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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. STEFANO ZUCCHI _1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. CARLOTTA OPPIZZI Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di _1
Piacenza, chiedendo:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto tra i in Piacenza il 25 settembre 1988 (atto n.93, anno 1988, parte II, serie A); 2. Pt_2
pagina 1 di 7 accertarsi e dichiararsi che sia il figlio sia la moglie sono Persona_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti ed autonomi e per tale ragione, non più meritevoli di ricevere dal
Ricorrente alcuna somma a titolo di mantenimento;
3. dichiararsi l'indivisibilità dell'unità abitativa sita in Piacenza, via Marzioli n. 105, assumendo ogni provvedimento utile per procedere alla vendita e dividere tra i due comproprietari la somma ricavata ed a tal fine, di ordinare alla Resistente di Pt_2
lasciare il predetto Immobile libero da sé e dalle proprie cose per agevolarne la vendita, essendo venuto meno il diritto della stessa all'assegnazione della casa coniugale da quando il figlio è diventato Per_1 economicamente autosufficiente e per l'effetto, condannare la Resistente a corrispondere al Ricorrente una somma a titolo di “occupazione”, nella misura del 50%, di un eventuale canone di locazione.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in Piacenza in data 29 maggio 1988 (atto n.93, anno 1988, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione nasceva il figlio il 26 novembre 1996 a Parma;
- a causa Per_1
di incompatibilità caratteriali e divergenze riguardanti la vita coniugale, i si separavano Pt_2 consensualmente in data 26 febbraio 2008, concordando l'affido condiviso del figlio con Per_1
collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'onere a carico del marito di corrispondere in favore della moglie per il mantenimento del figlio la somma di € 500,00 mensili;
- il figlio nel frattempo era divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- le
Parti erano proprietarie, nella misura del 50 %, dell'unità abitativa sita in Piacenza, Via Luigi Marzioli
n. 105, censita al NCF del Comune di Piacenza al Fg. 54 particella 333 – sub 10 e Fg. 54 particella 333
– sub 43, abitata dalla Resistente che si rifiutava di vendere la casa e dividere il ricavato;
- le stesse, a seguito della separazione, non si erano più riconciliate ed era venuta totalmente meno la comunione familiare.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 9 aprile
2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 16 luglio 2024 ed assegnava al Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte, nonché il termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio con alle seguenti condizioni: “A) Il sig. _1 [...]
cede alla NO , che accetta, la proprietà superficiaria della _1 Controparte_1 propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al
NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub
43. B) La SI.ra , entro i 5 giorni successivi alla data di udienza (16 luglio 2024) o Controparte_1
pagina 2 di 7 nella diversa data che dovesse essere fissata a seguito della formulazione di conclusioni congiunte, sarà tenuta a versare al SI. la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), _1 quale corrispettivo per l'acquisto del 50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in
Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105, meglio descritto al paragrafo precedente. Tale termine deve ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c.. C) Il SI. è liberato da ogni onere _1
Per_ conseguente il mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo. D) I
SInori e si danno reciprocamente atto che ciascuno svolge _1 Controparte_1 un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti. E) I SInori e _1 CP_1
non hanno beni in comune (salvo l'immobile di cui alla lettera A) e hanno già risolto in passato
[...] ogni loro pendenza economica e pertanto, salvo l'adempimento di quanto previsto alle lettere A) e B) che precedono, nulla hanno da richiedere uno all'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa
e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso. F) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”.
A seguito del deposito dei rispettivi atti introduttivi, le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla condizioni di divorzio e chiedevano, congiuntamente, che l'udienza del 16 luglio 2024 si svolgesse in modalità cartolare.
Con decreto del 26 giugno 2024, il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'udienza così fissata, il Giudice, preso atto del deposito di conclusioni congiunte, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 27 settembre 2024, il Tribunale, ritenuta la necessità di sottoporre alle Parti
l'emersa criticità in ordine all'accoglibilità di alcune condizioni dalle stesse concordate, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 16 ottobre 2024.
In data 4.10.2024, il sig. a parziale modifica delle conclusione a suo tempo depositate, _1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Il SI. si impegna a _1
cedere alla NO la proprietà superficiaria della propria quota, pari al 50% Controparte_1 dell'ex casa coniugale sita in Piacenza, Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di
Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub 43. B) La SI.ra
, come da accordi, nel luglio 2024, ha versato al SI. , la Controparte_1 _1 somma pattuita di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per l'acquisto del 50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105, meglio descritto al paragrafo precedente.depositava le proprie conclusioni “modificate” dando atto dell'integrale pagamento effettuato dalla NO e prevedendo l'impegno dello stesso sig. CP_1
pagina 3 di 7 a trasferire alla NO il 50% del diritto di proprietà superficiaria dell'ex casa _1 CP_1
coniugale entro 10 giorni dalla richiesta effettuata dalle stessa;
C) Il SI. , entro _1
dieci giorni dalla formale richiesta della SI.ra , invita a mezzo di lettera Controparte_1
raccomandata a.r., sottoscriverà il rogito di vendita D) Il SI. è liberato da ogni _1
Per_ onere conseguente il mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo. E)
I SInori e si danno reciprocamente atto che ciascuno _1 Controparte_1 svolge un'attività lavorativa che lo rende economicamente indipendente e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti. F) I SInori e _1
non hanno beni in comune (salvo l'immobile di cui alla lettera A) e hanno già Controparte_1 risolto in passato ogni loro pendenza economica e pertanto, salvo l'adempimento di quanto previsto alle lettere A) e B) che precedono, nulla hanno da richiedere uno all'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso”.
All'udienza del 16.10.2024 nessuno compariva per il sig. sicché la Difesa di parte _1
resistente chiedeva termine per il deposito di nuove conclusioni congiunte che riguardassero anche il pagamento delle spese notarili, pertanto, la causa veniva rinviata al 20 novembre 2024 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte di udienza, depositate dalla sola Parte resistente in data 20 dicembre 2024, la stessa precisava le seguenti conclusioni: “A) Il sig. si impegna a cedere alla NO _1
, che accetta, la proprietà superficiaria della propria quota, pari al 50% dell'ex casa CP_1
coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub 43. A1) La cessione di cui alla lettera A) che precede sarà effettuata, a semplice richiesta della NO (che potrà avvenire non CP_1
appena pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) comunicata a mezzo raccomandata, con un preavviso di 10 giorni, innanzi a Notaio individuato di comune accordo tra le parti (in caso di disaccordo presso il Notaio che esporrà il preventivo più basso). Le spese notarili
(comprensive di imposte e bolli) relative all'atto in questione saranno sostenute dalle parti al 50%. B)
Le parti danno atto che la SI.ra ha già versato, il 25.7.2024, al sig. Controparte_1 [...] la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per l'acquisto del _1
50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105, meglio descritto al paragrafo precedente e pertanto nulla dovrà al sig. in sede di atto _1
notarile di cui alle lettere A) e A1) che precedono. C) Il SI. è liberato da ogni _1
Per_ onere conseguente il mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo. D)
I SInori e si danno reciprocamente atto che ciascuno _1 Controparte_1
pagina 4 di 7 svolge un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti, salvo il corretto adempimento di quanto previsto alle lettere A) e A1); E) I SInori e non hanno beni _1 Controparte_1 in comune (salvo l'immobile di cui alla lettera A – in relazione al quale la NO ha effettuato CP_1
il pagamento di cui alla lettera B) e hanno già risolto in passato ogni loro pendenza economica e pertanto, salvo l'adempimento di quanto previsto alle lettere A) e A1) che precede, nulla hanno da richiedere uno all'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso”; di talché, con ordinanza in data 22 novembre 2024, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
Sin dai rispettivi atti introduttivi, le Parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in Piacenza il 25.9.1988 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune nell'anno 1988, parte II, serie A, n.93 e nel corso del giudizio, le stesse sono giunte ad un sostanziale accordo in ordine alle condizioni di divorzio, dando atto che: - “il sig.
[...]
si impegna a cedere alla NO , che accetta, la proprietà superficiaria _1 CP_1 della propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella
333 – sub 43”; - “la SI.ra ha già versato, il 25.7.2024, al sig. Controparte_1 [...] la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per l'acquisto del _1
50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105”; - Per_
“il SI. è liberato da ogni onere conseguente il mantenimento del Figlio il _1
quale lavora ed è economicamente autonomo;
- “i SInori e _1 CP_1
si danno reciprocamente atto che ciascuno svolge un'attività lavorativa che li rende
[...]
economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti”, salvo il corretto adempimento di quanto sopra previsto; - “i SInori
e non hanno (altri) beni in comune e hanno già risolto in _1 Controparte_1 passato ogni loro pendenza economica” e pertanto, salvo l'adempimento di quanto sopra previsto le stesse nulla hanno più da richiedere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno, pertanto, integralmente accolte, con la precisazione che con riferimento alle spese notarili per il trasferimento del 50% del diritto di proprietà superficiaria, non pagina 5 di 7 avendo tale trasferimento la causa tipica della vendita, bensì quella atipica del trasferimento in esecuzione di un accordo di divorzio, in mancanza di un diverso accordo, le stesse devono essere poste a carico di entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuna, non assumendo la Resistete la qualifica di acquirente in senso proprio.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piacenza in data 29 maggio 1988 tra i coniugi e e trascritto nei Registri _1 Controparte_1
dello Stato ivile del predetto Comune atto n. 93, anno 1988, parte II, serie A;
- dà atto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che - “il sig. si _1
impegna a cedere alla NO , che accetta, la proprietà superficiaria della CP_1 propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub 43”; - “la SI.ra ha già versato, il 25.7.2024, al sig. Controparte_1 la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per _1
l'acquisto del 50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via
Luigi Marzioli n. 105”; - “il SI. è liberato da ogni onere conseguente il _1
Per_ mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo;
- “i SInori
e si danno reciprocamente atto che ciascuno svolge _1 Controparte_1 un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti”; - “i SInori _1
e non hanno (altri) beni in comune e hanno già risolto in passato
[...] Controparte_1
ogni loro pendenza economica”;
- dà atto che la cessione, da parte del sig. in favore della sig.ra della _1 CP_1 proprietà superficiaria della propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza
Via Luigi Marzioli, n. 105 sarà effettuata a semplice richiesta della sig.ra comunicata a CP_1
mezzo raccomandata, con un preavviso di 10 giorni e dispone che le relative spese notarili saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuna;
pagina 6 di 7 - dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 595/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. STEFANO ZUCCHI _1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. CARLOTTA OPPIZZI Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di _1
Piacenza, chiedendo:
1. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto tra i in Piacenza il 25 settembre 1988 (atto n.93, anno 1988, parte II, serie A); 2. Pt_2
pagina 1 di 7 accertarsi e dichiararsi che sia il figlio sia la moglie sono Persona_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti ed autonomi e per tale ragione, non più meritevoli di ricevere dal
Ricorrente alcuna somma a titolo di mantenimento;
3. dichiararsi l'indivisibilità dell'unità abitativa sita in Piacenza, via Marzioli n. 105, assumendo ogni provvedimento utile per procedere alla vendita e dividere tra i due comproprietari la somma ricavata ed a tal fine, di ordinare alla Resistente di Pt_2
lasciare il predetto Immobile libero da sé e dalle proprie cose per agevolarne la vendita, essendo venuto meno il diritto della stessa all'assegnazione della casa coniugale da quando il figlio è diventato Per_1 economicamente autosufficiente e per l'effetto, condannare la Resistente a corrispondere al Ricorrente una somma a titolo di “occupazione”, nella misura del 50%, di un eventuale canone di locazione.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in Piacenza in data 29 maggio 1988 (atto n.93, anno 1988, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni;
- dalla loro unione nasceva il figlio il 26 novembre 1996 a Parma;
- a causa Per_1
di incompatibilità caratteriali e divergenze riguardanti la vita coniugale, i si separavano Pt_2 consensualmente in data 26 febbraio 2008, concordando l'affido condiviso del figlio con Per_1
collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e l'onere a carico del marito di corrispondere in favore della moglie per il mantenimento del figlio la somma di € 500,00 mensili;
- il figlio nel frattempo era divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- le
Parti erano proprietarie, nella misura del 50 %, dell'unità abitativa sita in Piacenza, Via Luigi Marzioli
n. 105, censita al NCF del Comune di Piacenza al Fg. 54 particella 333 – sub 10 e Fg. 54 particella 333
– sub 43, abitata dalla Resistente che si rifiutava di vendere la casa e dividere il ricavato;
- le stesse, a seguito della separazione, non si erano più riconciliate ed era venuta totalmente meno la comunione familiare.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 9 aprile
2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 16 luglio 2024 ed assegnava al Ricorrente il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte, nonché il termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio con alle seguenti condizioni: “A) Il sig. _1 [...]
cede alla NO , che accetta, la proprietà superficiaria della _1 Controparte_1 propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al
NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub
43. B) La SI.ra , entro i 5 giorni successivi alla data di udienza (16 luglio 2024) o Controparte_1
pagina 2 di 7 nella diversa data che dovesse essere fissata a seguito della formulazione di conclusioni congiunte, sarà tenuta a versare al SI. la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), _1 quale corrispettivo per l'acquisto del 50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in
Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105, meglio descritto al paragrafo precedente. Tale termine deve ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c.. C) Il SI. è liberato da ogni onere _1
Per_ conseguente il mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo. D) I
SInori e si danno reciprocamente atto che ciascuno svolge _1 Controparte_1 un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti. E) I SInori e _1 CP_1
non hanno beni in comune (salvo l'immobile di cui alla lettera A) e hanno già risolto in passato
[...] ogni loro pendenza economica e pertanto, salvo l'adempimento di quanto previsto alle lettere A) e B) che precedono, nulla hanno da richiedere uno all'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa
e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso. F) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”.
A seguito del deposito dei rispettivi atti introduttivi, le Parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla condizioni di divorzio e chiedevano, congiuntamente, che l'udienza del 16 luglio 2024 si svolgesse in modalità cartolare.
Con decreto del 26 giugno 2024, il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'udienza così fissata, il Giudice, preso atto del deposito di conclusioni congiunte, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 27 settembre 2024, il Tribunale, ritenuta la necessità di sottoporre alle Parti
l'emersa criticità in ordine all'accoglibilità di alcune condizioni dalle stesse concordate, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 16 ottobre 2024.
In data 4.10.2024, il sig. a parziale modifica delle conclusione a suo tempo depositate, _1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Il SI. si impegna a _1
cedere alla NO la proprietà superficiaria della propria quota, pari al 50% Controparte_1 dell'ex casa coniugale sita in Piacenza, Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di
Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub 43. B) La SI.ra
, come da accordi, nel luglio 2024, ha versato al SI. , la Controparte_1 _1 somma pattuita di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per l'acquisto del 50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105, meglio descritto al paragrafo precedente.depositava le proprie conclusioni “modificate” dando atto dell'integrale pagamento effettuato dalla NO e prevedendo l'impegno dello stesso sig. CP_1
pagina 3 di 7 a trasferire alla NO il 50% del diritto di proprietà superficiaria dell'ex casa _1 CP_1
coniugale entro 10 giorni dalla richiesta effettuata dalle stessa;
C) Il SI. , entro _1
dieci giorni dalla formale richiesta della SI.ra , invita a mezzo di lettera Controparte_1
raccomandata a.r., sottoscriverà il rogito di vendita D) Il SI. è liberato da ogni _1
Per_ onere conseguente il mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo. E)
I SInori e si danno reciprocamente atto che ciascuno _1 Controparte_1 svolge un'attività lavorativa che lo rende economicamente indipendente e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti. F) I SInori e _1
non hanno beni in comune (salvo l'immobile di cui alla lettera A) e hanno già Controparte_1 risolto in passato ogni loro pendenza economica e pertanto, salvo l'adempimento di quanto previsto alle lettere A) e B) che precedono, nulla hanno da richiedere uno all'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso”.
All'udienza del 16.10.2024 nessuno compariva per il sig. sicché la Difesa di parte _1
resistente chiedeva termine per il deposito di nuove conclusioni congiunte che riguardassero anche il pagamento delle spese notarili, pertanto, la causa veniva rinviata al 20 novembre 2024 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte di udienza, depositate dalla sola Parte resistente in data 20 dicembre 2024, la stessa precisava le seguenti conclusioni: “A) Il sig. si impegna a cedere alla NO _1
, che accetta, la proprietà superficiaria della propria quota, pari al 50% dell'ex casa CP_1
coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub 43. A1) La cessione di cui alla lettera A) che precede sarà effettuata, a semplice richiesta della NO (che potrà avvenire non CP_1
appena pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) comunicata a mezzo raccomandata, con un preavviso di 10 giorni, innanzi a Notaio individuato di comune accordo tra le parti (in caso di disaccordo presso il Notaio che esporrà il preventivo più basso). Le spese notarili
(comprensive di imposte e bolli) relative all'atto in questione saranno sostenute dalle parti al 50%. B)
Le parti danno atto che la SI.ra ha già versato, il 25.7.2024, al sig. Controparte_1 [...] la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per l'acquisto del _1
50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105, meglio descritto al paragrafo precedente e pertanto nulla dovrà al sig. in sede di atto _1
notarile di cui alle lettere A) e A1) che precedono. C) Il SI. è liberato da ogni _1
Per_ onere conseguente il mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo. D)
I SInori e si danno reciprocamente atto che ciascuno _1 Controparte_1
pagina 4 di 7 svolge un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti, salvo il corretto adempimento di quanto previsto alle lettere A) e A1); E) I SInori e non hanno beni _1 Controparte_1 in comune (salvo l'immobile di cui alla lettera A – in relazione al quale la NO ha effettuato CP_1
il pagamento di cui alla lettera B) e hanno già risolto in passato ogni loro pendenza economica e pertanto, salvo l'adempimento di quanto previsto alle lettere A) e A1) che precede, nulla hanno da richiedere uno all'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso”; di talché, con ordinanza in data 22 novembre 2024, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
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Sin dai rispettivi atti introduttivi, le Parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in Piacenza il 25.9.1988 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune nell'anno 1988, parte II, serie A, n.93 e nel corso del giudizio, le stesse sono giunte ad un sostanziale accordo in ordine alle condizioni di divorzio, dando atto che: - “il sig.
[...]
si impegna a cedere alla NO , che accetta, la proprietà superficiaria _1 CP_1 della propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella
333 – sub 43”; - “la SI.ra ha già versato, il 25.7.2024, al sig. Controparte_1 [...] la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per l'acquisto del _1
50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via Luigi Marzioli n. 105”; - Per_
“il SI. è liberato da ogni onere conseguente il mantenimento del Figlio il _1
quale lavora ed è economicamente autonomo;
- “i SInori e _1 CP_1
si danno reciprocamente atto che ciascuno svolge un'attività lavorativa che li rende
[...]
economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti”, salvo il corretto adempimento di quanto sopra previsto; - “i SInori
e non hanno (altri) beni in comune e hanno già risolto in _1 Controparte_1 passato ogni loro pendenza economica” e pertanto, salvo l'adempimento di quanto sopra previsto le stesse nulla hanno più da richiedere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa, connessa e/o vicaria al rapporto matrimoniale che è tra loro intercorso.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno, pertanto, integralmente accolte, con la precisazione che con riferimento alle spese notarili per il trasferimento del 50% del diritto di proprietà superficiaria, non pagina 5 di 7 avendo tale trasferimento la causa tipica della vendita, bensì quella atipica del trasferimento in esecuzione di un accordo di divorzio, in mancanza di un diverso accordo, le stesse devono essere poste a carico di entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuna, non assumendo la Resistete la qualifica di acquirente in senso proprio.
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piacenza in data 29 maggio 1988 tra i coniugi e e trascritto nei Registri _1 Controparte_1
dello Stato ivile del predetto Comune atto n. 93, anno 1988, parte II, serie A;
- dà atto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che - “il sig. si _1
impegna a cedere alla NO , che accetta, la proprietà superficiaria della CP_1 propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza Via Luigi Marzioli, 105, censita al NCF del Comune di Piacenza come segue: Fg. 54 particella 333 – sub 10; Fg. 54 particella 333 – sub 43”; - “la SI.ra ha già versato, il 25.7.2024, al sig. Controparte_1 la somma di €. 92.000,00 (novantaduemila/00), quale corrispettivo per _1
l'acquisto del 50% del diritto di proprietà superficiaria, dell'immobile sito in Piacenza, via
Luigi Marzioli n. 105”; - “il SI. è liberato da ogni onere conseguente il _1
Per_ mantenimento del Figlio il quale lavora ed è economicamente autonomo;
- “i SInori
e si danno reciprocamente atto che ciascuno svolge _1 Controparte_1 un'attività lavorativa che li rende economicamente indipendenti e pertanto nulla hanno da chiedere uno all'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti”; - “i SInori _1
e non hanno (altri) beni in comune e hanno già risolto in passato
[...] Controparte_1
ogni loro pendenza economica”;
- dà atto che la cessione, da parte del sig. in favore della sig.ra della _1 CP_1 proprietà superficiaria della propria quota, pari al 50% dell'ex casa coniugale sita in Piacenza
Via Luigi Marzioli, n. 105 sarà effettuata a semplice richiesta della sig.ra comunicata a CP_1
mezzo raccomandata, con un preavviso di 10 giorni e dispone che le relative spese notarili saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura del 50% ciascuna;
pagina 6 di 7 - dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 22 gennaio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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