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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12699/2020 RG
PROMOSSA DA con sede legale in Nepi (VT) alla via Cassia Km 36,400, zona Parte_1 industriale località Settevene (c. f. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Improda (c.f. ), C.F._1
Raffaella Arista (c.f. ) e Renato Notari (c.f. C.F._2
), con studio in Napoli alla Corso Umberto I n. 237 C.F._3
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI con sede in Casoria (NA) alla via Vecchia Comunale n.5 (c. f. CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Ignazio Gatto (c. f. ) e Lucio Cacciapuoti (c.f. C.F._4
, con studio in Napoli alla piazza Sannazzaro n. 199/C C.F._5
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020 la (d'ora in poi, Parte_1
) conveniva in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la Parte_1 CP_1 per l'accertamento e la declaratoria della contraffazione del modello di utilità n.
[...] 276313 depositato in data 19 settembre 2011 nonché dell'attività di concorrenza sleale compiuta dalla società convenuta con richiesta di inibitoria dei prodotti in violazione del brevetto azionato, ordine di ritiro dal mercato ed altre richieste accessorie unitamente alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società attrice.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva:
- di essere società operante dal 1976 nell'attività di commercializzazione di mobili ed accessori per l'arredo bagno ed il core business era diventato intorno agli anni '80 2 la produzione di vasche da bagno e minipiscine;
- di essersi specializzata nella produzione di vasche ad idromassaggio dotate di Ghost System, sistema sviluppato nel 2011 in collaborazione con l'architetto CP_2 capace di abbinare l'invisibilità della tecnologia ad idromassaggio ad un design fatto di forme e luci;
- che aveva depositato in data 19 settembre 2011 domanda di brevetto italiano per modello di utilità n. 276313 concesso in data 02.08.2013, costituente priorità della domanda di brevetto internazionale n. WO2013/041978 (cfr. attestato di registrazione);
- che al predetto modello di utilità aveva affiancato n. 6 modelli di design comunitario multiplo depositati in data 19.09.2021;
- che il successo delle vasche ad idromassaggio con il predetto sistema Ghost era stato determinato dall'essenzialità e pulizia delle forme congiunta all'originale effetto di luce cromoterapico, tanto che tra il 2016 ed il 2019 erano stati venduti n.4598 esemplari nelle varie linee di prodotto sviluppate negli anni;
- che il successo di tale sistema veniva consacrato nel 2016 anche con il premio
“ADI Ceramic Design Award” patrocinato dall' ; Controparte_3
- che ingenti erano stati gli investimenti per pubblicizzare il suddetto prodotto nelle manifestazioni fieristiche internazionali e sulle riviste specializzate;
- che il fatturato generato dalla vendita anche a mercati non solo europei delle vasche ad idromassaggio con sistema Ghost nei diversi modelli (Vasca REST, ZEN,
MUSE, MAYA, WAVE, PHANTOM, DREAM e FUSION) aveva superato la somma di 10 milioni di euro;
- che parte attrice era venuta a conoscenza che la competitor operante nel CP_1 medesimo settore della produzione e fornitura di complementi per l'arredo bagno aveva sviluppato vasche ad idromassaggio (denominate Zed-Pleasure) dotate di
“Talent System” tecnologia che riprendeva il sistema Ghost che sul sito internet della società convenuta riportava la seguente descrizione: “integra tutti gli elementi funzionali della vasca idromassaggio in un unico profilo ergonomico, celando gli erogatori idromassaggio, la cromoterapia a led RGB, la nuova tecnologia Natural Beauty che ossigena l'acqua e il sistema di troppopieno, tutto con un design minimalista esclusivo”;
- che la società convenuta aveva notificato con pec del 10.10.2019 all'attrice la domanda di brevetto riferita al Talent System depositata in data 10.07.2019;
- che ritenuto che tale ultimo brevetto costituiva palese contraffazione del titolo di privativa industriale già registrato dal , quest'ultima società aveva Parte_1 instaurato giudizio di merito innanzi al tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di nullità di tale titolo brevettuale per difetto di novità;
- che il brevetto di parte convenuta non solo integrava la contraffazione del modello di utilità attoreo ma concretava anche l'ipotesi della concorrenza sleale per imitazione servile, per appropriazione dei pregi e concorrenza parassitaria dei prodotti di parte attrice.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: 3
A- In via principale
1. accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, in qualsiasi modalità, nonché ogni altra forma di utilizzazione da parte di
[...] (anche in sede di conclusioni “ ”), delle vasche a idromassaggio CP_4 CP_1 denominate incorporanti descritte in narrativa e CP_5 CP_6 raffigurate nei docc. 23 A-B e 24 (anche in sede di Conclusioni “Prodotto
Avversario”), costituiscono contraffazione del modello di utilità n. 276313 depositato in data 19 settembre 2011 ai sensi degli artt. 82 e ss. D. Lgs. n. 30/2005 per i motivi tutti esposti in narrativa (anche in sede di conclusioni “CPI”);
2. accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, in qualsiasi modalità, nonché ogni altra forma di utilizzazione da parte di del CP_1 Prodotto Avversario, costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto,
3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 CPI e/o 2599 c.c.:
a. inibire alla la ulteriore la produzione, importazione, esportazione, CP_1 commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, in qualsiasi modalità, nonché ogni altra forma di utilizzazione del Prodotto Avversario, ivi incluso il riferimento alla nomenclatura;
CP_6
b. ordinare alla il ritiro dal mercato nazionale, fisico e sul web, nonché da CP_1 qualunque spazio espositivo a contatto con il pubblico, del Prodotto Avversario e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, ivi incluso il riferimento alla nomenclatura , fissando un termine per l'esecuzione del CP_6 provvedimento;
c. fissare una congrua somma dovuta per ogni violazione od inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria e di ritiro dal mercato di cui ai precedenti punti 3.a. e 3.b.;
4. ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 CPI e/o 2599 c.c.,
a. ordinare la distruzione a spese della di tutti gli esemplari di Prodotto CP_1
Avversario che dovessero essere rinvenuti sia presso i locali della medesima sia presso terzi e su tutto il territorio nazionale, nonché dei mezzi adibiti alla produzione del
Prodotto Avversario e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, fissando un termine per l'esecuzione del provvedimento;
5. ai sensi dell'art. 125 CPI e/o 2600 c.c.:
a. condannare la alla retroversione degli utili derivanti dalla CP_1 commercializzazione del Prodotto Avversario ed al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dalla , anche morali, quantificati in quella somma che sarà ritenuta CP_7 di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa;
6. ai sensi dell'art. 126 CPI e/o 2600 c.c.:
a. disporre comunque a cura ed a spese della la pubblicazione sui siti CP_1 istituzionali della e della , nonché sul quotidiano nelle CP_7 CP_1 CP_8 4 dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale, di un idoneo avviso teso ad informare il pubblico della violazione dei diritti della , CP_7 nonché dell'emananda sentenza;
nell'ipotesi in cui la non ottemperasse CP_1 all'ordine del giudice entro cinque giorni dall'emananda sentenza, disporre che vi potrà provvedere direttamente la , a propria cura e spese, con diritto a CP_7 ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura"…
D- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge”.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di costituzione e risposta CP_1 con domanda riconvenzionale.
Dopo aver segnalato di essere da più di venti anni nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di manufatti sanitari, tra i quali anche vasche ad idromassaggio coniugando da sempre l'attenzione alle linee estetiche unitamente ai profili tecnologici più innovativi, ha dedotto di aver tutelato la tecnologia del Talent
System per le vasche ad idromassaggio depositando domanda di brevetto per invenzione in data 10.07.2019 e di averla parzialmente modificata in data 18.05.2020 e così di aver sviluppato una linea di vasche ad idromassaggio denominata
[...]
”. CP_5
La principale contestazione sollevata da parte convenuta onde escludere ogni profilo di interferenza con l'ambito di privativa del modello per utilità della società attrice riguardava il difetto nella vasca Zed-Pleasure del recesso perimetrale, che si atteggia come caratteristica essenziale della vasca di titolarità della e che Parte_1 escluderebbe - secondo parte convenuta - l'interferenza con la rivendicazione indipendente 1 del modello di utilità.
Come peraltro specificato nel parere tecnico allegato alla comparsa, non ricorrerebbe nella fattispecie nemmeno la contraffazione in forma equivalente del modello di utilità, non sussistendo caratteristiche equivalenti al recesso perimetrale rivendicato e ciò perché nella vasca Zed-Pleasure di le pareti laterali interne risultano unite CP_1 soltanto dalla cornice come agevolmente desumibile dalle figure tratte dalla domanda di brevetto della società convenuta.
Ciò si riverberava anche sull'effetto luci, generando una notevole differenza nell'ampiezza del fascio luminoso emesso dalle luci di entrambe le vasche, laddove la vasca di presentava un fascio di luce idoneo a coprire un angolo più ampio della CP_1 vasca rivendicata dal modello di utilità, non essendo le luci nascoste nel recesso perimetrale.
Secondo la prospettazione della società convenuta, tale differenza delle caratteristiche salienti delle vasche in comparazione escluderebbe anche profili di attività anticoncorrenziale, non ricorrenti nella fattispecie anche in considerazione della circostanza che gli elementi distintivi della vasca “Ghost System” erano già ampiamente noti prima della sua commercializzazione.
Nel dettaglio, la società convenuta evidenziava le caratteristiche principali idonee a rimarcare la differenza con il modello di utilità della società attrice, che conducevano a ritenere insussistente l'imitazione servile confusoria dedotta da controparte: “
1.la parete laterale superiore non solo non è allineata con la parete laterale inferiore, ma 5 forma anche un angolo rispetto ad essa;
2. la parete laterale superiore è collegata alla parete laterale inferiore tramite una cornice intermedia, per cui non vi è alcuna
“sottile fessura perimetrale” che divida queste due pareti;
3. le luci a LED si affacciano direttamente verso l'interno della vasca e non sono nascoste totalmente entro una “sottile fessura perimetrale”;
4. l'effetto luminoso delle luci LED è l'illuminazione diretta e diffusa della parete laterale inferiore, e non una “lama di luce” che lascia in ombra quest'ultima;
5. le bocchette dell'idromassaggio si affacciano direttamente verso l'interno della vasca, fornendo un ampio flusso di idromassaggio, e non sono al contrario nascoste entro la “sottile fessura perimetrale”;
6. il troppopieno sbocca direttamente verso l'interno della vasca e non è nascosto
“totalmente” in una “sottile fessura perimetrale”.
Si contestava altresì l'efficacia individualizzante delle caratteristiche distintive dedotte da parte attrice in quanto già utilizzate da altri operatori nel settore delle vasche ad idromassaggio.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva accertarsi la nullità del modello di utilità della poiché privo dei requisiti di brevettabilità richiesti dalla Parte_1 legge. In particolare come specificato dal tecnico di parte la rivendicazione n.1 era priva di novità in quanto “anticipata da ben sei documenti anteriori” (cfr. pag. 5 parere ing. . Ed anche le altre rivendicazioni dalla n. 2 alla numero 16 erano oggetto di Per_1 anticipazione da diversi documenti anteriori e comunque prive dei requisiti di attività inventiva e/o di sufficiente descrizione.
Pertanto, secondo parte convenuta, in conformità al parere tecnico reso dall'ing. Per_1 il modello di utilità azionato dalla società attrice doveva essere dichiarato nullo per carenza dei requisiti di novità, attività inventiva e sufficiente descrizione.
Da ultimo, parte convenuta rimarcava che la domanda di brevetto per invenzione depositata negli USA era stata oggetto di rinuncia una volta che l'ufficio statunitense competente la aveva ritenuta carente dei requisiti di brevettabilità.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice ed in via riconvenzionale chiedeva la declaratoria di nullità del modello di utilità azionato in giudizio.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa ctu e dopo il deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 04.12.2024, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, le parti discutevano oralmente la causa ed il Collegio si riservava per la decisone.
Il Collegio, dopo aver rilevato che agli atti difettava la comunicazione ex art. 122 comma 6 c.p.i., rimetteva la causa sul ruolo invitando la parte più diligente ad espletare l'adempimento della comunicazione del presente giudizio all' Controparte_9
[...]
Dopo il deposito della prescritta comunicazione ex art. 122 comma 6 c.p.i. (cfr. notifica a mezzo pec in atti), all'udienza del 14.03.2025 le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione rinunciando ai temini ex art. 190 c.p.c.
Giova premettere che la disciplina tratteggiata dal codice di proprietà industriale per i modelli di utilità è piuttosto scarna, concentrata negli artt. 82-86 c.p.c., con un meccanismo di rinvio alle norme in materia di invenzioni industriali, in quanto applicabili. 6
Ai sensi dell'art. 82 c.p.i., “Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.
E' stata esclusa di conseguenza la brevettabilità come modello di utilità di procedimenti poiché il brevetto per modello può unicamente avere ad oggetto elementi connotati da materialità. Analogamente non è stata prevista la protezione mediante modello di utilità di innovazioni chimiche, elettroniche e biotecnologiche.
Il diritto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa (art. 83 c.p.i.), che diviene titolare di una privativa della durata non superiore ai 10 anni dalla data di presentazione della domanda (con un considerevole riduzione dei tempi rispetto al titolo di brevetto per invenzione industriale).
La disciplina codicistica contempla tra i requisiti di valida brevettabilità la novità del modello e non fa alcun cenno al carattere dell'attività inventiva, sul quale è sorto contrasto in dottrina, laddove per la giurisprudenza di legittimità altro requisito di valida brevettabilità è ravvisabile nel “medesimo gradiente inventivo richiesto per le invenzioni industriali”, approdo ermeneutico imposto dal meccanismo di rinvio alle disposizioni che disciplinano le invenzioni industriali.
Ai fini della brevettabilità di un modello di utilità è sufficiente, anziché una vera e propria attività inventiva, che rispetto ad un prodotto già esistente sia riconoscibile una particolare efficacia o comodità d'impiego, in confronto a quanto già noto ed usato dalla tecnica del settore (cfr. Trib. Roma del 12.09.2001).
Non è sempre agevole distinguere tra un modello di utilità (per il quale secondo una parte della dottrina non parrebbe necessario alcun gradiente inventivo) ed alcune invenzioni appartenenti al settore tecnico della meccanica. Ed invero l'art. 84 c.p.i. prevede l'alternatività tra le due privative, di conseguenza è implicito che ciò che dà diritto alla registrazione come modello di utilità non potrà legittimare la brevettazione come invenzione e viceversa.
Il modello di utilità al quale la legge riconosce un minor grado di durata della protezione è diretto a tutelare unicamente un'idea nuova che, pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, configura diversamente un meccanismo e gli consente di fornire nuova utilità con accorgimenti che consentano un incremento di efficienza o maggiore comodità d'impiego.
I modelli di utilità e le invenzioni industriali di prodotto sono istituti qualitativamente differenziati e rigidamente contrapposti, atteso che ai fini della brevettazione dei primi il requisito della novità intrinseca o originalità non concerne il prodotto, come per le seconde, ma la forma di un prodotto già esistente e noto, che viene configurato diversamente, con soluzioni o accorgimenti non scontati, conferendogli un incremento di efficienza e una maggiore comodità d'impiego, sicchè va esclusa ogni possibilità di concorso o di passaggio da una tutela all'altra, in quanto la qualificazione di un trovato come modello di utilità esclude che esso possa qualificarsi come invenzione industriale o viceversa (cfr. Cass. n. 8510/2008).
Non vi è dubbio pertanto che la valutazione del requisito dell'originalità propria del brevetto per modello di utilità si distingue in maniera netta rispetto a quanto previsto 7 dai brevetti per invenzione, posto che il brevetto per modello di utilità non pretende, come l'invenzione, l'acquisizione di ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche, essendo il concetto innovativo tipizzato dal legislatore da valutare in funzione del mero incremento di efficienza e di comodità di impiego.
Come è stato icasticamente specificato dalla Cassazione: “La differenza fra i due brevetti, il brevetto di invenzione ed il modello di utilità, si pone su un piano qualitativo. Per il modello di utilità la novità intrinseca opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di uno strumento già noto, ancorché sia richiesto l'apporto di un'idea nuova.
Tale innovazione (l'art. 2, u.c., l.mod. parla di "concetto innovativo"), pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia, laddove configura diversamente un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità.
Essa, se non presuppone, come per l'invenzione industriale, l'acquisizione di ulteriori conoscenze scientifiche, ovvero la scoperta di un nuovo rapporto causa - effetto riproducibile in un prodotto diverso, deve comunque consistere nella realizzazione di una forma nuova di un prodotto noto, che quanto meno accresca l'utilità dallo stesso fornita” (cfr. Cass. n. 19688 del 11.09.2009, rel. . Per_2
Ciò premesso, il Collegio intende disattendere l'eccezione di inammissibilità delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta per deposito tardivo riproposta negli scritti conclusionali da parte attrice.
Invero, secondo l'istante, l'ordinanza con la quale il giudice istruttore ha concesso i suddetti termini con specifica menzione a partire dal 01.04.2021 dovrebbe essere intesa nel senso di indicare compresa nella decorrenza la stessa data apposta nell'ordinanza (01.04.2021) senza applicare la previsione di cui all'art. 155 c.p.c. che sancisce che
“nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”.
Orbene, il Collegio non condivide tale tesi che in sostanza fa dipendere l'applicazione della norma di cui al 1 comma dell'art. 155 dal fatto che sia il giudice o meno a fissare la data per l'espletamento dell'attività processuale.
In realtà, si condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la disposizione in esame nel determinare i criteri di computo della distantia temporis tra un atto e l'altro detta una disciplina uniforme per ogni categoria di termini (cfr. tra le tante Cass. sez. un. 1418/2012; Cass. n. 11302/2011, Cass. n. 6225/2005).
Infatti, il provvedimento giudiziale con il quale viene fissata la data di decorrenza del termine non può derogare alla disciplina codicistica come contemplata nella regola iuris testè esaminata, ma funge unicamente da ausilio alle parti per prendere atto della esatta decorrenza del termine indicato e pertanto non potrebbe avere una portata abrogatrice del principio generale di cui all'art. 155 c.p.c. applicabile peraltro non solo per i termini acceleratori ma anche per quelli dilatori (cfr. Cass. sez. un. 1418/2012).
Venendo al merito, il Collegio reputa che la decisione della presente controversia non può prescindere da due dati dirimenti ai fini della deliberazione della causa: gli esiti della CTU che escludono il requisito della novità del modello di utilità azionato da parte attrice e la scadenza del medesimo brevetto per modello di utilità registrato nel
2011.
Muovendo dalla relazione di perizia del prof. ing. le conclusioni a Persona_3 cui addiviene all'esito di un elaborato, che a parere del Collegio deve considerarsi 8 completo ed immune da vizi, sono inequivocabili: “il brevetto per modello di utilità in oggetto è privo del requisito della novità in quanto l'unica rivendicazione indipendente di tale modello di utilità, la 1, non risulta avere le caratteristiche di novità sulla base dell'anteriorità appena considerata ovvero del brevetto US4340982 (D1). Tale considerazione da sola è sufficiente a parere dello scrivente per stabilire la carenza di requisiti sostanziali di validità del modello di utilità identificato dal numero di concessione 0000276313” (cfr. pag. 61 CTU versata in atti).
Invero nella puntuale disamina tecnica offerta dal perito nominato dal Tribunale, il modello di privativa di parte ricorrente si appalesa privo del requisito di novità anche in relazione ad altra anteriorità a differenza di quanto vorrebbe sostenere il tecnico di parte attrice ed infatti a pag. 71 della CTU il prof. conclude che: “A parere Per_3 dello scrivente, dunque, il brevetto per modello di utilità in oggetto è privo del requisito della novità in quanto l'unica rivendicazione indipendente di tale modello di utilità, la 1, non risulta avere le caratteristiche di novità sulla base dell'anteriorità appena considerata ovvero del brevetto US4893362.”
L'approfondimento peritale si estende all'esame di un'ulteriore anteriorità che viene contestata dal tecnico di parte attrice come inidonea a distruggere la novità del brevetto azionato, ma anche sul punto il prof. perviene ad escludere il requisito della Per_3 novità in considerazione dell'anteriorità costituita dal brevetto EP1586292 che invero riproduce le peculiarità del modello di utilità brevettato da parte attrice: “..a parere dello scrivente la priorità D3 fa palesemente riferimento ad una vasca per idromassaggio (1) presentante una o più pareti laterali interne e comprendente un recesso (3-4) che si estende sostanzialmente lungo tutto il perimetro della vasca (1) in corrispondenza di dette pareti laterali interne, detto recesso perimetrale (3-4) essendo atto ad alloggiare una pluralità di bocchette di emissione (13-6-9) per l'attuazione della funzione di idromassaggio.” (cfr. pag. 75-76 ctu in atti).
Le conclusioni della CTU compendiate nel parere tecnico di esclusione di ogni profilo di novità a fronte delle ben tre anteriorità che riproducono le medesime caratteristiche del brevetto azionato (con particolare riferimento all'esistenza di un recesso perimetrale ove sono alloggiate le bocchette per l'emissione dell'acqua in modo da renderle nascoste alla vista per migliorare l'aspetto estetico della vasca) sono cruciali non solo al fine di escludere la validità del brevetto per modello di utilità di parte attrice, ma riverberano anche sotto il profilo della interferenza tra i due sistemi brevettuali.
Ed infatti se è vero che il CTU si è soffermato soltanto sul giudizio di validità
(ribadendo più volte che la domanda di brevetto per modello di utilità non prevede la ricerca di anteriorità, che nel caso di specie avrebbe già chiuso ogni questione circa il requisito di validità per la sussistenza di tre anteriorità), poiché solo in subordine gli era stato chiesto di indagare l'interferenza tra le vasche ad idromassaggio per cui è causa, comunque l'esistenza delle citate anteriorità - che riproducono integralmente la caratteristica asserita come “individualizzante” del recesso perimetrale ove nascondere le bocchette dell'acqua - consente evidentemente a parte convenuta di potere riprendere tali caratteristiche senza incorrere in contraffazione del titolo di privativa peraltro ad oggi scaduto, con le dovute differenziazioni che sono state ampiamente descritte dal tecnico di parte ing. e che sono state oggetto anche di disamina da parte del Per_1
CTU (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta). 9
Invero la mancanza di originalità del modello di utilità di parte attrice insuscettibile di attribuire pertanto una nuova utilità al tipo di vasca brevettata rispetto a quelle già esistenti da molto tempo sul mercato non impedisce alla controparte di utilizzare un sistema di vasca ad idromassaggio a cui apporta lievi ma sostanziali modifiche tali da escluderne l'interferenza (cfr. parere ing. con relativi grafici). Per_1
Parte attrice negli scritti conclusionali indugia, ben consapevole che la durata decennale del brevetto per modello di utilità non garantisce più alcuna tutela brevettuale per il futuro e che comunque il parere del CTU ha escluso ogni pretesa di contraffazione anche per il periodo di validità formale del brevetto (scaduto in data 18.09.2021 come acclarato a pag. 171 della CTU), sulla sussistenza di una condotta anticoncorrenziale sotto il profilo sia della concorrenza sleale per imitazione servile, sia per appropriazione di pregi nonché per violazione della correttezza professionale di cui all'art. 2598 comma 3 c.c..
Invero, anche tale domanda non merita accoglimento per i motivi che si intende illustrare.
Quanto alla concorrenza sleale per imitazione servile, parte attrice insiste sulla circostanza che la vasca ad idromassaggio di titolarità della convenuta fondata sul sistema denominato Talent System integrerebbe pedissequa imitazione delle caratteristiche individualizzanti e peculiari della vasca già brevettata.
Ma la prospettazione di parte attrice è falsata da un punto di partenza che è stato largamente sconfessato dall'esito complessivo di questo giudizio, vale a dire che la vasca dotata di Ghost System di parte attrice non è un prodotto originale.
Il rilievo è dirimente ai fini di escludere qualsivoglia condotta anticoncorrenziale per imitazione servile;
infatti, il difetto dei requisiti di novità ed originalità deprimono la capacità individualizzante e distintiva del prodotto indispensabile per collegare la vasca in oggetto alla impresa che la produce. Ed invero, se le caratteristiche peculiari (tra cui il recesso perimetrale ove si nascondono le bocchette per la fuoriuscita dell'acqua) sono già presenti in diversi prodotti del medesimo tipo già presenti sul mercato, non si comprende come il consumatore medio dovrebbe ricollegare quei presunti elementi distintivi alla società attrice e non ad altro concorrente.
E' di palmare evidenza che se le caratteristiche che si invocano come prettamente distintive della vasca ad idromassaggio di parte attrice non sono dotate della necessaria originalità, atteso che sin dal 1981 esisteva un'anteriorità brevettuale riproducente esattamente il sistema del recesso perimetrale ove nascondere alla vista gli ugelli per la fuoriuscita dell'acqua, non si apprezza come questo elemento possa essere individualizzante per porre in relazione la vasca in esame con la società attrice.
Il Collegio condivide un recente arresto della giurisprudenza di merito che sembra fare chiarezza sul punto nei seguenti termini: “Al fine di ritenere integrato l'illecito di imitazione servile, la novità e la capacità distintiva delle caratteristiche imitate devono essere presenti, in via cumulativa. La capacità distintiva riguarda solamente quelle forme idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, mentre la novità fa riferimento alle forme differenti a quelle già prodotte e immesse sul mercato da altri. L'oggetto dell'imitazione deve cadere sulla forma dotata di efficacia individualizzante e del carattere della novità, tenuto conto altresì degli importanti effetti della norma che, pur in mancanza di diritti di privativa, impone il contemperamento con la 10 necessità di garantire la massima competizione sul mercato. Laddove si attribuisse tutela per imitazione servile ad ogni elemento di novità esteriore del prodotto, si addiverrebbe alla conseguenza paradossale, non voluta dell'ordinamento, di attribuire tutela temporalmente illimitata a disegni o modelli non registrati. Pertanto, la necessaria coesistenza di novità e capacità distintiva del prodotto imitato deve essere accertata con particolare rigore.
La capacita distintiva del prodotto imitato si configura quando il prodotto imitato sia dotato di notorietà qualificata, presentando caratteristiche tali da distinguerlo nell'ambito della fetta di mercato interessato in quanto proveniente da un determinato produttore e non può dunque discendere dalla sola novità del prodotto, nel senso che non è sufficiente che un prodotto sia nuovo per concludere che il consumatore medio lo riconduca necessariamente a quello specifico produttore, risultando bensì necessario che la forma sia idonea a distinguere il prodotto e che abbia perciò acquisito notorietà presso il pubblico dei consumatori in misura tale da rendere plausibile l'idoneità a determinare in concreto, nella percezione del consumatore medio, un'apprezzabile relazione tra di esso e la sua origine imprenditoriale” (cfr. Trib. Genova del 22.10.2022, in giurisprudenzadelleimprese.it).
Il difetto del duplice connotato della novità e della capacità distintiva delle caratteristiche precipue della vasca brevettata da parte attrice che riproduce delle funzionalità per le vasche ad idromassaggio che esistono nel mercato dagli anni 80 ed il cui modello di utilità non è stato in grado di apportare quel gradiente di novità decisivo per il riconoscimento di un valido requisito di brevettabilità non può non riflettersi sullo stesso carattere individualizzante che è il presupposto necessario per imprimere una relazione tra il prodotto e l'impresa che lo commercializza.
Inoltre, contribuiscono ad elidere ogni profilo di concorrenza sleale per imitazione servile sia l'apposizione del marchio “Relax” alle vasche prodotte dalla società convenuta sia l'utilizzazione di una denominazione che parte attrice vorrebbe imitativa circa l'utilizzo del termine Talent System, che invero coincide con il termine denominativo della vasca “Ghost System” esclusivamente per il lemma “system” che non assume alcuna rilevanza nell'identificazione del prodotto e la cui differenziazione è garantita dal termine “Talent” che non presenta alcun margine di interferenza con la denominazione di parte attrice.
Non sussistono gli estremi nemmeno dell'attività anticoncorrenziale nella forma dell'appropriazione di pregi, consistita secondo parte attrice nella falsa attribuzione nella pubblicità del prodotto di un sistema brevettato, quando invero la società convenuta si era limitata soltanto a depositare la domanda di brevetto.
Invero, a prescindere dal rilievo che la società convenuta ha rettificato l'espressione contestata con la specificazione presente sul proprio sito internet che la tecnologia Talent System è “oggetto di domanda di brevetto” così facendo venir meno la stessa attualità della doglianza, comunque una volta escluso il profilo di validità del brevetto per modello di utilità non si apprezza quale dovrebbe essere ad oggi il pregio di cui si sarebbe appropriata la società concorrente.
Quanto infine alle doglianze circa la violazione della correttezza professionale di cui all'art. 2598 comma 3 c.c. non sembra che le condotte contestate integrino gli elementi costitutivi della concorrenza parassitaria come dedotti da parte attrice. 11
Di certo, non può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2598 comma 3 - che giova ribadire sanziona un comportamento alternativo rispetto alle attività anticoncorrenziali di cui all'art. 2598 n. 1 e n.
2 - la condotta di parte convenuta che ha depositato una domanda di brevetto che rientra nella piena facoltà della società e che peraltro l'ha vista dichiarata nulla per difetto di novità con pronuncia giudiziale.
Né tantomeno assume i connotati della scorrettezza professionale l'utilizzo di un termine che parte attrice considera “denominazione molto simile” (Talent System) sia perché è di cristallina evidenza la differenza con la denominazione del sistema di vasca ad idromassaggio della società attrice sia perché non può ricomprendersi nel paradigma di cui all'art. 2598 n. 3 ciò che è stato già dedotto come condotta funzionale all'imitazione servile.
Non sembra infine che l'utilizzo di fotografie, disegni e descrizioni della società convenuta siano strumentali a ricalcare la strategia di marketing di parte attrice, atteso che sono state ripetutamente evidenziate le scelte differenziatrici adottate dalla convenuta e tali da garantire di evitare di porsi sulla scia delle iniziative del concorrente per ricalcarne “le orme” in chiave di agganciamento parassitario.
L'esclusione di ogni aspetto contraffattorio della privativa azionata e della stessa condotta anticoncorrenziale comporta il conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla società istante.
Infine va disattesa anche la domanda riconvenzionale della parte convenuta volta ad ottenere una pronuncia di nullità del brevetto di controparte.
Difetta all'evidenza l'interesse e quindi l'eventuale utilità della pronuncia di nullità di un brevetto scaduto e quindi inidoneo alla produzione di effetti giuridici.
La cessazione del requisito di validità correlato alla scadenza elimina ogni effetto rilevante da parte di chi attualmente può occupare la fetta di mercato coperta da quel brevetto che non attribuisce più al titolare il diritto di privativa e la cui dichiarazione di nullità risulterebbe inutilmente assunta soprattutto con riferimento al periodo successivo alla scadenza medesima.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono il principio di soccombenza, con la precisazione che la domanda riconvenzionale è stata rigettata per l'intervenuta scadenza del titolo di privativa, ma invero - come peraltro appurato con la CTU in atti - questo giudizio qualora non fosse maturata la scadenza del titolo avrebbe accertato la nullità del brevetto in conformità quindi con quanto richiesto con la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia
(indeterminabile di media complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunziando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da nei CP_1 CP_1 12 confronti di disattesa ogni altra contraria istanza o eccezione, Parte_1 così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in € 6500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come già liquidate.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12699/2020 RG
PROMOSSA DA con sede legale in Nepi (VT) alla via Cassia Km 36,400, zona Parte_1 industriale località Settevene (c. f. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Improda (c.f. ), C.F._1
Raffaella Arista (c.f. ) e Renato Notari (c.f. C.F._2
), con studio in Napoli alla Corso Umberto I n. 237 C.F._3
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI con sede in Casoria (NA) alla via Vecchia Comunale n.5 (c. f. CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Ignazio Gatto (c. f. ) e Lucio Cacciapuoti (c.f. C.F._4
, con studio in Napoli alla piazza Sannazzaro n. 199/C C.F._5
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020 la (d'ora in poi, Parte_1
) conveniva in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la Parte_1 CP_1 per l'accertamento e la declaratoria della contraffazione del modello di utilità n.
[...] 276313 depositato in data 19 settembre 2011 nonché dell'attività di concorrenza sleale compiuta dalla società convenuta con richiesta di inibitoria dei prodotti in violazione del brevetto azionato, ordine di ritiro dal mercato ed altre richieste accessorie unitamente alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla società attrice.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva:
- di essere società operante dal 1976 nell'attività di commercializzazione di mobili ed accessori per l'arredo bagno ed il core business era diventato intorno agli anni '80 2 la produzione di vasche da bagno e minipiscine;
- di essersi specializzata nella produzione di vasche ad idromassaggio dotate di Ghost System, sistema sviluppato nel 2011 in collaborazione con l'architetto CP_2 capace di abbinare l'invisibilità della tecnologia ad idromassaggio ad un design fatto di forme e luci;
- che aveva depositato in data 19 settembre 2011 domanda di brevetto italiano per modello di utilità n. 276313 concesso in data 02.08.2013, costituente priorità della domanda di brevetto internazionale n. WO2013/041978 (cfr. attestato di registrazione);
- che al predetto modello di utilità aveva affiancato n. 6 modelli di design comunitario multiplo depositati in data 19.09.2021;
- che il successo delle vasche ad idromassaggio con il predetto sistema Ghost era stato determinato dall'essenzialità e pulizia delle forme congiunta all'originale effetto di luce cromoterapico, tanto che tra il 2016 ed il 2019 erano stati venduti n.4598 esemplari nelle varie linee di prodotto sviluppate negli anni;
- che il successo di tale sistema veniva consacrato nel 2016 anche con il premio
“ADI Ceramic Design Award” patrocinato dall' ; Controparte_3
- che ingenti erano stati gli investimenti per pubblicizzare il suddetto prodotto nelle manifestazioni fieristiche internazionali e sulle riviste specializzate;
- che il fatturato generato dalla vendita anche a mercati non solo europei delle vasche ad idromassaggio con sistema Ghost nei diversi modelli (Vasca REST, ZEN,
MUSE, MAYA, WAVE, PHANTOM, DREAM e FUSION) aveva superato la somma di 10 milioni di euro;
- che parte attrice era venuta a conoscenza che la competitor operante nel CP_1 medesimo settore della produzione e fornitura di complementi per l'arredo bagno aveva sviluppato vasche ad idromassaggio (denominate Zed-Pleasure) dotate di
“Talent System” tecnologia che riprendeva il sistema Ghost che sul sito internet della società convenuta riportava la seguente descrizione: “integra tutti gli elementi funzionali della vasca idromassaggio in un unico profilo ergonomico, celando gli erogatori idromassaggio, la cromoterapia a led RGB, la nuova tecnologia Natural Beauty che ossigena l'acqua e il sistema di troppopieno, tutto con un design minimalista esclusivo”;
- che la società convenuta aveva notificato con pec del 10.10.2019 all'attrice la domanda di brevetto riferita al Talent System depositata in data 10.07.2019;
- che ritenuto che tale ultimo brevetto costituiva palese contraffazione del titolo di privativa industriale già registrato dal , quest'ultima società aveva Parte_1 instaurato giudizio di merito innanzi al tribunale di Milano per ottenere la declaratoria di nullità di tale titolo brevettuale per difetto di novità;
- che il brevetto di parte convenuta non solo integrava la contraffazione del modello di utilità attoreo ma concretava anche l'ipotesi della concorrenza sleale per imitazione servile, per appropriazione dei pregi e concorrenza parassitaria dei prodotti di parte attrice.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: 3
A- In via principale
1. accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, in qualsiasi modalità, nonché ogni altra forma di utilizzazione da parte di
[...] (anche in sede di conclusioni “ ”), delle vasche a idromassaggio CP_4 CP_1 denominate incorporanti descritte in narrativa e CP_5 CP_6 raffigurate nei docc. 23 A-B e 24 (anche in sede di Conclusioni “Prodotto
Avversario”), costituiscono contraffazione del modello di utilità n. 276313 depositato in data 19 settembre 2011 ai sensi degli artt. 82 e ss. D. Lgs. n. 30/2005 per i motivi tutti esposti in narrativa (anche in sede di conclusioni “CPI”);
2. accertare e dichiarare che la produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, in qualsiasi modalità, nonché ogni altra forma di utilizzazione da parte di del CP_1 Prodotto Avversario, costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto,
3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 CPI e/o 2599 c.c.:
a. inibire alla la ulteriore la produzione, importazione, esportazione, CP_1 commercializzazione, offerta in vendita - anche on line - e pubblicizzazione, in qualsiasi modalità, nonché ogni altra forma di utilizzazione del Prodotto Avversario, ivi incluso il riferimento alla nomenclatura;
CP_6
b. ordinare alla il ritiro dal mercato nazionale, fisico e sul web, nonché da CP_1 qualunque spazio espositivo a contatto con il pubblico, del Prodotto Avversario e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, ivi incluso il riferimento alla nomenclatura , fissando un termine per l'esecuzione del CP_6 provvedimento;
c. fissare una congrua somma dovuta per ogni violazione od inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di inibitoria e di ritiro dal mercato di cui ai precedenti punti 3.a. e 3.b.;
4. ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 CPI e/o 2599 c.c.,
a. ordinare la distruzione a spese della di tutti gli esemplari di Prodotto CP_1
Avversario che dovessero essere rinvenuti sia presso i locali della medesima sia presso terzi e su tutto il territorio nazionale, nonché dei mezzi adibiti alla produzione del
Prodotto Avversario e del relativo materiale di vendita e pubblicitario, fissando un termine per l'esecuzione del provvedimento;
5. ai sensi dell'art. 125 CPI e/o 2600 c.c.:
a. condannare la alla retroversione degli utili derivanti dalla CP_1 commercializzazione del Prodotto Avversario ed al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi dalla , anche morali, quantificati in quella somma che sarà ritenuta CP_7 di giustizia, sia in base alle risultanze processuali sia in base ad una valutazione equitativa;
6. ai sensi dell'art. 126 CPI e/o 2600 c.c.:
a. disporre comunque a cura ed a spese della la pubblicazione sui siti CP_1 istituzionali della e della , nonché sul quotidiano nelle CP_7 CP_1 CP_8 4 dimensioni pari ad almeno due moduli ed in caratteri doppi rispetto al normale, di un idoneo avviso teso ad informare il pubblico della violazione dei diritti della , CP_7 nonché dell'emananda sentenza;
nell'ipotesi in cui la non ottemperasse CP_1 all'ordine del giudice entro cinque giorni dall'emananda sentenza, disporre che vi potrà provvedere direttamente la , a propria cura e spese, con diritto a CP_7 ripetere le relative spese a semplice presentazione di fattura"…
D- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge”.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di costituzione e risposta CP_1 con domanda riconvenzionale.
Dopo aver segnalato di essere da più di venti anni nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di manufatti sanitari, tra i quali anche vasche ad idromassaggio coniugando da sempre l'attenzione alle linee estetiche unitamente ai profili tecnologici più innovativi, ha dedotto di aver tutelato la tecnologia del Talent
System per le vasche ad idromassaggio depositando domanda di brevetto per invenzione in data 10.07.2019 e di averla parzialmente modificata in data 18.05.2020 e così di aver sviluppato una linea di vasche ad idromassaggio denominata
[...]
”. CP_5
La principale contestazione sollevata da parte convenuta onde escludere ogni profilo di interferenza con l'ambito di privativa del modello per utilità della società attrice riguardava il difetto nella vasca Zed-Pleasure del recesso perimetrale, che si atteggia come caratteristica essenziale della vasca di titolarità della e che Parte_1 escluderebbe - secondo parte convenuta - l'interferenza con la rivendicazione indipendente 1 del modello di utilità.
Come peraltro specificato nel parere tecnico allegato alla comparsa, non ricorrerebbe nella fattispecie nemmeno la contraffazione in forma equivalente del modello di utilità, non sussistendo caratteristiche equivalenti al recesso perimetrale rivendicato e ciò perché nella vasca Zed-Pleasure di le pareti laterali interne risultano unite CP_1 soltanto dalla cornice come agevolmente desumibile dalle figure tratte dalla domanda di brevetto della società convenuta.
Ciò si riverberava anche sull'effetto luci, generando una notevole differenza nell'ampiezza del fascio luminoso emesso dalle luci di entrambe le vasche, laddove la vasca di presentava un fascio di luce idoneo a coprire un angolo più ampio della CP_1 vasca rivendicata dal modello di utilità, non essendo le luci nascoste nel recesso perimetrale.
Secondo la prospettazione della società convenuta, tale differenza delle caratteristiche salienti delle vasche in comparazione escluderebbe anche profili di attività anticoncorrenziale, non ricorrenti nella fattispecie anche in considerazione della circostanza che gli elementi distintivi della vasca “Ghost System” erano già ampiamente noti prima della sua commercializzazione.
Nel dettaglio, la società convenuta evidenziava le caratteristiche principali idonee a rimarcare la differenza con il modello di utilità della società attrice, che conducevano a ritenere insussistente l'imitazione servile confusoria dedotta da controparte: “
1.la parete laterale superiore non solo non è allineata con la parete laterale inferiore, ma 5 forma anche un angolo rispetto ad essa;
2. la parete laterale superiore è collegata alla parete laterale inferiore tramite una cornice intermedia, per cui non vi è alcuna
“sottile fessura perimetrale” che divida queste due pareti;
3. le luci a LED si affacciano direttamente verso l'interno della vasca e non sono nascoste totalmente entro una “sottile fessura perimetrale”;
4. l'effetto luminoso delle luci LED è l'illuminazione diretta e diffusa della parete laterale inferiore, e non una “lama di luce” che lascia in ombra quest'ultima;
5. le bocchette dell'idromassaggio si affacciano direttamente verso l'interno della vasca, fornendo un ampio flusso di idromassaggio, e non sono al contrario nascoste entro la “sottile fessura perimetrale”;
6. il troppopieno sbocca direttamente verso l'interno della vasca e non è nascosto
“totalmente” in una “sottile fessura perimetrale”.
Si contestava altresì l'efficacia individualizzante delle caratteristiche distintive dedotte da parte attrice in quanto già utilizzate da altri operatori nel settore delle vasche ad idromassaggio.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva accertarsi la nullità del modello di utilità della poiché privo dei requisiti di brevettabilità richiesti dalla Parte_1 legge. In particolare come specificato dal tecnico di parte la rivendicazione n.1 era priva di novità in quanto “anticipata da ben sei documenti anteriori” (cfr. pag. 5 parere ing. . Ed anche le altre rivendicazioni dalla n. 2 alla numero 16 erano oggetto di Per_1 anticipazione da diversi documenti anteriori e comunque prive dei requisiti di attività inventiva e/o di sufficiente descrizione.
Pertanto, secondo parte convenuta, in conformità al parere tecnico reso dall'ing. Per_1 il modello di utilità azionato dalla società attrice doveva essere dichiarato nullo per carenza dei requisiti di novità, attività inventiva e sufficiente descrizione.
Da ultimo, parte convenuta rimarcava che la domanda di brevetto per invenzione depositata negli USA era stata oggetto di rinuncia una volta che l'ufficio statunitense competente la aveva ritenuta carente dei requisiti di brevettabilità.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice ed in via riconvenzionale chiedeva la declaratoria di nullità del modello di utilità azionato in giudizio.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa ctu e dopo il deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 04.12.2024, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, le parti discutevano oralmente la causa ed il Collegio si riservava per la decisone.
Il Collegio, dopo aver rilevato che agli atti difettava la comunicazione ex art. 122 comma 6 c.p.i., rimetteva la causa sul ruolo invitando la parte più diligente ad espletare l'adempimento della comunicazione del presente giudizio all' Controparte_9
[...]
Dopo il deposito della prescritta comunicazione ex art. 122 comma 6 c.p.i. (cfr. notifica a mezzo pec in atti), all'udienza del 14.03.2025 le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione rinunciando ai temini ex art. 190 c.p.c.
Giova premettere che la disciplina tratteggiata dal codice di proprietà industriale per i modelli di utilità è piuttosto scarna, concentrata negli artt. 82-86 c.p.c., con un meccanismo di rinvio alle norme in materia di invenzioni industriali, in quanto applicabili. 6
Ai sensi dell'art. 82 c.p.i., “Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.
E' stata esclusa di conseguenza la brevettabilità come modello di utilità di procedimenti poiché il brevetto per modello può unicamente avere ad oggetto elementi connotati da materialità. Analogamente non è stata prevista la protezione mediante modello di utilità di innovazioni chimiche, elettroniche e biotecnologiche.
Il diritto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa (art. 83 c.p.i.), che diviene titolare di una privativa della durata non superiore ai 10 anni dalla data di presentazione della domanda (con un considerevole riduzione dei tempi rispetto al titolo di brevetto per invenzione industriale).
La disciplina codicistica contempla tra i requisiti di valida brevettabilità la novità del modello e non fa alcun cenno al carattere dell'attività inventiva, sul quale è sorto contrasto in dottrina, laddove per la giurisprudenza di legittimità altro requisito di valida brevettabilità è ravvisabile nel “medesimo gradiente inventivo richiesto per le invenzioni industriali”, approdo ermeneutico imposto dal meccanismo di rinvio alle disposizioni che disciplinano le invenzioni industriali.
Ai fini della brevettabilità di un modello di utilità è sufficiente, anziché una vera e propria attività inventiva, che rispetto ad un prodotto già esistente sia riconoscibile una particolare efficacia o comodità d'impiego, in confronto a quanto già noto ed usato dalla tecnica del settore (cfr. Trib. Roma del 12.09.2001).
Non è sempre agevole distinguere tra un modello di utilità (per il quale secondo una parte della dottrina non parrebbe necessario alcun gradiente inventivo) ed alcune invenzioni appartenenti al settore tecnico della meccanica. Ed invero l'art. 84 c.p.i. prevede l'alternatività tra le due privative, di conseguenza è implicito che ciò che dà diritto alla registrazione come modello di utilità non potrà legittimare la brevettazione come invenzione e viceversa.
Il modello di utilità al quale la legge riconosce un minor grado di durata della protezione è diretto a tutelare unicamente un'idea nuova che, pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, configura diversamente un meccanismo e gli consente di fornire nuova utilità con accorgimenti che consentano un incremento di efficienza o maggiore comodità d'impiego.
I modelli di utilità e le invenzioni industriali di prodotto sono istituti qualitativamente differenziati e rigidamente contrapposti, atteso che ai fini della brevettazione dei primi il requisito della novità intrinseca o originalità non concerne il prodotto, come per le seconde, ma la forma di un prodotto già esistente e noto, che viene configurato diversamente, con soluzioni o accorgimenti non scontati, conferendogli un incremento di efficienza e una maggiore comodità d'impiego, sicchè va esclusa ogni possibilità di concorso o di passaggio da una tutela all'altra, in quanto la qualificazione di un trovato come modello di utilità esclude che esso possa qualificarsi come invenzione industriale o viceversa (cfr. Cass. n. 8510/2008).
Non vi è dubbio pertanto che la valutazione del requisito dell'originalità propria del brevetto per modello di utilità si distingue in maniera netta rispetto a quanto previsto 7 dai brevetti per invenzione, posto che il brevetto per modello di utilità non pretende, come l'invenzione, l'acquisizione di ulteriori conoscenze tecnico-scientifiche, essendo il concetto innovativo tipizzato dal legislatore da valutare in funzione del mero incremento di efficienza e di comodità di impiego.
Come è stato icasticamente specificato dalla Cassazione: “La differenza fra i due brevetti, il brevetto di invenzione ed il modello di utilità, si pone su un piano qualitativo. Per il modello di utilità la novità intrinseca opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di uno strumento già noto, ancorché sia richiesto l'apporto di un'idea nuova.
Tale innovazione (l'art. 2, u.c., l.mod. parla di "concetto innovativo"), pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia, laddove configura diversamente un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità.
Essa, se non presuppone, come per l'invenzione industriale, l'acquisizione di ulteriori conoscenze scientifiche, ovvero la scoperta di un nuovo rapporto causa - effetto riproducibile in un prodotto diverso, deve comunque consistere nella realizzazione di una forma nuova di un prodotto noto, che quanto meno accresca l'utilità dallo stesso fornita” (cfr. Cass. n. 19688 del 11.09.2009, rel. . Per_2
Ciò premesso, il Collegio intende disattendere l'eccezione di inammissibilità delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta per deposito tardivo riproposta negli scritti conclusionali da parte attrice.
Invero, secondo l'istante, l'ordinanza con la quale il giudice istruttore ha concesso i suddetti termini con specifica menzione a partire dal 01.04.2021 dovrebbe essere intesa nel senso di indicare compresa nella decorrenza la stessa data apposta nell'ordinanza (01.04.2021) senza applicare la previsione di cui all'art. 155 c.p.c. che sancisce che
“nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”.
Orbene, il Collegio non condivide tale tesi che in sostanza fa dipendere l'applicazione della norma di cui al 1 comma dell'art. 155 dal fatto che sia il giudice o meno a fissare la data per l'espletamento dell'attività processuale.
In realtà, si condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che la disposizione in esame nel determinare i criteri di computo della distantia temporis tra un atto e l'altro detta una disciplina uniforme per ogni categoria di termini (cfr. tra le tante Cass. sez. un. 1418/2012; Cass. n. 11302/2011, Cass. n. 6225/2005).
Infatti, il provvedimento giudiziale con il quale viene fissata la data di decorrenza del termine non può derogare alla disciplina codicistica come contemplata nella regola iuris testè esaminata, ma funge unicamente da ausilio alle parti per prendere atto della esatta decorrenza del termine indicato e pertanto non potrebbe avere una portata abrogatrice del principio generale di cui all'art. 155 c.p.c. applicabile peraltro non solo per i termini acceleratori ma anche per quelli dilatori (cfr. Cass. sez. un. 1418/2012).
Venendo al merito, il Collegio reputa che la decisione della presente controversia non può prescindere da due dati dirimenti ai fini della deliberazione della causa: gli esiti della CTU che escludono il requisito della novità del modello di utilità azionato da parte attrice e la scadenza del medesimo brevetto per modello di utilità registrato nel
2011.
Muovendo dalla relazione di perizia del prof. ing. le conclusioni a Persona_3 cui addiviene all'esito di un elaborato, che a parere del Collegio deve considerarsi 8 completo ed immune da vizi, sono inequivocabili: “il brevetto per modello di utilità in oggetto è privo del requisito della novità in quanto l'unica rivendicazione indipendente di tale modello di utilità, la 1, non risulta avere le caratteristiche di novità sulla base dell'anteriorità appena considerata ovvero del brevetto US4340982 (D1). Tale considerazione da sola è sufficiente a parere dello scrivente per stabilire la carenza di requisiti sostanziali di validità del modello di utilità identificato dal numero di concessione 0000276313” (cfr. pag. 61 CTU versata in atti).
Invero nella puntuale disamina tecnica offerta dal perito nominato dal Tribunale, il modello di privativa di parte ricorrente si appalesa privo del requisito di novità anche in relazione ad altra anteriorità a differenza di quanto vorrebbe sostenere il tecnico di parte attrice ed infatti a pag. 71 della CTU il prof. conclude che: “A parere Per_3 dello scrivente, dunque, il brevetto per modello di utilità in oggetto è privo del requisito della novità in quanto l'unica rivendicazione indipendente di tale modello di utilità, la 1, non risulta avere le caratteristiche di novità sulla base dell'anteriorità appena considerata ovvero del brevetto US4893362.”
L'approfondimento peritale si estende all'esame di un'ulteriore anteriorità che viene contestata dal tecnico di parte attrice come inidonea a distruggere la novità del brevetto azionato, ma anche sul punto il prof. perviene ad escludere il requisito della Per_3 novità in considerazione dell'anteriorità costituita dal brevetto EP1586292 che invero riproduce le peculiarità del modello di utilità brevettato da parte attrice: “..a parere dello scrivente la priorità D3 fa palesemente riferimento ad una vasca per idromassaggio (1) presentante una o più pareti laterali interne e comprendente un recesso (3-4) che si estende sostanzialmente lungo tutto il perimetro della vasca (1) in corrispondenza di dette pareti laterali interne, detto recesso perimetrale (3-4) essendo atto ad alloggiare una pluralità di bocchette di emissione (13-6-9) per l'attuazione della funzione di idromassaggio.” (cfr. pag. 75-76 ctu in atti).
Le conclusioni della CTU compendiate nel parere tecnico di esclusione di ogni profilo di novità a fronte delle ben tre anteriorità che riproducono le medesime caratteristiche del brevetto azionato (con particolare riferimento all'esistenza di un recesso perimetrale ove sono alloggiate le bocchette per l'emissione dell'acqua in modo da renderle nascoste alla vista per migliorare l'aspetto estetico della vasca) sono cruciali non solo al fine di escludere la validità del brevetto per modello di utilità di parte attrice, ma riverberano anche sotto il profilo della interferenza tra i due sistemi brevettuali.
Ed infatti se è vero che il CTU si è soffermato soltanto sul giudizio di validità
(ribadendo più volte che la domanda di brevetto per modello di utilità non prevede la ricerca di anteriorità, che nel caso di specie avrebbe già chiuso ogni questione circa il requisito di validità per la sussistenza di tre anteriorità), poiché solo in subordine gli era stato chiesto di indagare l'interferenza tra le vasche ad idromassaggio per cui è causa, comunque l'esistenza delle citate anteriorità - che riproducono integralmente la caratteristica asserita come “individualizzante” del recesso perimetrale ove nascondere le bocchette dell'acqua - consente evidentemente a parte convenuta di potere riprendere tali caratteristiche senza incorrere in contraffazione del titolo di privativa peraltro ad oggi scaduto, con le dovute differenziazioni che sono state ampiamente descritte dal tecnico di parte ing. e che sono state oggetto anche di disamina da parte del Per_1
CTU (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione e risposta della società convenuta). 9
Invero la mancanza di originalità del modello di utilità di parte attrice insuscettibile di attribuire pertanto una nuova utilità al tipo di vasca brevettata rispetto a quelle già esistenti da molto tempo sul mercato non impedisce alla controparte di utilizzare un sistema di vasca ad idromassaggio a cui apporta lievi ma sostanziali modifiche tali da escluderne l'interferenza (cfr. parere ing. con relativi grafici). Per_1
Parte attrice negli scritti conclusionali indugia, ben consapevole che la durata decennale del brevetto per modello di utilità non garantisce più alcuna tutela brevettuale per il futuro e che comunque il parere del CTU ha escluso ogni pretesa di contraffazione anche per il periodo di validità formale del brevetto (scaduto in data 18.09.2021 come acclarato a pag. 171 della CTU), sulla sussistenza di una condotta anticoncorrenziale sotto il profilo sia della concorrenza sleale per imitazione servile, sia per appropriazione di pregi nonché per violazione della correttezza professionale di cui all'art. 2598 comma 3 c.c..
Invero, anche tale domanda non merita accoglimento per i motivi che si intende illustrare.
Quanto alla concorrenza sleale per imitazione servile, parte attrice insiste sulla circostanza che la vasca ad idromassaggio di titolarità della convenuta fondata sul sistema denominato Talent System integrerebbe pedissequa imitazione delle caratteristiche individualizzanti e peculiari della vasca già brevettata.
Ma la prospettazione di parte attrice è falsata da un punto di partenza che è stato largamente sconfessato dall'esito complessivo di questo giudizio, vale a dire che la vasca dotata di Ghost System di parte attrice non è un prodotto originale.
Il rilievo è dirimente ai fini di escludere qualsivoglia condotta anticoncorrenziale per imitazione servile;
infatti, il difetto dei requisiti di novità ed originalità deprimono la capacità individualizzante e distintiva del prodotto indispensabile per collegare la vasca in oggetto alla impresa che la produce. Ed invero, se le caratteristiche peculiari (tra cui il recesso perimetrale ove si nascondono le bocchette per la fuoriuscita dell'acqua) sono già presenti in diversi prodotti del medesimo tipo già presenti sul mercato, non si comprende come il consumatore medio dovrebbe ricollegare quei presunti elementi distintivi alla società attrice e non ad altro concorrente.
E' di palmare evidenza che se le caratteristiche che si invocano come prettamente distintive della vasca ad idromassaggio di parte attrice non sono dotate della necessaria originalità, atteso che sin dal 1981 esisteva un'anteriorità brevettuale riproducente esattamente il sistema del recesso perimetrale ove nascondere alla vista gli ugelli per la fuoriuscita dell'acqua, non si apprezza come questo elemento possa essere individualizzante per porre in relazione la vasca in esame con la società attrice.
Il Collegio condivide un recente arresto della giurisprudenza di merito che sembra fare chiarezza sul punto nei seguenti termini: “Al fine di ritenere integrato l'illecito di imitazione servile, la novità e la capacità distintiva delle caratteristiche imitate devono essere presenti, in via cumulativa. La capacità distintiva riguarda solamente quelle forme idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, mentre la novità fa riferimento alle forme differenti a quelle già prodotte e immesse sul mercato da altri. L'oggetto dell'imitazione deve cadere sulla forma dotata di efficacia individualizzante e del carattere della novità, tenuto conto altresì degli importanti effetti della norma che, pur in mancanza di diritti di privativa, impone il contemperamento con la 10 necessità di garantire la massima competizione sul mercato. Laddove si attribuisse tutela per imitazione servile ad ogni elemento di novità esteriore del prodotto, si addiverrebbe alla conseguenza paradossale, non voluta dell'ordinamento, di attribuire tutela temporalmente illimitata a disegni o modelli non registrati. Pertanto, la necessaria coesistenza di novità e capacità distintiva del prodotto imitato deve essere accertata con particolare rigore.
La capacita distintiva del prodotto imitato si configura quando il prodotto imitato sia dotato di notorietà qualificata, presentando caratteristiche tali da distinguerlo nell'ambito della fetta di mercato interessato in quanto proveniente da un determinato produttore e non può dunque discendere dalla sola novità del prodotto, nel senso che non è sufficiente che un prodotto sia nuovo per concludere che il consumatore medio lo riconduca necessariamente a quello specifico produttore, risultando bensì necessario che la forma sia idonea a distinguere il prodotto e che abbia perciò acquisito notorietà presso il pubblico dei consumatori in misura tale da rendere plausibile l'idoneità a determinare in concreto, nella percezione del consumatore medio, un'apprezzabile relazione tra di esso e la sua origine imprenditoriale” (cfr. Trib. Genova del 22.10.2022, in giurisprudenzadelleimprese.it).
Il difetto del duplice connotato della novità e della capacità distintiva delle caratteristiche precipue della vasca brevettata da parte attrice che riproduce delle funzionalità per le vasche ad idromassaggio che esistono nel mercato dagli anni 80 ed il cui modello di utilità non è stato in grado di apportare quel gradiente di novità decisivo per il riconoscimento di un valido requisito di brevettabilità non può non riflettersi sullo stesso carattere individualizzante che è il presupposto necessario per imprimere una relazione tra il prodotto e l'impresa che lo commercializza.
Inoltre, contribuiscono ad elidere ogni profilo di concorrenza sleale per imitazione servile sia l'apposizione del marchio “Relax” alle vasche prodotte dalla società convenuta sia l'utilizzazione di una denominazione che parte attrice vorrebbe imitativa circa l'utilizzo del termine Talent System, che invero coincide con il termine denominativo della vasca “Ghost System” esclusivamente per il lemma “system” che non assume alcuna rilevanza nell'identificazione del prodotto e la cui differenziazione è garantita dal termine “Talent” che non presenta alcun margine di interferenza con la denominazione di parte attrice.
Non sussistono gli estremi nemmeno dell'attività anticoncorrenziale nella forma dell'appropriazione di pregi, consistita secondo parte attrice nella falsa attribuzione nella pubblicità del prodotto di un sistema brevettato, quando invero la società convenuta si era limitata soltanto a depositare la domanda di brevetto.
Invero, a prescindere dal rilievo che la società convenuta ha rettificato l'espressione contestata con la specificazione presente sul proprio sito internet che la tecnologia Talent System è “oggetto di domanda di brevetto” così facendo venir meno la stessa attualità della doglianza, comunque una volta escluso il profilo di validità del brevetto per modello di utilità non si apprezza quale dovrebbe essere ad oggi il pregio di cui si sarebbe appropriata la società concorrente.
Quanto infine alle doglianze circa la violazione della correttezza professionale di cui all'art. 2598 comma 3 c.c. non sembra che le condotte contestate integrino gli elementi costitutivi della concorrenza parassitaria come dedotti da parte attrice. 11
Di certo, non può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2598 comma 3 - che giova ribadire sanziona un comportamento alternativo rispetto alle attività anticoncorrenziali di cui all'art. 2598 n. 1 e n.
2 - la condotta di parte convenuta che ha depositato una domanda di brevetto che rientra nella piena facoltà della società e che peraltro l'ha vista dichiarata nulla per difetto di novità con pronuncia giudiziale.
Né tantomeno assume i connotati della scorrettezza professionale l'utilizzo di un termine che parte attrice considera “denominazione molto simile” (Talent System) sia perché è di cristallina evidenza la differenza con la denominazione del sistema di vasca ad idromassaggio della società attrice sia perché non può ricomprendersi nel paradigma di cui all'art. 2598 n. 3 ciò che è stato già dedotto come condotta funzionale all'imitazione servile.
Non sembra infine che l'utilizzo di fotografie, disegni e descrizioni della società convenuta siano strumentali a ricalcare la strategia di marketing di parte attrice, atteso che sono state ripetutamente evidenziate le scelte differenziatrici adottate dalla convenuta e tali da garantire di evitare di porsi sulla scia delle iniziative del concorrente per ricalcarne “le orme” in chiave di agganciamento parassitario.
L'esclusione di ogni aspetto contraffattorio della privativa azionata e della stessa condotta anticoncorrenziale comporta il conseguente rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla società istante.
Infine va disattesa anche la domanda riconvenzionale della parte convenuta volta ad ottenere una pronuncia di nullità del brevetto di controparte.
Difetta all'evidenza l'interesse e quindi l'eventuale utilità della pronuncia di nullità di un brevetto scaduto e quindi inidoneo alla produzione di effetti giuridici.
La cessazione del requisito di validità correlato alla scadenza elimina ogni effetto rilevante da parte di chi attualmente può occupare la fetta di mercato coperta da quel brevetto che non attribuisce più al titolare il diritto di privativa e la cui dichiarazione di nullità risulterebbe inutilmente assunta soprattutto con riferimento al periodo successivo alla scadenza medesima.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono il principio di soccombenza, con la precisazione che la domanda riconvenzionale è stata rigettata per l'intervenuta scadenza del titolo di privativa, ma invero - come peraltro appurato con la CTU in atti - questo giudizio qualora non fosse maturata la scadenza del titolo avrebbe accertato la nullità del brevetto in conformità quindi con quanto richiesto con la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia
(indeterminabile di media complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, pronunziando definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da nei CP_1 CP_1 12 confronti di disattesa ogni altra contraria istanza o eccezione, Parte_1 così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 che si liquidano in € 6500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come già liquidate.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA