Sentenza 26 giugno 1972
Massime • 4
La SIAE ( societa italiana autori e editori) deve considerarsi ente pubblico economico giacche essa esercita a scopo diretto di lucro un'attivita imprenditoriale retribuita nel campo della produzione di servizi, consistente nell'accertamento, riscossione e ripartizione fra gli associati, previa detrazione delle relative imposte, dei proventi dei diritti di autore loro dovuti, agendo in regime di concorrenza con gli stessi autori e editori che sono liberi di avvalersi o meno della sua opera. ( Conf 361'69, mass n 338378).*
L'art 429 n 3, cod proc civ, nello stabilire la Competenza dell'autorita giudiziaria per le controversie relative a rapporti di lavoro o di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali, non ha riguardo all'esistenza o meno di un contratto di lavoro o ad un provvedimento amministrativo di inquadramento, bensi al provvedimento legislativo (legge 16 giugno 1938, n 1303) il quale, col revocare il divieto di associazione sancito dall'art 3 RD 1 luglio 1926 n 1130, e con l'ammettere la Competenza del giudice ordinario, inquadro nella disciplina giuridica sindacale, per quanto atteneva ai rapporti di lavoro o d'impiego, gli enti pubblici comunque considerati i quali operassero nel campo della produzione e svolgessero un'attivita economica in regime di concorrenza. ( V 2896'71, mass n 354134; Conf 205'61).*
A seguito della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale degli artt 2948 n 4 e 2955 n 2, e 2956 n 1, cod civ, per la parte in cui tali norme consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione iniziasse a decorrere durante il rapporto di lavoro subordinato, il calcolo per la decorrenza del periodo prescrizionale va fatto partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi tener conto della circostanza che di fatto fra il sorgere del credito e la data della citazione introduttiva del giudizio sia gia decorso un lasso di tempo pari o superiore al periodo prescrizionale. ( V 1930'69, mass n 341081).*
I contratti collettivi corporativi, aventi efficacia obbligatoria erga omnes, contengono le Disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme del codice civile concernenti la disciplina del lavoro ed alle norme richiamate dallo stesso codice. Pertanto essi integrano anche la disciplina contenuta nel RDL 13 novembre 1924 n 1825 (legge sull'impiego privato). ( fattispecie riguardante stipendio, indennita di anzianita, gratifica natalizia ed altre, spettanti a un impiegato della SIAE non inquadrato nei ruoli organici, per il quale quindi benche non trovasse applicazione il regolamento del personale dell'ente, si applicava comunque la normativa di legge sull'impiego privato, integrata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/1972, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1972 |
Testo completo
A seguito della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale degli artt 2948 n 4 e 2955 n 2, e 2956 n 1, cod civ, per la parte in cui tali norme consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione iniziasse a decorrere durante il rapporto di lavoro subordinato, il calcolo per la decorrenza del periodo prescrizionale va fatto partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi tener conto della circostanza che di fatto fra il sorgere del credito e la data della citazione introduttiva del giudizio sia gia decorso un lasso di tempo pari o superiore al periodo prescrizionale. ( V 1930'69, mass n 341081).*