Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 03/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8547/2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Palazzolo Maria;
-ricorrente- contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace –
E nei confronti di
, rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: ricostruzione carriera personale ATA - riconoscimento integrale servizio preruolo;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.07.2023 , premesso di aver prestato Parte_1 servizio presso l'Amministrazione Scolastica quale assistente amministrativo in virtù di reiterati contratti a tempo determinato dall'anno 2000/2001 al 2010/2011, di essere stata immessa in ruolo a decorrere dall'1.9.2011, di essere stata collocata a riposo per
1
- previa disapplicazione e/o annullamento del Decreto di ricostruzione carriera n. 1405 del 12.11.2021.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, del servizio preruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico i
2000/2001, valutandolo alla stessa stregua e nella stessa misura di quello di ruolo, secondo i
CCNL Scuola ratione temporis vigenti;
2) Conseguentemente, condannare l'amministrazione resistente, anche previa emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, a collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sulla base del servizio pregresso svolto, sia tempo determinato che indeterminato, con conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale;
3) condannare il ministero resistente a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze retributive conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera.
Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”.
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con l' in ragione della domanda di CP_2 regolarizzazione contributiva proposta, l'Ente si è costituito con memoria del 19.3.2025, evidenziando la propria estraneità alla vicenda sostanziale e chiedendo, nei limiti della prescrizione, condannarsi parte convenuta a quanto eventualmente dovuto a titolo contributivo.
Sostituita l'udienza di discussione del 24.4.2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa è definita con la presente sentenza.
2. Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio preruolo prestato a far data dall'anno 2000 e della conseguente progressione economica spettante, con conseguente condanna della
2 amministrazione datrice di lavoro a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato e a corrispondere in favore della stessa le differenze retributive conseguenti.
3. In punto di diritto, il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale
ATA è disciplinato dall'art. 569 del T.U. che, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva che “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
La conformità della suddetta disciplina al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, alle previsioni della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE, è stata esaminata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 31150/2019 (rel. A ), Parte_2
ha argomentato come segue: “a) la clausola 4 dell'accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte giustizia 15 aprile 2008, causa C-
268/06, Impact;
13 settembre 2007, causa C-307/05, Del;
8 settembre 2011, Persona_1
causa C-177/10, Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5, del Trattato (oggi 153,
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto
3 di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di giustizia 9 luglio 2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di giustizia 5 giugno 2018, in causa C-
677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di giustizia 18 ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7 marzo 2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive...
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C-302/11 a C-
305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di giustizia 4 settembre 2014, in causa C-152/14,
Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_2
la Corte di giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che «ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua
4 assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi».
È significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla l. n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51).
Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti
47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio».
Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate […] le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato italiano per giustificare la disparità di trattamento.
10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico,
5 amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della l. n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiamata anche nella sentenza 20 settembre 2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_2
fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato... o, eventualmente, da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro».
Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11)” e nel caso a mano è incontestata “ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» (art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti,
6 l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la
Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto
8.1, lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di giustizia 8 novembre
2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56)”.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (cfr. Cass. n. 31150/2019, cit.; in senso conforme, Cass. n. 3472/2020 e Cass. n. 2924/2020).
4. Nel caso di specie, alla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dal decreto di ricostruzione di carriera n. 1405 del 12.11.2021 rilasciato dal TO NA IO
LL (cfr. doc. 3), risulta che alla ricorrente, assunta a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.2011, è stata riconosciuta una anzianità utile a fini giuridici ed economici pari a anni 8, mesi 3 e giorni 26 e un'anzianità di anni 2 e mesi 2 ai soli fini economici, con inquadramento,
a far data dal 6.5.2012 alla posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 9 e, a far data dal 5.9.2019, alla posizione corrispondente all'anzianità di anni 15.
Dall'esame dello stato matricolare prodotto in data 31.1.2025 e acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., si evince poi che a decorrere dall'anno 2000/2001 la ricorrente ha prestato servizi non di ruolo in qualità di personale ATA, fino all'immissione in ruolo (cfr. deposito del
7 31.1.2025). In particolare, risulta che la ricorrente ha prestato servizio quale personale ATA supplente per le seguenti annualità e nei seguenti periodi:
- a.s. 2000/2001 per 312 giorni;
- a.s. 2001/2002 per 247 giorni;
- a.s. 2002/2003 per 302 giorni;
- dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2010/2011 per l'intero anno e per complessivi 8 anni
(2.921 giorni).
L'effettivo servizio prestato dalla ricorrente nel periodo preruolo è dunque pari a 3.782 giorni, pari a 10 anni, 4 mesi e 12 giorni, a fronte della minore anzianità preruolo riconosciuta con il decreto di ricostruzione di carriera del 12.11.2021.
È pertanto fondata la pretesa della ricorrente di considerare integralmente il servizio preruolo effettivamente prestato, con conseguente disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n.
297/1994 e riconoscimento del ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, al collocamento nella fascia stipendiale maturata con CP_1 riferimento all'integrale anzianità di servizio, al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate. Il tutto oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Il va altresì condannato alla regolarizzazione contributiva sulle differenze CP_1
dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale che risulta maturata sui crediti contributivi antecedenti al 6.4.2019, tenuto conto della data di notifica del ricorso dell'11.2.2025 e del periodo di sospensione di 311 giorni di cui all'art. 37 del D.L. 18/2020 e all'art. 11 co 9. del
D.L. 183/2020.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1
convenuto, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della causa, come indicato in ricorso, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di lite nei confronti di sono compensate tenuto conto dell'estraneità CP_2
dell'ente al merito della pretesa e della parziale prescrizione dei crediti contributivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8547/2023 R.G. così statuisce:
8 dichiara la contumacia del convenuto;
CP_1 dichiara, previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del con conseguente Controparte_1
collocamento nella posizione stipendiale di riferimento;
condanna il alla rettifica della ricostruzione di Controparte_1
carriera, considerando integralmente il periodo di servizio prestato a tempo determinato dalla ricorrente alle proprie dipendenze, nonché al pagamento in favore della ricorrente delle conseguente differenze retributive e alla regolarizzazione previdenziale, quest'ultima nei limiti della prescrizione come indicata in parte motiva, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 2.108,00, oltre spese le forfettarie al 15%, IVA e CPA ed € 43,00 a titolo di CU, con distrazione in favore dell'avv. Maria
Palazzolo; compensa le spese di lite nei rapporti con . CP_2
Catania, 16/6/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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