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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1788 /2024
I L TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio Giudice dott. Claudio Tedeschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della con sede in Roma, via Parte_1
US SA n. 33 (C.F. ). P.IVA_1
Visto il ricorso depositato il 28/11/24 da e volto Parte_2 Parte_3
all'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
vista la comparsa di costituzione della società resistente, che ha contestato la sussistenza del proprio stato di insolvenza e ha chiesto il rigetto della domanda;
rilevato che con ricorso depositato il 12/3/25 la ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di concedere “il termine di giorni 60 ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 12 gennaio
2019, o un termine maggiore entro il limite di legge, per presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di legge del medesimo decreto, disponendo gli opportuni obblighi informativi che i ricorrenti dovranno assolvere in pendenza del suddetto termine…”; che, con decreto del 19/3/25, il Tribunale rilevata l'inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi depositata dalla debitrice oltre il termine decadenziale previsto nell'art. 40, comma 10, CCII, ha fissato l'udienza di
1 comparizione delle parti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 47, comma 4,
CCII; che all'udienza fissata per la comparizione delle parti i creditori che avevano presentato domanda di apertura della liquidazione giudiziale si sono rimessi alle valutazioni del
Tribunale in ordine all'ammissibilità della domanda di concordato e hanno chiesto differirsi la decisione sulla loro richiesta di apertura della liquidazione giudiziale all'esito della valutazione di una proposta transattiva formulata dalla debitrice;
che il Pubblico Ministero ha chiesto che venisse dichiarata inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi tardivamente formulata dalla che venisse dichiarata la liquidazione giudiziale della detta società in Parte_1
considerazione della situazione di insolvenza risultante dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento unitario;
che, con decreto in data 9/4/25, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi presentata dalla società debitrice e con separato decreto in pari data, ritenuta la necessità di approfondire l'indagine sulla sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, alla luce delle circostanze che gli unici creditori istanti avevano chiesto un rinvio della decisione e che l'ulteriore indebitamento di natura tributaria risultante dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII avrebbe potuto aver costituito, come accennato dalla debitrice in udienza, oggetto di rateizzazione regolarmente adempiuta, ha rinviato per la comparizione delle parti avanti al giudice delegato alla trattazione all'udienza del
10/6/25; che nel corso di tale udienza le parti hanno entrambe chiesto di rinviare la decisione, essendo in corso trattative per l'estinzione del credito;
che all'ultima udienza fissata per la comparizione delle parti, i ricorrenti, si sono riportati alle memorie già depositate insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, essendo rimasto inadempiuto il debito nei loro confronti, che nelle more era stato confermato, quanto al credito della con sentenza della Pt_2
2 corte d'Appello che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado che lo aveva accertato;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata, e della sussistenza dei requisiti dimensionali risultanti dai bilanci depositati, che ne escludono la natura di impresa minore ex art. 2 comma 1 lett.
d) CCII;
ritenuto che
i creditori istanti hanno dedotto e documentato di essere titolari di crediti nei confronti della società debitrice dell'importo complessivo di € 36.885,48, oltre interessi rivalutazione e spese, in forza di titoli giudiziali esecutivi;
che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile, oltre che dal protratto inadempimento dei debiti verso i creditori istanti – nonostante le procedure esecutive dai medesimi instaurate – dalla situazione economica e finanziaria dalla stessa debitrice rappresentata e documentata in sede di proposta di concordato e dal riconoscimento dell'impossibilità di sodisfare integralmente i creditori ai quali era rivolta la proposta, creditori la cui successiva soddisfazione anche parziale non è stata in alcun modo dimostrata dalla società debitrice;
rilevato che l'indebitamento complessivamente risultante dagli atti risulta certamente superiore alla soglia di € 30.000,00 indicata nell'ultimo comma dell'art. 49 CCII;
;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 47, 49, 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Roma, via Parte_1
US SA n. 33 (C.F. ); P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
3 Curatore l'avv. Maria Francesca Olivieri;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
STABILISCE il giorno 5/3/26, alle ore 11, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta
4 presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al Pubblico Ministero ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/11/25.
Il Presidente est.
dott. Stefano Cardinali
5
I L TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in Camera di Consiglio e così composto: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio Giudice dott. Claudio Tedeschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale della con sede in Roma, via Parte_1
US SA n. 33 (C.F. ). P.IVA_1
Visto il ricorso depositato il 28/11/24 da e volto Parte_2 Parte_3
all'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
vista la comparsa di costituzione della società resistente, che ha contestato la sussistenza del proprio stato di insolvenza e ha chiesto il rigetto della domanda;
rilevato che con ricorso depositato il 12/3/25 la ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di concedere “il termine di giorni 60 ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 12 gennaio
2019, o un termine maggiore entro il limite di legge, per presentare la proposta di concordato, il piano concordatario e la documentazione di legge del medesimo decreto, disponendo gli opportuni obblighi informativi che i ricorrenti dovranno assolvere in pendenza del suddetto termine…”; che, con decreto del 19/3/25, il Tribunale rilevata l'inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi depositata dalla debitrice oltre il termine decadenziale previsto nell'art. 40, comma 10, CCII, ha fissato l'udienza di
1 comparizione delle parti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 47, comma 4,
CCII; che all'udienza fissata per la comparizione delle parti i creditori che avevano presentato domanda di apertura della liquidazione giudiziale si sono rimessi alle valutazioni del
Tribunale in ordine all'ammissibilità della domanda di concordato e hanno chiesto differirsi la decisione sulla loro richiesta di apertura della liquidazione giudiziale all'esito della valutazione di una proposta transattiva formulata dalla debitrice;
che il Pubblico Ministero ha chiesto che venisse dichiarata inammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi tardivamente formulata dalla che venisse dichiarata la liquidazione giudiziale della detta società in Parte_1
considerazione della situazione di insolvenza risultante dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento unitario;
che, con decreto in data 9/4/25, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi presentata dalla società debitrice e con separato decreto in pari data, ritenuta la necessità di approfondire l'indagine sulla sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, alla luce delle circostanze che gli unici creditori istanti avevano chiesto un rinvio della decisione e che l'ulteriore indebitamento di natura tributaria risultante dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 42 CCII avrebbe potuto aver costituito, come accennato dalla debitrice in udienza, oggetto di rateizzazione regolarmente adempiuta, ha rinviato per la comparizione delle parti avanti al giudice delegato alla trattazione all'udienza del
10/6/25; che nel corso di tale udienza le parti hanno entrambe chiesto di rinviare la decisione, essendo in corso trattative per l'estinzione del credito;
che all'ultima udienza fissata per la comparizione delle parti, i ricorrenti, si sono riportati alle memorie già depositate insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, essendo rimasto inadempiuto il debito nei loro confronti, che nelle more era stato confermato, quanto al credito della con sentenza della Pt_2
2 corte d'Appello che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado che lo aveva accertato;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata, e della sussistenza dei requisiti dimensionali risultanti dai bilanci depositati, che ne escludono la natura di impresa minore ex art. 2 comma 1 lett.
d) CCII;
ritenuto che
i creditori istanti hanno dedotto e documentato di essere titolari di crediti nei confronti della società debitrice dell'importo complessivo di € 36.885,48, oltre interessi rivalutazione e spese, in forza di titoli giudiziali esecutivi;
che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile, oltre che dal protratto inadempimento dei debiti verso i creditori istanti – nonostante le procedure esecutive dai medesimi instaurate – dalla situazione economica e finanziaria dalla stessa debitrice rappresentata e documentata in sede di proposta di concordato e dal riconoscimento dell'impossibilità di sodisfare integralmente i creditori ai quali era rivolta la proposta, creditori la cui successiva soddisfazione anche parziale non è stata in alcun modo dimostrata dalla società debitrice;
rilevato che l'indebitamento complessivamente risultante dagli atti risulta certamente superiore alla soglia di € 30.000,00 indicata nell'ultimo comma dell'art. 49 CCII;
;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 47, 49, 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in Roma, via Parte_1
US SA n. 33 (C.F. ); P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
3 Curatore l'avv. Maria Francesca Olivieri;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
STABILISCE il giorno 5/3/26, alle ore 11, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta
4 presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al Pubblico Ministero ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/11/25.
Il Presidente est.
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