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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 13/02/2025 alle ore 10:04 innanzi al Giudice Francesco Giardina, chiamata la causa
R.G. n. 1162 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. GALBO VITO per parte opponente;
- l'avv. GIACALONE PIETRO per parte convenuta;
- il sig. personalmente. CP_1
L'avv. GALBO VITO si riporta alle note conclusive depositate e chiede che la causa venga posta in decisione.
L'avv. GIACALONE si riporta alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
Alle ore 10:09 si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Alle ore 11:32 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1162/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GALBO VITO Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'avv. GIACALONE Controparte_2
PIETRO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art. 612 c.p.c., ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Marsala di determinare le modalità di esecuzione della sentenza n. 787/2023, con la quale l'intestato Tribunale - preso atto del contenuto della sentenza n. 433/2023 della Corte
d'Appello di Palermo e ritenuto venuto meno il titolo in forza del quale era stata riassunta la procedura esecutiva n. 565/2017 RGE volta all'esecuzione dell'obbligo di eliminazione di ogni manufatto idoneo ad ostacolare il transito lungo il passaggio pedonale e carrabile riconosciuto giudizialmente con la sentenza n. 1318/2017 della Corte di Appello di
Palermo - ha condannato “ a ripristinare, a proprie spese, lo stato dei Controparte_2 luoghi di causa antecedente al compimento delle attività di esecuzione del 16.12.2021”.
Al fine di comprendere le ragioni di tale ordine ripristinatorio occorre premettere in punto di fatto quanto già accertato dal Tribunale di Marsala con la citata sentenza n.
2 787/2023, il cui contenuto, richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in questa va parzialmente trascritto:
a) con sentenza n. 1318/2017 la Corte d'Appello di Palermo aveva dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di identificato al catasto al fg. 48, partt. 266 e 78, e a carico di quelli, di CP_1 proprietà di , dante causa di rispettivamente identificati al Per_1 Parte_1 catasto al fg. 48, part. 44 e al fg. 37, part. 182 - servitù “da esercitarsi sulla stradella già esistente, della larghezza variabile pari a, nella parte iniziale a ml 3,50 e nella parte finale ml 2,80, così come graficamente individuata e rappresentata, con coloritura in viola, nella planimetria di cui all'Allegato 1 della CTU” – con condanna della “a rimuovere la catena, i paletti ed ogni manufatto che Per_1 impedisca o ostacoli a il transito lungo tale passaggio”; Controparte_2
b) con ricorso ex art. 612 c.p.c. iscritto al n. 565/2017 RGE, Controparte_2
Per_ stante l'inadempimento di , aveva avviato una procedura esecutiva volta a “determinare le modalità di esecuzione della suddetta sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in favore del ricorrente e nei riguardi della Sig.ra , nata in [...] il [...], e residente in [...]
Casa Santa nella Via Argenteria n.30, C.F. e designare l'Ufficiale CodiceFiscale_1
Giudiziario e le persone che dovranno rispettivamente procedere e provvedere all'esecuzione suddetta.- Porre
a carico della Sig. tutte le spese che saranno sostenute e anticipate dal ricorrente per la Per_1 costituzione e ripristino della servitù di passaggio.- Con vittoria di spese e compensi di causa”;
c) con ordinanza del 19.2.2018, l'adito giudice dell'esecuzione designava l'ufficiale giudiziario competente per territorio al fine di dare esecuzione alla sentenza “mediante la rimozione della catena dei paletti e di ogni altro ostacolo che impedisca il transito lungo la servitù di passaggio costituita e rappresentata con coloritura in viola nell'allegato 1 della CTU redatta da Per_2
;
[...]
Per_ d) qualche giorno prima del primo del sopralluogo, aveva apposto una rete metallica lateralmente alla stradella collocando un cancello nella sua parte finale, di modo che la parte finale della stessa risultava ridotta all'ampiezza di mt. 1,40 anziché di mt. 2,80;
e) con istanza del 4.6.2018, - come definitivamente accertato con sentenza n. Per_1
433/2023 della Corte d'Appello di Palermo, passata in giudicato - aveva sollecitato l'esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione ex art. 613 c.p.c. in relazione alle contestazioni insorte nel corso dell'esecuzione;
f) in occasione dell'accesso del 9.6.2018, l'ufficiale giudiziario, tenuto conto degli accertamenti effettuati dal geometra ausiliare, aveva dato corso alla demolizione della recinzione posta nella parte finale, al fine di ampliare detta parte a metri 2,80, arrestandosi
3 tuttavia per la mancata elaborazione di una planimetria in scala della stradella e rimettendo, dunque, gli atti al G.E. per la soluzione delle difficoltà emerse nel dare seguito all'esecuzione;
g) con ordinanza del 16.10.2018 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato il ricorso ex art. 612 c.p.c. proposto dal sig. in ragione della non eseguibilità delle statuizioni CP_1 contenute nella sentenza n. 1318/2017 della Corte d'Appello di Palermo;
h) l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione il 16.10.2018 veniva impugnata dal sig. tramite l'introduzione - con atto di citazione notificato il 14.12.2018 - di un giudizio CP_1 di merito, che veniva iscritto al n. 2775/2018 RG dell'intestato Tribunale e all'esito del quale, con sentenza n. 362/2020, veniva revocata l'ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione in data 16.10.2023, disponendo contestualmente che la sentenza n.
1318/2017 venisse eseguita “dall'ufficiale giudiziario mediante rimozione di qualsiasi ostacolo che risulti collocato sul tracciato di colore viola di cui alla planimetria allegata alla perizia tutto Per_2 ricadente sulle p.lle 44 e 182, come meglio indicato in motivazione”;
i) medio tempore, con atto di donazione del 31.5.2018 la aveva trasferito gli Per_1 immobili oggetto della servitù alla figlia Parte_1
l) a seguito della sentenza n. 362/2020 - avverso la quale la proponeva appello Pt_1
- il sig. riassumeva la procedura esecutiva n. 565/2017 RGE, indi il giudice CP_1 dell'esecuzione designava nuovamente l'ufficiale giudiziario competente per territorio al fine di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 362/2020;
m) le operazioni materiali di esecuzione avevano dunque luogo in data 16.12.2021;
n) il verbale di chiusura delle operazioni materiali di esecuzione redatto dall'ufficiale giudiziario in data 16.12.2021 veniva impugnato con successiva opposizione agli atti esecutivi, sicché, all'esito della fase sommaria, veniva introdotta la fase di merito di tale giudizio, iscritta al n. 876/2022 RG;
o) nel corso del processo da ultimo citato, veniva definito il giudizio di appello - introdotto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 362/2020 del Tribunale di Marsala Pt_1
(cfr. lett. h ed l) - con sentenza n. 433/2023, passata in giudicato, con la quale la Corte
d'Appello di Palermo, in accoglimento dell'appello, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dal sig. avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data CP_1
16.10.2018 nella procedura esecutiva n. 565/2017 RGE;
p) il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 787/2023, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 876/2022, dava atto che “a seguito della menzionata pronuncia della Corte d'Appello – passata in giudicato – è venuto irrimediabilmente meno il titolo in forza del quale era stata riassunta la procedura
4 esecutiva n. 565/2027 RGE, con la conseguente immediata caducazione, ai sensi dell'art. 336, co. 2,
c.p.c., degli atti esecutivi compiuti a seguito della riassunzione”, rigettava le domande di Pt_1 volte “alla declaratoria di nullità o alla revoca dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in data
1.10.2021” e alla declaratoria di “improcedibilità o improseguibilità della esecuzione, con conseguente declaratoria di estinzione o chiusura del procedimento, con ogni confacente statuizione” e ordinava il ripristino a spese di “dello stato dei luoghi antecedente al compimento delle attività di esecuzione CP_1 del 16.12.2021”.
2. con memoria depositata in data 31.5.2024, ha contestato il diritto ad Controparte_2 agire in via esecutiva da parte di evidenziando la sopravvenuta Parte_1 pubblicazione, in data 8.11.2023, dell'ordinanza n. 31062/2023 con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 1318/2017 della Corte di Appello di
Palermo e ha, per l'effetto, definitivamente accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in suo favore;
ritenendo il ripristino illogico e antieconomico, ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di “ritenere e dichiarare che la sentenza n.787/2023, emessa dal
Tribunale di Marsala – Dott. Bellofiore, non possa essere legittimamente eseguita in quanto in contrasto con tutti i titoli esecutivi citati in narrativa, ormai divenuti definitivi, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento”.
3. Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 26.6.2024, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha sospeso la procedura esecutiva e ha assegnato termine perentorio di giorni trenta dalla data odierna per l'introduzione del giudizio di merito.
4. con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto la Parte_1 fase di merito, chiedendo all'adito Tribunale “di accertare e dichiarare l'infondatezza della opposizione proposta dal sig. in forza dell'atto in data 31.05.2024 nell'ambito del giudizio CP_1 esecutivo iscritto al RG.Es.240/2024 della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Marsala, e segnatamente nel sub-procedimento di opposizione iscritto per la fase cautelare al RG.Es.240-sub.1/2024,
e in questa sede riassunta, rigettando le domande e conclusioni del sig. con ogni opportuna CP_1 statuizione di rigetto;
ordinare la prosecuzione del giudizio esecutivo per obbligo di fare, revocando la statuizione di non luogo a procedere del medesimo G.Es. del 26.06.2024, nel processo esecutivo
RG.Es.240/2024, e/o con ogni opportuna statuizione conseguenziale”.
4. con memoria del 2.10.2024, ha contestato in fatto ed in Controparte_2 diritto l'atto di citazione, insistendo, pertanto, nell'opposizione spiegata.
5. La causa, istruita con la copiosa documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
5 6. Va in via preliminare evidenziato che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto la controversia relativa al diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: il Giudice, in sede di opposizione all'esecuzione, è chiamato a verificare l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo ovvero la sussistenza di eventuali cause - successive alla sua formazione - che ne abbiano determinato l'invalidità o l'inefficacia.
La pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere in altri termini neutralizzata dal debitore soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo stesso.
Nella specie, i motivi di opposizione proposti da appaiono Controparte_2 esulare dalla cognizione propria del giudizio di opposizione all'esecuzione atteso che l'intervenuta ordinanza n. 31062/2023 della Corte di cassazione non ha, in alcun modo, determinato la caducazione del titolo esecutivo azionato.
Né pare ravvisarsi la paventata sovrapposizione di titoli atteso che il Tribunale di
Marsala, con la sentenza n. 787/2023, ha ordinato il mero ripristino dello stato dei luoghi di causa per motivi strettamente processuali ovvero per avere la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 433/2023, riformato la sentenza del Tribunale di Marsala n. 362/2020 in forza della quale era stata riassunta la procedura esecutiva n. RGE 565/2017; la Corte di
Cassazione, invece, con la sentenza n. 31062/2023 ha confermato la sentenza della Corte di
Appello n. 1318/2017 con la quale è stata dichiarata costituita in favore di e contro CP_1
una servitù di passaggio. Pt_1
Tra i due giudizi non vi è identità di oggetto di talché è da escludere che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali è stato espresso il convincimento dei vari giudici.
Né pare possa assumere rilevanza ai fini del decidere il fatto che la Corte di Appello di
Palermo, con sentenza n. 716/2018, abbia dichiarato, sugli stessi luoghi per cui è causa, costituita per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore Per_ Per_ di altri confinanti, , e;
si tratta di decisione resa in giudizio con altri Pt_2 soggetti e quindi non utilizzabile per paralizzare le pretese creditorie.
In altri termini, a fronte della mancata impugnazione della sentenza n. 787/2023 resa dal
Tribunale di Marsala, non si rinvengono ragioni giuridiche (al più solo extragiuridiche) per escludere la possibilità da parte di di azionare il titolo esecutivo di Parte_1 cui è causa.
7. L'opposizione originariamente proposta da va quindi Controparte_2 respinta.
6 8. La complessità della vicenda e la rilevanza nel presente giudizio della sentenza della
Corte d'Appello di Palermo n. 433/2023 (con la quale si è dato atto di come l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità abbia inciso, per aspetti processuali, sulla sorte dei procedimenti pendenti tra le parti) suggeriscono l'opportunità di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG. 1162/2024, in accoglimento delle domande azionate nel presente giudizio da Parte_1 rigetta l'opposizione originariamente proposta dinanzi al GE da Controparte_2 con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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