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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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Art. 119. (( (Risoluzione del concordato).)) (( 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o piu' creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo. ))
2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo. ))
Commentari • 42
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 marzo 2022 · 3.7741246
[…] possa legittimamente determinare la coesistenza di due procedure con due distinte masse, quella concordataria originaria e quella fallimentare successiva, eventualmente inclusiva anche di beni non considerati nella proposta concordataria; - ulteriore elemento interpretativo a sostegno della soluzione preclusiva della dichiarazione di fallimento in assenza di previa risoluzione dovrebbe poi evincersi dall'inserimento nell'art. 119 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, da parte del d.lgs. 147/2020, del settimo comma, secondo il quale "il Tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, […]
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Giurisprudenza • 240
- 1. Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/04/2023, n. 114Provvedimento: […] Secondo la Cassazione neppure possono trarsi elementi a sostegno della preclusione del TO senza risoluzione del concordato dalla disciplina dettata dall'art. 119 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni), relativo alla risoluzione del concordato, il cui comma 7 stabilisce che "il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato", venendo in considerazione una disciplina che, al di là della sua inapplicabilità alla presente fattispecie, si caratterizza per la discontinuità rispetto a quella previgente e quindi non può avere alcuna influenza ermeneutica nel caso oggetto di giudizio.Leggi di più...
- giudizio di rinvio·
- risoluzione concordato·
- insolvenza·
- iniziativa PM·
- art. 186 l.f.·
- fallimento·
- art. 137 l.f.·
- reclamo ex art. 18 l.f.·
- concordato preventivo·
- principio di diritto