Versione
15 febbraio 1951
15 febbraio 1951
Art. 33.
I contribuenti hanno la facolta' di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalita' per omessa o infedele dichiarazione.
Quando il contribuente si sia avvalso della facolta' prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di la' del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti:
a) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta del 50 per cento;
b) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta di un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio gia' notificati e per i quali non sia ancora conclusa nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.
La facolta' dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.
I contribuenti hanno la facolta' di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalita' per omessa o infedele dichiarazione.
Quando il contribuente si sia avvalso della facolta' prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di la' del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti:
a) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta del 50 per cento;
b) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta di un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio gia' notificati e per i quali non sia ancora conclusa nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.
La facolta' dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/1969, n. 3670Provvedimento: Le particolari e transitorie agevolazioni previste dall'art 33 della legge 11 gennaio 1951, n 25, si applicano ai contribuenti non solo per le dichiarazioni di redditi propri, ma anche per le dichiarazioni di redditi altrui, sui quali essi siano tenuti, in forza di Disposizioni di legge, a pagare l'imposta in luogo degli effettivi percettori del reddito, con diritto di rivalsa.*Leggi di più...
- tributi erariali·
- sostituto d'imposta·
- obbligo del sostituto·
- sanzioni civili e amministrative per le violazioni in genere·
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- esonero di cui all'art 33 della legge n 25 del 1951·
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- applicabilita anche alle dichiarazioni di redditi altrui·
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