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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2609/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2609/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI Parte_1 C.F._1
RINALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIFORA Controparte_1 C.F._2 FABIO FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 7.7.1988 a Controparte_1
Scicli, trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Scicli, al n. 58, P. II S. A, dell'anno
1988, da cui sono nati i figli (1988) e (1991), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, deducendo che la moglie svolgesse attività lavorativa e, avendo inoltre intrapreso una relazione more uxorio, non avesse diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di divorzio, avversando per il resto le deduzioni di controparte e precisando che, in parziale riforma della sentenza di separazione emessa inter partes, la Corte di Appello di Catania aveva rideterminato in € 200,00 mensili l'assegno in proprio favore posto a carico del marito. Con particolare riguardo alle statuizioni economiche, la resistente ha insistito per la corresponsione di un assegno divorzile, invocando la lunga durata del matrimonio, i propri modesti introiti (€ 4.900,00 annui, percepiti per l'attività di bracciante agricola) e gli adeguati redditi del marito (€ 1.400,00 mensili, percepiti per l'attività di conduttore di pale meccaniche) e negando di intrattenere alcuna relazione more uxorio.
All'udienza del 14.5.2021, a conferma delle statuizioni rese in seno al giudizio di separazione, il Presidente del Tribunale ha disposto che versasse ad l'importo Pt_1 CP_1 mensile di € 200,00.
Con sentenza non definitiva n. 131/2022 del 5.1.2022 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le rimanenti questioni.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con i termini di legge.
§§§
Atteso che con sentenza non definitiva n. 131/2022 del 5.1.2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, il Tribunale statuisce quanto segue in ordine alle residue questioni controverse.
pagina 2 di 5 Sull'assegno divorzile in favore di Controparte_1
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, la resistente ha domandato un assegno divorzile in proprio favore, invocando la lunga durata del matrimonio (dal 1988 al
2012) e precisando di essersi interamente dedicata alla cura dei figli e della famiglia in costanza di matrimonio, deducendo di non avere particolari competenze professionali e di prestare attualmente attività lavorativa come collaboratrice domestica irregolare e come bracciante agricola, con redditi dichiarati modesti (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti, dai cui emergono i seguenti redditi: anno
2020, €. 4.662,00; anno 2021, €. 3.800,00; anno 2022, €. 5.418,00), in lieve aumento nell'anno
2022.
Dal canto proprio, il ricorrente, che svolge l'attività di conduttore di pale meccaniche, con uno stipendio di circa 1.400 euro mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti, dai cui emergono i seguenti redditi: anno 2020, €. 23.799,00; anno 2021, €. 23.349,00; anno 2022, €. 24.695,00), ha domandato di essere esonerato da qualsivoglia onere di mantenimento in favore della moglie, invocando l'esercizio di attività lavorativa da parte della stessa e il fatto che ella abbia intrapreso una relazione more uxorio.
Sul punto, in diritto, va osservato che “l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (Cassazione civile, sez. I, 20/04/2023, n. 10614).
Ritiene sul punto il Collegio che nel caso di specie è anzitutto rimasta indimostrata, in quanto recisamente contestata dalla resistente e in alcun modo provata dalla controparte, la circostanza secondo la quale intratterrebbe una stabile relazione more uxorio, ciò dunque CP_1 non potendo incidere sulla valutazione di spettanza dell'assegno divorzile.
Va poi osservato che dagli atti emerge la sussistenza di una sperequazione economico reddituale tra i coniugi, atteso che, per come non è stato parimenti specificamente contestato pagina 3 di 5 (apparendo tardive le deduzioni in ordine alla percezione di indennità di disoccupazione, spiegate solo in sede di scritti conclusivi), svolge attività lavorativa stagionale per alcuni mesi CP_1
l'anno, con guadagni complessivi inferiori o comunque pari all'esiguo importo di € 500,00 mensili
(sul punto dovendo peraltro considerarsene, anche in rapporto al tempo trascorso dalla separazione, una fisiologica prossima contrazione, in ragione dell'avanzamento dell'età della resistente, che la renderà sempre meno idonea all'esercizio di attività lavorativa – e della specifica attività lavorativa di bracciante agricola - e del fatto che, avendo esercitato anche attività lavorativa non regolare, la stessa non godrà di una pensione commisurata all'effettiva attività svolta), mentre è Pt_1 percettore di reddito pari a circa € 1.400,00 mensili.
Emerge inoltre dagli atti che ha da ultimo contratto un ingente finanziamento (per Pt_1 oltre € 60.000,00, comprensivi di interessi), da ciò potendo desumersi la sussistenza di disponibilità economiche adeguate a onerarlo, e, d'altro canto, ha effettuato un prelevamento di € 10.000,00 dal proprio conto corrente in corso di causa, senza fornire all'uopo idonea giustificazione.
Va inoltre considerato che, pur emergendo dagli atti che abbia risparmi per circa € CP_1
30.000,00 (cfr. autocertificazione reddituale in atti), è incontestata tra le parti la pendenza di un giudizio di divisione dell'immobile a suo tempo adibito a casa coniugale presso cui la medesima ha fino a ora dimorato, in seno al cui giudizio ha spiegato domanda di condanna CP_1 Pt_1 della ex moglie per rilevanti importi (fruttificazione, rimborso di somme anticipate nel comune interesse delle parti), potendosi dunque presumere che ella dovrà lasciare tale immobile e procurarsi altro alloggio o, in ogni caso, laddove optasse per l'assegnazione a sé, erodere i propri risparmi ai fini del pagamento di eventuale conguaglio e delle ulteriori eventuali poste condannatorie.
E' rimasto infine incontestato che abbia fornito un rilevante apporto al ménage CP_1 familiare nel corso della lunga convivenza matrimoniale, occupandosi della casa e dei figli, con sacrificio delle proprie aspettative patrimoniali e personali, purtuttavia dovendosi osservare come ella, sposatasi all'età di venti anni, non avesse già all'epoca alcuno specifico titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro.
Ne discende, per tutte le ragioni spiegate supra, l'accoglimento della domanda di assegno divorzile spiegata dalla ricorrente, da quantificarsi nella misura di € 150,00 mensili.
Ogni altra domanda resta assorbita.
pagina 4 di 5 §§§
Con riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in ragione dell'esito della controversia (la domanda di assegno divorzile è stata accolta, ma in misura inferiore a quella domandata dalla ricorrente), le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2609/2020
R.G., dato atto che è già intervenuta in questo procedimento sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi n. 131/2022 del 5.1.2022, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro
150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
2) ogni altra domanda assorbita e rigettata;
3) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2609/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI Parte_1 C.F._1
RINALDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIFORA Controparte_1 C.F._2 FABIO FRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 5 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 7.7.1988 a Controparte_1
Scicli, trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Scicli, al n. 58, P. II S. A, dell'anno
1988, da cui sono nati i figli (1988) e (1991), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, deducendo che la moglie svolgesse attività lavorativa e, avendo inoltre intrapreso una relazione more uxorio, non avesse diritto alla percezione dell'assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di divorzio, avversando per il resto le deduzioni di controparte e precisando che, in parziale riforma della sentenza di separazione emessa inter partes, la Corte di Appello di Catania aveva rideterminato in € 200,00 mensili l'assegno in proprio favore posto a carico del marito. Con particolare riguardo alle statuizioni economiche, la resistente ha insistito per la corresponsione di un assegno divorzile, invocando la lunga durata del matrimonio, i propri modesti introiti (€ 4.900,00 annui, percepiti per l'attività di bracciante agricola) e gli adeguati redditi del marito (€ 1.400,00 mensili, percepiti per l'attività di conduttore di pale meccaniche) e negando di intrattenere alcuna relazione more uxorio.
All'udienza del 14.5.2021, a conferma delle statuizioni rese in seno al giudizio di separazione, il Presidente del Tribunale ha disposto che versasse ad l'importo Pt_1 CP_1 mensile di € 200,00.
Con sentenza non definitiva n. 131/2022 del 5.1.2022 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per le rimanenti questioni.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione con i termini di legge.
§§§
Atteso che con sentenza non definitiva n. 131/2022 del 5.1.2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, il Tribunale statuisce quanto segue in ordine alle residue questioni controverse.
pagina 2 di 5 Sull'assegno divorzile in favore di Controparte_1
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, la resistente ha domandato un assegno divorzile in proprio favore, invocando la lunga durata del matrimonio (dal 1988 al
2012) e precisando di essersi interamente dedicata alla cura dei figli e della famiglia in costanza di matrimonio, deducendo di non avere particolari competenze professionali e di prestare attualmente attività lavorativa come collaboratrice domestica irregolare e come bracciante agricola, con redditi dichiarati modesti (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti, dai cui emergono i seguenti redditi: anno
2020, €. 4.662,00; anno 2021, €. 3.800,00; anno 2022, €. 5.418,00), in lieve aumento nell'anno
2022.
Dal canto proprio, il ricorrente, che svolge l'attività di conduttore di pale meccaniche, con uno stipendio di circa 1.400 euro mensili (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti, dai cui emergono i seguenti redditi: anno 2020, €. 23.799,00; anno 2021, €. 23.349,00; anno 2022, €. 24.695,00), ha domandato di essere esonerato da qualsivoglia onere di mantenimento in favore della moglie, invocando l'esercizio di attività lavorativa da parte della stessa e il fatto che ella abbia intrapreso una relazione more uxorio.
Sul punto, in diritto, va osservato che “l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli” (Cassazione civile, sez. I, 20/04/2023, n. 10614).
Ritiene sul punto il Collegio che nel caso di specie è anzitutto rimasta indimostrata, in quanto recisamente contestata dalla resistente e in alcun modo provata dalla controparte, la circostanza secondo la quale intratterrebbe una stabile relazione more uxorio, ciò dunque CP_1 non potendo incidere sulla valutazione di spettanza dell'assegno divorzile.
Va poi osservato che dagli atti emerge la sussistenza di una sperequazione economico reddituale tra i coniugi, atteso che, per come non è stato parimenti specificamente contestato pagina 3 di 5 (apparendo tardive le deduzioni in ordine alla percezione di indennità di disoccupazione, spiegate solo in sede di scritti conclusivi), svolge attività lavorativa stagionale per alcuni mesi CP_1
l'anno, con guadagni complessivi inferiori o comunque pari all'esiguo importo di € 500,00 mensili
(sul punto dovendo peraltro considerarsene, anche in rapporto al tempo trascorso dalla separazione, una fisiologica prossima contrazione, in ragione dell'avanzamento dell'età della resistente, che la renderà sempre meno idonea all'esercizio di attività lavorativa – e della specifica attività lavorativa di bracciante agricola - e del fatto che, avendo esercitato anche attività lavorativa non regolare, la stessa non godrà di una pensione commisurata all'effettiva attività svolta), mentre è Pt_1 percettore di reddito pari a circa € 1.400,00 mensili.
Emerge inoltre dagli atti che ha da ultimo contratto un ingente finanziamento (per Pt_1 oltre € 60.000,00, comprensivi di interessi), da ciò potendo desumersi la sussistenza di disponibilità economiche adeguate a onerarlo, e, d'altro canto, ha effettuato un prelevamento di € 10.000,00 dal proprio conto corrente in corso di causa, senza fornire all'uopo idonea giustificazione.
Va inoltre considerato che, pur emergendo dagli atti che abbia risparmi per circa € CP_1
30.000,00 (cfr. autocertificazione reddituale in atti), è incontestata tra le parti la pendenza di un giudizio di divisione dell'immobile a suo tempo adibito a casa coniugale presso cui la medesima ha fino a ora dimorato, in seno al cui giudizio ha spiegato domanda di condanna CP_1 Pt_1 della ex moglie per rilevanti importi (fruttificazione, rimborso di somme anticipate nel comune interesse delle parti), potendosi dunque presumere che ella dovrà lasciare tale immobile e procurarsi altro alloggio o, in ogni caso, laddove optasse per l'assegnazione a sé, erodere i propri risparmi ai fini del pagamento di eventuale conguaglio e delle ulteriori eventuali poste condannatorie.
E' rimasto infine incontestato che abbia fornito un rilevante apporto al ménage CP_1 familiare nel corso della lunga convivenza matrimoniale, occupandosi della casa e dei figli, con sacrificio delle proprie aspettative patrimoniali e personali, purtuttavia dovendosi osservare come ella, sposatasi all'età di venti anni, non avesse già all'epoca alcuno specifico titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro.
Ne discende, per tutte le ragioni spiegate supra, l'accoglimento della domanda di assegno divorzile spiegata dalla ricorrente, da quantificarsi nella misura di € 150,00 mensili.
Ogni altra domanda resta assorbita.
pagina 4 di 5 §§§
Con riguardo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, in ragione dell'esito della controversia (la domanda di assegno divorzile è stata accolta, ma in misura inferiore a quella domandata dalla ricorrente), le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2609/2020
R.G., dato atto che è già intervenuta in questo procedimento sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi n. 131/2022 del 5.1.2022, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro
150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
2) ogni altra domanda assorbita e rigettata;
3) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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