Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1851/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Relatore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1851/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 4.6.2025
e vertente
TRA
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.6.1957 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Francesco Procaccini, c.f.: , CodiceFiscale_2
fax 081669418, pec: e Email_1
Giuseppe De Stefano, c.f.: pec: CodiceFiscale_3
tel/fax 0818265139, presso i quali Email_2
elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 670.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù
di procura generale ad lites, dall'avv. Paola Parente, c.f.: C.F._4
, dell'Avvocatura Regionale, presso la quale elettivamente domicilia in
[...]
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
. egione.campania.it e/o al n. di fax 081.7963766. Em_3 Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni rassegnate con note Parte_1
depositate in data 31.12.2024 e, quindi, riportandosi al ricorso introduttivo ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“1) previo ogni accertamento relativo, condannare la CP_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., al
[...]
risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante sig. per la causale Parte_1
di cui innanzi e per ogni titolo dovuto, determinati in complessivi Euro
10.138,06 (diecimilacentotrentotto/06), oltre spese tecniche relative alla
perizia di parte che sarà esibita, ovvero in quell'importo maggiore o minore
che l'adito Tribunale in sua giustizia e/o equità riterrà dovuto, oltre interessi
di mora ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, 3
per la perdita della redditività del denaro e per ritardo nel pagamento, dalla
data dell'evento al soddisfo ed oltre interessi sulle somme dovute a titolo di
interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condannare l'Ente convenuto al pagamento del compenso di causa,
oltre spese generali, Cpa ed Iva, con attribuzione ai sottoscritti procuratori
anticipatari;
3) munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria
esecuzione”.
Per la resistente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, come da conclusioni rassegnate con note depositate in data 22.10.2024 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva e la carenza di interesse;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso notificato in data 30.3.2023 alla , in Controparte_1 4
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 12.9.2023, , premettendo di Parte_1
essere proprietario ed esclusivo conduttore del terreno di natura agricola sito in Cicciano, alla località “Ponteca”, riportato in catasto al foglio 5, particelle
305 e 579, della superficie complessiva di mq. 15.070, investito a noceto e a nocciolo per una SAU (superficie agricola utilizzata) di mq. 12.720, esponeva che in data 4.9.2021 l'alveo “Ponteca”, nel tratto che attraversa il Comune di
Cicciano, straripava, con conseguente tracimazione sul lato destro idrografico delle acque e detriti di vario genere che avevano completamente invaso e inondato i vicini terreni, in particolare quello di proprietà e condotto dall'istante.
Precisava che, in seguito all'esondazione, il fondo agricolo di sua proprietà aveva subito ingenti danni sia relativi alla perdita del raccolto di noci e nocciole per la immissione sul terreno della cospicua massa d'acqua mista a detriti fuoriuscita dall'alveo, sia relativi alle spese occorrenti per il ripristino delle coltivazioni e per la pulizia del terreno.
Più nel dettaglio, deduceva che i danni riportati in conseguenza dell'esondazione citata ammontavano complessivamente ad € 9.288,06, come da perizia di stima redatta dal Dott. depositata in atti, Persona_1
precisando altresì di aver esborsato la somma di euro 850,00 per la pulizia e sistemazione del terreno a mezzo miniescavatore, giusta fattura esibita.
Rappresentava, infine, che la responsabilità dell'evento dannoso era addebitabile alla per l'omessa manutenzione dell'opera Controparte_1
idraulica e per l'assoluta carenza di pulizia del letto dell'alveo, invaso da vegetazione spontanea, da detriti e da rifiuti di ogni genere. 5
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,
chiedendo accogliersi le conclusioni sopra trascritte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 6.6.2023, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 9.1.2024.
In data 12.12.2023 si costituiva in giudizio la , la Controparte_1
quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del , Controparte_2
dell'Autorità di e del Comune competente per territorio. CP_2
Nel merito, la resistente deduceva l'assoluta infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa, e chiedeva accertarsi il concorso di colpa di parte attrice in violazione del R.D. n. 523/1904, con particolare riguardo agli artt. 12, comma 3, e 96 lettera f), nonché degli artt. 915 e 916 del codice civile.
La dunque, sulla base delle considerazioni sopra Controparte_1
esposte, concludeva quindi per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33,
e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 6.5.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 4.6.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19.5.2025,secondo le 6
modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale all'udienza collegiale del 4.6.2025 riservava la causa in decisione.
***********************
La domanda risulta parzialmente fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione, nei termini di seguito indicati.
La legittimazione attiva del ricorrente risulta provata dalla visura catastale depositata in atti e dal verbale di pubblicazione di testamento olografo del 12.4.2016, Repertorio n. 3423, registrato in Teano il 13.4.2016 al numero 1324.
Ciò posto, la legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece,
delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dall'ente convenuto, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla stessa a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua dell'esame testimoniale, svoltosi alle udienze del 9.4.2024 e del 28.5.2024 7
innanzi al Tribunale di Nola, delegato ex art. 203 c.p.c. attraverso l'escussione dei testi e , ai cui più specifici contenuti Persona_1 Testimone_1
si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che in data 4.9.2021 l'alveo Ponteca, nel tratto che attraversa il di Cicciano, straripava, esondava andando ad invadere tutti i fondi CP_3
circostanti, ivi compreso quello coltivato dal ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo). 8
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque dell'alveo in questione.
Va solo aggiunto che non ha, poi, fondamento la difesa della CP_1
nella parte in cui assume che il ricorrente, quale proprietario del fondo allagato, avrebbe potuto e dovuto, ex art. 12 del r.d. n. 523/1904, provvedere alla manutenzione del corso d'acqua confinante.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile della citata disposizione e di quelle codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine 9
della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che i ricorrenti avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitato ad asserire, in linea del tutto astratta, l'impossibilità di porre in essere l'attività di coltivazione all'interno della fascia di rispetto senza però
specificamente dedurre e, soprattutto, dimostrare se e quanta parte dei fondi coltivati dai ricorrenti insistessero in tale fascia.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dott.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto Per_2 Persona_1 10
– oltre che dalle deposizioni dei testi escussi.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, rappresentava che sul proprio fondo agricolo, Parte_1
sito in Cicciano, alla località “Ponteca”, riportato in catasto al foglio 5,
particelle 305 e 579, insistevano un noceto e un noccioleto per una SAU
(superficie agricola utilizzata) di mq. 12.720.
Il perito di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 9.288,06,
tenendo conto di tre voci di danno:
1) Mancato reddito relativamente ai frutti pendenti (nocciolo) andati
perduti: euro 1.074,76;
2) Mancato reddito relativamente ai frutti pendenti (noci) andati
perduti: euro 1.880,00;
3) Ripristino condizioni coltivazione del fondo e cioè: a) lavorazione
del terreno mediante fresatura e erpicatura;
b) sistemazione superficiale per
la regimazione delle acque meteoriche con movimento terra;
c) concimazione
fondo con letame;
d) trattamento nematocida vari formulati commerciali:
euro 6.333,30.
Con riferimento alle prime due voci relative alla perdita delle colture
e noci), il perito ha stimato il danno precisando che le nocciole Pt_2
hanno un costo pari ad € 2,50/Kg, stimando una resa di 4,60 quintali, mentre le noci hanno un costo pari ad € 3,00/Kg, stimando una resa di 7,20 quintali, 11
determinandone l'ammontare complessivo in € 2.954,76.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo, facendo ricorso ad un dato fornito dall' senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal CP_5
Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito 12
non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo del ricorrente era coltivato a noci e nocciole, che il detto fondo fu completamente allagato e che il raccolto fu andato perso, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali
generiche dichiarazioni non consentono di individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle nocciole e delle noci.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce 13
chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita
delle colture va equitativamente ridotto del 60%, riconoscendo l'importodi €
1.181,90.
In ordine alle spese occorrenti per il ripristino delle condizioni di coltivazione, nel computo metrico realizzato dal perito vengono prese in considerazione le seguenti attività: lavorazione del terreno mediante fresatura
e erpicatura;
b) sistemazione superficiale per la regimazione delle acque
meteoriche con movimento terra;
c) concimazione fondo con letame;
d)
trattamento nematocida con vari formulati commerciali.
Orbene, può ritenersi che i relativi lavori e trattamenti, a seguito dell'esondazione, si siano resi necessari per la ripresa dell'attività agricola.
Peraltro, le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (erpicatura, sistemazione superficiale, concimazione, trattamento nematocida).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo di € 6.333,30 indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 2.533,32.
Infine, con riguardo all'esborso della somma di euro 850,00 per la pulizia e sistemazione del terreno a mezzo miniescavatore (giusta fattura n.100
del 27.10.2021 avente ad oggetto il noleggio di un miniescavatore per i lavori 14
di pulizia e sistemazione del terreno con relativa copia di assegno bancario di pagamento), si osserva che può ritenersi dimostrato dalle dichiarazioni del teste che sono stati eseguiti lavori di pulizia e Testimone_1
sistemazione del terreno “da una ditta appaltata con un miniescavatore”.
Pertanto, condivisibile appare il costo dimostrato con l'esibizione di relativa documentazione contabile attestante l'esborso economico sostenuto per il noleggio del miniescavatore per i lavori di pulizia e sistemazione del terreno di proprietà del ricorrente, riconoscendosi l'importo imponibile della relativa fattura giustificativa pari ad € 696,72.
In conclusione, a può essere riconosciuto il risarcimento Parte_1
dei danni nella misura di € 4.411,94 (€ 1.181,90 + € 2.533,32 + € 696,72).
Delle citate somme deve rispondere la . Controparte_1
Sul punto, valga precisarsi che questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in altri giudizi aventi ad oggetto domande di risarcimento danni per altri eventi esondativi, che la è ente istituzionalmente preposto alla CP_1
custodia dell'alveo Ponteca e, pertanto, tenuta a rispondere dei danni occorsi per l'accertata omessa manutenzione, all'epoca dei fatti, del corso d'acqua in questione.
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni,
canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante ed è
inserito negli elenchi delle acque pubbliche.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'omessa manutenzione alla quale ente precostituito per legge alla CP_1
conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. 15
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque,
per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_1
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett. b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha chiarito che la CP_1
è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di
bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia
perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle
acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n. 25928/2011, che ha 16
confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai CP_6
proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno
1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità
della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la Controparte_1
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria CP_1
relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale,
senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e CP_1
risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti CP_1
istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la Controparte_1
va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria 17
secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento
(4.9.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 5.592,80.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della ,e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Procaccini e
Giuseppe De Stefano, dichiaratisi antistatari. 18
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
con ricorso notificato in data 30.3.2023 alla , in persona Controparte_1
del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 12.9.2023, disattesa ogni ulteriore eccezione,
deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore di
, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € Parte_1
5.592,80, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
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2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della in persona del Controparte_1
pro tempore, liquidando la stessa, in favore di , CP_7 Parte_1
in complessivi € 2.132,00, di cui € 132,00 per spese vive ed € 2.000,00
per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore degli
avv.ti Francesco Procaccini e Giuseppe De Stefano, dichiaratisi antistatari;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo