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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1248/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(Partita I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Granzotto (C. F. – CodiceFiscale_1
– - e CP_1 Controparte_2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Barberini n. 47
APPELLANTE
E
1 (Partita I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Iannotta (C.F. ) - C.F._2
- e Andrea Iannotta (C.F ) - – Email_2 C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via Fedro n. 7
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) e (C.F. ), CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5 in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Liccardo Persona_1
(C.F. ) - – elettivamente domiciliati C.F._6 Email_4 presso il suo studio in Napoli alla via Santa Lucia n. 20
APPELLATI
NONCHE'
(C.F. , (C.F. ), CP_6 C.F._7 CP_7 C.F._8
(C.F. ), questi ultimi due anche nella qualità di eredi di CP_8 C.F._9
, nonché (CF. ) nella qualità di erede di Persona_2 CP_9 C.F._10 Per_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Esposito (C.F. ) -
[...] C.F._11
- e Biancamaria Scala (C.F. ) - Email_5 C.F._12
- elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli Email_6 alla via A. De Gasperi n. 45
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8333/2022 del 22.9.2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.9.2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, dalla medesima proposta nei confronti della e dei soci della , CP_3 Controparte_10 tendente a conseguire il pagamento della somma di € 123.100,00, pretesa a titolo di provvigione per l'attività di mediazione asseritamente espletata in relazione all'operazione commerciale di compravendita
2 di azioni della da parte della società o, in subordine, a Controparte_10 CP_11 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..
A sostegno della sua pretesa, l'odierna appellante deduceva in citazione che la le Controparte_10 aveva conferito l'incarico di promuovere la vendita dell'immobile di sua proprietà, sito in Napoli alla via Co Lomonaco n. 5, e che, grazie all'attività di mediazione espletata, nell'aprile del 2016, la aveva ricevuto da 'offerta di acquisto dell'immobile al prezzo di € 4.700.000,00, con previsione di una CP_11 commissione del 2,5% sul prezzo di acquisto per l'intermediazione prestata.
L'offerta era stata rifiutata con comunicazione trasmessa a dall'avv. Parte_1 Persona_2 all'epoca amministratore della e della Controparte_10 CP_3
Nell'occasione il aveva precisato che i soci erano, piuttosto, intenzionati a cedere le quote della Per_2 società proprietaria dell'immobile.
Effettivamente aveva proseguito le trattative direttamente con l'avv. e, con CP_11 Persona_2 contratto di vendita di azioni del 27.9.2018, aveva acquistato l'89,26 % del capitale sociale della
[...]
al prezzo di € 4.924.000,00. CP_10
Ricostruiti nei termini indicati i fatti posti a fondamento della sua pretesa, la riteneva di aver diritto Pt_1 al pagamento della provvigione per l'attività di mediazione espletata, stante l'identità dell'affare concluso, ovvero il trasferimento dell'immobile, realizzato attraverso la vendita della quasi totalità del pacchetto azionario della società proprietaria del bene, anziché attraverso la vendita diretta dell'immobile, oggetto dell'originario incarico di mediazione conferitole.
Precisando di aver ha già proposto azione nei confronti della società acquirente , chiedeva la CP_11 condanna degli odierni appellati al pagamento, in suo favore, della provvigione pari al 2,5% del prezzo di vendita delle azioni, ciascuno pro quota in ragione della porzione di capitale sociale di
[...] venduto e, quindi, della quota parte di prezzo incassata, ovvero in solido tra loro. Controparte_10
Chiedeva, in subordine, la condanna, pro quota o in solido, degli odierni appellati al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2041 c.c., in considerazione dell'arricchimento realizzato dai venditori e quantificato nella misura della provvigione non corrisposta ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Incardinatasi la lite, si costituivano in giudizio e , , CP_3 Persona_2 CP_7 CP_6
e e nonché svolgendo, nei rispettivi atti, CP_8 CP_4 CP_5 Persona_1 difese omogenee.
3 Eccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società attrice per la mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di intermediazione nella cessione azionaria.
e , oltre a negare in fatto lo svolgimento effettivo dell'attività di mediazione da CP_3 Persona_2 parte della ed a contestare il quantum della sua pretesa, eccepivano, in particolare, Parte_1
“la carenza di legittimazione attiva della per assenza di idonea iscrizione della stessa nel “Ruolo per Parte_1 gli agenti di affari in mediazione”, essendo essa iscritta nella sola sezione sub a), relativa agli agenti immobiliari, ma non in quella sub d), necessaria per l'intermediazione nella cessione di quote sociali” (così in sentenza).
Il processo, dichiarato interrotto in seguito al decesso della convenuta veniva riassunto Persona_1 dall'attrice anche nei confronti degli eredi di quest'ultima, e che si CP_4 CP_12 costituivano nella indicata qualità, reiterando le difese già formulate in precedenza all'atto della costituzione in proprio.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in virtù del principio della ragione più liquida, rigettava la domanda per assenza di idonea iscrizione dell'attrice nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (Sezione “d” del ruolo di cui al D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 3, comma 2), essendo la stessa abilitata alla sola intermediazione immobiliare (Sezione “a” del ruolo indicato), e non anche all'intermediazione nella cessione di quote sociali.
Evidenziava, in particolare che la prova dell'iscrizione nella relativa sezione è onere di parte attrice in quanto elemento costitutivo della domanda: “nel caso di specie, è dirimente che parte attrice non solo non ha provato di essere iscritta nella sezione relativa alla categoria dell'affare concluso, ma anzi si è difesa ammettendo di non essere iscritta nella specifica sezione”.
Evidenziava che “il requisito dell'iscrizione “obbedisce al soddisfacimento di un interesse pubblico affinché l'attività del mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche, anche alla luce della disciplina della responsabilità del mediatore quanto all'obbligo sullo stesso gravante - a norma dell'art. 1759 cod. civ. - di comunicare alle parti circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare” (Cass. n. 19066/2006)”.
Rigettava, inoltre, la subordinata domanda di condanna dei convenuti ex art. 2041 c.c., ritenendo che, nel caso di specie, “a monte”, la tutela di cui all'art. 2041 c.c. non apparisse ammissibile, “in quanto la mancata iscrizione a ruolo comporta una nullità per contrasto con ordine pubblico, e dunque con una norma cogente, tale da non essere tutelabile in alcun modo (Cass. nn. 467/76, 14120/2020)”.
Condannava, infine, l'attrice al pagamento delle spese di lite.
4 Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'odierna appellante ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle prove articolate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Si sono costituiti, in data 24.7.2023 (per l'udienza del 25 settembre 2023, differita di ufficio al 26 settembre), gli appellati e in proprio e quali eredi di e in CP_4 CP_5 Persona_1 data 22.9.2023 la nonché , e tutti resistendo al CP_3 CP_7 CP_6 CP_8 gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
L'appellata ha chiesto, nel suo atto di costituzione, dichiararsi l'interruzione del processo ex CP_3 art. 300 c.p.c., stante il decesso di . Persona_2
Interrotta e poi riassunta ad iniziativa dell'appellante, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione di legge con riferimento all'art. 1754 c.c.
e all'art. 6 della Legge n. 39/1989.
Ad avviso dell'appellante la citata normativa individua nell'iscrizione all'albo dei mediatori il requisito necessario per il riconoscimento del diritto alla provvigione per l'attività espletata, senza attribuire specifico rilievo all'iscrizione nell'una piuttosto che nell'altra delle Sezioni in cui lo stesso è articolato.
5 Pertanto, essendo essa pacificamente iscritta nell'albo dei mediatori, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dovuta la provvigione in considerazione della mancata iscrizione nella Sezione d), dedicata agli agenti in servizi vari.
Lamenta inoltre, sotto altro profilo, una non corretta interpretazione del contenuto letterale dell'art. 1754
c.c., laddove fa espresso riferimento al concetto di affare, da intendersi, secondo la prevalente giurisprudenza, nel senso di risultato economico perseguito dalle parti.
Pone, sul punto, l'accento proprio sull'identità tra l'affare conseguito attraverso la cessione delle quote della società proprietaria dell'immobile e quello che si sarebbe realizzato con la vendita diretta dell'immobile. In entrambi i casi si sarebbe realizzato il trasferimento dell'immobile, rimanendo irrilevante la forma giuridica dell'atto prescelto dalle parti.
L'affare si sarebbe concluso grazie all'attività di intermediazione realizzata dall'appellante, come risulterebbe confermato, da un lato, dalla comunicazione con cui , nel rifiutare l'offerta di Persona_2 acquisto di , comunicava all'intermediario anche l'intenzione dei soci di vendere le quote societarie CP_11 della proprietaria dell'immobile; dall'altro, dalla vicinanza del prezzo indicato nell'offerta di acquisto dell'immobile (€4.700.000,00) con quello di acquisto del pacchetto azionario (€4.924.000,00).
Anche sotto questo ulteriore profilo sarebbe, pertanto, irrilevante la mancanza di iscrizione nella sezione d) dell'albo dei mediatori, in quanto l'affare economico realizzato grazie all'attività di mediazione della integrava, comunque, il trasferimento dell'immobile. Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, lamentando una violazione dell'art. 1755 c.c. in relazione alla nozione di affare concluso. In particolare, afferma che il Tribunale omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla conclusione dell'affare, inteso come l'interesse concreto e effettivamente voluto e realizzato, ovvero il trasferimento dell'immobile, ha erroneamente fondato la sua decisione sulla forma giuridica del negozio prescelto dalle parti per la sua realizzazione.
In conclusione, a fronte della conclusione dell'affare tra le parti messe in contatto dal mediatore , Pt_1 il Tribunale avrebbe dovuto accertare il diritto al pagamento della provvigione.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
La pronuncia gravata è conforme all'arresto della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16030 del
07/07/2010), che, in fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame, ha evidenziato che il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non è mai qualificabile come trasferimento della proprietà o del godimento.
6 Corollario ne è che la cessione di quote sociali, per gli effetti di cui alla L. n. 39 del 1989, richiede l'iscrizione non già nella sezione sub "a" del ruolo di cui al D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 3, comma 2 (nella quale sono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende), ma in quella sub "d", riservata non solo agli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi ma, con previsione residuale di carattere onnicomprensivo, anche a tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.
Com'è, appunto, nel caso di specie.
Negando il diritto alla provvigione, il Tribunale ha, dunque, adottato una soluzione corretta in diritto, in riferimento alla L. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 6, che subordina il diritto del mediatore alla provvigione all'iscrizione nella specifica sezione relativa all'attività mediatizia svolta.
Non è ultroneo rammentare che la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari (Cass. n. 13184/2007; Cass. n.
17478/2020).
In mancanza di un elemento costitutivo della pretesa, ovvero l'iscrizione nel registro delle imprese con la specifica qualifica richiesta in relazione all'affare concretamente concluso - nel caso di specie vendita di azioni societarie - va escluso il diritto dell'appellante al pagamento della provvigione, con conferma in parte qua della sentenza impugnata.
La sentenza non merita censura nemmeno per quanto concerne il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'indennizzo, quantificato nella misura della provvigione pattuita, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sul punto giova richiamare la giurisprudenza unanime della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4635 del 02/04/2002, Sez. 1, Sentenza n. 13184 del 2007, Sez. 3, 15 dicembre 2000, n. 15849, Sez. 3, 1 ottobre 2002, n. 14076; Sez. 3, 18 luglio 2003, n. 112479, secondo cui il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 febbraio i989, n. 39 non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto.
7 Ciò in quanto il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti negli appositi ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa (cfr. giurisprudenza citata).
Tale orientamento ha ricevuto, di recente, l'avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. U
- , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023), che hanno avuto modo di precisare che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico.
I motivi di appello vanno conclusivamente disattesi, con assorbimento di ogni ulteriore questione e richiesta, anche istruttoria, posta dalle parti sul merito dell'attività di mediazione oggetto di causa.
L'effettività della prestazione resa consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa le spese di lite del grado;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28.2.2025
8 Il Consigliere est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI
Il Presidente
dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1248/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(Partita I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Granzotto (C. F. – CodiceFiscale_1
– - e CP_1 Controparte_2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Barberini n. 47
APPELLANTE
E
1 (Partita I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Iannotta (C.F. ) - C.F._2
- e Andrea Iannotta (C.F ) - – Email_2 C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via Fedro n. 7
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ) e (C.F. ), CP_4 C.F._4 CP_5 C.F._5 in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Liccardo Persona_1
(C.F. ) - – elettivamente domiciliati C.F._6 Email_4 presso il suo studio in Napoli alla via Santa Lucia n. 20
APPELLATI
NONCHE'
(C.F. , (C.F. ), CP_6 C.F._7 CP_7 C.F._8
(C.F. ), questi ultimi due anche nella qualità di eredi di CP_8 C.F._9
, nonché (CF. ) nella qualità di erede di Persona_2 CP_9 C.F._10 Per_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Esposito (C.F. ) -
[...] C.F._11
- e Biancamaria Scala (C.F. ) - Email_5 C.F._12
- elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli Email_6 alla via A. De Gasperi n. 45
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8333/2022 del 22.9.2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.9.2022, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, dalla medesima proposta nei confronti della e dei soci della , CP_3 Controparte_10 tendente a conseguire il pagamento della somma di € 123.100,00, pretesa a titolo di provvigione per l'attività di mediazione asseritamente espletata in relazione all'operazione commerciale di compravendita
2 di azioni della da parte della società o, in subordine, a Controparte_10 CP_11 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c..
A sostegno della sua pretesa, l'odierna appellante deduceva in citazione che la le Controparte_10 aveva conferito l'incarico di promuovere la vendita dell'immobile di sua proprietà, sito in Napoli alla via Co Lomonaco n. 5, e che, grazie all'attività di mediazione espletata, nell'aprile del 2016, la aveva ricevuto da 'offerta di acquisto dell'immobile al prezzo di € 4.700.000,00, con previsione di una CP_11 commissione del 2,5% sul prezzo di acquisto per l'intermediazione prestata.
L'offerta era stata rifiutata con comunicazione trasmessa a dall'avv. Parte_1 Persona_2 all'epoca amministratore della e della Controparte_10 CP_3
Nell'occasione il aveva precisato che i soci erano, piuttosto, intenzionati a cedere le quote della Per_2 società proprietaria dell'immobile.
Effettivamente aveva proseguito le trattative direttamente con l'avv. e, con CP_11 Persona_2 contratto di vendita di azioni del 27.9.2018, aveva acquistato l'89,26 % del capitale sociale della
[...]
al prezzo di € 4.924.000,00. CP_10
Ricostruiti nei termini indicati i fatti posti a fondamento della sua pretesa, la riteneva di aver diritto Pt_1 al pagamento della provvigione per l'attività di mediazione espletata, stante l'identità dell'affare concluso, ovvero il trasferimento dell'immobile, realizzato attraverso la vendita della quasi totalità del pacchetto azionario della società proprietaria del bene, anziché attraverso la vendita diretta dell'immobile, oggetto dell'originario incarico di mediazione conferitole.
Precisando di aver ha già proposto azione nei confronti della società acquirente , chiedeva la CP_11 condanna degli odierni appellati al pagamento, in suo favore, della provvigione pari al 2,5% del prezzo di vendita delle azioni, ciascuno pro quota in ragione della porzione di capitale sociale di
[...] venduto e, quindi, della quota parte di prezzo incassata, ovvero in solido tra loro. Controparte_10
Chiedeva, in subordine, la condanna, pro quota o in solido, degli odierni appellati al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2041 c.c., in considerazione dell'arricchimento realizzato dai venditori e quantificato nella misura della provvigione non corrisposta ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Incardinatasi la lite, si costituivano in giudizio e , , CP_3 Persona_2 CP_7 CP_6
e e nonché svolgendo, nei rispettivi atti, CP_8 CP_4 CP_5 Persona_1 difese omogenee.
3 Eccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società attrice per la mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di intermediazione nella cessione azionaria.
e , oltre a negare in fatto lo svolgimento effettivo dell'attività di mediazione da CP_3 Persona_2 parte della ed a contestare il quantum della sua pretesa, eccepivano, in particolare, Parte_1
“la carenza di legittimazione attiva della per assenza di idonea iscrizione della stessa nel “Ruolo per Parte_1 gli agenti di affari in mediazione”, essendo essa iscritta nella sola sezione sub a), relativa agli agenti immobiliari, ma non in quella sub d), necessaria per l'intermediazione nella cessione di quote sociali” (così in sentenza).
Il processo, dichiarato interrotto in seguito al decesso della convenuta veniva riassunto Persona_1 dall'attrice anche nei confronti degli eredi di quest'ultima, e che si CP_4 CP_12 costituivano nella indicata qualità, reiterando le difese già formulate in precedenza all'atto della costituzione in proprio.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in virtù del principio della ragione più liquida, rigettava la domanda per assenza di idonea iscrizione dell'attrice nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (Sezione “d” del ruolo di cui al D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 3, comma 2), essendo la stessa abilitata alla sola intermediazione immobiliare (Sezione “a” del ruolo indicato), e non anche all'intermediazione nella cessione di quote sociali.
Evidenziava, in particolare che la prova dell'iscrizione nella relativa sezione è onere di parte attrice in quanto elemento costitutivo della domanda: “nel caso di specie, è dirimente che parte attrice non solo non ha provato di essere iscritta nella sezione relativa alla categoria dell'affare concluso, ma anzi si è difesa ammettendo di non essere iscritta nella specifica sezione”.
Evidenziava che “il requisito dell'iscrizione “obbedisce al soddisfacimento di un interesse pubblico affinché l'attività del mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche, anche alla luce della disciplina della responsabilità del mediatore quanto all'obbligo sullo stesso gravante - a norma dell'art. 1759 cod. civ. - di comunicare alle parti circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare” (Cass. n. 19066/2006)”.
Rigettava, inoltre, la subordinata domanda di condanna dei convenuti ex art. 2041 c.c., ritenendo che, nel caso di specie, “a monte”, la tutela di cui all'art. 2041 c.c. non apparisse ammissibile, “in quanto la mancata iscrizione a ruolo comporta una nullità per contrasto con ordine pubblico, e dunque con una norma cogente, tale da non essere tutelabile in alcun modo (Cass. nn. 467/76, 14120/2020)”.
Condannava, infine, l'attrice al pagamento delle spese di lite.
4 Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'odierna appellante ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle prove articolate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Si sono costituiti, in data 24.7.2023 (per l'udienza del 25 settembre 2023, differita di ufficio al 26 settembre), gli appellati e in proprio e quali eredi di e in CP_4 CP_5 Persona_1 data 22.9.2023 la nonché , e tutti resistendo al CP_3 CP_7 CP_6 CP_8 gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
L'appellata ha chiesto, nel suo atto di costituzione, dichiararsi l'interruzione del processo ex CP_3 art. 300 c.p.c., stante il decesso di . Persona_2
Interrotta e poi riassunta ad iniziativa dell'appellante, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata applicazione di legge con riferimento all'art. 1754 c.c.
e all'art. 6 della Legge n. 39/1989.
Ad avviso dell'appellante la citata normativa individua nell'iscrizione all'albo dei mediatori il requisito necessario per il riconoscimento del diritto alla provvigione per l'attività espletata, senza attribuire specifico rilievo all'iscrizione nell'una piuttosto che nell'altra delle Sezioni in cui lo stesso è articolato.
5 Pertanto, essendo essa pacificamente iscritta nell'albo dei mediatori, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dovuta la provvigione in considerazione della mancata iscrizione nella Sezione d), dedicata agli agenti in servizi vari.
Lamenta inoltre, sotto altro profilo, una non corretta interpretazione del contenuto letterale dell'art. 1754
c.c., laddove fa espresso riferimento al concetto di affare, da intendersi, secondo la prevalente giurisprudenza, nel senso di risultato economico perseguito dalle parti.
Pone, sul punto, l'accento proprio sull'identità tra l'affare conseguito attraverso la cessione delle quote della società proprietaria dell'immobile e quello che si sarebbe realizzato con la vendita diretta dell'immobile. In entrambi i casi si sarebbe realizzato il trasferimento dell'immobile, rimanendo irrilevante la forma giuridica dell'atto prescelto dalle parti.
L'affare si sarebbe concluso grazie all'attività di intermediazione realizzata dall'appellante, come risulterebbe confermato, da un lato, dalla comunicazione con cui , nel rifiutare l'offerta di Persona_2 acquisto di , comunicava all'intermediario anche l'intenzione dei soci di vendere le quote societarie CP_11 della proprietaria dell'immobile; dall'altro, dalla vicinanza del prezzo indicato nell'offerta di acquisto dell'immobile (€4.700.000,00) con quello di acquisto del pacchetto azionario (€4.924.000,00).
Anche sotto questo ulteriore profilo sarebbe, pertanto, irrilevante la mancanza di iscrizione nella sezione d) dell'albo dei mediatori, in quanto l'affare economico realizzato grazie all'attività di mediazione della integrava, comunque, il trasferimento dell'immobile. Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, lamentando una violazione dell'art. 1755 c.c. in relazione alla nozione di affare concluso. In particolare, afferma che il Tribunale omettendo qualsiasi valutazione in ordine alla conclusione dell'affare, inteso come l'interesse concreto e effettivamente voluto e realizzato, ovvero il trasferimento dell'immobile, ha erroneamente fondato la sua decisione sulla forma giuridica del negozio prescelto dalle parti per la sua realizzazione.
In conclusione, a fronte della conclusione dell'affare tra le parti messe in contatto dal mediatore , Pt_1 il Tribunale avrebbe dovuto accertare il diritto al pagamento della provvigione.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
La pronuncia gravata è conforme all'arresto della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16030 del
07/07/2010), che, in fattispecie assolutamente sovrapponibile a quella in esame, ha evidenziato che il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non è mai qualificabile come trasferimento della proprietà o del godimento.
6 Corollario ne è che la cessione di quote sociali, per gli effetti di cui alla L. n. 39 del 1989, richiede l'iscrizione non già nella sezione sub "a" del ruolo di cui al D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 3, comma 2 (nella quale sono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende), ma in quella sub "d", riservata non solo agli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi ma, con previsione residuale di carattere onnicomprensivo, anche a tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.
Com'è, appunto, nel caso di specie.
Negando il diritto alla provvigione, il Tribunale ha, dunque, adottato una soluzione corretta in diritto, in riferimento alla L. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 6, che subordina il diritto del mediatore alla provvigione all'iscrizione nella specifica sezione relativa all'attività mediatizia svolta.
Non è ultroneo rammentare che la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari (Cass. n. 13184/2007; Cass. n.
17478/2020).
In mancanza di un elemento costitutivo della pretesa, ovvero l'iscrizione nel registro delle imprese con la specifica qualifica richiesta in relazione all'affare concretamente concluso - nel caso di specie vendita di azioni societarie - va escluso il diritto dell'appellante al pagamento della provvigione, con conferma in parte qua della sentenza impugnata.
La sentenza non merita censura nemmeno per quanto concerne il rigetto della domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'indennizzo, quantificato nella misura della provvigione pattuita, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sul punto giova richiamare la giurisprudenza unanime della Suprema Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
4635 del 02/04/2002, Sez. 1, Sentenza n. 13184 del 2007, Sez. 3, 15 dicembre 2000, n. 15849, Sez. 3, 1 ottobre 2002, n. 14076; Sez. 3, 18 luglio 2003, n. 112479, secondo cui il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 febbraio i989, n. 39 non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto.
7 Ciò in quanto il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti negli appositi ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa (cfr. giurisprudenza citata).
Tale orientamento ha ricevuto, di recente, l'avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. U
- , Sentenza n. 33954 del 05/12/2023), che hanno avuto modo di precisare che, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico.
I motivi di appello vanno conclusivamente disattesi, con assorbimento di ogni ulteriore questione e richiesta, anche istruttoria, posta dalle parti sul merito dell'attività di mediazione oggetto di causa.
L'effettività della prestazione resa consente di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018,
l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa le spese di lite del grado;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28.2.2025
8 Il Consigliere est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI
Il Presidente
dott. Eugenio FORGILLO
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