TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/07/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2813/23 del R.G., avente quale oggetto
impugnazione di delibera assembleare condominiale,
TRA
nella qualità di procuratore speciale di , rappresentato Parte_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Salvatore Colella,
ATTORE
E
, in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Malvinni, CP_2
TERZO INTERVENUTO
Conclusioni delle parti costituite: concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
come rappresentato e difeso, premettendo la qualità di proprietaria, in capo alla parte
[...]
rappresentata, di unità immobiliari facenti parte del condominio di in , Controparte_1 CP_1
impugnava, previo infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione, il deliberato assembleare del detto ente di gestione assunto, in sua assenza, in data 25 maggio 2022, deducendo la mancata conformità del bilancio consuntivo colà approvato e riferito all'annualità 2017 ai precetti di cui all'art. 1130 bis c.c., altresì contestando l'omesso transito dal conto corrente condominiale delle somme di cui alla gestione comune, nonché ancora la duplicazione di voci con riferimento in particolare ai consumi idrici e la mancanza di intellegibilità del bilancio, così concludendo per la declaratoria di invalidità della delibera impugnata, nella parte in cui la stessa approvava il rendiconto 2017, con vittoria delle spese.
L'ente di gestione non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La controversia proseguiva con espletamento di CTU, mentre nelle more interveniva in giudizio
, nella sua qualità di ex amministratore e redattore del bilancio contestato, il quale CP_2
invocava preliminarmente la declaratoria di incompetenza per valore del Tribunale, in favore del
Giudice di Pace, instando nel merito per il rigetto della domanda attrice.
All'esito della CTU, la causa, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge, era assunta in decisione.
Preliminarmente, deve rigettarsi la domanda in rito avanzata dal terzo intervenuto, posto che il valore della competenza riferito alla presente controversia non può che essere individuato nel valore complessivo del bilancio che si assume essere stato invalidamente approvato dall'assise condominiale, pari a euro 43.216,78, con la conseguenza della corretta instaurazione della lite innanzi al giudice adito.
Nel merito, la domanda attrice risulta fondata e come tale meritevole di accoglimento.
Infatti osserva il Tribunale come il rendiconto 2017, approvato in seno all'assemblea del 25 maggio
2022, non risulti composto da tutti gli elementi previsti dall'art. 1130 bis c.c., in particolare mancando le evidenze dello stato patrimoniale e il riepilogo finanziario, come accertato in sede di espletata CTU, da tanto conseguendo l'annullabilità della deliberazione che tale consuntivo ha approvato per violazione del richiamato art. 1130 bis c.c. (cfr. per tutte Tribunale di Roma,
Sentenza n. 10624 del 17 giugno 2021), ricorrendone anche il requisito della tempestività della corrispondente domanda, in relazione alla proposizione della controversia giudiziale (11 maggio
2023), con riferimento al termine del procedimento di mediazione (11 aprile 2023), a sua volta tempestivamente introdotto il 22 giugno 2022, entro il termine di giorni trenta dalla deliberazione
(25 maggio 2022).
Il superiore accertamento risulta assorbente rispetto a tutti gli ulteriori profili di invalidità indicati dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste, come liquidate in dispositivo, a carico dell'ente di gestione convenuto e del terzo intervenuto, in solido tra loro, così come gli esborsi di
CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dal terzo intervenuto;
2) annulla la deliberazione resa dal convenuto in data 25 maggio 2022, con CP_1
riferimento all'approvazione del rendiconto 2017;
3) condanna l'ente convenuto, in solido con il terzo intervenuto , al pagamento CP_2
delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre RSG (15%), Iva e CA,
ove dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice,
dichiaratosi antistatario. Pone gli esborsi di CTU in via definitiva a carico del convenuto e del terzo intervenuto, parimenti in solido tra loro;
Così deciso in Taranto il 28 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2813/23 del R.G., avente quale oggetto
impugnazione di delibera assembleare condominiale,
TRA
nella qualità di procuratore speciale di , rappresentato Parte_1 Parte_2
e difeso dall'avv. Salvatore Colella,
ATTORE
E
, in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Malvinni, CP_2
TERZO INTERVENUTO
Conclusioni delle parti costituite: concludono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
come rappresentato e difeso, premettendo la qualità di proprietaria, in capo alla parte
[...]
rappresentata, di unità immobiliari facenti parte del condominio di in , Controparte_1 CP_1
impugnava, previo infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione, il deliberato assembleare del detto ente di gestione assunto, in sua assenza, in data 25 maggio 2022, deducendo la mancata conformità del bilancio consuntivo colà approvato e riferito all'annualità 2017 ai precetti di cui all'art. 1130 bis c.c., altresì contestando l'omesso transito dal conto corrente condominiale delle somme di cui alla gestione comune, nonché ancora la duplicazione di voci con riferimento in particolare ai consumi idrici e la mancanza di intellegibilità del bilancio, così concludendo per la declaratoria di invalidità della delibera impugnata, nella parte in cui la stessa approvava il rendiconto 2017, con vittoria delle spese.
L'ente di gestione non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La controversia proseguiva con espletamento di CTU, mentre nelle more interveniva in giudizio
, nella sua qualità di ex amministratore e redattore del bilancio contestato, il quale CP_2
invocava preliminarmente la declaratoria di incompetenza per valore del Tribunale, in favore del
Giudice di Pace, instando nel merito per il rigetto della domanda attrice.
All'esito della CTU, la causa, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge, era assunta in decisione.
Preliminarmente, deve rigettarsi la domanda in rito avanzata dal terzo intervenuto, posto che il valore della competenza riferito alla presente controversia non può che essere individuato nel valore complessivo del bilancio che si assume essere stato invalidamente approvato dall'assise condominiale, pari a euro 43.216,78, con la conseguenza della corretta instaurazione della lite innanzi al giudice adito.
Nel merito, la domanda attrice risulta fondata e come tale meritevole di accoglimento.
Infatti osserva il Tribunale come il rendiconto 2017, approvato in seno all'assemblea del 25 maggio
2022, non risulti composto da tutti gli elementi previsti dall'art. 1130 bis c.c., in particolare mancando le evidenze dello stato patrimoniale e il riepilogo finanziario, come accertato in sede di espletata CTU, da tanto conseguendo l'annullabilità della deliberazione che tale consuntivo ha approvato per violazione del richiamato art. 1130 bis c.c. (cfr. per tutte Tribunale di Roma,
Sentenza n. 10624 del 17 giugno 2021), ricorrendone anche il requisito della tempestività della corrispondente domanda, in relazione alla proposizione della controversia giudiziale (11 maggio
2023), con riferimento al termine del procedimento di mediazione (11 aprile 2023), a sua volta tempestivamente introdotto il 22 giugno 2022, entro il termine di giorni trenta dalla deliberazione
(25 maggio 2022).
Il superiore accertamento risulta assorbente rispetto a tutti gli ulteriori profili di invalidità indicati dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste, come liquidate in dispositivo, a carico dell'ente di gestione convenuto e del terzo intervenuto, in solido tra loro, così come gli esborsi di
CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dal terzo intervenuto;
2) annulla la deliberazione resa dal convenuto in data 25 maggio 2022, con CP_1
riferimento all'approvazione del rendiconto 2017;
3) condanna l'ente convenuto, in solido con il terzo intervenuto , al pagamento CP_2
delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.809,00, oltre RSG (15%), Iva e CA,
ove dovuti, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice,
dichiaratosi antistatario. Pone gli esborsi di CTU in via definitiva a carico del convenuto e del terzo intervenuto, parimenti in solido tra loro;
Così deciso in Taranto il 28 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)