30.03.2022) entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione (che reca nota di protocollo dell'11.01.2022). In assenza di tale prova, avrebbe dovuto introdurre il ricorso giudiziario entro 120 giorni dalla comunicazione del disconoscimento. Conseguentemente tale comunicazione era divenuta definitiva e il ricorso inammissibile. Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dall' applicando al CP_1 caso in esame il punto 3) dell'art.4 D.L. n.384/92 e non già il punto 2) del medesimo articolo. Richiamata la normativa di cui all'art.47 del D.P.R. 639/70, che prevede il termine di decadenza di CP_ un anno per proporre l'azione giudiziaria nei confronti dell' per prestazioni di carattere non pensionistico come quella per cui è causa, e precisato che il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza di quello per la pronuncia della decisione da parte del comitato provinciale cui si è proposto il ricorso (91° giorno dalla presentazione del ricorso), ha precisato di aver presentato istanza di accesso agli atti all' per ottenere copia della ricevuta della notifica del CP_1 provvedimento di disconoscimento. Ha, altresì, dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto nullo il ricorso introduttivo limitandosi a considerare il testo dell'atto senza esaminare i riferimenti desumibili dalla documentazione allegata e, in particolare, dalle domande amministrative da lei prodotte e dalla domanda amministrativa CISOA nella quale erano indicati il luogo di svolgimento della prestazione (terreno sito in agro di Copertino di proprietà della ditta SGF di Casole di US OF), il periodo (6.11.2020 -31.12.2020) e le mansioni svolte (raccolta di verdura). Infine, ha censurato la sentenza per omessa e/o erronea valutazione dei mezzi di prova prodotti, sostenendo che a fronte delle sue deduzioni in ordine alla sussistenza del diritto reclamato, l' non avrebbe fornito alcun elemento contrario, poiché nella memoria difensiva e nel verbale CP_1 ispettivo non vi era alcun riferimento specifico alla posizione dell'appellante. L' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'udienza di discussione del 26.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha considerato (oltre che eccessivamente generico il ricorso, altresì) tardivo il giudizio instaurato dalla lavoratrice, in quanto si era già compiuto il termine di centoventi giorni sancito dal menzionato art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. Il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, dall'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, R.D. n. 1949/1940, la quale - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte -espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1 lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del 2018).
La fonte del potere di disconoscimento dell' è da ricercare nella potestà pubblica CP_1 attribuita all'ente previdenziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1970, art. 15, comma 3, e D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, comma 1.
Contro i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli gli interessati possono proporre ricorso amministrativo. Con siffatto ricorso si apre la fase - che ha carattere meramente eventuale e facoltativo - del procedimento contenzioso, articolato in un duplice istanza e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Il D.L. n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, all'art. 22 prevede che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il D. Lgs. n. 375/1993, all'art. 11, commi 1 e 2, dispone che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU. possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 era stato abrogato dall'art. 24 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, a far data dal 22 dicembre 2008 (centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto n. 112, come espressamente previsto dall' art. 24), ma poi è stato ripristinato dal 6 luglio 2011, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011.
L'art.11 D. Lgs. n. 375/1993 ha introdotto dei termini “teorici” (240 giorni: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato per la proposizione del ricorso alla Commissione Provinciale + 90 giorni per la decisione;
ulteriori 30 giorni per la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale + 90 giorni per la decisione) per l'esperimento dell'iter amministrativo. Il compimento del 240° giorno rappresenta l'ultimo dies a quo in astratto possibile perchè cominci a decorrere il termine di decadenza.
Ove i termini per le decisioni amministrative giungano a scadenza senza che sia stato adottato un provvedimento espresso, si forma il rigetto tacito del ricorso amministrativo: l'inerzia dell'autorità amministrativa assume valore di provvedimento tacito di rigetto (v. Cass. n.8650\2008), che si ritiene ex lege conosciuto dall' interessato. Se poi decorre inutilmente il termine fissato per il ricorso amministrativo di grado ulteriore, il silenzio-rigetto diviene definitivo. Dal giorno della definitività del provvedimento amministrativo di rigetto (espresso o tacito) decorre il termine di decadenza di 120 giorni.
Nello specifico settore della cancellazione dei lavoratori agricoli dagli elenchi, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre quindi: -dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo sul ricorso amministrativo, ove esso sia adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lg. n. 375/1993; -oppure dalla scadenza dei termini previsti per la pronuncia della decisione sul ricorso amministrativo, nel caso di mancanza di tempestiva pronuncia dell'organo amministrativo;
- -oppure dalla scadenza per proporre il primo ricorso amministrativo, ove lo stesso non venga in concreto presentato dall'interessato (perché in tal caso diviene definitivo il provvedimento iniziale di non iscrizione o di cancellazione).
La presentazione tardiva di un ricorso amministrativo, pur essendo ammissibile ai fini della soluzione della controversia in via amministrativa e pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere invece utile per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come è irrilevante, agli stessi fini, un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente opinando si verificherebbe una sostanziale elusione del termine di decadenza e delle sottese finalità di interesse pubblico, in quanto l'interessato potrebbe discrezionalmente dilatare i tempi di maturazione della decadenza medesima, ad esempio posticipando o omettendo la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale (cfr., ex aliis,Cass. 994/2017; 2898/2014; n.20086/2013; n. 29070/2011; 13092/2009 ).
Il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 cit. decorre dalla data di definitività del provvedimento amministrativo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività di esso.
La definitività del provvedimento amministrativo può infatti formarsi sia per mancato o tardivo ricorso amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
In sostanza, il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) non è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge o oltre il termine all'uopo previsto dalla legge (v. Cass. n.7986/2024)
Nel caso di specie va considerata la lettera dell'11.2.2022 con cui l' ha comunicato a CP_1
la cancellazione dagli elenchi agricoli per il 2020, in mancanza di deduzione, da parte Pt_1 dell'interessata, di una differente data di ricevimento della stessa comunicazione;
deve quindi rilevarsi che il ricorso amministrativo, proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni, è intempestivo essendo intervenuto allorché il provvedimento di cancellazione era divenuto definitivo ai fini della normativa sulla decadenza di cui al menzionato art.22; rispetto ad esso, l'azione giudiziale del 20.10.2022 risulta essere stata proposta oltre il termine di decadenza di 120 giorni.
Non può, del resto, ritenersi fondata la censura dell'appellante circa la mancata applicazione del termine di un anno previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 , perché la decadenza disciplinata da tale ultima norma riguarda un ambito applicativo differente rispetto alle azioni per la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli (cfr. Cass. n.7987/2024).
Il gravame va quindi rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della stratificazione e complessità della normativa esaminata.
P.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 20.01.2025 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 18.7.2024 n.2465 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado . Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 26.09.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio dott. Gennaro Lombardi