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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11677/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti RU BEATRICE e NEGRINI FABIO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv.ti RU BEATRICE e NEGRINI FABIO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) vita separata con obbligo di reciproco rispetto b) affidamento congiunto dei figli minori ai genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre, e con diritto di visita del padre da esercitare quando vuole, previo avviso alla sig.ra e ai figli;
c) assegno di mantenimento di euro Pt_1
250,00= mensile per i due figli, a carico del padre, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 con aggiornamento Istat ogni anno;
d) l'assegno unico universale per i due figli minori continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra ; e) i coniugi si danno fin da ora reciproco assenso, ove fosse Parte_1 necessario, per l'espatrio e per il rilascio o rinnovo del passaporto. f) le spese straordinarie per i figli minori sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% secondo il protocollo n. 2208/2016 stilato dal Tribunale di Brescia
e l'Ordine avvocati di Brescia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/03/2008, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Oppeano (VR) (atto n. 3, parte I, anno 2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TI DR SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11677/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti RU BEATRICE e NEGRINI FABIO) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv.ti RU BEATRICE e NEGRINI FABIO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “a) vita separata con obbligo di reciproco rispetto b) affidamento congiunto dei figli minori ai genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre, e con diritto di visita del padre da esercitare quando vuole, previo avviso alla sig.ra e ai figli;
c) assegno di mantenimento di euro Pt_1
250,00= mensile per i due figli, a carico del padre, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 con aggiornamento Istat ogni anno;
d) l'assegno unico universale per i due figli minori continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra ; e) i coniugi si danno fin da ora reciproco assenso, ove fosse Parte_1 necessario, per l'espatrio e per il rilascio o rinnovo del passaporto. f) le spese straordinarie per i figli minori sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% secondo il protocollo n. 2208/2016 stilato dal Tribunale di Brescia
e l'Ordine avvocati di Brescia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/03/2008, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Oppeano (VR) (atto n. 3, parte I, anno 2008).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TI DR SI
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