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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11633/2022 R.G.
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Giacomo Leopardi n. 60, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Schinco, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalle dott.sse
[...]
Francesca Linares e Laura Astolfi, funzionarie del giusti Controparte_1
provvedimenti di conferimento incarico in atti;
Resistente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Catania, Via Umberto, 151 presso l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Letizia Grillo procura congiunta alla memoria di costituzione;
e
in persona del suo presidente pro Controparte_4
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Fiumicino (RM) del 23/1/2023 rep. n. 37590, racc.7131, dall'avvocato Francesco Velardi, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n.26 presso l'Avvocatura dell'Ente.
Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario.
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, premesso di essere Parte_1
dipendente del dal 13.02.1988 con la qualifica di impiegato, livello B3 del Controparte_3
C.C.N.L. Enti Locali, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ed ha esposto:
- che dal 2003 era stato comandato a svolgere in favore dell'Amministrazione giudiziaria servizio di video sorveglianza presso le aule bunker dell'Istituto Penitenziario Bicocca di Catania in occasione dello svolgimento delle udienze;
- che il quale datore di lavoro aveva provveduto a corrispondergli, per gli Controparte_3
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre alle somme per la retribuzione ordinaria, anche quelle per le ore di lavoro straordinario svolte su richiesta degli uffici giudiziari, in caso di prolungamento della durata delle udienze oltre l'ordinario orario di lavoro, come risulta dai provvedimenti dirigenziali del 12.01.2016, del 07.03.2016, del 20.07.2017, del 07.03.2018 e del 12.04.2019;
- di avere svolto il servizio di videosorveglianza presso il medesimo Ufficio Giudiziario nell'anno 2019 per 30 ore di straordinario, nell'anno 2020 per 60,5 ore e nell'anno 2021 per 46 ore, come risulta dalle attestazioni mensili rilasciate dai funzionari giudiziari;
- di avere infruttuosamente richiesto il pagamento delle ore di straordinario per le annualità 2019,
2020 e 2021 al che aveva provveduto per le precedenti annualità al Controparte_3
pagamento, oltre che della retribuzione ordinaria, anche dello straordinario;
- di avere avanzato istanza di conciliazione nei confronti del alla quale Controparte_3
l'Ente, pur confermando l'espletamento delle ore di lavoro straordinario, non ha aderito;
- che il a fondamento del diniego, aveva richiamato la circolare del Ministero di CP_3
Giustizia DG OG – UFF II del 7 settembre 2000 e un parere dell' per i dipendenti degli Pt_2
enti locali che operano presso gli uffici giudiziari, asserendo che gli straordinari richiesti dovevano essere pagati dal Ministero della Giustizia che ha utilizzato la prestazione lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro;
- che indi aveva proposto istanza di conciliazione nei confronti del Ministero della Giustizia senza ottenere alcun riscontro.
- che sussiste una responsabilità solidale tra il datore di lavoro, che, nelle Controparte_3
annualità precedenti, aveva provveduto al pagamento anche delle ore di straordinario così creando una legittima aspettativa in esso ricorrente per il pagamento dello straordinario anche
2 per le annualità successive, e il Ministero della Giustizia, che aveva beneficiato delle prestazioni ivi comprese quelle straordinarie.
Quindi, richiamati i criteri di calcolo per la determinazione dei compensi per il lavoro straordinario previsti dall'articolo 32, comma 4 e 5, l'articolo 74 comma 2 e l'allegato E del
CCNL Enti Locali, ha chiesto il pagamento per il 2019 della somma di € 382,50 ( h 30,00 X €
12,75), per il 2020 di €777,42 (h 60,5 X € 12,85 ) e per il 2021 € 606,28 (h 46 X € 13,18 e cosi complessivamente €1.766,20 .
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di «Dichiarare e riconoscere che il ricorrente, dipendente del e comandato presso il Controparte_3
, negli anni 2019, 2020 e 2021 ha svolto 136,5 ore di lavoro Controparte_1 straordinario presso le aule bunker dell' , Parte_3
così come puntualmente dedotto e documentato in narrativa;
Conseguentemente, condannare le
Amministrazioni resistenti a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva pari €
1.766,20 a titolo di indennità da lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta all'esito della disponenda C.T.U. ;Accertare la parziale omissione/evasione contributiva in relazione agli emolumenti retributivi dovuti per le ore di lavoro straordinario per cui è causa;
Conseguentemente condannare i resistenti al versamento all' dei contributi previdenziali in CP_4
favore del lavoratore ricorrente, siccome detta omissione è assolutamente illegittima. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione e di non avere riscosso gli onorari».
Con memoria depositata il 25.06.2023 si è costituito in giudizio l' chiedendo «che il CP_4
Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice dichiarando tuttavia il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti sulla parte di domande sopra individuata. In subordine si chiede che il
Tribunale voglia pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento – in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli CP_4
accessori di legge sino al saldo. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge».
Con memoria depositata in data 27.6.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_3
confermando preliminarmente che il ricorrente era stato comandato presso gli Uffici giudiziari
3 dell'Aula Bunker di Bicocca, a seguito di apposita Convenzione, stipulata dall'Amministrazione comunale con la Corte di Appello di Catania e rinnovata e prorogata negli anni, e precisando che dalla documentazione esemplificativa trasmessa alla Direzione Risorse umane del dalla CP_3
Direzione Affari Istituzionali con nota n. 386275 del 4.10.2021, risultava che il era Parte_1
stato autorizzato a prestare attività di lavoro straordinario dalla Corte di Appello.
Quindi, richiamata la nota della Direzione Risorse Umane prot. 403810 del 14.10.2021, ha dedotto che i dipendenti degli enti locali che avevano prestato la loro attività presso gli uffici giudiziari, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia DG OG -UFF II del
07.09.2000, erano a tutti gli effetti dipendenti “comandati” per i quali il anticipa le CP_3 somme relative al trattamento fondamentale, rimborsato poi dall'Ente utilizzatore, nella specie il
, mentre restava ad esclusivo carico di tale soggetto il pagamento diretto Controparte_1
di ogni voce retributiva accessoria.
Ha altresì dedotto che la stessa convenzione stipulata tra il convenuto e la Corte di CP_3
Appello di Catania all'articolo 5 conteneva un espresso rinvio all'apposita tabella approvata in data 29.09.2016 dal Comitato di monitoraggio, di cui all'art. 6 della Convenzione ANCI, che, nell'individuare i parametri ed i corrispettivi da corrispondere per i servizi svolti da detto personale, al punto n. 5 specificava che il lavoro straordinario è escluso dal calcolo dell'indennità aggiuntiva.
Ha infine precisato che per le annualità precedenti al 2019 l'Amministrazione comunale aveva proceduto a liquidare le somme per il lavoro straordinario autorizzato dalla Corte d'Appello in via del tutto eccezionale, stante la disponibilità di fondi da destinare alla remunerazione di tali ore aggiuntive anche al personale distaccato presso gli Uffici giudiziari, circostanza inidonea a far scaturire alcun obbligo per le annualità richieste attesa altresì la dichiarazione di dissesto del
Comune del dicembre 2018.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di «1. Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto confermando la legittimità del diniego espressa dal , essendo l'obbligo Controparte_3
di corresponsione delle somme ascrivibile al . Controparte_1
2. Condannare parte ricorrente alle spese di giudizio».
Con memoria depositata il 28.6.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso, chiedendo la riunione al procedimento recante il n.11630/2022 RG ed eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, attesa l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra l'Amministrazione giudiziaria e il ricorrente, che era stato sempre retribuito dal sulla base degli istituti previsti dal CP_3
4 contratto Enti Locali ed al quale non si applicava l'orientamento applicativo RAL 440 dell'Aran poiché non riveste la figura di “personale comandato”.
Ha quindi sostenuto l'obbligo esclusivo di pagamento, in caso di riconoscimento delle ore di straordinario richieste, del di cui il ricorrente è dipendente a tempo Controparte_3
indeterminato e dal quale Ente, per le annualità richieste, era stato retribuito sia con riferimento al trattamento economico fondamentale che alle indennità accessorie.
Nel merito ha esposto che l'art.21 quinquies del D.L. n.83/2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito con modificazioni dalla Legge n.132/2015, in vigore dal 21 agosto 2015 e come modificato dall'art.1 comma 617 della legge n.2018/2015, contenente “Disposizioni in materia di uffici giudiziari”, ha previsto che “ Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( che ha disposto il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 392/1941 a partire dall'1/9/201) fino al ((31 dicembre 2023)), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi
o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal , in Controparte_1
applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Controparte_1
e l'Associazione nazionale dei comuni italiani”.
[...]
Ha quindi precisato che la Convenzione Quadro prevedeva all'art. 3, comma 2, che la determinazione del corrispettivo dei servizi svolti doveva essere contenuta nei limiti di parametri indicati in una apposita tabella predisposta e approvata dal Comitato di monitoraggio, nella quale veniva quantificato l'onere economico massimo della convenzione, sì come comprensivo di un'indennità aggiuntiva forfetaria, nella misura massima del 15% , riconosciuta nelle ipotesi di corresponsione da parte dell'Ente locale di un trattamento economico più elevato rispetto a quello indicato dalla Convenzione.
Ha ancora esposto che la Corte di Appello di Catania, sino al primo trimestre dell'anno 2021, era stata autorizzata dal Ministero della Giustizia a sottoscrivere apposite Convenzioni Anci con il per disciplinare, all'interno dei limiti previsti dalla Convenzione Quadro, Controparte_3
l'impiego di alcune unità di personale comunale presso gli uffici giudiziari di Catania, per lo svolgimento dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.
5 Ha infine dedotto che in data 29 settembre 2021, erano stati approvati in sede di Conferenza
Permanente degli uffici giudiziari di Catania gli ultimi rendiconti trasmessi dal CP_3
dei compensi del personale impiegato nei servizi di custodia e telefonia delle aule
[...]
bunker di Bicocca fino al 31/03/2021, rendiconti già pagati e liquidati tutti nel 2021.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di «dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato, con condanna al Controparte_1
compenso e alle spese di lite».
Svoltasi l'udienza del 12.07.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 26.06.2024 per discussione e decisione e poi, stante il carico di ruolo, all'udienza del 26.02.2025 per gli stessi incombenti. Sostituita l'udienza del 26 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria di dipendente del Parte_1
dal 13.2.1988 con la qualifica di impiegato, inquadrato nel livello B3 del Controparte_3
C.C.N.L. Enti Locali e comandato a partire dal 2003 a svolgere in favore dell'Amministrazione giudiziaria il servizio di video sorveglianza in occasione dello svolgimento delle udienze presso le aule bunker dell'Istituto Penitenziario Bicocca di Catania, al pagamento delle somme spettanti per le ore di lavoro straordinario espletate su richiesta degli uffici giudiziari nell'anno 2019 (per 30 ore), nell'anno 2020 (per 60,5 ore) e nell'anno 2021 (per 46 ore), non retribuite.
Il ricorrente ha addotto che il per le precedenti annualità dal 2016 al 2018, in Controparte_3 caso di prolungamento della durata delle udienze oltre l'ordinario orario di lavoro, aveva provveduto a liquidare le spettanze per lavoro straordinario, sì come risulta dai provvedimenti dirigenziali del 12.01.2016, del 07.03.2016, del 20.07.2017, del 07.03.2018 e del 12.04.2019 (v. doc. n. 2, fasc. ricorrente).
CP_ 3. L' ha eccepito il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di accertamento della parziale omissione contributiva in relazione agli emolumenti retributivi dovuti per le ore di lavoro straordinario per cui è causa;
eccezione quest'ultima che deve essere disattesa, stante la natura meramente accessoria e riflessa della pronuncia di condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali.
6 4. Il dal canto suo, ha dedotto che obbligato al pagamento delle suddette Controparte_3
spettanze era il Ministero della Giustizia, in favore del quale parte ricorrente aveva espletato la propria attività lavorativa.
5. Il ha per altro verso invocato l'art. 21 quinquies d.l. n. 83/2015, l'art. Controparte_1
3, comma 3, della Convenzione Quadro stipulata tra il e l'ANCI sulla Controparte_1
determinazione del corrispettivo dei servizi svolti dal personale comunale adibito allo svolgimento di servizi di custodia, videosorveglianza e altro presso gli Uffici Giudiziari, ha dedotto che la Corte di appello di Catania era stata autorizzata e aveva sottoscritto apposite convenzioni con il per l'impiego di alcune unità di personale comunale Controparte_3
presso gli uffici giudiziari di Catania sino al 2021 e che in data 29 settembre 2021 erano stati approvati in sede di Conferenza Permanente degli uffici giudiziari di Catania gli ultimi rendiconti trasmessi dal dei compensi del personale impiegato nei servizi di Controparte_3
custodia e telefonia delle aule bunker di Bicocca fino al 31.3.2021, che detti rendiconti erano stati già pagati e liquidati tutti nel 2021 e che il nominativo della parte ricorrente non risultava inserito nel rendiconto relativo all'anno 2019.
6. La fattispecie che ci occupa è regolata dalla particolare disciplina dettata dall'art. 21 quinquies
d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, che prevede che «
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino al ((31 dicembre 2024)), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero , in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro Controparte_1
previamente stipulata tra il e l'Associazione nazionale dei comuni Controparte_1
italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma
1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento , per
l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 ((al 2024)) della dotazione ordinaria del capitolo di
7 nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Pertanto, sulla base di quanto disposto dalla richiamata norma di legge, i rapporti di lavoro e i corrispettivi per le prestazioni lavorative espletate in favore degli uffici giudiziari dal personale dipendente comunale sono regolati da una specifica Convenzione Quadro e non anche mediante l'istituto del comando di cui agli artt. 56 s. d.P.R. n. 3/1957.
L'art. 21 quienquies d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, ha dunque autorizzato la delegificazione in ordine alla disciplina dei suddetti rapporti di lavoro;
ragione quest'ultima per la quale non assume rilievo in questa sede l'orientamento applicativo RAL 440 dell'Aran, invocato dal Comune resistente, concernendo detto orientamento applicativo la posizione del personale comandato.
6.1. Ora, il e l'Anci hanno stipulato la richiamata Convenzione Quadro Controparte_1
il 27.8.2015.
La richiamata Convenzione Quadro all'art. 3, comma 2, prevede che il corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale comunque comandato ad espletare attività in favore degli uffici giudiziari sia determinato nei limiti di parametri indicati in una apposita tabella predisposta e approvata dal Comitato di monitoraggio costituito ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Quadro medesima (v. doc. n. 1, fasc. Ministero della Giustizia).
L'art. 7 della Convenzione Quadro, in tema di risorse finanziarie, stabilisce che il pagamento da parte del dei corrispettivi per i servizi svolti dal personale comunale Controparte_1
debba avvenire entro il limite massimo complessivo del 15 % della dotazione ordinaria e che ciascuna convenzione stipulata in sede locale debba contenere l'espressa indicazione dell'onere economico massimo dalla stessa derivante, calcolato secondo i parametri della convenzione quadro medesima.
6.2. Ora, la Corte di appello di Catania nel corso degli anni e sino al primo trimestre dell'anno
2021 è stata autorizzata dal a sottoscrivere apposite Convenzioni con il Controparte_1
Controparte_3
Tali Convenzioni sono state stipulate e sottoscritte dalla Corte di appello di Catania e dal il 18.1.2019, il 22.1.2020 e il 13.1.2021 (v. doc. 2, 3 e 6, fasc. CP_3 CP_3 [...]
). Controparte_1
Nell'ambito di tali convenzioni è stato disciplinato l'impiego di unità del personale comunale per lo svolgimento dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in favore degli Uffici giudiziari.
8 L'art. 3 di tali Convenzioni ha espressamente previsto che «lo svolgimento delle attività non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio anche temporaneo con il Ministero della
Giustizia», di tal guisa derogando – legittimamente e per effetto della delegificazione - alla disciplina propria del comando di cui all'art. 56 s. del d.P.R. n. 3/1957 (v. doc. 2, 3 e 6, fasc.
Ministero della Giustizia).
Dette convenzioni inoltre all'art. 6, comma 2, disciplinano l'obbligo del Ministero della Giustizia di versare al le somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale CP_3 comunale in favore dell'amministrazione della Giustizia, nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di tre mesi, decorrente dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica e al riconoscimento dei corrispettivi richiesti.
6.3. Così ricostruito il quadro generale, va osservato che nella tabella di calcolo relativa all'onere massimo derivante dalla convenzione degli uffici giudiziari di Catania sono indicati, per ciascun dipendente impiegato nei servizi in favore dell'amministrazione della Giustizia, la qualifica tabellare, il corrispettivo base annuo e le indennità aggiuntive, il corrispettivo totale annuo, le ore proposte di attività del personale comunale, il corrispettivo a rimborso.
Tanto è previsto sia nella tabella relativa all'annualità 2019, sia in quella relativa all'annualità
2020 che in quella relativa all'annualità 2021.
Tali tabelle prevedono quindi la corresponsione di indennità ulteriori, ma nella misura forfettaria del 15 % del trattamento economico fondamentale lordo.
Le tabelle in esame escludono invece il computo, nel corrispettivo complessivo forfettario dovuto a titolo di indennità ulteriori, il compenso per il lavoro straordinario: la dicitura contenuta in dette tabelle fa infatti testualmente riferimento alle indennità retributive ulteriori, escluso il lavoro straordinario, nella misura massima del 15 % del trattamento economico fondamentale lordo.
6.4. Ora, l'espressa esclusione del compenso straordinario dalle indennità riconosciute nella colonna 5 della tabella allegata alle Convenzioni stipulate tra il e la Corte di Controparte_3
appello di Catania è tale da escludere che gli oneri relativi allo svolgimento di ore di lavoro straordinario possano essere posti a carico del;
con una soluzione Controparte_1 coerente con l'esigenza di contenere i costi gravanti sul per le attività Controparte_1
espletate dai dipendenti comunali impiegati nei servizi per cui è causa entro un limite massimo di spesa previsto ex ante e come tale inidoneo a ricomprendere altresì gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro straordinario, che per definizione non risulta prevedibile ex ante.
9 Siffatta previsione non esclude che – in applicazione del sinallagma che caratterizza anche il contratto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – le prestazioni di lavoro straordinario debbano essere comunque remunerate per intero dal datore di lavoro e, dunque, non tramite misura percentuale come per le restanti indennità.
Al riguardo giova appena richiamare il principio affermato dalla Corte di cassazione in tema di remunerazione del lavoro straordinario autorizzato dal dipendente pubblico, che trova pieno rilievo in questa sede per l'identità della ratio ad esso sotteso e consistente appunto nella sinallagmaticità tra obbligo dell'Ente di corrispondere il compenso o l'incentivo e compimento da parte del dipendente, dietro autorizzazione dell'Ente stesso – di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella ordinaria. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che «l'art. 2108
c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n.
165 del 2001, artt. 2 e 40, e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: orbene, ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione;
9. rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro» (Cass. n. 23506/2022).
6.5. In questa prospettiva, il sopravvenuto stato di dissesto finanziario dichiarato con delibera del
Consiglio Comunale del 2018 non incide sull'esistenza del credito pecuniario della parte ricorrente, maturato peraltro in un momento successivo a quello in cui l'Ente, pur consapevole dello stato di dissesto, ha comunque deciso di sottoscrivere le convenzioni del 18.1.2019, il
22.1.2020 e il 13.1.2021 (v. doc. 2, 3 e 6, fasc. Ministero della Giustizia).
Tale circostanza non è neppure ostativa alla procedibilità dell'azione di accertamento del credito azionato dal lavoratore e di condanna dall'Amministrazione datoriale al conseguente pagamento delle somme dovute.
10 Trattasi di soluzione che, oltre a discendere dal sinallagma contrattuale, trova fondamento in quanto stabilito dalle Convenzioni sottoscritte tra la Corte di appello di Catania e il CP_3
, a mente delle quali i dipendenti comunali addetti alle attività di cui all'art. 21 quinquies
[...]
d.l. n. 83/2015 devono essere remunerati secondo le attività effettivamente svolte.
7. Ebbene, nella particolare fattispecie che ci occupa, in cui per espressa previsione della
Convenzione Quadro del 27.8.2015 e in deroga a quanto previsto dall'art. 57 t.u. n. 3/1957
l'impiego di unità di personale comunale in favore dell'amministrazione della Giustizia non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di servizio, il datore di lavoro tenuto al pagamento delle retribuzioni spettanti per le ore di lavoro straordinario espletato resta il Controparte_3
Ed invero, per gli anni dal 2016 al 2018, il stesso ha provveduto a liquidare alla parte CP_3
ricorrente i compensi per le ore di lavoro straordinario prestato.
La circostanza del sopravvenuto dissesto del non vale, come già evidenziato, Controparte_3
a sollevare il dall'adempimento della prestazione caratterizzante il sinallagma CP_3
contrattuale, ove, come nella specie, risulta eseguita la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro dietro autorizzazione datoriale.
8. Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata nei confronti del , come visto non tenuto a versare somme Controparte_1
ulteriori rispetto a quelle individuate secondo le particolari procedure di cui alla Convenzione
Quadro del 27.8.2015.
9. Sempre sulla scorta delle superiori considerazioni e stante l'avvenuta attestazione, non contestata, dell'esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'istante, attestate peraltro dallo stesso (v. doc. n. 3, fasc. ricorrente) e dell'ammontare, anche questo non Controparte_3 contestato, dei crediti maturati da quest'ultimo e quantificati secondo conteggi analitici effettuati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32, commi 4 e 5, e 74, comma 2, CCNL Enti Locali, il ricorso va accolto e va disposta la condanna del al pagamento dei compensi Controparte_3
per il lavoro straordinario prestato dalla parte ricorrente nelle annualità 2019, 2020 e 2021, rispettivamente per le somme di euro 382,5, euro 777,42 ed euro 606,28, oltre interessi e rivalutazione entro i limiti di legge, stante che per consolidato indirizzo «L'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, restando soltanto escluse
l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. Ne consegue che il giudice che pronuncia sentenza di condanna di un ente dissestato al pagamento di una somma di denaro deve riconoscere gli interessi e la rivalutazione in relazione al periodo successivo alla
11 dichiarazione di dissesto» (Cass. 29.01.2003 n. 1265; conf. Cass. 22.01.2010 n.1097; Trib.
Catania, n. 261/2023).
Da tanto deriva che gli interessi e la rivalutazione, riconosciuti nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis.
10. Va infine riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva con versamento in favore dell' della contribuzione non versata e connessa con l'accertato diritto CP_4
alle differenze retributive per il lavoro straordinario prestato (v. Cass. n. 701/2024), entro i limiti della eccepita prescrizione dei contributi maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo all'Ente previdenziale.
11. Neri rapporti tra parte ricorrente e il le spese di lite seguono la Controparte_3
soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in CP_3
dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra parte ricorrente e il , le spese di lite devono essere Controparte_1
compensate, in ragione della questione preliminare sulla scorta della quale è stata definita la pretesa attorea. CP_ Nei rapporti con l' le spese di lite devono essere compensate integralmente in ragione della natura accessoria della posizione dell'ente previdenziale in relazione all'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. dichiara il diritto di a percepire le somme dovute a titolo di Parte_1
retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato nelle annualità 2019, 2020 e
2021, nella misura, rispettivamente, di euro 382,5, euro 777,42 ed euro 606,28, per la somma complessiva 1.766,2, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
B. condanna il in persona del Commissario Straordinario p.t., ad Controparte_3
ammettere i predetti crediti alla massa passiva del dissesto finanziario o comunque al pagamento di dette somme in favore della parte ricorrente;
C. condanna il in persona del Commissario Straordinario p.t., a Controparte_3
regolarizzare la posizione contributiva e assistenziale di parte ricorrente in conseguenza dell'accertamento di cui al punto A e ad ammettere i predetti crediti
12 contributivi alla massa passiva del dissesto finanziario o comunque al pagamento di
CP_ dette somme in favore dell'
D. rigetta per il resto il ricorso;
E. condanna il in persona del Commissario Straordinario p.t., alla Controparte_3
rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.313,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Alessandro Schinco, dichiaratosi antistatario;
F. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t.;
[...]
CP_ G. le spese di lite tra le parti e l'
Così deciso in Catania, il 26.2.2025
La giudice
Federica Porcelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11633/2022 R.G.
TRA
elettivamente domiciliato in Catania, via Giacomo Leopardi n. 60, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Schinco, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso
Ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalle dott.sse
[...]
Francesca Linares e Laura Astolfi, funzionarie del giusti Controparte_1
provvedimenti di conferimento incarico in atti;
Resistente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Catania, Via Umberto, 151 presso l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Letizia Grillo procura congiunta alla memoria di costituzione;
e
in persona del suo presidente pro Controparte_4
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Fiumicino (RM) del 23/1/2023 rep. n. 37590, racc.7131, dall'avvocato Francesco Velardi, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n.26 presso l'Avvocatura dell'Ente.
Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario.
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, premesso di essere Parte_1
dipendente del dal 13.02.1988 con la qualifica di impiegato, livello B3 del Controparte_3
C.C.N.L. Enti Locali, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ed ha esposto:
- che dal 2003 era stato comandato a svolgere in favore dell'Amministrazione giudiziaria servizio di video sorveglianza presso le aule bunker dell'Istituto Penitenziario Bicocca di Catania in occasione dello svolgimento delle udienze;
- che il quale datore di lavoro aveva provveduto a corrispondergli, per gli Controparte_3
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre alle somme per la retribuzione ordinaria, anche quelle per le ore di lavoro straordinario svolte su richiesta degli uffici giudiziari, in caso di prolungamento della durata delle udienze oltre l'ordinario orario di lavoro, come risulta dai provvedimenti dirigenziali del 12.01.2016, del 07.03.2016, del 20.07.2017, del 07.03.2018 e del 12.04.2019;
- di avere svolto il servizio di videosorveglianza presso il medesimo Ufficio Giudiziario nell'anno 2019 per 30 ore di straordinario, nell'anno 2020 per 60,5 ore e nell'anno 2021 per 46 ore, come risulta dalle attestazioni mensili rilasciate dai funzionari giudiziari;
- di avere infruttuosamente richiesto il pagamento delle ore di straordinario per le annualità 2019,
2020 e 2021 al che aveva provveduto per le precedenti annualità al Controparte_3
pagamento, oltre che della retribuzione ordinaria, anche dello straordinario;
- di avere avanzato istanza di conciliazione nei confronti del alla quale Controparte_3
l'Ente, pur confermando l'espletamento delle ore di lavoro straordinario, non ha aderito;
- che il a fondamento del diniego, aveva richiamato la circolare del Ministero di CP_3
Giustizia DG OG – UFF II del 7 settembre 2000 e un parere dell' per i dipendenti degli Pt_2
enti locali che operano presso gli uffici giudiziari, asserendo che gli straordinari richiesti dovevano essere pagati dal Ministero della Giustizia che ha utilizzato la prestazione lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro;
- che indi aveva proposto istanza di conciliazione nei confronti del Ministero della Giustizia senza ottenere alcun riscontro.
- che sussiste una responsabilità solidale tra il datore di lavoro, che, nelle Controparte_3
annualità precedenti, aveva provveduto al pagamento anche delle ore di straordinario così creando una legittima aspettativa in esso ricorrente per il pagamento dello straordinario anche
2 per le annualità successive, e il Ministero della Giustizia, che aveva beneficiato delle prestazioni ivi comprese quelle straordinarie.
Quindi, richiamati i criteri di calcolo per la determinazione dei compensi per il lavoro straordinario previsti dall'articolo 32, comma 4 e 5, l'articolo 74 comma 2 e l'allegato E del
CCNL Enti Locali, ha chiesto il pagamento per il 2019 della somma di € 382,50 ( h 30,00 X €
12,75), per il 2020 di €777,42 (h 60,5 X € 12,85 ) e per il 2021 € 606,28 (h 46 X € 13,18 e cosi complessivamente €1.766,20 .
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di «Dichiarare e riconoscere che il ricorrente, dipendente del e comandato presso il Controparte_3
, negli anni 2019, 2020 e 2021 ha svolto 136,5 ore di lavoro Controparte_1 straordinario presso le aule bunker dell' , Parte_3
così come puntualmente dedotto e documentato in narrativa;
Conseguentemente, condannare le
Amministrazioni resistenti a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva pari €
1.766,20 a titolo di indennità da lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che il Decidente riterrà dovuta all'esito della disponenda C.T.U. ;Accertare la parziale omissione/evasione contributiva in relazione agli emolumenti retributivi dovuti per le ore di lavoro straordinario per cui è causa;
Conseguentemente condannare i resistenti al versamento all' dei contributi previdenziali in CP_4
favore del lavoratore ricorrente, siccome detta omissione è assolutamente illegittima. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione e di non avere riscosso gli onorari».
Con memoria depositata il 25.06.2023 si è costituito in giudizio l' chiedendo «che il CP_4
Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice dichiarando tuttavia il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti sulla parte di domande sopra individuata. In subordine si chiede che il
Tribunale voglia pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento – in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli CP_4
accessori di legge sino al saldo. Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge».
Con memoria depositata in data 27.6.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_3
confermando preliminarmente che il ricorrente era stato comandato presso gli Uffici giudiziari
3 dell'Aula Bunker di Bicocca, a seguito di apposita Convenzione, stipulata dall'Amministrazione comunale con la Corte di Appello di Catania e rinnovata e prorogata negli anni, e precisando che dalla documentazione esemplificativa trasmessa alla Direzione Risorse umane del dalla CP_3
Direzione Affari Istituzionali con nota n. 386275 del 4.10.2021, risultava che il era Parte_1
stato autorizzato a prestare attività di lavoro straordinario dalla Corte di Appello.
Quindi, richiamata la nota della Direzione Risorse Umane prot. 403810 del 14.10.2021, ha dedotto che i dipendenti degli enti locali che avevano prestato la loro attività presso gli uffici giudiziari, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia DG OG -UFF II del
07.09.2000, erano a tutti gli effetti dipendenti “comandati” per i quali il anticipa le CP_3 somme relative al trattamento fondamentale, rimborsato poi dall'Ente utilizzatore, nella specie il
, mentre restava ad esclusivo carico di tale soggetto il pagamento diretto Controparte_1
di ogni voce retributiva accessoria.
Ha altresì dedotto che la stessa convenzione stipulata tra il convenuto e la Corte di CP_3
Appello di Catania all'articolo 5 conteneva un espresso rinvio all'apposita tabella approvata in data 29.09.2016 dal Comitato di monitoraggio, di cui all'art. 6 della Convenzione ANCI, che, nell'individuare i parametri ed i corrispettivi da corrispondere per i servizi svolti da detto personale, al punto n. 5 specificava che il lavoro straordinario è escluso dal calcolo dell'indennità aggiuntiva.
Ha infine precisato che per le annualità precedenti al 2019 l'Amministrazione comunale aveva proceduto a liquidare le somme per il lavoro straordinario autorizzato dalla Corte d'Appello in via del tutto eccezionale, stante la disponibilità di fondi da destinare alla remunerazione di tali ore aggiuntive anche al personale distaccato presso gli Uffici giudiziari, circostanza inidonea a far scaturire alcun obbligo per le annualità richieste attesa altresì la dichiarazione di dissesto del
Comune del dicembre 2018.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di «1. Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto confermando la legittimità del diniego espressa dal , essendo l'obbligo Controparte_3
di corresponsione delle somme ascrivibile al . Controparte_1
2. Condannare parte ricorrente alle spese di giudizio».
Con memoria depositata il 28.6.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1
svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso, chiedendo la riunione al procedimento recante il n.11630/2022 RG ed eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, attesa l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro tra l'Amministrazione giudiziaria e il ricorrente, che era stato sempre retribuito dal sulla base degli istituti previsti dal CP_3
4 contratto Enti Locali ed al quale non si applicava l'orientamento applicativo RAL 440 dell'Aran poiché non riveste la figura di “personale comandato”.
Ha quindi sostenuto l'obbligo esclusivo di pagamento, in caso di riconoscimento delle ore di straordinario richieste, del di cui il ricorrente è dipendente a tempo Controparte_3
indeterminato e dal quale Ente, per le annualità richieste, era stato retribuito sia con riferimento al trattamento economico fondamentale che alle indennità accessorie.
Nel merito ha esposto che l'art.21 quinquies del D.L. n.83/2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito con modificazioni dalla Legge n.132/2015, in vigore dal 21 agosto 2015 e come modificato dall'art.1 comma 617 della legge n.2018/2015, contenente “Disposizioni in materia di uffici giudiziari”, ha previsto che “ Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( che ha disposto il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 392/1941 a partire dall'1/9/201) fino al ((31 dicembre 2023)), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi
o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal , in Controparte_1
applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Controparte_1
e l'Associazione nazionale dei comuni italiani”.
[...]
Ha quindi precisato che la Convenzione Quadro prevedeva all'art. 3, comma 2, che la determinazione del corrispettivo dei servizi svolti doveva essere contenuta nei limiti di parametri indicati in una apposita tabella predisposta e approvata dal Comitato di monitoraggio, nella quale veniva quantificato l'onere economico massimo della convenzione, sì come comprensivo di un'indennità aggiuntiva forfetaria, nella misura massima del 15% , riconosciuta nelle ipotesi di corresponsione da parte dell'Ente locale di un trattamento economico più elevato rispetto a quello indicato dalla Convenzione.
Ha ancora esposto che la Corte di Appello di Catania, sino al primo trimestre dell'anno 2021, era stata autorizzata dal Ministero della Giustizia a sottoscrivere apposite Convenzioni Anci con il per disciplinare, all'interno dei limiti previsti dalla Convenzione Quadro, Controparte_3
l'impiego di alcune unità di personale comunale presso gli uffici giudiziari di Catania, per lo svolgimento dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.
5 Ha infine dedotto che in data 29 settembre 2021, erano stati approvati in sede di Conferenza
Permanente degli uffici giudiziari di Catania gli ultimi rendiconti trasmessi dal CP_3
dei compensi del personale impiegato nei servizi di custodia e telefonia delle aule
[...]
bunker di Bicocca fino al 31/03/2021, rendiconti già pagati e liquidati tutti nel 2021.
Tanto premesso ha concluso chiedendo di «dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
; nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato, con condanna al Controparte_1
compenso e alle spese di lite».
Svoltasi l'udienza del 12.07.2023, la causa è stata rinviata all'udienza del 26.06.2024 per discussione e decisione e poi, stante il carico di ruolo, all'udienza del 26.02.2025 per gli stessi incombenti. Sostituita l'udienza del 26 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, la causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria di dipendente del Parte_1
dal 13.2.1988 con la qualifica di impiegato, inquadrato nel livello B3 del Controparte_3
C.C.N.L. Enti Locali e comandato a partire dal 2003 a svolgere in favore dell'Amministrazione giudiziaria il servizio di video sorveglianza in occasione dello svolgimento delle udienze presso le aule bunker dell'Istituto Penitenziario Bicocca di Catania, al pagamento delle somme spettanti per le ore di lavoro straordinario espletate su richiesta degli uffici giudiziari nell'anno 2019 (per 30 ore), nell'anno 2020 (per 60,5 ore) e nell'anno 2021 (per 46 ore), non retribuite.
Il ricorrente ha addotto che il per le precedenti annualità dal 2016 al 2018, in Controparte_3 caso di prolungamento della durata delle udienze oltre l'ordinario orario di lavoro, aveva provveduto a liquidare le spettanze per lavoro straordinario, sì come risulta dai provvedimenti dirigenziali del 12.01.2016, del 07.03.2016, del 20.07.2017, del 07.03.2018 e del 12.04.2019 (v. doc. n. 2, fasc. ricorrente).
CP_ 3. L' ha eccepito il difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda di accertamento della parziale omissione contributiva in relazione agli emolumenti retributivi dovuti per le ore di lavoro straordinario per cui è causa;
eccezione quest'ultima che deve essere disattesa, stante la natura meramente accessoria e riflessa della pronuncia di condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali.
6 4. Il dal canto suo, ha dedotto che obbligato al pagamento delle suddette Controparte_3
spettanze era il Ministero della Giustizia, in favore del quale parte ricorrente aveva espletato la propria attività lavorativa.
5. Il ha per altro verso invocato l'art. 21 quinquies d.l. n. 83/2015, l'art. Controparte_1
3, comma 3, della Convenzione Quadro stipulata tra il e l'ANCI sulla Controparte_1
determinazione del corrispettivo dei servizi svolti dal personale comunale adibito allo svolgimento di servizi di custodia, videosorveglianza e altro presso gli Uffici Giudiziari, ha dedotto che la Corte di appello di Catania era stata autorizzata e aveva sottoscritto apposite convenzioni con il per l'impiego di alcune unità di personale comunale Controparte_3
presso gli uffici giudiziari di Catania sino al 2021 e che in data 29 settembre 2021 erano stati approvati in sede di Conferenza Permanente degli uffici giudiziari di Catania gli ultimi rendiconti trasmessi dal dei compensi del personale impiegato nei servizi di Controparte_3
custodia e telefonia delle aule bunker di Bicocca fino al 31.3.2021, che detti rendiconti erano stati già pagati e liquidati tutti nel 2021 e che il nominativo della parte ricorrente non risultava inserito nel rendiconto relativo all'anno 2019.
6. La fattispecie che ci occupa è regolata dalla particolare disciplina dettata dall'art. 21 quinquies
d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, che prevede che «
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino al ((31 dicembre 2024)), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero , in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro Controparte_1
previamente stipulata tra il e l'Associazione nazionale dei comuni Controparte_1
italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma
1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento , per
l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 ((al 2024)) della dotazione ordinaria del capitolo di
7 nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Pertanto, sulla base di quanto disposto dalla richiamata norma di legge, i rapporti di lavoro e i corrispettivi per le prestazioni lavorative espletate in favore degli uffici giudiziari dal personale dipendente comunale sono regolati da una specifica Convenzione Quadro e non anche mediante l'istituto del comando di cui agli artt. 56 s. d.P.R. n. 3/1957.
L'art. 21 quienquies d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, ha dunque autorizzato la delegificazione in ordine alla disciplina dei suddetti rapporti di lavoro;
ragione quest'ultima per la quale non assume rilievo in questa sede l'orientamento applicativo RAL 440 dell'Aran, invocato dal Comune resistente, concernendo detto orientamento applicativo la posizione del personale comandato.
6.1. Ora, il e l'Anci hanno stipulato la richiamata Convenzione Quadro Controparte_1
il 27.8.2015.
La richiamata Convenzione Quadro all'art. 3, comma 2, prevede che il corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale comunque comandato ad espletare attività in favore degli uffici giudiziari sia determinato nei limiti di parametri indicati in una apposita tabella predisposta e approvata dal Comitato di monitoraggio costituito ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Quadro medesima (v. doc. n. 1, fasc. Ministero della Giustizia).
L'art. 7 della Convenzione Quadro, in tema di risorse finanziarie, stabilisce che il pagamento da parte del dei corrispettivi per i servizi svolti dal personale comunale Controparte_1
debba avvenire entro il limite massimo complessivo del 15 % della dotazione ordinaria e che ciascuna convenzione stipulata in sede locale debba contenere l'espressa indicazione dell'onere economico massimo dalla stessa derivante, calcolato secondo i parametri della convenzione quadro medesima.
6.2. Ora, la Corte di appello di Catania nel corso degli anni e sino al primo trimestre dell'anno
2021 è stata autorizzata dal a sottoscrivere apposite Convenzioni con il Controparte_1
Controparte_3
Tali Convenzioni sono state stipulate e sottoscritte dalla Corte di appello di Catania e dal il 18.1.2019, il 22.1.2020 e il 13.1.2021 (v. doc. 2, 3 e 6, fasc. CP_3 CP_3 [...]
). Controparte_1
Nell'ambito di tali convenzioni è stato disciplinato l'impiego di unità del personale comunale per lo svolgimento dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in favore degli Uffici giudiziari.
8 L'art. 3 di tali Convenzioni ha espressamente previsto che «lo svolgimento delle attività non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio anche temporaneo con il Ministero della
Giustizia», di tal guisa derogando – legittimamente e per effetto della delegificazione - alla disciplina propria del comando di cui all'art. 56 s. del d.P.R. n. 3/1957 (v. doc. 2, 3 e 6, fasc.
Ministero della Giustizia).
Dette convenzioni inoltre all'art. 6, comma 2, disciplinano l'obbligo del Ministero della Giustizia di versare al le somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale CP_3 comunale in favore dell'amministrazione della Giustizia, nella misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di tre mesi, decorrente dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica e al riconoscimento dei corrispettivi richiesti.
6.3. Così ricostruito il quadro generale, va osservato che nella tabella di calcolo relativa all'onere massimo derivante dalla convenzione degli uffici giudiziari di Catania sono indicati, per ciascun dipendente impiegato nei servizi in favore dell'amministrazione della Giustizia, la qualifica tabellare, il corrispettivo base annuo e le indennità aggiuntive, il corrispettivo totale annuo, le ore proposte di attività del personale comunale, il corrispettivo a rimborso.
Tanto è previsto sia nella tabella relativa all'annualità 2019, sia in quella relativa all'annualità
2020 che in quella relativa all'annualità 2021.
Tali tabelle prevedono quindi la corresponsione di indennità ulteriori, ma nella misura forfettaria del 15 % del trattamento economico fondamentale lordo.
Le tabelle in esame escludono invece il computo, nel corrispettivo complessivo forfettario dovuto a titolo di indennità ulteriori, il compenso per il lavoro straordinario: la dicitura contenuta in dette tabelle fa infatti testualmente riferimento alle indennità retributive ulteriori, escluso il lavoro straordinario, nella misura massima del 15 % del trattamento economico fondamentale lordo.
6.4. Ora, l'espressa esclusione del compenso straordinario dalle indennità riconosciute nella colonna 5 della tabella allegata alle Convenzioni stipulate tra il e la Corte di Controparte_3
appello di Catania è tale da escludere che gli oneri relativi allo svolgimento di ore di lavoro straordinario possano essere posti a carico del;
con una soluzione Controparte_1 coerente con l'esigenza di contenere i costi gravanti sul per le attività Controparte_1
espletate dai dipendenti comunali impiegati nei servizi per cui è causa entro un limite massimo di spesa previsto ex ante e come tale inidoneo a ricomprendere altresì gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro straordinario, che per definizione non risulta prevedibile ex ante.
9 Siffatta previsione non esclude che – in applicazione del sinallagma che caratterizza anche il contratto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – le prestazioni di lavoro straordinario debbano essere comunque remunerate per intero dal datore di lavoro e, dunque, non tramite misura percentuale come per le restanti indennità.
Al riguardo giova appena richiamare il principio affermato dalla Corte di cassazione in tema di remunerazione del lavoro straordinario autorizzato dal dipendente pubblico, che trova pieno rilievo in questa sede per l'identità della ratio ad esso sotteso e consistente appunto nella sinallagmaticità tra obbligo dell'Ente di corrispondere il compenso o l'incentivo e compimento da parte del dipendente, dietro autorizzazione dell'Ente stesso – di attività lavorativa ulteriore rispetto a quella ordinaria. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che «l'art. 2108
c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n.
165 del 2001, artt. 2 e 40, e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: orbene, ove l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione;
9. rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro» (Cass. n. 23506/2022).
6.5. In questa prospettiva, il sopravvenuto stato di dissesto finanziario dichiarato con delibera del
Consiglio Comunale del 2018 non incide sull'esistenza del credito pecuniario della parte ricorrente, maturato peraltro in un momento successivo a quello in cui l'Ente, pur consapevole dello stato di dissesto, ha comunque deciso di sottoscrivere le convenzioni del 18.1.2019, il
22.1.2020 e il 13.1.2021 (v. doc. 2, 3 e 6, fasc. Ministero della Giustizia).
Tale circostanza non è neppure ostativa alla procedibilità dell'azione di accertamento del credito azionato dal lavoratore e di condanna dall'Amministrazione datoriale al conseguente pagamento delle somme dovute.
10 Trattasi di soluzione che, oltre a discendere dal sinallagma contrattuale, trova fondamento in quanto stabilito dalle Convenzioni sottoscritte tra la Corte di appello di Catania e il CP_3
, a mente delle quali i dipendenti comunali addetti alle attività di cui all'art. 21 quinquies
[...]
d.l. n. 83/2015 devono essere remunerati secondo le attività effettivamente svolte.
7. Ebbene, nella particolare fattispecie che ci occupa, in cui per espressa previsione della
Convenzione Quadro del 27.8.2015 e in deroga a quanto previsto dall'art. 57 t.u. n. 3/1957
l'impiego di unità di personale comunale in favore dell'amministrazione della Giustizia non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di servizio, il datore di lavoro tenuto al pagamento delle retribuzioni spettanti per le ore di lavoro straordinario espletato resta il Controparte_3
Ed invero, per gli anni dal 2016 al 2018, il stesso ha provveduto a liquidare alla parte CP_3
ricorrente i compensi per le ore di lavoro straordinario prestato.
La circostanza del sopravvenuto dissesto del non vale, come già evidenziato, Controparte_3
a sollevare il dall'adempimento della prestazione caratterizzante il sinallagma CP_3
contrattuale, ove, come nella specie, risulta eseguita la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro dietro autorizzazione datoriale.
8. Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata nei confronti del , come visto non tenuto a versare somme Controparte_1
ulteriori rispetto a quelle individuate secondo le particolari procedure di cui alla Convenzione
Quadro del 27.8.2015.
9. Sempre sulla scorta delle superiori considerazioni e stante l'avvenuta attestazione, non contestata, dell'esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'istante, attestate peraltro dallo stesso (v. doc. n. 3, fasc. ricorrente) e dell'ammontare, anche questo non Controparte_3 contestato, dei crediti maturati da quest'ultimo e quantificati secondo conteggi analitici effettuati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32, commi 4 e 5, e 74, comma 2, CCNL Enti Locali, il ricorso va accolto e va disposta la condanna del al pagamento dei compensi Controparte_3
per il lavoro straordinario prestato dalla parte ricorrente nelle annualità 2019, 2020 e 2021, rispettivamente per le somme di euro 382,5, euro 777,42 ed euro 606,28, oltre interessi e rivalutazione entro i limiti di legge, stante che per consolidato indirizzo «L'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, restando soltanto escluse
l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione alla massa passiva degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. Ne consegue che il giudice che pronuncia sentenza di condanna di un ente dissestato al pagamento di una somma di denaro deve riconoscere gli interessi e la rivalutazione in relazione al periodo successivo alla
11 dichiarazione di dissesto» (Cass. 29.01.2003 n. 1265; conf. Cass. 22.01.2010 n.1097; Trib.
Catania, n. 261/2023).
Da tanto deriva che gli interessi e la rivalutazione, riconosciuti nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, potranno essere fatti valere esecutivamente dal creditore nei confronti dell'ente pubblico, una volta che quest'ultimo sia tornato in bonis.
10. Va infine riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva con versamento in favore dell' della contribuzione non versata e connessa con l'accertato diritto CP_4
alle differenze retributive per il lavoro straordinario prestato (v. Cass. n. 701/2024), entro i limiti della eccepita prescrizione dei contributi maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo all'Ente previdenziale.
11. Neri rapporti tra parte ricorrente e il le spese di lite seguono la Controparte_3
soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in CP_3
dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra parte ricorrente e il , le spese di lite devono essere Controparte_1
compensate, in ragione della questione preliminare sulla scorta della quale è stata definita la pretesa attorea. CP_ Nei rapporti con l' le spese di lite devono essere compensate integralmente in ragione della natura accessoria della posizione dell'ente previdenziale in relazione all'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
A. dichiara il diritto di a percepire le somme dovute a titolo di Parte_1
retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestato nelle annualità 2019, 2020 e
2021, nella misura, rispettivamente, di euro 382,5, euro 777,42 ed euro 606,28, per la somma complessiva 1.766,2, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
B. condanna il in persona del Commissario Straordinario p.t., ad Controparte_3
ammettere i predetti crediti alla massa passiva del dissesto finanziario o comunque al pagamento di dette somme in favore della parte ricorrente;
C. condanna il in persona del Commissario Straordinario p.t., a Controparte_3
regolarizzare la posizione contributiva e assistenziale di parte ricorrente in conseguenza dell'accertamento di cui al punto A e ad ammettere i predetti crediti
12 contributivi alla massa passiva del dissesto finanziario o comunque al pagamento di
CP_ dette somme in favore dell'
D. rigetta per il resto il ricorso;
E. condanna il in persona del Commissario Straordinario p.t., alla Controparte_3
rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.313,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Alessandro Schinco, dichiaratosi antistatario;
F. compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t.;
[...]
CP_ G. le spese di lite tra le parti e l'
Così deciso in Catania, il 26.2.2025
La giudice
Federica Porcelli
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