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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3022-1
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3022-1/2024 promosso da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALLAIOLI FABRIZIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CANESCHI ALESSIO e dell'avv.
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Nicoletta Marino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti per sciogliere la riserva,
rilevato che – in pendenza del procedimento di separazione dalla moglie – il signor ha articolato istanza cautelare al fine di sentir pronunciare i Parte_1 provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. per l'assegnazione a sé della casa familiare e ex art. 473 bis 69 e seguenti c.p.c. in danno della signora CP_1
considerato che, a fondamento della domanda cautelare, il signor allegava Pt_1 di aver subito negli anni reiterate ingiurie, vessazioni morali e materiali oltre che violenze, il tutto approfittandosi la resistente della condizione del marito, affetto da grave malattia psichica, per la quale gli veniva anche riconosciuta l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%; rilevato che il signor rilevava di aver sporto da ultimo denuncia penale il Pt_1
2.4.2024 e in data 31.05.2024 per il reato di stalking;
considerato che, nel costituirsi in giudizio nel procedimento cautelare, la signora chiedeva rigettarsi l'istanza cautelare contestando quanto allegato a CP_1 proprio carico e dando atto dei rapporti fortemente conflittuali da tempo sussistenti tra i coniugi e delle condotte maltrattanti del marito, intensificatesi negli ultimi anni in ragione della sua patologia e nonostante l'ausilio costante
1 ricevuto dalla moglie, la quale a sua volta provvedeva a sporgere querele, da ultimo in data 25.1.2024; inoltre, la signora contestava la rilevanza ai fini decidere dei file audio CP_1 allegati dal ricorrente, trattandosi di poche registrazioni a fronte della durata del matrimonio e di episodi comunque verificatisi all'esito delle condotte del marito;
considerato che all'esito dell'udienza di comparizione del 22.1.2025 veniva disposta ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti;
valutate le allegazioni delle parti e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria documentale oltre che delle dichiarazioni testimoniali raccolte alle udienze del
22.1.2025 e del 12.2.2025;
ritenuta esauriente al fine del decidere l'istruttoria compiuta;
***
Tanto premesso, vi è da osservare quanto segue:
1. Va in via preliminare osservato che alcun provvedimento deve essere reso, ex art. 473 bis 15 c.p.c., quanto all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di bene immobile pacificamente di proprietà esclusiva del ricorrente e la cui disponibilità deve seguire il regime proprietario;
2. Ciò posto, è noto che integrano il “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di cui all'art. 473 bis 69 c.c. le condotte perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro (o di altro convivente) tali da ingenerare il timore di subire violenza;
3. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di cui agli atti difensivi oltre che di quanto risulta all'esame dei documenti depositati, appare evidente che la vita matrimoniale dei due coniugi sia stata, specificamente di recente, contraddistinta da discussioni e litigi particolarmente accesi, anche frutto della significativa animosità caratteriale di entrambe le parti, quale è emersa anche in sede di comparizione delle parti, oltre che della condizione di salute psichica del ricorrente. Le allegazioni portate in causa vanno dunque lette nel particolare contesto familiare delle parti, che, nel tempo, hanno raggiunto un peculiare equilibrio di relazione, pur estremamente disfunzionale, ma certamente accettato da entrambi i coniugi.
Per quanto appare poi dalla narrazione proposta da entrambe le parti (come anche attestata dalle reciproche querele e dagli accessi al Pronto Soccorso)
l'equilibrio è da ultimo risultato sempre più precario, andandosi disgregandosi con significativa accentuazione del conflitto interpersonale.
Pur nella delineata visione prospettica, ritiene il Tribunale che il complessivo esame degli atti istruttori compiuti nel corso del procedimento determini l'accoglimento della domanda cautelare proposta dal signor Parte_2
2 I testimoni indotti dalla parte resistente, signori e Tes_1 _2
, pur dichiaratisi amici da lunga data della signora e pur avendo
[...] CP_1 narrato di frequentazioni con i coniugi che in alcuni periodi sono state anche intense, nulla hanno allegato quanto a condotte di reciproca aggressività o a situazioni (pur evocate dalla ricorrente) nelle quali il signor avrebbe tenuto Pt_1 atteggiamenti maltrattanti nei confronti della moglie (vedi le dichiarazioni testimoniali di - “[…] ho frequentato la loro casa, siamo usciti Testimone_2 anche insieme con la mia famiglia, questo fino a due/tre anni fa;
non ho mai assistito a litigi tra le parti né a situazioni conflittuali;
Sono stato tante volte a casa loro, anche con mia madre e la mia ragazza, abbiamo a volte anche festeggiato il Capodanno insieme a casa;
ADR: non vado a casa loro da circa un anno e mezzo/due anni;
di recente ci siamo visti per strada occasionalmente;
neanche in queste situazioni ho assistito a litigi tra i due né ho ravvisato atteggiamenti di timore da parte dell'uno nei riguardi dell'altro […]. con la PE mi sento per telefono, lei mi racconta che ha problemi con ma Pt_1 genericamente senza nessun particolare […] non mi ricordo di che tipo di problemi si trattasse, né io gliel'ho chiesto, meglio che non so niente”. (vedi verbale di causa del
22.1.2025) – e di - “[…] Sono stato in casa loro circa due settimane, Tes_1 prima della pandemia, dato che si sono staccate le mattonelle in casa loro;
non ho mai sentito litigi tra loro, né ho assistito aggressività reciproca […] non ho mai sentito litigi tra loro, giuro, almeno per il tempo in cui assistevo o lo portavo all'ospedale”). Pt_1
Si tratta di racconti riferiti a situazioni non specificamente recenti, che delineano, per allora, una condizione familiare apparentemente serena, quanto meno nelle relazioni tenute dai coniugi nella sfera pubblica e in presenza di terzi.
Quanto invece alla dichiarazione testimoniale del signor Testimone_3 escusso all'udienza del 12.2.2025, il medesimo, privo di rapporti con entrambe le parti, ha dichiarato di aver assistito il 12 giugno 2024 ad un episodio di aggressione avvenuto per strada davanti a terzi nell'attesa di accedere ad uffici pubblici. Il teste ha narrato che “[…] era fuori davanti a me ed ho visto che con la Pt_1 hanno fatto uno show; era una statua di gesso, immobile, lei gli diceva di CP_1 Pt_1 tutto, lo ha trattato come un cane, l'ha offeso pesantemente più volte e l'ha anche sputato
[…]” prolungandosi poi la discussione anche all'interno dell'ufficio “[…] anche in quella circostanza la signora, pur usando un linguaggio diverso, aveva un atteggiamento aggressivo, noioso ed invadente, tanto che le impiegate le hanno chiesto di allontanarsi”.
All'esito di un periodo di forte tensione tra le parti tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 (attestato dalle reciproche denunce e dagli accessi al P.S.), va dunque osservato che la condotta della signora si è palesata specificamente CP_1 rilevante al fine del decidere. L'atteggiamento di prevaricazione e di pregiudizio all'integrità morale (prima ancora che fisica) del coniuge, come significativamente attestato da quanto dichiarato dal signor risulta Tes_3 confermato dall'ascolto delle registrazioni versate in causa dal Trattasi di Pt_1 vocali inviati dalla signora nei quali, ormai definitivamente conclamatasi CP_1 la crisi coniugale, la stessa appella il marito con rilevante violenza e anche in
3 ragione e in spregio delle condizioni di salute mentale del medesimo (vedi messaggi vocali depositati sub doc. n. 8 in allegato al ricorso) oltre che con riferimenti a pratiche sessuali anche incestuose e a asseriti orientamenti sessuali evocati dalla resistente con tono discriminatorio. La certificata patologia (vedi anche i documenti depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta della resistente) rende del resto sul punto il signor persona particolarmente Pt_1 vulnerabile con conseguente ulteriore gravità della condotta, reiterata molte volte in breve arco temporale e in coincidenza con la decisione del ricorrente di allontanarsi dalla casa familiare alla fine di marzo del 2024. Tale condotta si è dunque poi ulteriormente protratta nei mesi successivi manifestandosi anche in pubblico davanti a persone estranee (come testimoniato dal signor e Tes_3 trova riscontro altresì nei messaggi invitai dalla nel mese di maggio (vedi CP_1 doc. n. 8bis allegato al ricorso), con ulteriore distinto tentativo della resistente di arrecare pregiudizio alla libertà del coniuge, anche con continue minacce di denunce e ricatti di non accedere alla procedura di separazione ove non fossero state accolte le sue richieste economiche.
Pur nella già indicata peculiarità dei rapporti tra i coniugi (con reciproche denunce di episodi di violenti litigi domestici) non vi sono invece in causa documenti attestanti un'analoga grave condotta del ricorrente tale da poter considerare i comportamenti della signora determinati dagli CP_1 atteggiamenti assunti dal marito, in particolare nel corso dell'ultimo anno.
In argomento va anche rilevato che non appare rilevante la durata del matrimonio rispetto al numero di episodi denunciati dal signor risultando Pt_1 evidentemente la richiesta di ordine di protezione legata alla condotta più recente e verificatasi all'esito della definitiva rottura dell'equilibrio coniugale.
Ciò posto, valutata la condotta di prevaricazione e violenza, certamente morale prima ancora che fisica, reiterata dalla signora e idonea (pur nel peculiare CP_1 contesto familiare di cui si è detto) alla creazione di un giogo psicologico significativo in danno del ricorrente, anche per il costante timore di subire gli atteggiamenti della moglie, con limitazione della libertà, che trova nella condizione di fragilità psichica del signor particolare pregnanza, ritiene il Pt_1
Tribunale che quanto emerso sia sul piano documentale che testimoniale risulta indice di una abituale modalità di comportamento gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica e morale del coniuge oltre che della stessa libertà del medesimo.
In definitiva, pur a fronte di una modalità di relazione reciproca che, in particolare negli ultimi anni, è stata caratterizzata da una conflittualità specificamente accesa, l'istruttoria espletata consente di ritenere la sussistenza dei presupposti della misura cautelare richiesta a tutela del signor Parte_2 avendo la signora avuto condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica o CP_1 morale del marito.
Va dunque ordinata alla signora , nata in [...] il CP_1
2.5.1973 e residente in [...] (C.F.
4 ), l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole C.F._2 descritta in causa e va altresì disposto l'allontanamento della signora CP_1 dall'abitazione familiare sita in Piombino (LI), Via B. Buozzi n.11/F.
Quanto alla durata della misura, ritiene il Tribunale che la stessa possa essere indicata in giorni 120 anche tenuto conto dei presumibili tempi di riassetto delle situazioni abitative delle parti all'esito dei provvedimenti che saranno presi ex art. 473 bis 22 c.p.c.
4. Le spese del sub procedimento vanno liquidate unitamente al merito.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda cautelare proposta da e, per l'effetto, Parte_2
- ordina alla signora , nata in [...] il [...] e CP_1 residente in [...] (C.F. ) C.F._2
l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole descritta in causa;
- dispone l'allontanamento di dalla casa familiare sita in CP_1
Piombino (LI), Via B. Buozzi n.11/F; il tutto per la durata di mesi quattro.
2) spese al merito.
Si comunichi.
Livorno, li 14 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)
5
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3022-1/2024 promosso da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALLAIOLI FABRIZIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CANESCHI ALESSIO e dell'avv.
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Nicoletta Marino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.2.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti per sciogliere la riserva,
rilevato che – in pendenza del procedimento di separazione dalla moglie – il signor ha articolato istanza cautelare al fine di sentir pronunciare i Parte_1 provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. per l'assegnazione a sé della casa familiare e ex art. 473 bis 69 e seguenti c.p.c. in danno della signora CP_1
considerato che, a fondamento della domanda cautelare, il signor allegava Pt_1 di aver subito negli anni reiterate ingiurie, vessazioni morali e materiali oltre che violenze, il tutto approfittandosi la resistente della condizione del marito, affetto da grave malattia psichica, per la quale gli veniva anche riconosciuta l'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%; rilevato che il signor rilevava di aver sporto da ultimo denuncia penale il Pt_1
2.4.2024 e in data 31.05.2024 per il reato di stalking;
considerato che, nel costituirsi in giudizio nel procedimento cautelare, la signora chiedeva rigettarsi l'istanza cautelare contestando quanto allegato a CP_1 proprio carico e dando atto dei rapporti fortemente conflittuali da tempo sussistenti tra i coniugi e delle condotte maltrattanti del marito, intensificatesi negli ultimi anni in ragione della sua patologia e nonostante l'ausilio costante
1 ricevuto dalla moglie, la quale a sua volta provvedeva a sporgere querele, da ultimo in data 25.1.2024; inoltre, la signora contestava la rilevanza ai fini decidere dei file audio CP_1 allegati dal ricorrente, trattandosi di poche registrazioni a fronte della durata del matrimonio e di episodi comunque verificatisi all'esito delle condotte del marito;
considerato che all'esito dell'udienza di comparizione del 22.1.2025 veniva disposta ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti;
valutate le allegazioni delle parti e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria documentale oltre che delle dichiarazioni testimoniali raccolte alle udienze del
22.1.2025 e del 12.2.2025;
ritenuta esauriente al fine del decidere l'istruttoria compiuta;
***
Tanto premesso, vi è da osservare quanto segue:
1. Va in via preliminare osservato che alcun provvedimento deve essere reso, ex art. 473 bis 15 c.p.c., quanto all'assegnazione della casa familiare, trattandosi di bene immobile pacificamente di proprietà esclusiva del ricorrente e la cui disponibilità deve seguire il regime proprietario;
2. Ciò posto, è noto che integrano il “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà” di cui all'art. 473 bis 69 c.c. le condotte perpetrate da un coniuge nei confronti dell'altro (o di altro convivente) tali da ingenerare il timore di subire violenza;
3. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di cui agli atti difensivi oltre che di quanto risulta all'esame dei documenti depositati, appare evidente che la vita matrimoniale dei due coniugi sia stata, specificamente di recente, contraddistinta da discussioni e litigi particolarmente accesi, anche frutto della significativa animosità caratteriale di entrambe le parti, quale è emersa anche in sede di comparizione delle parti, oltre che della condizione di salute psichica del ricorrente. Le allegazioni portate in causa vanno dunque lette nel particolare contesto familiare delle parti, che, nel tempo, hanno raggiunto un peculiare equilibrio di relazione, pur estremamente disfunzionale, ma certamente accettato da entrambi i coniugi.
Per quanto appare poi dalla narrazione proposta da entrambe le parti (come anche attestata dalle reciproche querele e dagli accessi al Pronto Soccorso)
l'equilibrio è da ultimo risultato sempre più precario, andandosi disgregandosi con significativa accentuazione del conflitto interpersonale.
Pur nella delineata visione prospettica, ritiene il Tribunale che il complessivo esame degli atti istruttori compiuti nel corso del procedimento determini l'accoglimento della domanda cautelare proposta dal signor Parte_2
2 I testimoni indotti dalla parte resistente, signori e Tes_1 _2
, pur dichiaratisi amici da lunga data della signora e pur avendo
[...] CP_1 narrato di frequentazioni con i coniugi che in alcuni periodi sono state anche intense, nulla hanno allegato quanto a condotte di reciproca aggressività o a situazioni (pur evocate dalla ricorrente) nelle quali il signor avrebbe tenuto Pt_1 atteggiamenti maltrattanti nei confronti della moglie (vedi le dichiarazioni testimoniali di - “[…] ho frequentato la loro casa, siamo usciti Testimone_2 anche insieme con la mia famiglia, questo fino a due/tre anni fa;
non ho mai assistito a litigi tra le parti né a situazioni conflittuali;
Sono stato tante volte a casa loro, anche con mia madre e la mia ragazza, abbiamo a volte anche festeggiato il Capodanno insieme a casa;
ADR: non vado a casa loro da circa un anno e mezzo/due anni;
di recente ci siamo visti per strada occasionalmente;
neanche in queste situazioni ho assistito a litigi tra i due né ho ravvisato atteggiamenti di timore da parte dell'uno nei riguardi dell'altro […]. con la PE mi sento per telefono, lei mi racconta che ha problemi con ma Pt_1 genericamente senza nessun particolare […] non mi ricordo di che tipo di problemi si trattasse, né io gliel'ho chiesto, meglio che non so niente”. (vedi verbale di causa del
22.1.2025) – e di - “[…] Sono stato in casa loro circa due settimane, Tes_1 prima della pandemia, dato che si sono staccate le mattonelle in casa loro;
non ho mai sentito litigi tra loro, né ho assistito aggressività reciproca […] non ho mai sentito litigi tra loro, giuro, almeno per il tempo in cui assistevo o lo portavo all'ospedale”). Pt_1
Si tratta di racconti riferiti a situazioni non specificamente recenti, che delineano, per allora, una condizione familiare apparentemente serena, quanto meno nelle relazioni tenute dai coniugi nella sfera pubblica e in presenza di terzi.
Quanto invece alla dichiarazione testimoniale del signor Testimone_3 escusso all'udienza del 12.2.2025, il medesimo, privo di rapporti con entrambe le parti, ha dichiarato di aver assistito il 12 giugno 2024 ad un episodio di aggressione avvenuto per strada davanti a terzi nell'attesa di accedere ad uffici pubblici. Il teste ha narrato che “[…] era fuori davanti a me ed ho visto che con la Pt_1 hanno fatto uno show; era una statua di gesso, immobile, lei gli diceva di CP_1 Pt_1 tutto, lo ha trattato come un cane, l'ha offeso pesantemente più volte e l'ha anche sputato
[…]” prolungandosi poi la discussione anche all'interno dell'ufficio “[…] anche in quella circostanza la signora, pur usando un linguaggio diverso, aveva un atteggiamento aggressivo, noioso ed invadente, tanto che le impiegate le hanno chiesto di allontanarsi”.
All'esito di un periodo di forte tensione tra le parti tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 (attestato dalle reciproche denunce e dagli accessi al P.S.), va dunque osservato che la condotta della signora si è palesata specificamente CP_1 rilevante al fine del decidere. L'atteggiamento di prevaricazione e di pregiudizio all'integrità morale (prima ancora che fisica) del coniuge, come significativamente attestato da quanto dichiarato dal signor risulta Tes_3 confermato dall'ascolto delle registrazioni versate in causa dal Trattasi di Pt_1 vocali inviati dalla signora nei quali, ormai definitivamente conclamatasi CP_1 la crisi coniugale, la stessa appella il marito con rilevante violenza e anche in
3 ragione e in spregio delle condizioni di salute mentale del medesimo (vedi messaggi vocali depositati sub doc. n. 8 in allegato al ricorso) oltre che con riferimenti a pratiche sessuali anche incestuose e a asseriti orientamenti sessuali evocati dalla resistente con tono discriminatorio. La certificata patologia (vedi anche i documenti depositati in allegato alla comparsa di costituzione e risposta della resistente) rende del resto sul punto il signor persona particolarmente Pt_1 vulnerabile con conseguente ulteriore gravità della condotta, reiterata molte volte in breve arco temporale e in coincidenza con la decisione del ricorrente di allontanarsi dalla casa familiare alla fine di marzo del 2024. Tale condotta si è dunque poi ulteriormente protratta nei mesi successivi manifestandosi anche in pubblico davanti a persone estranee (come testimoniato dal signor e Tes_3 trova riscontro altresì nei messaggi invitai dalla nel mese di maggio (vedi CP_1 doc. n. 8bis allegato al ricorso), con ulteriore distinto tentativo della resistente di arrecare pregiudizio alla libertà del coniuge, anche con continue minacce di denunce e ricatti di non accedere alla procedura di separazione ove non fossero state accolte le sue richieste economiche.
Pur nella già indicata peculiarità dei rapporti tra i coniugi (con reciproche denunce di episodi di violenti litigi domestici) non vi sono invece in causa documenti attestanti un'analoga grave condotta del ricorrente tale da poter considerare i comportamenti della signora determinati dagli CP_1 atteggiamenti assunti dal marito, in particolare nel corso dell'ultimo anno.
In argomento va anche rilevato che non appare rilevante la durata del matrimonio rispetto al numero di episodi denunciati dal signor risultando Pt_1 evidentemente la richiesta di ordine di protezione legata alla condotta più recente e verificatasi all'esito della definitiva rottura dell'equilibrio coniugale.
Ciò posto, valutata la condotta di prevaricazione e violenza, certamente morale prima ancora che fisica, reiterata dalla signora e idonea (pur nel peculiare CP_1 contesto familiare di cui si è detto) alla creazione di un giogo psicologico significativo in danno del ricorrente, anche per il costante timore di subire gli atteggiamenti della moglie, con limitazione della libertà, che trova nella condizione di fragilità psichica del signor particolare pregnanza, ritiene il Pt_1
Tribunale che quanto emerso sia sul piano documentale che testimoniale risulta indice di una abituale modalità di comportamento gravemente pregiudizievole dell'integrità fisica e morale del coniuge oltre che della stessa libertà del medesimo.
In definitiva, pur a fronte di una modalità di relazione reciproca che, in particolare negli ultimi anni, è stata caratterizzata da una conflittualità specificamente accesa, l'istruttoria espletata consente di ritenere la sussistenza dei presupposti della misura cautelare richiesta a tutela del signor Parte_2 avendo la signora avuto condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica o CP_1 morale del marito.
Va dunque ordinata alla signora , nata in [...] il CP_1
2.5.1973 e residente in [...] (C.F.
4 ), l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole C.F._2 descritta in causa e va altresì disposto l'allontanamento della signora CP_1 dall'abitazione familiare sita in Piombino (LI), Via B. Buozzi n.11/F.
Quanto alla durata della misura, ritiene il Tribunale che la stessa possa essere indicata in giorni 120 anche tenuto conto dei presumibili tempi di riassetto delle situazioni abitative delle parti all'esito dei provvedimenti che saranno presi ex art. 473 bis 22 c.p.c.
4. Le spese del sub procedimento vanno liquidate unitamente al merito.
P.Q.M.
1) accoglie la domanda cautelare proposta da e, per l'effetto, Parte_2
- ordina alla signora , nata in [...] il [...] e CP_1 residente in [...] (C.F. ) C.F._2
l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole descritta in causa;
- dispone l'allontanamento di dalla casa familiare sita in CP_1
Piombino (LI), Via B. Buozzi n.11/F; il tutto per la durata di mesi quattro.
2) spese al merito.
Si comunichi.
Livorno, li 14 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)
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