TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
IA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1787 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Calogero La Novara, giusta procura in atti opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Alletto, giusta procura in atti opposta e nei confronti di
CP_
direzione provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore
Terzo debitore contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento l' Controparte_1
CP_
e l' Agrigento, introducendo la fase
[...] Controparte_3
di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, spiegata dal medesimo innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 22 maggio 2023 reso nel procedimento r.g. es. N. 200/2023.
aveva impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi Parte_1
n. 291/2022/1125 dell'8 febbraio 2023, notificato il 14 febbraio 2023,
(chiedendone la sospensione dell'efficacia), eccependo:
1) l'esistenza di un giudicato, atteso che la sentenza n.
437 delll'11-12 maggio 2009 resa da questo Tribunale avrebbe dichiarato l'inefficacia della procedura esecutiva fondata sulla cartella di pagamento 29120020014930390000 del 16 luglio 2022, sottesa all'atto di pignoramento impugnato;
2) la prescrizione di tutte le pretese creditorie, precisando che prima della notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 291 2022 90073527 42/000 del 20.12.2022 non avrebbe ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo.
Con ordinanza del 22 maggio 2023 in seno al procedimento r.g. es. n.
200/2023 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati con termine di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fase ha insistito nelle medesime difese. Parte_1
Costituitasi con comparsa, depositata il 7 novembre 2023, l'
[...]
ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, Controparte_4
trattandosi di crediti tributari, nonchè l'inammissibilità della opposizione per decadenza dalla impugnazione, il proprio difetto di legittimazione in relazione alla prescrizione del credito, contestando nel merito l'opposizione, chiedendone il rigetto.
CP_
in persona del legale rappresentante, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, mutato il giudicante, all'udienza del 28 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione, all'esito della discussione delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare
CP_ dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato, atteso che la sentenza n. 437/2009 resa da questo Tribunale, peraltro priva dell'attestazione del passaggio in giudicato, ha dichiarato inefficace la procedura esecutiva introdotta con un precedente atto di pignoramento.
Premesso ciò, va osservato che ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di pignoramento n.291/2022/1125 emesso l'8 febbraio 2023 e notificato il 14 febbraio 2023 dell'importo complessivo di € 85668,05, e delle seguenti cartelle di pagamento sottostanti:
Cartella 29120020014930390000 notificata il 16 luglio 2002, relativa a crediti IVA e tassa automobilistica;
Cartella 29120160035195442000 notificata l'11 aprile 2017 relativa a crediti ICI;
Cartella 29120190005759570000 notificata il 24 giugno 2019 relativa a crediti Tares e Tari;
Cartella 29120190009481800000 notificata il 4 ottobre 2019 relativa a crediti Imu;
Cartella 29120210002375245000 notificata il 19 agosto 2022 relativa a crediti Tassa smaltimento rifiuti;
Cartella TY505BF01193/2015 notificata il 21 luglio 2015 relativa a crediti Irpef;
Ciò posto, in accoglimento dell'eccezione dell'opposta, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria per i crediti di natura tributaria (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30666 depositata il 18 ottobre 2022) in relazione a tutte le cartelle di pagamento relative a tributi.
È sufficiente precisare che l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione può essere eccepita dal convenuto, anche costituito tardivamente, trattandosi di una eccezione rilevabile d'ufficio.
Chiarito ciò, vanno richiamati i principi espressi con la nota sentenza delle
Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Conseguentemente, le doglianze proposte dal sono inammissibili, Pt_1
poiché concernenti indiscutibilmente la legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento esattoriale – le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 – (cfr.
Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693
Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642 )– come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario – maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
Ed infatti, la Giurisdizione tributaria si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario in ordine a tutte le cartelle esattoriali impugnate.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di
Agrigento in favore delle Commissioni Tributarie.
Tenuto conto delle questioni interpretative trattate con riferimento al discrimen tra la giurisdizione tributaaria e ordinaria le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti
CP_ costituite, nella contumacia di in persona del legale rappresentante, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
per l'effetto assegna termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
G. IA RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna IA RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
IA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1787 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Calogero La Novara, giusta procura in atti opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Alletto, giusta procura in atti opposta e nei confronti di
CP_
direzione provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore
Terzo debitore contumace
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento l' Controparte_1
CP_
e l' Agrigento, introducendo la fase
[...] Controparte_3
di merito dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, spiegata dal medesimo innanzi al Giudice dell'esecuzione e definita con provvedimento di sospensione del 22 maggio 2023 reso nel procedimento r.g. es. N. 200/2023.
aveva impugnato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi Parte_1
n. 291/2022/1125 dell'8 febbraio 2023, notificato il 14 febbraio 2023,
(chiedendone la sospensione dell'efficacia), eccependo:
1) l'esistenza di un giudicato, atteso che la sentenza n.
437 delll'11-12 maggio 2009 resa da questo Tribunale avrebbe dichiarato l'inefficacia della procedura esecutiva fondata sulla cartella di pagamento 29120020014930390000 del 16 luglio 2022, sottesa all'atto di pignoramento impugnato;
2) la prescrizione di tutte le pretese creditorie, precisando che prima della notifica dell'atto di intimazione di pagamento n. 291 2022 90073527 42/000 del 20.12.2022 non avrebbe ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo.
Con ordinanza del 22 maggio 2023 in seno al procedimento r.g. es. n.
200/2023 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati con termine di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nella presente fase ha insistito nelle medesime difese. Parte_1
Costituitasi con comparsa, depositata il 7 novembre 2023, l'
[...]
ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice adito, Controparte_4
trattandosi di crediti tributari, nonchè l'inammissibilità della opposizione per decadenza dalla impugnazione, il proprio difetto di legittimazione in relazione alla prescrizione del credito, contestando nel merito l'opposizione, chiedendone il rigetto.
CP_
in persona del legale rappresentante, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, mutato il giudicante, all'udienza del 28 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione, all'esito della discussione delle parti.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare
CP_ dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato, atteso che la sentenza n. 437/2009 resa da questo Tribunale, peraltro priva dell'attestazione del passaggio in giudicato, ha dichiarato inefficace la procedura esecutiva introdotta con un precedente atto di pignoramento.
Premesso ciò, va osservato che ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di pignoramento n.291/2022/1125 emesso l'8 febbraio 2023 e notificato il 14 febbraio 2023 dell'importo complessivo di € 85668,05, e delle seguenti cartelle di pagamento sottostanti:
Cartella 29120020014930390000 notificata il 16 luglio 2002, relativa a crediti IVA e tassa automobilistica;
Cartella 29120160035195442000 notificata l'11 aprile 2017 relativa a crediti ICI;
Cartella 29120190005759570000 notificata il 24 giugno 2019 relativa a crediti Tares e Tari;
Cartella 29120190009481800000 notificata il 4 ottobre 2019 relativa a crediti Imu;
Cartella 29120210002375245000 notificata il 19 agosto 2022 relativa a crediti Tassa smaltimento rifiuti;
Cartella TY505BF01193/2015 notificata il 21 luglio 2015 relativa a crediti Irpef;
Ciò posto, in accoglimento dell'eccezione dell'opposta, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria per i crediti di natura tributaria (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30666 depositata il 18 ottobre 2022) in relazione a tutte le cartelle di pagamento relative a tributi.
È sufficiente precisare che l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione può essere eccepita dal convenuto, anche costituito tardivamente, trattandosi di una eccezione rilevabile d'ufficio.
Chiarito ciò, vanno richiamati i principi espressi con la nota sentenza delle
Sezioni Unite del 18 gennaio 2022, n. 1394, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Conseguentemente, le doglianze proposte dal sono inammissibili, Pt_1
poiché concernenti indiscutibilmente la legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento esattoriale – le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 – (cfr.
Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693
Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642 )– come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario – maturate anteriormente all'emissione delle cartelle.
Ed infatti, la Giurisdizione tributaria si riferisce a tutte le controversie in materia di tributi di ogni specie e si estende a tutte le questioni concernenti sia l'an che il quantum del tributo, arrestandosi soltanto di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria.
Non può che conseguirne la giurisdizione del giudice tributario in ordine a tutte le cartelle esattoriali impugnate.
Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di
Agrigento in favore delle Commissioni Tributarie.
Tenuto conto delle questioni interpretative trattate con riferimento al discrimen tra la giurisdizione tributaaria e ordinaria le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti
CP_ costituite, nella contumacia di in persona del legale rappresentante, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
per l'effetto assegna termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione dinnanzi al giudice munito di giurisdizione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, in data 16 dicembre 2025
Il Giudice
G. IA RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna IA RA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44