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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volonaria - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, iscritto al n.
R.g.v.g. 1665/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato alla Via Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pesola, n.57 in Foggia presso lo studio dell'Avv. Davide Cavallo, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Giuseppe CP_1 C.F._2
Pesola, n.57, in Foggia, presso lo studio dell'avv. Davide Cavallo, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23/04/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.05.2024 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 CP_1 personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Foggia in data
05/01/2000; che i coniugi hanno adottato (n.ta a Khmnelnyskiy il 22.10.2002), affetta Persona_1 da handicap grave;
che la figlia, a causa del suo handicap, percepisce una pensione di invalidità civile;
che e sono economicamente indipendenti;
che dal momento della Parte_1 CP_1 separazione i coniugi hanno continuato a vivere separati e non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale. Pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza del Tribunale di Foggia n.279/2024 del 01.10.2024 (pubbl. in pari data), gli atti del procedimento sono stati trasmessi al Presidente della
Prima Sezione Civile, al fine della trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio, una volta maturata la condizione di procedibilità, ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 23/04/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, avendo già acquisito il parere del P.M. in data 04.10.2024.
****
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e è Parte_1 CP_1 fondata e, per l'effetto, va accolta.
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. n.279/2024 del 01/10/2024 (pubbl. in pari data). Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di scioglimento del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata depositata in data 30.5.2024, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Inoltre, le stesse non sono contrarie agli interessi di maggiorenne, portatrice di Persona_1 handicap grave, con la previsione di un assegno di mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia in data 05/01/2000 tra nato in [...] il [...] e , nata in [...] Parte_1 CP_1 il 05/03/1961 (atto n.1 – parte I - anno 2000), alle condizioni contenute nella scrittura privata depositata in data 30.5.2024;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti secondo la scrittura privata depositata in data 30.5.2024 e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volonaria - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto scioglimento del matrimonio, iscritto al n.
R.g.v.g. 1665/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato alla Via Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pesola, n.57 in Foggia presso lo studio dell'Avv. Davide Cavallo, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Giuseppe CP_1 C.F._2
Pesola, n.57, in Foggia, presso lo studio dell'avv. Davide Cavallo, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23/04/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30.05.2024 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 CP_1 personale e, dopo il passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Foggia in data
05/01/2000; che i coniugi hanno adottato (n.ta a Khmnelnyskiy il 22.10.2002), affetta Persona_1 da handicap grave;
che la figlia, a causa del suo handicap, percepisce una pensione di invalidità civile;
che e sono economicamente indipendenti;
che dal momento della Parte_1 CP_1 separazione i coniugi hanno continuato a vivere separati e non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale. Pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza del Tribunale di Foggia n.279/2024 del 01.10.2024 (pubbl. in pari data), gli atti del procedimento sono stati trasmessi al Presidente della
Prima Sezione Civile, al fine della trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio, una volta maturata la condizione di procedibilità, ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 23/04/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, avendo già acquisito il parere del P.M. in data 04.10.2024.
****
L'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da e è Parte_1 CP_1 fondata e, per l'effetto, va accolta.
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. n.279/2024 del 01/10/2024 (pubbl. in pari data). Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di scioglimento del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata depositata in data 30.5.2024, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Inoltre, le stesse non sono contrarie agli interessi di maggiorenne, portatrice di Persona_1 handicap grave, con la previsione di un assegno di mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia in data 05/01/2000 tra nato in [...] il [...] e , nata in [...] Parte_1 CP_1 il 05/03/1961 (atto n.1 – parte I - anno 2000), alle condizioni contenute nella scrittura privata depositata in data 30.5.2024;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti secondo la scrittura privata depositata in data 30.5.2024 e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli