TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17618 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. FANTI Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO e CRISTALLI TOMMASO, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. DITTRICH LOTARIO BENEDETTO e CP_2 P.IVA_2
TORRETTA LUCA, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Santa Croce n. 4;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 luglio 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo che la società attrice fu costituita il 30 ottobre 2013 dai soci e su richiesta Controparte_3 Parte_1 del convenuto affinché affittasse da anziano padre di , l'azienda da Persona_1 CP_3 decenni deputata alla produzione di articoli in pelle di alta qualità su incarico del convenuto;
che l'affitto ebbe in effetti luogo con contratto del 30 dicembre 2013; che l'attore percepì subito l'«evidente squilibrio contrattuale» che il convenuto aveva imposto già all'imprenditore
[...]
posto che i prezzi praticati non erano remunerativi;
che l'attore non poté reperire altri Per_1 clienti stante il regime di c.d. monocommittenza imposto dal convenuto all'attore e al suo dante causa;
che il convenuto promise aumenti dei prezzi nell'anno 2015 ma che tali aumenti non furono applicati prendendo a pretesto problemi di qualità e puntualità delle lavorazioni dell'attore; che il
1 convenuto versò € 300.000,00 integrativi in due rate (€ 120.000,00 nell'anno 2014 ed € 180.000,00 nell'anno 2015), somme sufficienti al riequilibrio del conto economico ma insufficienti a estinguere i debiti dell'attore; che nel mese di Dicembre dell'anno 2015 il convenuto propose, a mezzo del proprio rappresentante legale sig. la conclusione di un nuovo “contratto di Parte_2 produzione”, proposta rifiutata dall'attore; che il 29 gennaio 2016 le parti conclusero una scrittura privata per effetto della quale il convenuto versò all'attore la somma integrativa di € 430.000,00 a titolo di ristoro per lavorazioni già svolte, anch'essa insufficiente a estinguere i debiti dell'attore, pari a quella data a € 1.200.000,00 complessivi;
che in seguito l'attore firmò il contratto di produzione, strumento con il quale, a suo dire, il convenuto abusò della sua dipendenza economica;
che l'emissione di ordini da parte del convenuto fu in seguito discontinua e che il convenuto impose all'attore investimenti strumentali ad aumentare il livello di sicurezza a tutela del patrimonio del convenuto;
che in data 12 giugno 2018 le parti firmarono una scrittura privata con la quale concordarono la risoluzione del contratto con efficacia dal 30 aprile 2019 e l'obbligo del convenuto di inviare ordini di fornitura superiori ai minimi concordati nel restante periodo di vigenza contrattuale, obbligo non rispettato.
Su tali basi di fatto l'attore ha argomentato come la condotta del convenuto dovrebbe essere qualificata come abuso del subfornitore in stato di dipendenza economica, abuso che causò un danno all'attore pari a € 574.736,00 per perdite subite, € 271.721,00 per esposizione debitoria residua verso le banche ed € 3.490,36 a titolo di costi professionali connessi al procedimento di liquidazione volontaria, € 200.000,00 a titolo di danno all'immagine. In subordine, l'attore ha argomentato come la condotta dell'attore dovrebbe comunque intendersi come contraria ai principi di correttezza e buona fede. L'attore ha dunque concluso, in citazione, perché il convenuto sia condannato a risarcire tutto tale danno.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha, in rito, eccepito l'improcedibilità dell'azione per omesso procedimento di mediazione;
nel merito, ha contestato le avverse deduzioni e domande, deducendo in particolare come il rapporto fra le parti non prevedesse alcun vincolo di esclusiva o “monocommittenza”, come non vi fu alcun abuso di dipendenza economica -con ciò contestando specificamente ciascuna delle condotte abusive addebitategli, come comunque l'attore non subì alcun danno.
Il convenuto ha inoltre allegato di avere dovuto pagare, come obbligato in solido per il debito dell'attore, € 7.098,04 in favore dei suoi dipendenti, e ha azionato in via riconvenzionale il relativo regresso, concludendo, in comparsa di risposta, perché tutte le domande dell'attore siano respinte.
Con la prima memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c. parte attrice ha, fra l'altro, eccepito l'inammissibilità o improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria, in quanto non
2 connessa per titolo con la domanda principale.
In corso di causa l'attore ha spontaneamente introdotto il procedimento di mediazione, vano negli esiti.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 luglio 2024, previa rimessione in decisione con provvedimento reso all'udienza del 9 ottobre 2024.
*
2. Sulla decisione della causa da parte del Tribunale in composizione monocratica.
La causa è stata assegnata al Tribunale in composizione monocratica, e non alla sezione specializzata in materia di imprese di cui al d.lgs. 168/2003, da parte del Presidente del Tribunale con provvedimento del 15 maggio 2023 del seguente tenore: «Al Presidente della Sez. VII Sede
Trasmetto il presente procedimento per la trattazione, vertendo in tema di contratto atipico
(contratto di produzione) o di appalto/prestazione d'opera manuale.
La contestazione ex art. 9 l. 192/98 (abuso di dipendenza economica) riveste carattere contrattuale
e non involge la competenza della Sezione Impresa».
Risulta dunque applicabile il rito di cui agli art. 281-bis e s. c.p.c., con decisione a seguito di trattazione scritta a norma dell'art. 281-quinquies c.p.c..
*
3. Sulla domanda risarcitoria dell'attore.
L'attore e il convenuto concordano sul fatto che il rapporto contrattuale fra di loro debba essere qualificato come subfornitura, come disciplinata dalla l. 192/1998.
La circostanza trova conferma nelle concordi allegazioni delle parti in punto di contenuto delle obbligazioni gravanti sull'attore (compimento di un'opera su materie prime fornite dal convenuto, secondo le direttive e le istruzioni del convenuto) e nel contenuto del contratto di produzione prodotto come doc. 9 attore. Le obbligazioni che l'attore assunse in favore del convenuto rientrano a pieno titolo fra quelle descritte all'art. 1, I comma, l. 18 giugno 1998, n. 192: lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dal committente (requisito della c.d. dipendenza tecnica).
Come ritenuto dall'orientamento maggioritario della dottrina, condiviso da questo Tribunale, con l'introduzione della disciplina in materia di subfornitura il legislatore non istituì un nuovo tipo contrattuale, aggiuntivo e diverso rispetto a quelli già all'epoca disciplinati nel codice civile e nelle altre leggi speciali, bensì intese dettare regolare speciali, applicabili a tutti i contratti d'impresa, quale che sia il loro tipo, che abbiano ad oggetto obbligazioni di subfornitura come individuate dalla legge medesima. Oltre alla disciplina della subfornitura, viene dunque di volta in volta in rilievo
3 anche la disciplina del tipo contrattuale eventualmente applicabile al negozio intercorso fra le parti
(vendita, appalto o altro).
Nel caso di specie, la prestazione caratteristica di facere che gravava in capo all'attore e il suo status di imprenditore non piccolo (società di capitali che conduce azienda che si avvaleva di decine di dipendenti) depongono in favore di una qualificazione del contratto inter partes come appalto ai sensi degli art. 1655 e s. c.c..
Occorre premettere in cosa consistano la dipendenza economica e il relativo abuso, posti dall'attore a fondamento delle proprie domande.
Risulta pienamente condivisibile, e condiviso da questo Tribunale, l'approdo interpretativo cui è recentemente giunta la Corte di cassazione, espresso nella motivazione di seguito riportata: «L'art. 9 della legge n. 192 del 1998 vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale. La norma ha cura di fornire una definizione (seppur contenente elementi indeterminati) di «dipendenza economica»: la
«situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti». Quanto all'«abuso», la norma afferma che esso può consistere «nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto». Si tratta di nozioni indeterminate, che spetta all'interprete riempire di significato, in coerenza con la ratio normativa ed i principi dell'ordinamento. Al comma 3, quindi, è sancita la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica;
ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass. sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906). 3.3. - L'art. 41 Cost. è la norma di riferimento, quando si incida sulle pattuizioni contrattuali che si esplicano sul mercato. La materia attiene all'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari su cui si regge la civile convivenza nella comunità nazionale (cfr., fra le altre, Corte cost. 11 maggio 2017, n. 108), in un certo momento storico ed, in particolare, nei suoi aspetti economici, sulla base di quanto si trae dalla Costituzione, dai patti e dalle dichiarazioni internazionali, e dalla legge. Viene così accolta la nozione di ordine pubblico economico, inteso come ordine pubblico dei rapporti tra privati in materia economica, per il quale sussiste detto interesse all'esercizio corretto e ragionevole dell'autonomia privata. Il principio è quello della libertà di iniziativa economica, riflesso anche nelle regole dell'autonomia privata (art. 1322, comma 1, cod. civ.) e dell'efficacia vincolante del contratto fra le parti (art. 1372, comma 1, cod. civ.), cui limiti possono essere posti in virtù di
4 specifiche esigenze di tutela positivamente normate, alla stregua dell'art. 41 cost. A questa categoria di principi va ricondotta anche la disciplina dettata dall'art. 9 della legge ordinaria sulla subfornitura, che attiene più generalmente, come ormai si concorda dagli interpreti, all'ordine pubblico del mercato. 3.4. - L'art. 9 I. n. 192 del 1998 costituisce fattispecie riconducibile al più vasto tema dell'abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto. I ricordati concetti sono evocati dal comma 2 del menzionato art. 9: laddove richiama, in modo non tassativo, l'imposizione di condizioni contrattuali
«ingiustificatamente» gravose e l'interruzione «arbitraria» delle relazioni commerciali in atto.
Trattandosi di concetti indeterminati, vale quanto afferma questa Corte in tema di clausole generali, laddove ritiene che si tratti di giudizio di diritto: ivi, infatti, la legge delinea «un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa (...); tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge» (così Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; nonché, e multis, Cass.
6 novembre 2017, n. 26273; Cass. 25 maggio 2017, n. 13196; Cass. 25 maggio 2017, n. 13178;
Cass. 24 novembre 2016, n. 24023; Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 24 marzo 2015, n. 5878;
Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 4 maggio 2005, n. 9266). La nozione di abuso del diritto che si fonda sulle predette clausole generali si collega al concetto, proprio della nostra tradizione costituzionale, della utilità sociale (cfr. art. 41 Cost.; v. pure la funzione sociale ex art. 42 Cost.), nell'ambito del pieno riconoscimento della libertà d'impresa, dato che l'iniziativa economica privata è libera (art. 41, comma 1) e deve rispettare le libertà altrui (art. 41, comma 2), dunque con duplice richiamo al concetto, In tal modo, l'art. 9 della I. n. 192 del 1998 provvede a circoscrivere le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete dagli interpreti nell'individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto
d'intrapresa economica. L'ordinamento, invero, tutela la libertà d'impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l'iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall'impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell'ambito dei propri processi produttivi o distributivi, al contrario mirando ad
"appropriarsi" del legittimo margine di profitto altrui. Prima di tale momento, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertà negoziale, previste dalla legge non possono operare;
pena il rischio di soluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero anzi per contrastare
5 gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta, costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell'impresa c.d. dipendente. Nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 9 cit. è, pertanto, essenziale l'enucleazione della causa del contratto, nozione sorta per l'esigenza di una verifica della cosiddetta "razionalità mercantile" delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimemente quale causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Occorre l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato. L'impostazione seguita assume un criterio teleologico di valutazione, in cui l'abuso viene descritto come uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica, le facoltà ed i poteri inerenti a un diritto soggettivo venendo utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti. Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n.
10568; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567). Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, mettendo fuori gioco l'autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti - senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. cod. civ. - la valutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi, completi e coerenti. Atteso il principio costituzionale della libertà
d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo
l'arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l'esigenza di accertare, in concreto, l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata. In definitiva, nell'applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione
6 della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o
l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante
(quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998.» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21/01/2020, enfasi aggiunta;
si veda anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27435 del 23/10/2024).
Questo Tribunale intende dare un'interpretazione della dipendenza economica e del relativo abuso pienamente in linea con tali precedenti di legittimità.
In fatto, occorre valutare se l'attore versasse, appunto, in stato di dipendenza;
e se tale eventuale stato di dipendenza sia stato oggetto del denunciato abuso.
Quanto al primo punto, può legittimamente dubitarsi che alla dipendenza tecnica, come sopra individuata, si sia associata una dipendenza economica.
L'oggetto sociale dell'attore è il seguente (doc. 1 attore, visura): «La società ha per oggetto la produzione, la lavorazione, e la commercializzazione di: a) pellami, tessuti e materiali sintetici di qualsiasi tipo;
b) articoli di pelletteria e valigeria in pelle ed in qualsiasi altro materiale, nonché articoli di abbigliamento in pelle ed in qualsiasi altro materiale;
c) articoli da viaggio, borse e simili in pelle, cuoio artificiale o ricostituito, tessuto, e/o qualsiasi altro materiale anche sintetico;
d) articoli di vestiario in pelle, similpelle, pelle ricostituita, tessuto ed in qualsiasi altro materiale anche sintetico;
e) finimenti e selleria;
f) accessori di moda: il tutto nel modo più ampio, senza riserva alcuna, limitazione od eccezione di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per contro proprio
e/o per conto di terzi, in Italia e/o all'estero anche mediante attività di import export. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere -ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico- operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, enti, consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le
7 attività riservate agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate
a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società».
L'attore ha allegato e documentato di essere mero conduttore dell'azienda denominata CP_1
, e ciò per effetto di contratto di affitto d'azienda del 30 dicembre 2013 (doc. 2 attore).
[...]
Trattasi di contratto di durata annuale (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014), rinnovabile tacitamente per periodi di un anno salva disdetta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza annuale, iniziale o rinnovata.
L'attore rimase dunque detentore dell'azienda per effetto del tacito rinnovo, anno per anno, di tale contratto, posto che egli non ritenne di comunicare la disdetta nemmeno dopo essersi reso conto delle gravose condizioni contrattuali ed economiche a suo dire imposte dal convenuto.
Ebbene, è evidente come tale configurazione contrattuale renda di per sé difficilmente configurabile una dipendenza economica dell'attore nei confronti del convenuto: l'attore, che a suo dire si rese subito conto del grave squilibrio del rapporto contrattuale in essere con il committente, avrebbe potuto senz'altro dare disdetta al contratto di affitto d'azienda già nel corso della prima annualità, così liberandosi subito della commessa in perdita e procedendo a perseguire il proprio ampio oggetto sociale (che prevede pure produzione e commercio in proprio, in Italia e all'estero) tramite diversi mezzi. Ed anzi, ove il gravoso rapporto contrattuale non gli fosse stato debitamente rappresentato dalla parte concedente, egli avrebbe avuto azione contro di lei per le perdite eventualmente subite nel primo anno di conduzione. Ciò tanto più ove si consideri che, come affermato dall'attore, al rapporto di sangue fra (padre e imprenditore concedente) Persona_1
e (figlio e socio della società attrice) non corrispondeva alcun rapporto Controparte_3 affettivo («La verità è che tra padre e figlio non vi è mai stato alcun rapporto», memoria integrativa n. 1 dell'attore).
Ulteriori circostanze depongono, poi, a favore dell'esclusione del requisito della dipendenza economica.
Secondo le stesse allegazioni dell'attore, in corso di rapporto egli poté rifiutarsi di firmare il nuovo contratto di produzione, nonostante l'insistenza con cui tale firma venisse richiesta, e farla subordinare alla previa firma di una scrittura privata con cui il convenuto accettò di versargli la cospicua somma di € 430.000,00.
In data 12 giugno 2018 le parti conclusero una scrittura privata con la quale, sul presupposto del comune interesse alla cessazione del rapporto contrattuale fra di loro, furono concordate condizioni di recesso ben migliorative per l'attore rispetto a quelle da lui accettate con la firma del contratto di produzione.
8 Da ultimo, è risultato del tutto indimostrato che, prima della conclusione del contratto di produzione, il convenuto abbia imposto un regime di c.d. monocommittenza all'attore. Con il contratto di produzione (doc. 9 attore) fu poi pattuito un divieto (clausola n. 6) per l'attore di realizzare prodotti per le seguenti società e/o marchi: VM Group, Chanel, Controparte_4
Dior, EN, Celine, nonché per le società controllate o detenute da tali soggetti. L'attore, in giudizio, ha argomentato come tale clausola costituisca, in sostanza, un obbligo di esclusiva a favore del convenuto. In verità, tale clausola lascia impregiudicato il diritto dell'attore a produrre e vendere con marchi propri. Come correttamente affermato dal convenuto, con deduzione non specificamente contestata dall'attore in giudizio, anche tenuto conto del divieto rimanevano poi a disposizione dell'attore numerosi primari imprenditori di pelletteria con cui gli era consentito di contrattare: « (Cartier, Montblanc), ( Jimmy Controparte_5 Controparte_6 CP_7
OO), (marchi e OG VI), UR, NE, AL, Controparte_8 CP_8 CP_9
MA, Moncler, LL, MO, AR AC, MA, LA, ON, CC, KO,
GU, , , OC, Inoltre, sono presenti sul territorio CP_10 CP_11 CP_12 toscano altri marchi che realizzano articoli di pelletteria: BI, UO IN, Chiarini».
La circostanza per cui l'attore, invece di fare previdente uso degli spazi di libertà contrattuale lasciati a suo favore della configurazione negoziale con il concedente l'azienda e con il convenuto, ritenne di concentrare l'intera propria attività nel rapporto con un unico committente, non costituisce dunque la sostanza del rapporto contrattuale fra di loro, ma mero accidente. Del resto,
l'attore nulla ha dedotto e dimostrato, come era suo onere, quanto alla propria possibilità, in concreto, di reperire alternative soddisfacenti rispetto al rapporto contrattuale con il convenuto.
Non è stato dunque allegato e dimostrato lo stato di dipendenza economica.
A ciò deve poi aggiungersi che, anche a ritenere un rapporto di dipendenza economica fra attore e convenuto, comunque non è stato allegato e dimostrato alcun abuso di tale dipendenza da parte del convenuto. Ciò fa pure giustizia della domanda subordinata di risarcimento del danno da violazione dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Per configurare un abuso, occorrerebbe infatti individuare l'intenzionalità della vessazione perpetrata dal convenuto contro l'attore, volta ad appropriarsi di margini di profitto altrui, con correlato pregiudizio. Nulla di tutto questo è stato allegato, prima ancora che dimostrato, dall'attore: basti solo sottolineare come il convenuto, che pure ha allegato gravi ritardi nel compimento delle lavorazioni, ha addirittura rinunciato a chiedere le relative penali;
come in più occasioni il convenuto abbia versato cospicue somme aggiuntive all'attore; come il convenuto abbia concesso condizioni di recesso ben più favorevoli all'attore, con preavviso di quasi un anno, che certo non può ritenersi inadeguato.
9 Non costituisce indice di abuso l'invito del convenuto ad investire nella sicurezza del magazzino dell'attore, trattandosi di mero invito ad adempiere obbligazione contrattuale prevista nel contratto di produzione. Diversamente rispetto a quanto allegato dall'attore, è poi risultato come i prezzi fossero effettivamente assentiti dall'attore prima delle relative lavorazioni, con firma della “scheda proposta façon”. Ove, poi, come affermato dall'attore, la scarsa qualità della pelle fornita dal convenuto imponesse lavorazioni più onerose per l'attore, allora il relativo contenzioso avrebbe dovuto svilupparsi, in corso di rapporto, tramite richiesta di un corrispettivo aggiuntivo, se del caso sottoposta alla cognizione del giudice: la semplice negazione della circostanza da parte del convenuto non costituisce, di per sé, una condotta abusiva, ma semplice esercizio del suo diritto a difendere le proprie ragioni.
Il convenuto ha infine dimostrato di avere trasmesso all'attore ordini superiori ai minimi promessi per tutto l'anno 2018 (doc. 74 e s. convenuto), e di avere per contro riscontrato l'incapacità dell'attore a farvi fronte, tanto che le fatture emesse dall'attore furono di importo inferiore. In questo quadro, la ridotta emissione di ordini nei primi mesi dell'anno 2019 è giustificata dall'inadempimento e dal ritardo dell'attore, il quale doveva ancora evadere gli ordini già emessi ed era necessario consentirgli di farlo prima del 30 aprile 2019, termine concordato dell'efficacia del contratto di produzione.
La domanda di condanna dell'attore è dunque del tutto infondata e deve essere respinta.
*
4. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
La domanda riconvenzionale del convenuto è ammissibile e fondata, come di seguito.
L'attore non ha contestato che il convenuto si trovò a dovere versare € 7.098,04 ai dipendenti dell'attore in forza della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. Da ciò sorge il diritto di regresso regolato dalla medesima disposizione.
Piuttosto, l'attore ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non connessa per titolo o per oggetto alla domanda principale ai sensi dell'art. 36 c.p.c. e attribuita alla cognizione del Giudice di pace.
L'eccezione è infondata: difatti, «Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 533 del 15/01/2020).
10 Nel caso di specie è evidente l'opportunità del simultaneus processus, ciò che consente di delibare in questa sede la pretesa riconvenzionale di regresso la quale trova indiretta fonte nel medesimo rapporto contrattuale oggetto dell'infondata azione principale.
L'attore deve essere dunque condannato a pagare a favore del convenuto la somma di € 7.098,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 15 dicembre 2022
(giorno ultimo di pagamento che si evince dal doc. 52 convenuto) sino al 30 giugno 2023 (giorno di formulazione della domanda riconvenzionale in giudizio con deposito della comparsa di risposta) e ulteriori interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 1° luglio 2023 sino al pagamento.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore è infondata e deve essere respinta.
La domanda riconvenzionale del convenuto è fondata: l'attore deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 7.098,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 15 dicembre 2022 sino al 30 giugno 2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma,
c.c. dal 1° luglio 2023 sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si desume dal valore della domanda principale respinta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 27 aprile 2023, da nei confronti di nel Controparte_1 CP_2
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna l'attore a pagare a favore del convenuto la somma di € 7.098,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 15 dicembre 2022 sino al 30 giugno
2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 1° luglio 2023 sino al pagamento;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
237,00 per spese esenti ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, CF/PI: , con gli avv. FANTI Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO e CRISTALLI TOMMASO, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. DITTRICH LOTARIO BENEDETTO e CP_2 P.IVA_2
TORRETTA LUCA, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Santa Croce n. 4;
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 10 luglio 2024.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo che la società attrice fu costituita il 30 ottobre 2013 dai soci e su richiesta Controparte_3 Parte_1 del convenuto affinché affittasse da anziano padre di , l'azienda da Persona_1 CP_3 decenni deputata alla produzione di articoli in pelle di alta qualità su incarico del convenuto;
che l'affitto ebbe in effetti luogo con contratto del 30 dicembre 2013; che l'attore percepì subito l'«evidente squilibrio contrattuale» che il convenuto aveva imposto già all'imprenditore
[...]
posto che i prezzi praticati non erano remunerativi;
che l'attore non poté reperire altri Per_1 clienti stante il regime di c.d. monocommittenza imposto dal convenuto all'attore e al suo dante causa;
che il convenuto promise aumenti dei prezzi nell'anno 2015 ma che tali aumenti non furono applicati prendendo a pretesto problemi di qualità e puntualità delle lavorazioni dell'attore; che il
1 convenuto versò € 300.000,00 integrativi in due rate (€ 120.000,00 nell'anno 2014 ed € 180.000,00 nell'anno 2015), somme sufficienti al riequilibrio del conto economico ma insufficienti a estinguere i debiti dell'attore; che nel mese di Dicembre dell'anno 2015 il convenuto propose, a mezzo del proprio rappresentante legale sig. la conclusione di un nuovo “contratto di Parte_2 produzione”, proposta rifiutata dall'attore; che il 29 gennaio 2016 le parti conclusero una scrittura privata per effetto della quale il convenuto versò all'attore la somma integrativa di € 430.000,00 a titolo di ristoro per lavorazioni già svolte, anch'essa insufficiente a estinguere i debiti dell'attore, pari a quella data a € 1.200.000,00 complessivi;
che in seguito l'attore firmò il contratto di produzione, strumento con il quale, a suo dire, il convenuto abusò della sua dipendenza economica;
che l'emissione di ordini da parte del convenuto fu in seguito discontinua e che il convenuto impose all'attore investimenti strumentali ad aumentare il livello di sicurezza a tutela del patrimonio del convenuto;
che in data 12 giugno 2018 le parti firmarono una scrittura privata con la quale concordarono la risoluzione del contratto con efficacia dal 30 aprile 2019 e l'obbligo del convenuto di inviare ordini di fornitura superiori ai minimi concordati nel restante periodo di vigenza contrattuale, obbligo non rispettato.
Su tali basi di fatto l'attore ha argomentato come la condotta del convenuto dovrebbe essere qualificata come abuso del subfornitore in stato di dipendenza economica, abuso che causò un danno all'attore pari a € 574.736,00 per perdite subite, € 271.721,00 per esposizione debitoria residua verso le banche ed € 3.490,36 a titolo di costi professionali connessi al procedimento di liquidazione volontaria, € 200.000,00 a titolo di danno all'immagine. In subordine, l'attore ha argomentato come la condotta dell'attore dovrebbe comunque intendersi come contraria ai principi di correttezza e buona fede. L'attore ha dunque concluso, in citazione, perché il convenuto sia condannato a risarcire tutto tale danno.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi in giudizio, ha, in rito, eccepito l'improcedibilità dell'azione per omesso procedimento di mediazione;
nel merito, ha contestato le avverse deduzioni e domande, deducendo in particolare come il rapporto fra le parti non prevedesse alcun vincolo di esclusiva o “monocommittenza”, come non vi fu alcun abuso di dipendenza economica -con ciò contestando specificamente ciascuna delle condotte abusive addebitategli, come comunque l'attore non subì alcun danno.
Il convenuto ha inoltre allegato di avere dovuto pagare, come obbligato in solido per il debito dell'attore, € 7.098,04 in favore dei suoi dipendenti, e ha azionato in via riconvenzionale il relativo regresso, concludendo, in comparsa di risposta, perché tutte le domande dell'attore siano respinte.
Con la prima memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c. parte attrice ha, fra l'altro, eccepito l'inammissibilità o improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria, in quanto non
2 connessa per titolo con la domanda principale.
In corso di causa l'attore ha spontaneamente introdotto il procedimento di mediazione, vano negli esiti.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 10 luglio 2024, previa rimessione in decisione con provvedimento reso all'udienza del 9 ottobre 2024.
*
2. Sulla decisione della causa da parte del Tribunale in composizione monocratica.
La causa è stata assegnata al Tribunale in composizione monocratica, e non alla sezione specializzata in materia di imprese di cui al d.lgs. 168/2003, da parte del Presidente del Tribunale con provvedimento del 15 maggio 2023 del seguente tenore: «Al Presidente della Sez. VII Sede
Trasmetto il presente procedimento per la trattazione, vertendo in tema di contratto atipico
(contratto di produzione) o di appalto/prestazione d'opera manuale.
La contestazione ex art. 9 l. 192/98 (abuso di dipendenza economica) riveste carattere contrattuale
e non involge la competenza della Sezione Impresa».
Risulta dunque applicabile il rito di cui agli art. 281-bis e s. c.p.c., con decisione a seguito di trattazione scritta a norma dell'art. 281-quinquies c.p.c..
*
3. Sulla domanda risarcitoria dell'attore.
L'attore e il convenuto concordano sul fatto che il rapporto contrattuale fra di loro debba essere qualificato come subfornitura, come disciplinata dalla l. 192/1998.
La circostanza trova conferma nelle concordi allegazioni delle parti in punto di contenuto delle obbligazioni gravanti sull'attore (compimento di un'opera su materie prime fornite dal convenuto, secondo le direttive e le istruzioni del convenuto) e nel contenuto del contratto di produzione prodotto come doc. 9 attore. Le obbligazioni che l'attore assunse in favore del convenuto rientrano a pieno titolo fra quelle descritte all'art. 1, I comma, l. 18 giugno 1998, n. 192: lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dal committente (requisito della c.d. dipendenza tecnica).
Come ritenuto dall'orientamento maggioritario della dottrina, condiviso da questo Tribunale, con l'introduzione della disciplina in materia di subfornitura il legislatore non istituì un nuovo tipo contrattuale, aggiuntivo e diverso rispetto a quelli già all'epoca disciplinati nel codice civile e nelle altre leggi speciali, bensì intese dettare regolare speciali, applicabili a tutti i contratti d'impresa, quale che sia il loro tipo, che abbiano ad oggetto obbligazioni di subfornitura come individuate dalla legge medesima. Oltre alla disciplina della subfornitura, viene dunque di volta in volta in rilievo
3 anche la disciplina del tipo contrattuale eventualmente applicabile al negozio intercorso fra le parti
(vendita, appalto o altro).
Nel caso di specie, la prestazione caratteristica di facere che gravava in capo all'attore e il suo status di imprenditore non piccolo (società di capitali che conduce azienda che si avvaleva di decine di dipendenti) depongono in favore di una qualificazione del contratto inter partes come appalto ai sensi degli art. 1655 e s. c.c..
Occorre premettere in cosa consistano la dipendenza economica e il relativo abuso, posti dall'attore a fondamento delle proprie domande.
Risulta pienamente condivisibile, e condiviso da questo Tribunale, l'approdo interpretativo cui è recentemente giunta la Corte di cassazione, espresso nella motivazione di seguito riportata: «L'art. 9 della legge n. 192 del 1998 vieta l'abuso di dipendenza economica instaurata tra una ed altra impresa, fra le quali intercorra un rapporto contrattuale. La norma ha cura di fornire una definizione (seppur contenente elementi indeterminati) di «dipendenza economica»: la
«situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti». Quanto all'«abuso», la norma afferma che esso può consistere «nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto». Si tratta di nozioni indeterminate, che spetta all'interprete riempire di significato, in coerenza con la ratio normativa ed i principi dell'ordinamento. Al comma 3, quindi, è sancita la nullità di ogni patto, attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica;
ne segue, altresì, il risarcimento del danno (di natura contrattuale: Cass. sez. un., 25 novembre 2011, n. 24906). 3.3. - L'art. 41 Cost. è la norma di riferimento, quando si incida sulle pattuizioni contrattuali che si esplicano sul mercato. La materia attiene all'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari su cui si regge la civile convivenza nella comunità nazionale (cfr., fra le altre, Corte cost. 11 maggio 2017, n. 108), in un certo momento storico ed, in particolare, nei suoi aspetti economici, sulla base di quanto si trae dalla Costituzione, dai patti e dalle dichiarazioni internazionali, e dalla legge. Viene così accolta la nozione di ordine pubblico economico, inteso come ordine pubblico dei rapporti tra privati in materia economica, per il quale sussiste detto interesse all'esercizio corretto e ragionevole dell'autonomia privata. Il principio è quello della libertà di iniziativa economica, riflesso anche nelle regole dell'autonomia privata (art. 1322, comma 1, cod. civ.) e dell'efficacia vincolante del contratto fra le parti (art. 1372, comma 1, cod. civ.), cui limiti possono essere posti in virtù di
4 specifiche esigenze di tutela positivamente normate, alla stregua dell'art. 41 cost. A questa categoria di principi va ricondotta anche la disciplina dettata dall'art. 9 della legge ordinaria sulla subfornitura, che attiene più generalmente, come ormai si concorda dagli interpreti, all'ordine pubblico del mercato. 3.4. - L'art. 9 I. n. 192 del 1998 costituisce fattispecie riconducibile al più vasto tema dell'abuso del diritto, quale applicazione delle clausole generali di buona fede e correttezza: si tratta di canoni, alla cui stregua valutare la condotta idonea a ripercuotersi nella sfera giuridica di un altro soggetto. I ricordati concetti sono evocati dal comma 2 del menzionato art. 9: laddove richiama, in modo non tassativo, l'imposizione di condizioni contrattuali
«ingiustificatamente» gravose e l'interruzione «arbitraria» delle relazioni commerciali in atto.
Trattandosi di concetti indeterminati, vale quanto afferma questa Corte in tema di clausole generali, laddove ritiene che si tratti di giudizio di diritto: ivi, infatti, la legge delinea «un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa (...); tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge» (così Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; nonché, e multis, Cass.
6 novembre 2017, n. 26273; Cass. 25 maggio 2017, n. 13196; Cass. 25 maggio 2017, n. 13178;
Cass. 24 novembre 2016, n. 24023; Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 24 marzo 2015, n. 5878;
Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 4 maggio 2005, n. 9266). La nozione di abuso del diritto che si fonda sulle predette clausole generali si collega al concetto, proprio della nostra tradizione costituzionale, della utilità sociale (cfr. art. 41 Cost.; v. pure la funzione sociale ex art. 42 Cost.), nell'ambito del pieno riconoscimento della libertà d'impresa, dato che l'iniziativa economica privata è libera (art. 41, comma 1) e deve rispettare le libertà altrui (art. 41, comma 2), dunque con duplice richiamo al concetto, In tal modo, l'art. 9 della I. n. 192 del 1998 provvede a circoscrivere le condotte abusive, pur in presenza dei concetti indeterminati che compongono le fattispecie, ma che, appunto, devono essere interpretate e rese concrete dagli interpreti nell'individuazione delle condotte fattuali che integrano violazione del divieto, e non, invece, il legittimo esercizio del diritto
d'intrapresa economica. L'ordinamento, invero, tutela la libertà d'impresa, anche di quella dominante: ma ciò, sino al punto in cui essa non usurpi il profitto che, secondo l'iniziale regolamento negoziale, avrebbe dovuto competere alla controparte imprenditoriale, in quanto il comportamento tenuto dall'impresa dominante sia privo di un senso oggettivo e non si possa giustificare sulla base delle necessità dell'impresa, vuoi di tipo economico, vuoi di tipo industriale e tecnico, nell'ambito dei propri processi produttivi o distributivi, al contrario mirando ad
"appropriarsi" del legittimo margine di profitto altrui. Prima di tale momento, le conseguenze sanzionatorie, incisive per la libertà negoziale, previste dalla legge non possono operare;
pena il rischio di soluzioni, in definitiva, disfunzionali per il sistema, che finirebbero anzi per contrastare
5 gli obiettivi voluti, al di là della singola vicenda concreta, costituendo, piuttosto, ostacoli allo stesso sviluppo dell'impresa c.d. dipendente. Nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 9 cit. è, pertanto, essenziale l'enucleazione della causa del contratto, nozione sorta per l'esigenza di una verifica della cosiddetta "razionalità mercantile" delle convenzioni fra i privati, ed ora intesa unanimemente quale causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Occorre l'individuazione di una condotta contraria alla buona fede, in cui il potere di dettare le condizioni contrattuali trasli nell'illecita imposizione di clausole o di patti contrari alla cd. razionalità del mercato. L'impostazione seguita assume un criterio teleologico di valutazione, in cui l'abuso viene descritto come uno sviamento del diritto rispetto alla sua funzione tipica, le facoltà ed i poteri inerenti a un diritto soggettivo venendo utilizzati dal titolare per perseguire un interesse diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti. Il confine tra comportamento "lecito", anche se gravoso per la controparte, e comportamento "vietato" passa dunque per l'accertamento, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto. Per questa via, l'atto abusivo può essere privato della sua efficacia o comportare reazioni risarcitorie;
e, tuttavia, ciò non è dato allorché, pur avendo in una relazione contrattuale una parte tenuto condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, «tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi» (cfr. Cass. 7 maggio 2013, n.
10568; Cass. 29 maggio 2012, n. 8567). Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, mettendo fuori gioco l'autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti - senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 ss. cod. civ. - la valutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi, completi e coerenti. Atteso il principio costituzionale della libertà
d'iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo
l'arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l'esigenza di accertare, in concreto, l'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata. In definitiva, nell'applicazione della norma, è necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione
6 della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o
l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante
(quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale. L'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998.» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21/01/2020, enfasi aggiunta;
si veda anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27435 del 23/10/2024).
Questo Tribunale intende dare un'interpretazione della dipendenza economica e del relativo abuso pienamente in linea con tali precedenti di legittimità.
In fatto, occorre valutare se l'attore versasse, appunto, in stato di dipendenza;
e se tale eventuale stato di dipendenza sia stato oggetto del denunciato abuso.
Quanto al primo punto, può legittimamente dubitarsi che alla dipendenza tecnica, come sopra individuata, si sia associata una dipendenza economica.
L'oggetto sociale dell'attore è il seguente (doc. 1 attore, visura): «La società ha per oggetto la produzione, la lavorazione, e la commercializzazione di: a) pellami, tessuti e materiali sintetici di qualsiasi tipo;
b) articoli di pelletteria e valigeria in pelle ed in qualsiasi altro materiale, nonché articoli di abbigliamento in pelle ed in qualsiasi altro materiale;
c) articoli da viaggio, borse e simili in pelle, cuoio artificiale o ricostituito, tessuto, e/o qualsiasi altro materiale anche sintetico;
d) articoli di vestiario in pelle, similpelle, pelle ricostituita, tessuto ed in qualsiasi altro materiale anche sintetico;
e) finimenti e selleria;
f) accessori di moda: il tutto nel modo più ampio, senza riserva alcuna, limitazione od eccezione di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per contro proprio
e/o per conto di terzi, in Italia e/o all'estero anche mediante attività di import export. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere -ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico- operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, enti, consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le
7 attività riservate agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate
a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società».
L'attore ha allegato e documentato di essere mero conduttore dell'azienda denominata CP_1
, e ciò per effetto di contratto di affitto d'azienda del 30 dicembre 2013 (doc. 2 attore).
[...]
Trattasi di contratto di durata annuale (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014), rinnovabile tacitamente per periodi di un anno salva disdetta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza annuale, iniziale o rinnovata.
L'attore rimase dunque detentore dell'azienda per effetto del tacito rinnovo, anno per anno, di tale contratto, posto che egli non ritenne di comunicare la disdetta nemmeno dopo essersi reso conto delle gravose condizioni contrattuali ed economiche a suo dire imposte dal convenuto.
Ebbene, è evidente come tale configurazione contrattuale renda di per sé difficilmente configurabile una dipendenza economica dell'attore nei confronti del convenuto: l'attore, che a suo dire si rese subito conto del grave squilibrio del rapporto contrattuale in essere con il committente, avrebbe potuto senz'altro dare disdetta al contratto di affitto d'azienda già nel corso della prima annualità, così liberandosi subito della commessa in perdita e procedendo a perseguire il proprio ampio oggetto sociale (che prevede pure produzione e commercio in proprio, in Italia e all'estero) tramite diversi mezzi. Ed anzi, ove il gravoso rapporto contrattuale non gli fosse stato debitamente rappresentato dalla parte concedente, egli avrebbe avuto azione contro di lei per le perdite eventualmente subite nel primo anno di conduzione. Ciò tanto più ove si consideri che, come affermato dall'attore, al rapporto di sangue fra (padre e imprenditore concedente) Persona_1
e (figlio e socio della società attrice) non corrispondeva alcun rapporto Controparte_3 affettivo («La verità è che tra padre e figlio non vi è mai stato alcun rapporto», memoria integrativa n. 1 dell'attore).
Ulteriori circostanze depongono, poi, a favore dell'esclusione del requisito della dipendenza economica.
Secondo le stesse allegazioni dell'attore, in corso di rapporto egli poté rifiutarsi di firmare il nuovo contratto di produzione, nonostante l'insistenza con cui tale firma venisse richiesta, e farla subordinare alla previa firma di una scrittura privata con cui il convenuto accettò di versargli la cospicua somma di € 430.000,00.
In data 12 giugno 2018 le parti conclusero una scrittura privata con la quale, sul presupposto del comune interesse alla cessazione del rapporto contrattuale fra di loro, furono concordate condizioni di recesso ben migliorative per l'attore rispetto a quelle da lui accettate con la firma del contratto di produzione.
8 Da ultimo, è risultato del tutto indimostrato che, prima della conclusione del contratto di produzione, il convenuto abbia imposto un regime di c.d. monocommittenza all'attore. Con il contratto di produzione (doc. 9 attore) fu poi pattuito un divieto (clausola n. 6) per l'attore di realizzare prodotti per le seguenti società e/o marchi: VM Group, Chanel, Controparte_4
Dior, EN, Celine, nonché per le società controllate o detenute da tali soggetti. L'attore, in giudizio, ha argomentato come tale clausola costituisca, in sostanza, un obbligo di esclusiva a favore del convenuto. In verità, tale clausola lascia impregiudicato il diritto dell'attore a produrre e vendere con marchi propri. Come correttamente affermato dal convenuto, con deduzione non specificamente contestata dall'attore in giudizio, anche tenuto conto del divieto rimanevano poi a disposizione dell'attore numerosi primari imprenditori di pelletteria con cui gli era consentito di contrattare: « (Cartier, Montblanc), ( Jimmy Controparte_5 Controparte_6 CP_7
OO), (marchi e OG VI), UR, NE, AL, Controparte_8 CP_8 CP_9
MA, Moncler, LL, MO, AR AC, MA, LA, ON, CC, KO,
GU, , , OC, Inoltre, sono presenti sul territorio CP_10 CP_11 CP_12 toscano altri marchi che realizzano articoli di pelletteria: BI, UO IN, Chiarini».
La circostanza per cui l'attore, invece di fare previdente uso degli spazi di libertà contrattuale lasciati a suo favore della configurazione negoziale con il concedente l'azienda e con il convenuto, ritenne di concentrare l'intera propria attività nel rapporto con un unico committente, non costituisce dunque la sostanza del rapporto contrattuale fra di loro, ma mero accidente. Del resto,
l'attore nulla ha dedotto e dimostrato, come era suo onere, quanto alla propria possibilità, in concreto, di reperire alternative soddisfacenti rispetto al rapporto contrattuale con il convenuto.
Non è stato dunque allegato e dimostrato lo stato di dipendenza economica.
A ciò deve poi aggiungersi che, anche a ritenere un rapporto di dipendenza economica fra attore e convenuto, comunque non è stato allegato e dimostrato alcun abuso di tale dipendenza da parte del convenuto. Ciò fa pure giustizia della domanda subordinata di risarcimento del danno da violazione dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
Per configurare un abuso, occorrerebbe infatti individuare l'intenzionalità della vessazione perpetrata dal convenuto contro l'attore, volta ad appropriarsi di margini di profitto altrui, con correlato pregiudizio. Nulla di tutto questo è stato allegato, prima ancora che dimostrato, dall'attore: basti solo sottolineare come il convenuto, che pure ha allegato gravi ritardi nel compimento delle lavorazioni, ha addirittura rinunciato a chiedere le relative penali;
come in più occasioni il convenuto abbia versato cospicue somme aggiuntive all'attore; come il convenuto abbia concesso condizioni di recesso ben più favorevoli all'attore, con preavviso di quasi un anno, che certo non può ritenersi inadeguato.
9 Non costituisce indice di abuso l'invito del convenuto ad investire nella sicurezza del magazzino dell'attore, trattandosi di mero invito ad adempiere obbligazione contrattuale prevista nel contratto di produzione. Diversamente rispetto a quanto allegato dall'attore, è poi risultato come i prezzi fossero effettivamente assentiti dall'attore prima delle relative lavorazioni, con firma della “scheda proposta façon”. Ove, poi, come affermato dall'attore, la scarsa qualità della pelle fornita dal convenuto imponesse lavorazioni più onerose per l'attore, allora il relativo contenzioso avrebbe dovuto svilupparsi, in corso di rapporto, tramite richiesta di un corrispettivo aggiuntivo, se del caso sottoposta alla cognizione del giudice: la semplice negazione della circostanza da parte del convenuto non costituisce, di per sé, una condotta abusiva, ma semplice esercizio del suo diritto a difendere le proprie ragioni.
Il convenuto ha infine dimostrato di avere trasmesso all'attore ordini superiori ai minimi promessi per tutto l'anno 2018 (doc. 74 e s. convenuto), e di avere per contro riscontrato l'incapacità dell'attore a farvi fronte, tanto che le fatture emesse dall'attore furono di importo inferiore. In questo quadro, la ridotta emissione di ordini nei primi mesi dell'anno 2019 è giustificata dall'inadempimento e dal ritardo dell'attore, il quale doveva ancora evadere gli ordini già emessi ed era necessario consentirgli di farlo prima del 30 aprile 2019, termine concordato dell'efficacia del contratto di produzione.
La domanda di condanna dell'attore è dunque del tutto infondata e deve essere respinta.
*
4. Sulla domanda riconvenzionale del convenuto.
La domanda riconvenzionale del convenuto è ammissibile e fondata, come di seguito.
L'attore non ha contestato che il convenuto si trovò a dovere versare € 7.098,04 ai dipendenti dell'attore in forza della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. Da ciò sorge il diritto di regresso regolato dalla medesima disposizione.
Piuttosto, l'attore ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non connessa per titolo o per oggetto alla domanda principale ai sensi dell'art. 36 c.p.c. e attribuita alla cognizione del Giudice di pace.
L'eccezione è infondata: difatti, «Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 533 del 15/01/2020).
10 Nel caso di specie è evidente l'opportunità del simultaneus processus, ciò che consente di delibare in questa sede la pretesa riconvenzionale di regresso la quale trova indiretta fonte nel medesimo rapporto contrattuale oggetto dell'infondata azione principale.
L'attore deve essere dunque condannato a pagare a favore del convenuto la somma di € 7.098,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 15 dicembre 2022
(giorno ultimo di pagamento che si evince dal doc. 52 convenuto) sino al 30 giugno 2023 (giorno di formulazione della domanda riconvenzionale in giudizio con deposito della comparsa di risposta) e ulteriori interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 1° luglio 2023 sino al pagamento.
Ritenuto in conclusione che
La domanda dell'attore è infondata e deve essere respinta.
La domanda riconvenzionale del convenuto è fondata: l'attore deve essere condannato a pagare a suo favore la somma di € 7.098,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 15 dicembre 2022 sino al 30 giugno 2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma,
c.c. dal 1° luglio 2023 sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (che si desume dal valore della domanda principale respinta) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 27 aprile 2023, da nei confronti di nel Controparte_1 CP_2
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna l'attore a pagare a favore del convenuto la somma di € 7.098,04, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. da computarsi dal 15 dicembre 2022 sino al 30 giugno
2023 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 1° luglio 2023 sino al pagamento;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
237,00 per spese esenti ed € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20 gennaio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
11