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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3750/25 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“risarcimento danno differenziale da infortunio sul lavoro” e vertente
T R A
, codice fiscale rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Buono del foro di Salerno, presso il cui studio, in Roccadaspide (SA), via San Vincenzo, 4, elettivamente domicilia
Ricorrente
E
(PI , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Salerno alla via Nizza n. 146, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata, dall'avv. Marco Forlenza, elett.te dom.to presso l'indirizzo Email_1
Resistente Parte Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: il solo procuratore dell' ha trasmesso note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite .
Succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.6.2025 il sig. , iscritto all'Ordine dei Medici Parte_1
Veterinari della Provincia di Salerno, conveniva in giudizio l' , Controparte_1 esponendo innanzitutto di essere dipendente di quest'ultima con incarico di medico veterinario
(specialista ambulatoriale 38 ore settimanali), a tempo indeterminato, con sede di servizio – U.O.V.
n. 68 – sede di Giffoni Valle Piana (SA); lamentava che il 17.6.2020, recatosi presso gli Uffici della
U.O.V. n. 64/65 della sede di Battipaglia (SA), per assolvere le funzioni impartitegli con ordine di servizio dal Dirigente dott. , in tale sede subiva un infortunio sul lavoro;
in Parte_3 particolare alle ore 12 circa, al termine degli interventi di profilassi previsti, un operaio dell'azienda riferiva al Dirigente dott. che vi erano ancora tre capi bufalini che CP_2 Persona_1 necessitavano della profilassi poiché ne erano privi;
il dott. , quindi, affidava tale incarico Per_1 al ricorrente, autorizzando la richiesta di profilassi sui tre capi bufalini di cui innanzi.
Conseguentemente, il effettuava il prelievo di sangue dall'arteria caudale del primo dei Parte_1 tre animali da sottoporre a profilassi. All'inizio dell'attività di prelievo sul secondo animale, invece, all'improvviso e senza alcun segnale di preavviso ovvero in maniera repentina ed imprevedibile, il ricorrente veniva colpito dal terzo bulalo che seguiva l'animale (il secondo) su cui era intento ad eseguire il (secondo) prelievo, venendo così trafitto con il corno al braccio sinistro ed il quale arto, quindi, veniva lacerato in maniera visibilmente profonda dall'incavo dell'ascella sino al gomito;
le urla di dolore del ricorrente inducevano l'intervento immediato del Dirigente dott. Per_1
, il quale cercava innanzitutto di allontanare il bufalo aggressore, riuscendo nell'intento
[...] dopo reiterati tentativi, ed indi il medesimo Dirigente prestava pronto soccorso al ricorrente fasciandolo ed accompagnandolo unitamente ad un operaio dell'azienda presso il Pronto CP_2
Soccorso dell'Ospedale S. Maria della Speranza di Battipaglia (SA), dove in prima visita si refertava
“trauma da schiacciamento/contusivo radice arto superiore sinistro, con vasta ferita lacero contusa”, con prescrizione di giorni 20 (venti) di prognosi;
il giorno 22 giugno 2020, inoltre, il ricorrente si ricoverava presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove gli veniva praticata chirurgia plastica in riparazione della consistente perdita di sostanza al braccio sinistro, con dimissioni in data 8 luglio
2020. Successivamente veniva sottoposto a visita di chirurgia plastica il giorno 2 ottobre 2020, a visita psicologica il giorno 8 ottobre 2020, e a visite presso il medico curante in data 23 ottobre 2020 ed in data 23 novembre 2020. L'occorso infortunio veniva regolarmente denunciato al datore di lavoro, ovvero all'ASL Salerno, mediante apposita relazione scritta inoltrata dall'infortunato- ricorrente datata 29.06.2020, alla quale veniva allegata la prima documentazione medica del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di S. Maria della Speranza, nonché la successiva rilasciata dall'Ospedale
Cardarelli di Napoli. Il predetto datore di lavoro, indi, a sua volta trasmetteva la denuncia di infortunio all'Inail e alla Zurich Insurance quale compagnia assicuratrice dell'infortunio sul lavoro in questione.
Il sinistro, poi, veniva gestito e trattato dalla Zurich Insurance, la quale compagnia, all'esito, corrispondeva a saldo e stralcio al ricorrente un importo minore rispetto all'integrale danno subito dal ricorrente, pari a euro 137.079,28. Dal predetto importo liquidato a titolo di risarcimento dalla Zurich, infatti, venivano esclusi il danno estetico ed il danno psichico siccome non contemplati ovvero non previsti dalla polizza infortuni n. Z079744 stipulata con l'ASL Salerno. Per tale ragione il ricorrente accettava solo a mero titolo di acconto l'anzidetta somma inferiore versata dalla Zurich, con salvezza appunto del danno estetico e del danno psichico, danni di cui intendeva ottenere il risarcimento da parte della resistente nel presente giudizio nella misura analiticamente dettagliata nel ricorso e pari ad un ammontare finale di euro 121.231,77, oltre accessori come per legge. Riteneva che tale pretesa fosse giustificata alla luce del Decreto Legislativo 81/08, coordinato con il D. Lgs.106/2009, dell'articolo 2087 c.c. e dell'articolo 32 della Costituzione;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice adito “a – dichiarare che parte ricorrente ha subito infortunio sul lavoro così come in narrativa evidenziato, descritto e specificato;
b – conseguentemente e per l'effetto, condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento immediato in favore del ricorrente, a titolo di danno psichico e danno estetico, nonché spese mediche, della complessiva somma di euro 121.231,77, oppure a quella maggiore o minore che si dovesse accertare in corso di causa, oltre accessori come per legge;
c – condannare parte convenuta, altresì, al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Ai fini del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, si dichiara che il valore della causa è di euro
121.231,77.”.
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle avverse pretese;
negava , in particolare , che i presidi di sicurezza ( barriere ) fossero insufficienti , evidenziando inoltre che il datore di lavoro avrebbe sempre assicurato una adeguata formazione del personale sui rischi specifici e generici derivanti dalla mansione concretamente svolta dall'infortunato . L'SL , inoltre, contestava che il ricorrente avesse riportato un danno estetico e psicologico , non coperto dalla polizza assicurativa , e concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda . Il Giudice stabiliva che l'udienza di discussione della causa fosse sostituita dal deposito di note di trattazione scritta .
Parte Il ricorrente ometteva di trasmettere le note di trattazione scritta , mentre l' convenuta concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite .
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Aderendo alla richiesta formulata dall'SL convenuta, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale) possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
Parte Ebbene, nel caso de quo, non è dato sapere , dalle brevi note trasmesse dall' , quali siano state le ragioni che hanno indotto le parti ad abbandonare il giudizio;
certo è che il ricorrente non è comparso in udienza e non ha manifestato alcun interesse a che il giudice si pronunciasse sul merito della Parte domanda proposta . D'altra parte , poiché l' non ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite , non è necessario neppure una pronuncia sulla soccombenza virtuale .
Parte Prendendo atto delle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell' , va dunque dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite .
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio