Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 733/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 733/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SACCHI PAOLA e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SOPRANI SABRINA
NI VI (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RUBILOTTA C.F._2
MICHELE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 5
2. La casa famigliare sita in Carpi (MO), Via della Resistenza 26/A viene assegnata alla moglie,
[...]
in quanto collocataria dei figli e . Pt_1 Per_1 Per_2
3. Il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente (frequenta l'ultimo Per_1
anno di liceo) e la figlia minorenne , non ancora economicamente indipendente (frequenta Per_2
il 4 anno di liceo), rimangono collocati nella casa famigliare di Via Della Resistenza, n. 26/A con la madre, presso la quale manterranno anche la residenza anagrafica. Entrambi i genitori eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e materiale dei figli;
in particolare, i genitori prenderanno in comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità degli stessi, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente.
4. In merito alle frequentazioni padre/figli, in ragione dell'età dei ragazzi, i medesimi potranno liberamente scegliere i tempi ed i modi di frequentazione con i rispettivi genitori compatibilmente ai propri impegni scolastici/personali. Con le stesse modalità saranno gestiti i periodi di vacanza e le festività.
5. I genitori si impegnano a trattare e discutere tra loro tutte le questioni che riguardano i figli prima di essere a questi riferite.
6. Dirsi tenuto il sig. ON VI a corrispondere, a decorre dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, € 400,00 a titolo di mantenimento ordinario per ciascun figlio Per_1
e (pari a complessivi euro 800,00 mensili), oltre rivalutazione Istat e ciò sino alla Per_2
indipendenza economica di ragazzi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra . Parte_1
7. Dirsi tenuto il sig. ON VI a corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena e con le modalità ivi indicate, che qui si richiama integralmente e ciò sino alla indipendenza economica dei ragazzi;
8. Il sig. ON VI continuerà a sostenere il pagamento della rata del mutuo ipotecario che grava sull'immobile, attualmente di circa € 1.302,47 mensili, comprensiva della quota interessi di circa €
220,00.
pagina 2 di 5 9. Le spese per le utenze della casa famigliare, attualmente intestate al sig. ON VI, a fare tempo dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale verranno sostenute dalla SI.ra la quale entro tale data effettuerà la voltura delle utenze con Parte_1
addebito sul proprio conto corrente.
10. Il sig. ON VI e la SI.ra sono proprietari di un cane, razza Golden Parte_1
Retriever, che rimarrà nella casa coniugale, con facoltà del sig. ON, previo accordo con la sig.ra che non potrà negarlo salvo motivate ragioni, di tenere con se il cane per alcune ore e/o Pt_1
giornate. Entrambi i coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno di tutto ciò che si rende necessario per il mantenimento e l'accudimento dello stesso.
11. Per le mutate esigenze famigliari e la richiesta della SI.ra di poter disporre di una Pt_1
abitazione diversa e più contenuta nei costi di gestione e nelle dimensioni, il SI. ON VI, di comune accordo con la coniuge, conviene sull'opportunità di vendere l'immobile di via Resistenza 26
(Carpi) adibito a casa coniugale, alla condizione che il prezzo di vendita sia pari o maggiore di €
400.000,00.
12. Il sig. ON si impegna a vendere l'immobile entro il 31/12/2030 e dall'importo così ottenuto dalla compravendita, detratte tutte le spese sostenute dal sig. ON per la sua vendita, incluse quelle di agenzia, le eventuali spese straordinarie sostenute sino alla vendita e la quota di mutuo residuo alla data dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale, ne corrisponderà il
50% in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale della Pt_1
stessa.
13. La sig.ra rilascia sin da ora il consenso alla cessione dell'immobile che le verrà Pt_1
assegnato nel presente procedimento di separazione consensuale dei coniugi, impegnandosi a rilasciare le eventuali dichiarazioni che le verranno richieste ed eventualmente necessarie a consentire che i promissari acquirenti dell'immobile siano edotti della propria adesione alla compravendita. La sig.ra all'atto della vendita dell'immobile si impegna a lasciare la casa coniugale unitamente Pt_1
ai figli, che con lei trasferiranno la residenza anagrafica in altro idoneo ed adeguato immobile messo a disposizione dal sig. ON VI che le parti hanno congiuntamente individuato nell'appartamento in Carpi, Via Edmondo De Amicis n. 2, posto al piano terzo con autorimessa al piano interrato, identificato al foglio 119 mappale 306 sub 25 e 84 il cui atto definitivo di compravendita verrà stipulato entro il 30/6/2025. La sig.ra in quanto collocataria dei figli Pt_1
e , avrà diritto di abitare il suddetto immobile sino a che i ragazzi non avranno Per_1 Per_2 raggiunto l'indipendenza economica, dovendosi intendere il nuovo alloggio quale assegnazione della casa famigliare. La sig.ra sosterrà in via esclusiva tutte le spese per le utenze di tale Pt_1
pagina 3 di 5 abitazione e le spese condominiali ordinarie, nonché i costi del trasloco. L'appartamento verrà arredato utilizzando gli arredi attualmente di proprietà dei coniugi e presenti presso l'abitazione familiare. I figli e trasferiranno la residenza anagrafica nell'immobile messo a Per_1 Per_2
disposizione dal SI. ON VI. Qualora all'atto della vendita dell'immobile di proprietà del sig.
ON, in Carpi via Resistenza n. 26, non fosse ancora disponibile l'immobile alternativo messo a disposizione dal sig. ON, la sig.ra si impegna a trasferirsi temporaneamente presso un Pt_1
alloggio, il cui costo sarà dalla stessa interamente sostenuto per i primi 6 mesi dopo i quali il sig.
ON contribuirà in misura del 50% del canone mensile.
14. Le spese straordinarie seguono la proprietà.
15. Tutti i beni mobili e le suppellettili presenti nella casa coniugale, in quanto acquistati con proventi comuni, verranno suddivisi tra i coniugi, ad eccezione del mobilio e delle attrezzature che arredano le rispettive camere dei figli, che resteranno in uso e proprietà ai medesimi.
16. Dichiararsi che i ricorrenti, come dai medesimi confermato, hanno redditi e, comunque, proventi tali da essere entrambi autonomi dal punto di vista economico e di nulla avere a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
17. Confermarsi che i coniugi si concedano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per la minore.
18. Sino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli i coniugi saranno tenuti a riferire i rispettivi spostamenti in Italia e all'estero, dettati sia da ragioni di lavoro, che di svago.
19. Le spese legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 21/03/2006 e in Per_1 Per_2
data 25/10/2007;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere pagina 4 di 5 accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e NI VI nato a [...] il Parte_1
29/05/1976
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/05/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 120 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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