Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 19/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 9/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA BECONI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 4, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLO Parte_2 C.F._2
LODOVICO CRISTOFANI MENCACCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Piaggia n. 6, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove creda la propria residenza, dimora o domicilio;
2. La casa familiare, sita in Monte San Quirico (LU), Via del Parco della Rimembranza, Traversa I,
330, rimarrà assegnata alla SI.ra , già titolare di 1/2 dei diritti di piena proprietà; Pt_1
3. In ogni caso i coniugi, a definizione di ogni rapporto di dare e avere, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbligano nei modi di seguito indicati:
a) il SI. trasferirà alla SI.ra , che accetta, 1/2 dei diritti di Parte_2 Parte_1 proprietà di cui lo stesso è titolare, sui seguenti beni:
1
- appartamento per civile abitazione, identificato dalla lettera "D", posto al piano terra, lato nord ovest del maggior fabbricato di cui fa parte, con accesso dalla terrazza esclusiva e composto da soggiorno - pranzo con terrazza, disimpegno, altro disimpegno, bagno e due camere di cui una con bagno;
il bene è corredato dalla proprietà esclusiva di un vano per cantina al piano seminterrato, dai diritti di comunanza su tutte le parti, strutture ed opere condominiali interne ed esterne del maggior complesso, compresa la resede con piscina, nonché è corredato dai diritti di un nono (1/9) di piena proprietà su: locale per esercizi sportivi, posto al piano seminterrato del maggior fabbricato;
terreno pertinenziale, costituente un unico corpo con la resede del complesso immobiliare. ll bene è altresì corredato dai diritti di comunanza sulle parti ed opere, sia interne che esterne, del maggior complesso condominiali per legge, titolo, uso o destinazione.
Confinano con il maggior complesso ed il terreno pertinenziale: strada di accesso, fosso demaniale, mappali 27, 31, 32, 33, 406, 871, 1169, 1351 e 1352; con l'appartamento: parti comuni distinte dai sub. 23 e dal sub. 27, appartamenti distinti dal sub. 4 e dai sub. 5; con la cantina: le unite simili distinte dai subalterni 5 e 7, parti comuni distinte dal sub. 23; con il locale al piano seminterrato: Per parti comuni distinte dal sub. 23 su piu e appartamento distinto dal sub. 5 posto al piano terra;
il tutto salvo altri confini.
Dati catastali
Quanto descritto e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca nel foglio 91 come segue:
mappale 1325 sub. 6, categoria A/2, classe 5, vani 5,5 e R.C. euro 525,49 (l'appartamento);
mappale 1325 sub. 16, categoria C/2, classe 6, mq. 7 e R.C. euro 15,18 (la cantina);
mappale 1325 sub. 13, categoria C/4, classe 3, consistenza mq. 56 e R.C. euro 185,10 (il locale accessorio al piano seminterrato, ceduto per i diritti di un nono);
mappale 1325 sub. 28, categoria C/4, classe 3, consistenza mq. 78 e R.C. euro 257,81 (la piscina), qualificato bene comune censibile;
si precisa che la resede condominiale esterna è rappresentata dal mappale 1325 sub. 27, bene comune non censibile, mentre il vano scale ed il corridoio comune sono rappresentati dal mappale
1325 sub. 23, bene comune non censibile;
il terreno adiacente al complesso immobiliare (ceduto per i diritti di un nono) é censito al Catasto Terreni del Comune di Lucca nel foglio 91 dal mappale 1371, seminativo, classe 4, mq. 6.240, R.D. euro 11,28 e R.A. euro 12,89.
_______
Il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita del 19.03.2021 a rogito del Notaio Dott.
, rep. n. 3.031, racc. n. 2.024, registrato a Lucca (LU) il 23.03.21, n.
2.132 serie 1T, e Per_2 trascritto a Lucca (LU) il 24.03.2021 al n.
5.038 R.G. e al n.
3.667 R.P. (cfr. doc. 2).
Per il trasferimento dei diritti dal SI. a favore della SI.ra verrà Parte_2 Parte_1 stipulato, entro 30 giorni dall'emissione del decreto di omologa, atto notarile ricognitivo del presente accordo di separazione con spese a totale carico della SI.ra . Parte_1
b) la SI.ra si accollerà il mutuo residuo gravante sull'immobile, con effetto liberatorio Parte_1 nei confronti del SI. la SI.ra provvederà altresì al versamento in
Parte_2 Parte_1 favore SI. che accetta, della somma di € 36.000,00, oltre alla restituzione allo
Parte_2 stesso dei seguenti beni mobili: effetti personali del SI. un televisore, una
Parte_2 poltrona ed una serie di serviti appartenenti alla famiglia
Parte_2
____________
2 Ai fini fiscali le parti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari dal SI. Parte_2
a favore della SI.ra di cui al presente ricorso e di cui all'atto notarile da stipularsi, Parte_1 ricognitivo del presente accordo, costituiscono patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo - ad oggetto la separazione personale dei coniugi - avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta dalle parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, quindi, attratti nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della Agenzia delle Entrate
n.2/E del 21 febbraio 2014;
4. Spese legale compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 31/7/2021, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 31/7/2021, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 35, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e
3 trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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