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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 253/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato il [...] ad [...], c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ciampi Luca ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via due principati n. 49;
Attore
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Atripalda (AV) in Piazza Municipio, Controparte_1
P.Iva e c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Violano Serena ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Mercogliano alla via Giacomo Matteotti n.17;
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., con sede in Avellino alla via degli Imbimbo, P.Iva: Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rossi Paolo ed elettivamente domiciliata in Benevento P.IVA_2 alla Via Ennio Goduti – Palazzo De Matteis, presso lo studio legale Cavuoto – Pignatiello
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.01.2020 ha riassunto il giudizio incardinato Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Avellino, dichiaratosi incompetente per valore, chiedendo al Tribunale di Avellino di accertare l'esclusiva responsabilità, in solido o per chi di dovere, del CP_1
nonché dell in ordine ai danni fisici subiti a causa di un morso di un cane
[...] Controparte_2 randagio e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento pari ad € 4.161,31 per
1/7 danno biologico, danno morale, spese mediche e danno esistenziale o, in subordine, alla diversa somma da accertare in corso di causa, il tutto entro il limite di € 5.200,00. La parte, in punto di responsabilità, ha precisato che gli enti convenuti sono per legge preposti al controllo e alla prevenzione del randagismo al fine della tutela pubblica e dell'ambiente (cfr. conclusioni riportate alla pagina 12) e, quanto al che la responsabilità dell'ente è riconducibile all'omessa CP_1 vigilanza e all'omesso controllo del fenomeno del randagismo nonché, in base all'art. 2051 c.c., all'omessa custodia degli spazi pubblici. In ordine ai fatti, l'attore ha esposto che il 28.3.2018 alle ore
20.30, mentre passeggiava all'interno della villa comunale di in via Appia, veniva CP_1 improvvisamente aggredito e morso alla coscia destra da un cane randagio “che si trovava inspiegabilmente all'interno del giardino” e che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Moscati” di Avellino, dove, a seguito delle prime cure, gli venivano prescritte diverse terapie con prognosi di giorni dieci e postumi invalidanti.
Con comparsa del 04.09.2020 si è costituito il eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in base alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 che ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e Cont trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della Nel merito, l'ente ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, di contenere la pretesa del ricorrente nella misura da accertarsi in corso di causa.
Con comparsa del 16.09.2020 si è costituita l eccependo, a sua volta, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva ed evidenziando, all'uopo, di poter intervenire solo in seguito alle segnalazioni del Comune. Nel merito, l'ente ha contestato l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum, osservando che non aveva allegato né provato che la cattura e la Parte_1 custodia dell'animale randagio si presentava nella specie possibile ed esigibile né il comportamento colposo alla stessa imputabile.
Espletata la fase istruttoria all'esito dell'udienza dell'11.07.2024, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale l'attore ha evidenziato che la natura randagia del cane doveva ritenersi acquisita in base al verbale di intervento dell (distretto di ) del 30.03.2018, CP_2 CP_1 con il quale gli operatori avevano confermano l'accalappiamento dello stesso e il suo trasporto per la custodia presso il canile comunale del Comune . CP_1
Con memorie di replica l ha, invece, ribadito che non era previsto alcun obbligo a suo carico CP_2 di controllo continuo del territorio comunale al fine di verificare la presenza o meno di cani randagi, ma solo quello specifico di intervenire tempestivamente per la cattura dell'animale a seguito delle dovute segnalazioni.
2/7 Il infine, ha evidenziato che l'assenza di interventi della Polizia Municipale aveva impedito CP_1 una corretta ricostruzione dei fatti e la verifica in ordine ad un'eventuale condotta imprudente dell'attore.
Ciò premesso, deve essere anzitutto ricordato che la legge regionale Campania n. 16 del 2001, ratione temporis vigente, demandava ai Comuni (art. 6) la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti e riconduceva alle (art. 5) l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di CP_2 accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità in capo ad entrambi per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dei servizi di rispettiva competenza. In particolare, ai sensi dell'art. 5 appena citato, i Servizi veterinari delle attivano il servizio di CP_3 accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici;
aggiornano l'Anagrafe canina e trasmettono ai Comuni singoli o associati, e alle ogni Parte_2 sei mesi, una copia dell'Anagrafe stessa, mentre ai sensi del successivo art. 6 i Comuni provvedono alla costruzione dei canili, al risanamento delle strutture esistenti ed ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. nonché all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali (secondo cui È attribuita ai
Comuni, singoli o associati, ed alle ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 Parte_2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico).
Quanto al riparto di competenze appena delineato vale soggiungere che la Cassazione, sul presupposto che “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi”, ha ritenuto responsabile dei danni provocati dall'omissione dell'obbligo di Con prevenzione e controllo del randagismo l nei casi in cui alla stessa risultava demandato tale compito escludendo la possibilità di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al se non CP_1
a diverso titolo tra cui quello collegato all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi (cfr. Cass. n. 3737/ 2023; Cass. 32884/ 2021).
Da quanto esposto deriva il difetto di legittimazione passiva del convenuto sotto il profilo CP_1 prospettato nella domanda relativo all'imputazione della responsabilità per omessa vigilanza e controllo del randagismo ai sensi della legge regionale suindicata.
Con riferimento, invece, alla responsabilità per omessa custodia la domanda attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non può trovare accoglimento in quanto la responsabilità per danni provocati da cani randagi deve essere ricondotta alla fattispecie diversa di cui all'art. 2043 rispetto alla quale alcuna deduzione risulta formulata.
3/7 Con Limitato, quindi, il campo di indagine ai rapporti tra attore e deve essere osservato quanto segue.
La Corte di Cassazione, nella fattispecie di illecito aquiliano in esame, ha affermato che
"l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale" evidenziando, in particolare, che poiché è la "esistenza dell'obbligo giuridico" che "fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva" (e ciò "nel senso che l'efficienza dell'omissione sul piano causale rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione dell'evento in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il paradigma dell'art. 40, comma 2, cod. pen."), allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. 2022 n. 09621). In termini più precisi la Cassazione ha affermato che "una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, dt.). La conclusione cui è giunta la Cassazione è stata, quindi, quella di richiedere al danneggiato la dimostrazione che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, di dimostrare ulteriormente (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi ovvero che “il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (cfr. Cassazione
2022 n. 09621).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che ha offerto la prova dell'evento lesivo e Parte_1 della natura randagia del cane che lo ha aggredito, allegando, mediante il richiamo alla L. n. Con 16/2001, la condotta obbligatoria richiesta e non osservata dall In particolare i testi di parte attorea hanno confermato che, in data 28.03.2018, alle ore 20.30 circa, , nel Parte_1 mentre passeggiava all'interno della villa comunale del Comune di , veniva aggredito CP_1 improvvisamente e morso alla coscia destra da un cane randagio e che subiva ferite per cui si rendevano necessarie le cure presso il P.S. “Moscati” di Avellino. ha dichiarato Testimone_1
4/7 quanto segue: “Presumo che il cane fosse randagio perché era da solo. Non aveva alcun collare. Era di colore bianco
e nero ed era di media taglia. In una frazione di secondo morse l'attore e scappò via”. ha Controparte_4 fornito un'analoga descrizione dell'evento e dell'animale: “Il cane che aggredì e morse l'attore alla coscia destra era da solo, senza padrone e guinzaglio ed era libero. Il cane era bianco e nero, di taglia media, probabilmente meticcio”. Entrambi i testi di parte attorea hanno riferito di aver trasportato l'attore in ospedale dopo l'aggressione, aspettando che venisse medicato.
Orbene, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni dei testi risultano sufficientemente chiare, dettagliate e circostanziate e, quindi, idonee a confermare la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore; esse, inoltre, non sono contrastanti, reticenti o contraddittorie e non sono state smentite dalla testimonianza resa per il Infatti risulta infondato il rilievo in ordine alla mancanza di CP_1 dati da cui ricavare la natura randagia dell'animale. Osserva, in merito, il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai testi complessivamente considerate è possibile ritenere dimostrata la natura randagia dell'animale. Deve essere, ancora, osservato che non sono idonee a scalfire la dimostrata tesi attorea le dichiarazioni rese da , teste del convenuto, che Testimone_2 CP_1 ha affermato che prima dell'aggressione non erano giunte al segnalazioni della CP_1 presenza del cane randagio sul territorio comunale in quanto, in applicazione dei principi sopra indicati, la rilevanza delle stesse deve essere valutata solo all'esito della dimostrazione da parte Con dell' di essersi attivato nell'approntamento di un servizio organizzato volto al recupero dei cani randagi.
In conclusione, nel caso di specie, posto che il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle Cont e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come testé rimarcato, Con concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, spettava alla convenuta dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa.
Passando all'esame della c.t.u., l'ausiliario nominato ha anzitutto descritto le lesioni riportate dall'attore, riferendo quanto segue: “esito cicatriziale al terzo inferiore di coscia destra, in corrispondenza della superificie antero-interna, di aspetto irregolare piano, a decorso longitudinale nel suo asse maggiore, delle dimensioni di cm 4,5 nel suo asse maggiore e cm 0,5 nella parte media, intersecato da esiti di punti di sutura, di colorito roseo, non discromico, non aderente ai tessuti sottocutanei. Non sono stati rilevati esiti cicatriziali in regione sottorotulea di gamba destra. Conservati il tono ed il trofismo muscolare e la funzionalità articolare dell'arto inferiore destro. Motilità in schema fisiologico”. Il consulente, tenuto conto dell'anamnesi traumatologica, della documentazione in atti e dei rilievi obiettivi, ha anche valutato la compatibilità delle suddette lesioni con il fatto denunciato, concludendo che esse sono compatibili con l'evento traumatico per cui è causa,
“consistente in ferita lacero-contusa da morso di cane suturata chirurgicamente. Pertanto, per quanto concerne
l'idoneità lesiva, il trauma in discussione può configurarsi come evento traumatico idoneo, sotto il profilo della efficienza
5/7 qualitativa e quantitativa, a produrre il danno accertato”. Il c.t.u. ha, quindi, stimato l'incapacità temporanea all'espletamento delle ordinarie occupazioni in complessivi 20 giorni suddivisi in 10 giorni per inabilità temporanea parziale al 50% e 10 giorni per inabilità temporanea parziale al 25% ed ha valutato il danno biologico suscettibile di complessiva valutazione medico-legale nella misura percentuale del 2%, precisando che non sussiste, agli atti di causa, documentazione relativa a spese mediche sostenute, né sono ipotizzabili spese mediche future, attesa la stabilizzazione del postumo cicatriziale.
Il Tribunale ritiene che l'elaborato del c.t.u. sia esaustivo, completo nonché adeguatamente e logicamente motivato anche con riferimento alla quantificazione del danno e che, pertanto, può essere posto alla base della presente decisione anche tenuto conto dell'assenza di specifiche contestazioni.
Ne deriva che, facendo applicazione delle Tabelle di Milano relative al danno non patrimoniale, non vertendosi in fattispecie di sinistro stradale, al danneggiato dovrà essere riconosciuta la somma di € 3.245,50 così determinata: € 2.383,00 per invalidità permanente (d.b 2%), € 575,00 (10 gg di
ITP al 50%) ed € 287,50 (10 gg di ITP al 75%) per invalidità temporanea oltre interessi legali dalla data dell'evento dannoso sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata dalla data dell'evento e rivalutata anno per anno.
La domanda volta ad ottenere l'incremento per sofferenza e la personalizzazione del danno non può essere accolta per carenza di prova. Con L'accoglimento della domanda attorea nei confronti dell impone la condanna di CP_2 quest'ultima, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
Nel rapporto processuale tra attore e sussistono gravi ed eccezionali ragioni Controparte_5 per procedere alla compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti giurisprudenziali Con sussistenti sul riparto di responsabilità tra e nella materia in esame sopiti solo dopo CP_1
l'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Con
- accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità dell' nella produzione causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
- condanna, per l'effetto, l' al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 3.245,50 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data dell'evento
6/7 dannoso sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata dalla data dell'evento e rivalutata anno per anno;
- condanna l alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, Controparte_2 liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre cpa e IVA come per legge nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, ed € 125,00 per contributo unificato e marca da bollo, con attribuzione al difensore antistatario avv. Luca Ciampi;
- rigetta la domanda attorea nei confronti del e compensa le spese di lite fra le Controparte_1 dette parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell . Controparte_2
Così deciso il 18.2.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 253/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato il [...] ad [...], c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Ciampi Luca ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via due principati n. 49;
Attore
E
in persona del l.r.p.t., con sede in Atripalda (AV) in Piazza Municipio, Controparte_1
P.Iva e c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Violano Serena ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Mercogliano alla via Giacomo Matteotti n.17;
NONCHÉ
, in persona del l.r.p.t., con sede in Avellino alla via degli Imbimbo, P.Iva: Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Rossi Paolo ed elettivamente domiciliata in Benevento P.IVA_2 alla Via Ennio Goduti – Palazzo De Matteis, presso lo studio legale Cavuoto – Pignatiello
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.01.2020 ha riassunto il giudizio incardinato Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Avellino, dichiaratosi incompetente per valore, chiedendo al Tribunale di Avellino di accertare l'esclusiva responsabilità, in solido o per chi di dovere, del CP_1
nonché dell in ordine ai danni fisici subiti a causa di un morso di un cane
[...] Controparte_2 randagio e, per l'effetto, di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento pari ad € 4.161,31 per
1/7 danno biologico, danno morale, spese mediche e danno esistenziale o, in subordine, alla diversa somma da accertare in corso di causa, il tutto entro il limite di € 5.200,00. La parte, in punto di responsabilità, ha precisato che gli enti convenuti sono per legge preposti al controllo e alla prevenzione del randagismo al fine della tutela pubblica e dell'ambiente (cfr. conclusioni riportate alla pagina 12) e, quanto al che la responsabilità dell'ente è riconducibile all'omessa CP_1 vigilanza e all'omesso controllo del fenomeno del randagismo nonché, in base all'art. 2051 c.c., all'omessa custodia degli spazi pubblici. In ordine ai fatti, l'attore ha esposto che il 28.3.2018 alle ore
20.30, mentre passeggiava all'interno della villa comunale di in via Appia, veniva CP_1 improvvisamente aggredito e morso alla coscia destra da un cane randagio “che si trovava inspiegabilmente all'interno del giardino” e che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Moscati” di Avellino, dove, a seguito delle prime cure, gli venivano prescritte diverse terapie con prognosi di giorni dieci e postumi invalidanti.
Con comparsa del 04.09.2020 si è costituito il eccependo il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in base alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 che ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e Cont trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della Nel merito, l'ente ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, di contenere la pretesa del ricorrente nella misura da accertarsi in corso di causa.
Con comparsa del 16.09.2020 si è costituita l eccependo, a sua volta, il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva ed evidenziando, all'uopo, di poter intervenire solo in seguito alle segnalazioni del Comune. Nel merito, l'ente ha contestato l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum, osservando che non aveva allegato né provato che la cattura e la Parte_1 custodia dell'animale randagio si presentava nella specie possibile ed esigibile né il comportamento colposo alla stessa imputabile.
Espletata la fase istruttoria all'esito dell'udienza dell'11.07.2024, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale l'attore ha evidenziato che la natura randagia del cane doveva ritenersi acquisita in base al verbale di intervento dell (distretto di ) del 30.03.2018, CP_2 CP_1 con il quale gli operatori avevano confermano l'accalappiamento dello stesso e il suo trasporto per la custodia presso il canile comunale del Comune . CP_1
Con memorie di replica l ha, invece, ribadito che non era previsto alcun obbligo a suo carico CP_2 di controllo continuo del territorio comunale al fine di verificare la presenza o meno di cani randagi, ma solo quello specifico di intervenire tempestivamente per la cattura dell'animale a seguito delle dovute segnalazioni.
2/7 Il infine, ha evidenziato che l'assenza di interventi della Polizia Municipale aveva impedito CP_1 una corretta ricostruzione dei fatti e la verifica in ordine ad un'eventuale condotta imprudente dell'attore.
Ciò premesso, deve essere anzitutto ricordato che la legge regionale Campania n. 16 del 2001, ratione temporis vigente, demandava ai Comuni (art. 6) la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti e riconduceva alle (art. 5) l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di CP_2 accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità in capo ad entrambi per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dei servizi di rispettiva competenza. In particolare, ai sensi dell'art. 5 appena citato, i Servizi veterinari delle attivano il servizio di CP_3 accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici;
aggiornano l'Anagrafe canina e trasmettono ai Comuni singoli o associati, e alle ogni Parte_2 sei mesi, una copia dell'Anagrafe stessa, mentre ai sensi del successivo art. 6 i Comuni provvedono alla costruzione dei canili, al risanamento delle strutture esistenti ed ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. nonché all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del
D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali (secondo cui È attribuita ai
Comuni, singoli o associati, ed alle ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 Parte_2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico).
Quanto al riparto di competenze appena delineato vale soggiungere che la Cassazione, sul presupposto che “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi”, ha ritenuto responsabile dei danni provocati dall'omissione dell'obbligo di Con prevenzione e controllo del randagismo l nei casi in cui alla stessa risultava demandato tale compito escludendo la possibilità di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al se non CP_1
a diverso titolo tra cui quello collegato all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi (cfr. Cass. n. 3737/ 2023; Cass. 32884/ 2021).
Da quanto esposto deriva il difetto di legittimazione passiva del convenuto sotto il profilo CP_1 prospettato nella domanda relativo all'imputazione della responsabilità per omessa vigilanza e controllo del randagismo ai sensi della legge regionale suindicata.
Con riferimento, invece, alla responsabilità per omessa custodia la domanda attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non può trovare accoglimento in quanto la responsabilità per danni provocati da cani randagi deve essere ricondotta alla fattispecie diversa di cui all'art. 2043 rispetto alla quale alcuna deduzione risulta formulata.
3/7 Con Limitato, quindi, il campo di indagine ai rapporti tra attore e deve essere osservato quanto segue.
La Corte di Cassazione, nella fattispecie di illecito aquiliano in esame, ha affermato che
"l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale" evidenziando, in particolare, che poiché è la "esistenza dell'obbligo giuridico" che "fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva" (e ciò "nel senso che l'efficienza dell'omissione sul piano causale rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione dell'evento in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il paradigma dell'art. 40, comma 2, cod. pen."), allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. 2022 n. 09621). In termini più precisi la Cassazione ha affermato che "una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, dt.). La conclusione cui è giunta la Cassazione è stata, quindi, quella di richiedere al danneggiato la dimostrazione che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, di dimostrare ulteriormente (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi ovvero che “il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (cfr. Cassazione
2022 n. 09621).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che ha offerto la prova dell'evento lesivo e Parte_1 della natura randagia del cane che lo ha aggredito, allegando, mediante il richiamo alla L. n. Con 16/2001, la condotta obbligatoria richiesta e non osservata dall In particolare i testi di parte attorea hanno confermato che, in data 28.03.2018, alle ore 20.30 circa, , nel Parte_1 mentre passeggiava all'interno della villa comunale del Comune di , veniva aggredito CP_1 improvvisamente e morso alla coscia destra da un cane randagio e che subiva ferite per cui si rendevano necessarie le cure presso il P.S. “Moscati” di Avellino. ha dichiarato Testimone_1
4/7 quanto segue: “Presumo che il cane fosse randagio perché era da solo. Non aveva alcun collare. Era di colore bianco
e nero ed era di media taglia. In una frazione di secondo morse l'attore e scappò via”. ha Controparte_4 fornito un'analoga descrizione dell'evento e dell'animale: “Il cane che aggredì e morse l'attore alla coscia destra era da solo, senza padrone e guinzaglio ed era libero. Il cane era bianco e nero, di taglia media, probabilmente meticcio”. Entrambi i testi di parte attorea hanno riferito di aver trasportato l'attore in ospedale dopo l'aggressione, aspettando che venisse medicato.
Orbene, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni dei testi risultano sufficientemente chiare, dettagliate e circostanziate e, quindi, idonee a confermare la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore; esse, inoltre, non sono contrastanti, reticenti o contraddittorie e non sono state smentite dalla testimonianza resa per il Infatti risulta infondato il rilievo in ordine alla mancanza di CP_1 dati da cui ricavare la natura randagia dell'animale. Osserva, in merito, il Tribunale che dalle dichiarazioni rese dai testi complessivamente considerate è possibile ritenere dimostrata la natura randagia dell'animale. Deve essere, ancora, osservato che non sono idonee a scalfire la dimostrata tesi attorea le dichiarazioni rese da , teste del convenuto, che Testimone_2 CP_1 ha affermato che prima dell'aggressione non erano giunte al segnalazioni della CP_1 presenza del cane randagio sul territorio comunale in quanto, in applicazione dei principi sopra indicati, la rilevanza delle stesse deve essere valutata solo all'esito della dimostrazione da parte Con dell' di essersi attivato nell'approntamento di un servizio organizzato volto al recupero dei cani randagi.
In conclusione, nel caso di specie, posto che il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle Cont e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come testé rimarcato, Con concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare, spettava alla convenuta dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa.
Passando all'esame della c.t.u., l'ausiliario nominato ha anzitutto descritto le lesioni riportate dall'attore, riferendo quanto segue: “esito cicatriziale al terzo inferiore di coscia destra, in corrispondenza della superificie antero-interna, di aspetto irregolare piano, a decorso longitudinale nel suo asse maggiore, delle dimensioni di cm 4,5 nel suo asse maggiore e cm 0,5 nella parte media, intersecato da esiti di punti di sutura, di colorito roseo, non discromico, non aderente ai tessuti sottocutanei. Non sono stati rilevati esiti cicatriziali in regione sottorotulea di gamba destra. Conservati il tono ed il trofismo muscolare e la funzionalità articolare dell'arto inferiore destro. Motilità in schema fisiologico”. Il consulente, tenuto conto dell'anamnesi traumatologica, della documentazione in atti e dei rilievi obiettivi, ha anche valutato la compatibilità delle suddette lesioni con il fatto denunciato, concludendo che esse sono compatibili con l'evento traumatico per cui è causa,
“consistente in ferita lacero-contusa da morso di cane suturata chirurgicamente. Pertanto, per quanto concerne
l'idoneità lesiva, il trauma in discussione può configurarsi come evento traumatico idoneo, sotto il profilo della efficienza
5/7 qualitativa e quantitativa, a produrre il danno accertato”. Il c.t.u. ha, quindi, stimato l'incapacità temporanea all'espletamento delle ordinarie occupazioni in complessivi 20 giorni suddivisi in 10 giorni per inabilità temporanea parziale al 50% e 10 giorni per inabilità temporanea parziale al 25% ed ha valutato il danno biologico suscettibile di complessiva valutazione medico-legale nella misura percentuale del 2%, precisando che non sussiste, agli atti di causa, documentazione relativa a spese mediche sostenute, né sono ipotizzabili spese mediche future, attesa la stabilizzazione del postumo cicatriziale.
Il Tribunale ritiene che l'elaborato del c.t.u. sia esaustivo, completo nonché adeguatamente e logicamente motivato anche con riferimento alla quantificazione del danno e che, pertanto, può essere posto alla base della presente decisione anche tenuto conto dell'assenza di specifiche contestazioni.
Ne deriva che, facendo applicazione delle Tabelle di Milano relative al danno non patrimoniale, non vertendosi in fattispecie di sinistro stradale, al danneggiato dovrà essere riconosciuta la somma di € 3.245,50 così determinata: € 2.383,00 per invalidità permanente (d.b 2%), € 575,00 (10 gg di
ITP al 50%) ed € 287,50 (10 gg di ITP al 75%) per invalidità temporanea oltre interessi legali dalla data dell'evento dannoso sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata dalla data dell'evento e rivalutata anno per anno.
La domanda volta ad ottenere l'incremento per sofferenza e la personalizzazione del danno non può essere accolta per carenza di prova. Con L'accoglimento della domanda attorea nei confronti dell impone la condanna di CP_2 quest'ultima, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
Nel rapporto processuale tra attore e sussistono gravi ed eccezionali ragioni Controparte_5 per procedere alla compensazione delle spese di lite in ragione dei contrasti giurisprudenziali Con sussistenti sul riparto di responsabilità tra e nella materia in esame sopiti solo dopo CP_1
l'introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Con
- accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità dell' nella produzione causale dell'evento dannoso indicato e descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio;
- condanna, per l'effetto, l' al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma di € 3.245,50 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data dell'evento
6/7 dannoso sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata dalla data dell'evento e rivalutata anno per anno;
- condanna l alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, Controparte_2 liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre cpa e IVA come per legge nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, ed € 125,00 per contributo unificato e marca da bollo, con attribuzione al difensore antistatario avv. Luca Ciampi;
- rigetta la domanda attorea nei confronti del e compensa le spese di lite fra le Controparte_1 dette parti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell . Controparte_2
Così deciso il 18.2.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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