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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott.ssa Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1003/2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BALDUCCI CATALDO
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e dall'avv. RONCONI
GI
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1875/2024 del 09.05.2024, il Tribunale del lavoro di Bari ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro Parte_1 subordinato alle dipendenze delle per il Controparte_2 periodo dal 15.05.2007 al 25.02.2012, con mansioni inquadrabili nel profilo di “specialista tecnico/amministrativo” del CCNL Autoferrotranvieri. Il Giudice di prime cure ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 11.000, oltre accessori come per legge.
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ricorso depositato il Parte_1
12 novembre 2024.
ha resistito depositando memoria nella Controparte_2 quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
3. È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società appellata.
Occorre rilevare che il provvedimento in questa sede impugnato è stato reso all'esito di udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta, mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole richieste e conclusioni.
Tanto emerge dal testo della sentenza gravata, ove si legge: “Il Giudice del lavoro (…), all'udienza del giorno 9 maggio 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nelle forme della trattazione scritta…”. Allo stesso modo, nel verbale dell'udienza precedente, tenutasi il
30.11.2023, risulta che: “Il GdL rinvia la causa per la decisione all'udienza del 09.05.2024 ore 7.00 da tenersi a mezzo trattazione scritta con solo note contenenti le richieste e conclusioni delle parti e non note difensive, da depositarsi entro 5 giorni prima dell'udienza”.
Giova all'uopo rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che: “I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista
2 dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi” (cfr. da ultimo Cass. n.
17587 del 26/06/2024; nonché Cass. n. 13735 del 18/05/2023).
In particolare, nella motivazione della sentenza n. 13735 del 2023 si legge: «Il provvedimento qui impugnato è stato adottato nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n.
28), ossia dalle norme regolatrici della c.d. udienza cartolare “pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
Ne consegue che il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione è stato assunto nel contesto di un'udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato
“fuori udienza”, con l'ulteriore conseguenza che non può predicarsi l'applicazione della regola generale di cui all'art. 176, comma 2, primo periodo c.p.c., (…).
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”. Ne discende che la conoscenza di un provvedimento assunto in un'“udienza”, celebrata con le forme della “trattazione scritta”, non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2. In realtà, si deve ritenere che la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi, ai sensi del primo periodo dell'art. 176 comma 2, c.p.c., non risulta applicabile ai provvedimenti pronunciati fuori udienza, ai quali, invece, si applica il secondo periodo della norma da ultimo citata, secondo cui le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi».
Alla luce dei citati principi giurisprudenziali, deve ritenersi che, in caso di sentenza adottata in sede di udienza a trattazione scritta, il termine per proporre impugnazione di cui all'art. 3 327 c.p.c. decorre dal momento della comunicazione del provvedimento stesso ad opera della cancelleria.
Tanto premesso, nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata completa di motivazione il
09.05.2024.
Come si evince dalla memoria di costituzione della società appellata, il provvedimento impugnato è stato comunicato al difensore del il giorno 10.05.2024, con la Pt_1 conseguenza che esattamente da quest'ultima data decorreva il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. che sarebbe poi spirato il 10.11.2024.
Orbene, atteso che il giorno di scadenza coincideva con un giorno festivo (nello specifico, la domenica), la data entro cui l'appellante avrebbe dovuto depositare il ricorso in appello era l'11.11.2024.
Il ricorso in appello risulta invece depositato per via telematica in data 12.11.2024 alle ore
09.27.
4. Pertanto, tra la data di comunicazione della sentenza da parte della cancelleria
(10.05.2024) e quella della proposizione dell'appello (12.11.2024) è trascorso un lasso di tempo superiore a sei mesi. Non risulta osservato, quindi, il termine perentorio c.d. “lungo” per proporre impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.; di conseguenza, essendo la parte incorsa nella decadenza prevista dalla citata disposizione, il gravame va dichiarato inammissibile.
5. Va poi rammentato che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente riconducibile alla materia lavoristica e svoltasi nelle forme del rito del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. Testualmente, il citato articolo stabilisce che l'articolo 1 – che, a sua volta, prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno – non si applica alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile.
Trattasi di un principio di diritto pacifico e graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha peraltro chiarito che sono infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della citata legge: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 3 della l. n. 742 del
4 1969, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, dovendosi ritenere la norma inidonea a ledere i diritti di difesa dei pubblici dipendenti, e ciò tanto più in riferimento al termine (ora semestrale) c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che consente, nella prospettiva di una ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione del difensore”.
Inoltre, “per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (cfr. Cass. n. 11491 del
09/07/2012).
6. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Tenuto conto della natura processuale della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
8. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
12.11.2024 da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1875/2024 emessa dal Tribunale di Bari,
[...] sezione lavoro, in data 09.05.2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
5 - conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
6
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott.ssa Isabella Calia - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1003/2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BALDUCCI CATALDO
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LOIACONO ANTONELLA e dall'avv. RONCONI
GI
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1875/2024 del 09.05.2024, il Tribunale del lavoro di Bari ha rigettato la domanda proposta da diretta ad ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro Parte_1 subordinato alle dipendenze delle per il Controparte_2 periodo dal 15.05.2007 al 25.02.2012, con mansioni inquadrabili nel profilo di “specialista tecnico/amministrativo” del CCNL Autoferrotranvieri. Il Giudice di prime cure ha, altresì, condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 11.000, oltre accessori come per legge.
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ricorso depositato il Parte_1
12 novembre 2024.
ha resistito depositando memoria nella Controparte_2 quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
3. È fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla società appellata.
Occorre rilevare che il provvedimento in questa sede impugnato è stato reso all'esito di udienza tenutasi con le forme della trattazione scritta, mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole richieste e conclusioni.
Tanto emerge dal testo della sentenza gravata, ove si legge: “Il Giudice del lavoro (…), all'udienza del giorno 9 maggio 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nelle forme della trattazione scritta…”. Allo stesso modo, nel verbale dell'udienza precedente, tenutasi il
30.11.2023, risulta che: “Il GdL rinvia la causa per la decisione all'udienza del 09.05.2024 ore 7.00 da tenersi a mezzo trattazione scritta con solo note contenenti le richieste e conclusioni delle parti e non note difensive, da depositarsi entro 5 giorni prima dell'udienza”.
Giova all'uopo rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente precisato che: “I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista
2 dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi” (cfr. da ultimo Cass. n.
17587 del 26/06/2024; nonché Cass. n. 13735 del 18/05/2023).
In particolare, nella motivazione della sentenza n. 13735 del 2023 si legge: «Il provvedimento qui impugnato è stato adottato nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18
(convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 così come modificati dal D.L. 30 aprile 2020, n.
28), ossia dalle norme regolatrici della c.d. udienza cartolare “pandemica”, oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario, dopo la introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
Ne consegue che il provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione è stato assunto nel contesto di un'udienza svoltasi con le forme della trattazione scritta e, dunque, pronunciato
“fuori udienza”, con l'ulteriore conseguenza che non può predicarsi l'applicazione della regola generale di cui all'art. 176, comma 2, primo periodo c.p.c., (…).
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., “le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi”. Ne discende che la conoscenza di un provvedimento assunto in un'“udienza”, celebrata con le forme della “trattazione scritta”, non può che avvenire all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi del secondo periodo del citato art. 176, comma 2. In realtà, si deve ritenere che la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti assunti in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi, ai sensi del primo periodo dell'art. 176 comma 2, c.p.c., non risulta applicabile ai provvedimenti pronunciati fuori udienza, ai quali, invece, si applica il secondo periodo della norma da ultimo citata, secondo cui le ordinanze pronunciate fuori udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi».
Alla luce dei citati principi giurisprudenziali, deve ritenersi che, in caso di sentenza adottata in sede di udienza a trattazione scritta, il termine per proporre impugnazione di cui all'art. 3 327 c.p.c. decorre dal momento della comunicazione del provvedimento stesso ad opera della cancelleria.
Tanto premesso, nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata completa di motivazione il
09.05.2024.
Come si evince dalla memoria di costituzione della società appellata, il provvedimento impugnato è stato comunicato al difensore del il giorno 10.05.2024, con la Pt_1 conseguenza che esattamente da quest'ultima data decorreva il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. che sarebbe poi spirato il 10.11.2024.
Orbene, atteso che il giorno di scadenza coincideva con un giorno festivo (nello specifico, la domenica), la data entro cui l'appellante avrebbe dovuto depositare il ricorso in appello era l'11.11.2024.
Il ricorso in appello risulta invece depositato per via telematica in data 12.11.2024 alle ore
09.27.
4. Pertanto, tra la data di comunicazione della sentenza da parte della cancelleria
(10.05.2024) e quella della proposizione dell'appello (12.11.2024) è trascorso un lasso di tempo superiore a sei mesi. Non risulta osservato, quindi, il termine perentorio c.d. “lungo” per proporre impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.; di conseguenza, essendo la parte incorsa nella decadenza prevista dalla citata disposizione, il gravame va dichiarato inammissibile.
5. Va poi rammentato che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente riconducibile alla materia lavoristica e svoltasi nelle forme del rito del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. Testualmente, il citato articolo stabilisce che l'articolo 1 – che, a sua volta, prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno – non si applica alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile.
Trattasi di un principio di diritto pacifico e graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha peraltro chiarito che sono infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della citata legge: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 3 della l. n. 742 del
4 1969, che esclude le controversie di lavoro e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, dovendosi ritenere la norma inidonea a ledere i diritti di difesa dei pubblici dipendenti, e ciò tanto più in riferimento al termine (ora semestrale) c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che consente, nella prospettiva di una ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso di tempo per l'impugnazione del difensore”.
Inoltre, “per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (cfr. Cass. n. 11491 del
09/07/2012).
6. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Tenuto conto della natura processuale della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
8. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
12.11.2024 da nei confronti della Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1875/2024 emessa dal Tribunale di Bari,
[...] sezione lavoro, in data 09.05.2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
5 - conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado del giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 10/11/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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