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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Sezione Seconda
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 727/2024 promossa da:
(CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Nisi giusta mandato a margine in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 cpc,
- ricorrente in riassunzione
CONTRO
( Controparte_1
CF. ) , Già , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è ope legis domiciliato;
1 -resistente in riassunzione –
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note depositate in sostituzione della udienza collegiale del 27.3.2025
********
MOTIVAZIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 544/2012 prot. 38093 del 25/10/2012 la Controparte_2 aveva ingiunto a il pagamento di sanzioni amministrative per vari
[...] Parte_1 illeciti, fra cui "4) per aver omesso di consegnare il prescritto prospetto paga ai lavoratori sottoindicati ... sanzione: Euro 12.500,00" e "5) per aver omesso di effettuare le dovute registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente ai lavoratori sottoindicati ... sanzione: Euro 6.900,00".
Con ricorso depositato in data 29/11/2012 il aveva proposto opposizione, con cui aveva Pt_1 lamentato fra l'altro che:
a) le violazioni di cui al punto 4) dell'ordinanza-ingiunzione non erano sanzionabili ed in ogni caso dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico;
b) le violazioni di cui al punto 5) dell'ordinanza-ingiunzione dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico
2.- L'opposizione era stata accolta dal Tribunale di Lecce - sez. dist. di Maglie con sentenza n. 4374/2013, che aveva ritenuto insussistenti gli illeciti addebitati ed aveva pertanto annullato l'ordinanza-ingiunzione nel merito.
3.- La D.T.L. di Lecce aveva proposto appello, al quale aveva resistito il con memoria difensiva Pt_1 depositata in data 16/02/2015, con cui aveva riproposto i motivi di censura, assorbiti dall'accoglimento dell'opposizione nel merito ed in particolare quelli relativi alle censure avverso i punti 4) e 5) dell'ordinanza-ingiunzione.
4.- La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 180 del 07/03/2016, aveva accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato l'opposizione, ritenendo provati gli illeciti addebitati.
2 5.- Con l'ordinanza n. 2119/2023 pubblicata in data 24/01/2023 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione interposto dal Per quanto rileva in questa sede, a Pt_1 sostegno della decisione questa Corte affermava: "4) L'ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia della corte territoriale sulla domanda nella parte in cui il aveva chiesto dichiararsi la illegittimità della sanzione e l'applicazione della disciplina di Pt_1 cui all'art. 8 l. n. 689/81 con riferimento alle violazioni contestate sub n. 4) e 5) (cumulo giuridico). Anche tale profilo di censura non contiene l'indicazione del come e dove essa fosse stata ri-proposta in appello e dunque non consente di valutare la denunciata omissione. Il motivo è pertanto inammissibile".
6.- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un Parte_1 motivo.
7.- La di ha depositato soltanto atto di costituzione con procura Controparte_2 CP_2 speciale, ma non ha svolto difese.
8.La Corte di cassazione con ordinanza n. 15393 del 3.6.2024 accoglieva il ricorso per revocazione e per l'effetto revocava l'ordinanza n. 2119/2023 del 24/01/2023 limitatamente alla statuizione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione e alla statuizione sulle spese di quel giudizio di legittimità; passando quindi alla successiva fase rescissoria, ha accolto il quarto motivo cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione affinché si pronunzi sulle domande riproposte dal con riguardo ai punti 4) e 5) dell'originaria ordinanza- Pt_1 ingiunzione, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza revocata, sia del giudizio di revocazione.
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9.Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 15393 del 3.6.2024, in sede revocazione dell'ordinanza n. 2119/2023 del
24/01/2023, ha ritenuto in sede rescissoria errata la precedente pronuncia della Corte di Appello, che si era limitata ad apprezzare le risultanze istruttorie, pervenendo al convincimento della sussistenza, in fatto, degli illeciti addebitati con l'ordinanza-ingiunzione, senza nulla statuire sull'ulteriore domanda, specificamente riproposta dal in appello, ossia che la violazione di cui al punto 4) dell'ordinanza- Pt_1 ingiunzione non sarebbe stata sanzionabile e, in subordine, che lo sarebbe stata mediante l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. n. 689/1981, e che anche la violazione di cui al punto 5) del medesimo provvedimento ingiuntivo sarebbe stata sanzionabile mediante applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. n. 689 cit.
3 10. Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte in sede di rinvio – come ribadito dalla Cassazione - di pronunciare, dopo l'annullamento in parte qua della precedente pronuncia della Corte, nel merito della controversia, solo limitatamente al punto oggetto di doglianza, e quindi segnatamente soltanto su questi due aspetti:
a) le violazioni di cui al punto 4) dell'ordinanza-ingiunzione non erano sanzionabili ed in ogni caso dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico;
b) le violazioni di cui al punto 5) dell'ordinanza-ingiunzione dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico
10. L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, adito in sede di rinvio, quindi, è perimetrata da questi due motivi che – assorbiti nel rigetto di primo grado- sono stati riproposti in appello, senza che la
Corte di appello nell'accogliere l'appello della Amministrazione, confermando la ordinanza ingiunzione opposta, abbia motivato su detti aspetti, attinenti alla punibilità ovvero sulla quantificazione della sanzione contestata ai punti 4 e 5 della ordinanza.
->>>
11. Le censure sono però infondate.
Quanto al primo profilo dedotto secondo cui < le violazioni di cui al punto 4) dell'ordinanza- ingiunzione non erano sanzionabili >> va osservato che – in disparte la genericità del motivo di opposizione senza alcuna specificazione delle ragioni sottese a tale assunto - la intervenuta depenalizzazione – che avrebbe eliminato la sanzionabilità della condotta contestata sub 4) della ordinanza n. 544/2012 - non riguarda la “omessa consegna del prospetto paga al lavoratore”. I prospetti di paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei fatti in essi indicati, in ragione della disposizione di cui all'art. 1 della menzionata Legge n. 4/53, che impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. La consegna al lavoratore del prospetto paga costituisce un adempimento non inerente al collocamento del lavoratore, ma alla fase successiva dell'attuazione del rapporto di lavoro, avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro. Ne deriva che la disposizione dell'art. 5 l. n. 4 del 1953, che sanziona l'omessa consegna del prospetto paga, non è
4 stata abrogata dall'art. 116, comma 12, l. n. 388 del 2000, che comporta l'abolizione delle sanzioni amministrative relative, tra l'altro, a violazione di norme sul collocamento di carattere formale.
Così Cassazione civile sez. lav., 08/08/2007, n.17421
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12. Infondate sono anche le censure con cui ai fini della rideterminazione della sanzione relativa alle condotte contestate sub 4 e 5 della ordinanza 544/2012, si invoca l'applicazione dell'art. 8 L. n. 689/1981, ovvero che dette sanzioni siano determinate in modo unitario secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico.
Va premesso che l'applicazione del cumulo non è stata concessa in sede amministrativa perché il ricorrente non ha mai regolarizzato la posizione dei lavoratori, a seguito della diffida ex art. 13 D.Lgs.
124/2004 da parte della Amministrazione, perdendo così la possibilità di usufruire del beneficio.
In ogni caso, in relazione all'istituto della continuazione, l'art.
8. L. 689/81 reca una disciplina specifica valevole per gli illeciti amministrativi, così stabilendo: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”.
Pertanto se il trasgressore viola con più condotte distinte la medesima norma in tema di sanzioni amministrative, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 comma 2 c.p., tenuto conto delle differenze tra reato ed illecito amministrativo. Il cumulo giuridico delle sanzioni si applica, in relazioni alle sanzioni amministrative, solamente nel caso di unica condotta che violi contemporaneamente più norme (1° comma), ovvero di pluralità di condotte unificate dal medesimo disegno criminoso purché si tratti di “più violazioni della stessa o di diverse norme di legge” ma solo in materia di “previdenza ed assistenza obbligatorie.” (2° comma).
Nel caso di specie, invece, il ha violato con una pluralità di condotte distinte la medesima norma, Pt_1 perché le omissioni riguardano lavoratori diversi e periodi diversi per ciascun lavoratore, e non si verte in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, perché sono violate norme relative all'attuazione del rapporto di lavoro. Ne consegue l'inapplicabilità a suo favore del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L.
681/89.
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, proprio di recente, ha ribadito il principio affermando che “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione
5 secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo.” (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20129). E ancora Cassazione civile sez. VI, 03/05/2017, n.10775 (che ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato nella misura massima la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione per l'assunzione di più lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro) ribadisce che “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione
-, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi”.
Consegue il rigetto delle ragioni di opposizione dedotte dal Pt_1
Va confermata, pertanto, se pure integrata nella motivazione, la sentenza della Corte di Appello n. 180 del 07/03/2016, che, accolto l'appello della Amministrazione, aveva, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato l'opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n.544/2012.
La regolamentazione e la liquidazione delle spese del giudizio di appello, definito con sentenza n.
180/2016, va confermata, stante la conferma di quella pronuncia;
le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sia nella fase del primo ricorso che per la fase della revocazione nonché le spese del presente grado di giudizio, stante l'esito della lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n.
15393 del 3.6.2024 a seguito di riassunzione effettuata in data 4.9.2024 da in Parte_1 contraddittorio con e , in totale riforma Controparte_3 Controparte_1 della sentenza n. 4374/2013 emessa dal Tribunale di Lecce il 21.12.2013, rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma l'ordinanza n.544/12 prot- 38093 del 25.10.2012; Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento in favore della appallata Amministrazione delle spese processuali dei due giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € 3500,00 per il primo ed in € 3500,00
6 per il giudizio di revocazione, nonché quelle di questo grado, liquidate in complessivi € 3000,00, tutto oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Sezione Seconda
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 727/2024 promossa da:
(CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Nisi giusta mandato a margine in calce all'atto di riassunzione ex art. 392 cpc,
- ricorrente in riassunzione
CONTRO
( Controparte_1
CF. ) , Già , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è ope legis domiciliato;
1 -resistente in riassunzione –
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note depositate in sostituzione della udienza collegiale del 27.3.2025
********
MOTIVAZIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 544/2012 prot. 38093 del 25/10/2012 la Controparte_2 aveva ingiunto a il pagamento di sanzioni amministrative per vari
[...] Parte_1 illeciti, fra cui "4) per aver omesso di consegnare il prescritto prospetto paga ai lavoratori sottoindicati ... sanzione: Euro 12.500,00" e "5) per aver omesso di effettuare le dovute registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente ai lavoratori sottoindicati ... sanzione: Euro 6.900,00".
Con ricorso depositato in data 29/11/2012 il aveva proposto opposizione, con cui aveva Pt_1 lamentato fra l'altro che:
a) le violazioni di cui al punto 4) dell'ordinanza-ingiunzione non erano sanzionabili ed in ogni caso dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico;
b) le violazioni di cui al punto 5) dell'ordinanza-ingiunzione dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico
2.- L'opposizione era stata accolta dal Tribunale di Lecce - sez. dist. di Maglie con sentenza n. 4374/2013, che aveva ritenuto insussistenti gli illeciti addebitati ed aveva pertanto annullato l'ordinanza-ingiunzione nel merito.
3.- La D.T.L. di Lecce aveva proposto appello, al quale aveva resistito il con memoria difensiva Pt_1 depositata in data 16/02/2015, con cui aveva riproposto i motivi di censura, assorbiti dall'accoglimento dell'opposizione nel merito ed in particolare quelli relativi alle censure avverso i punti 4) e 5) dell'ordinanza-ingiunzione.
4.- La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 180 del 07/03/2016, aveva accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato l'opposizione, ritenendo provati gli illeciti addebitati.
2 5.- Con l'ordinanza n. 2119/2023 pubblicata in data 24/01/2023 la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione interposto dal Per quanto rileva in questa sede, a Pt_1 sostegno della decisione questa Corte affermava: "4) L'ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia della corte territoriale sulla domanda nella parte in cui il aveva chiesto dichiararsi la illegittimità della sanzione e l'applicazione della disciplina di Pt_1 cui all'art. 8 l. n. 689/81 con riferimento alle violazioni contestate sub n. 4) e 5) (cumulo giuridico). Anche tale profilo di censura non contiene l'indicazione del come e dove essa fosse stata ri-proposta in appello e dunque non consente di valutare la denunciata omissione. Il motivo è pertanto inammissibile".
6.- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un Parte_1 motivo.
7.- La di ha depositato soltanto atto di costituzione con procura Controparte_2 CP_2 speciale, ma non ha svolto difese.
8.La Corte di cassazione con ordinanza n. 15393 del 3.6.2024 accoglieva il ricorso per revocazione e per l'effetto revocava l'ordinanza n. 2119/2023 del 24/01/2023 limitatamente alla statuizione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione e alla statuizione sulle spese di quel giudizio di legittimità; passando quindi alla successiva fase rescissoria, ha accolto il quarto motivo cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione affinché si pronunzi sulle domande riproposte dal con riguardo ai punti 4) e 5) dell'originaria ordinanza- Pt_1 ingiunzione, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza revocata, sia del giudizio di revocazione.
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9.Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 15393 del 3.6.2024, in sede revocazione dell'ordinanza n. 2119/2023 del
24/01/2023, ha ritenuto in sede rescissoria errata la precedente pronuncia della Corte di Appello, che si era limitata ad apprezzare le risultanze istruttorie, pervenendo al convincimento della sussistenza, in fatto, degli illeciti addebitati con l'ordinanza-ingiunzione, senza nulla statuire sull'ulteriore domanda, specificamente riproposta dal in appello, ossia che la violazione di cui al punto 4) dell'ordinanza- Pt_1 ingiunzione non sarebbe stata sanzionabile e, in subordine, che lo sarebbe stata mediante l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. n. 689/1981, e che anche la violazione di cui al punto 5) del medesimo provvedimento ingiuntivo sarebbe stata sanzionabile mediante applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. n. 689 cit.
3 10. Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte in sede di rinvio – come ribadito dalla Cassazione - di pronunciare, dopo l'annullamento in parte qua della precedente pronuncia della Corte, nel merito della controversia, solo limitatamente al punto oggetto di doglianza, e quindi segnatamente soltanto su questi due aspetti:
a) le violazioni di cui al punto 4) dell'ordinanza-ingiunzione non erano sanzionabili ed in ogni caso dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico;
b) le violazioni di cui al punto 5) dell'ordinanza-ingiunzione dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell'art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un'unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico
10. L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, adito in sede di rinvio, quindi, è perimetrata da questi due motivi che – assorbiti nel rigetto di primo grado- sono stati riproposti in appello, senza che la
Corte di appello nell'accogliere l'appello della Amministrazione, confermando la ordinanza ingiunzione opposta, abbia motivato su detti aspetti, attinenti alla punibilità ovvero sulla quantificazione della sanzione contestata ai punti 4 e 5 della ordinanza.
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11. Le censure sono però infondate.
Quanto al primo profilo dedotto secondo cui < le violazioni di cui al punto 4) dell'ordinanza- ingiunzione non erano sanzionabili >> va osservato che – in disparte la genericità del motivo di opposizione senza alcuna specificazione delle ragioni sottese a tale assunto - la intervenuta depenalizzazione – che avrebbe eliminato la sanzionabilità della condotta contestata sub 4) della ordinanza n. 544/2012 - non riguarda la “omessa consegna del prospetto paga al lavoratore”. I prospetti di paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei fatti in essi indicati, in ragione della disposizione di cui all'art. 1 della menzionata Legge n. 4/53, che impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. La consegna al lavoratore del prospetto paga costituisce un adempimento non inerente al collocamento del lavoratore, ma alla fase successiva dell'attuazione del rapporto di lavoro, avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro. Ne deriva che la disposizione dell'art. 5 l. n. 4 del 1953, che sanziona l'omessa consegna del prospetto paga, non è
4 stata abrogata dall'art. 116, comma 12, l. n. 388 del 2000, che comporta l'abolizione delle sanzioni amministrative relative, tra l'altro, a violazione di norme sul collocamento di carattere formale.
Così Cassazione civile sez. lav., 08/08/2007, n.17421
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12. Infondate sono anche le censure con cui ai fini della rideterminazione della sanzione relativa alle condotte contestate sub 4 e 5 della ordinanza 544/2012, si invoca l'applicazione dell'art. 8 L. n. 689/1981, ovvero che dette sanzioni siano determinate in modo unitario secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico.
Va premesso che l'applicazione del cumulo non è stata concessa in sede amministrativa perché il ricorrente non ha mai regolarizzato la posizione dei lavoratori, a seguito della diffida ex art. 13 D.Lgs.
124/2004 da parte della Amministrazione, perdendo così la possibilità di usufruire del beneficio.
In ogni caso, in relazione all'istituto della continuazione, l'art.
8. L. 689/81 reca una disciplina specifica valevole per gli illeciti amministrativi, così stabilendo: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”.
Pertanto se il trasgressore viola con più condotte distinte la medesima norma in tema di sanzioni amministrative, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 comma 2 c.p., tenuto conto delle differenze tra reato ed illecito amministrativo. Il cumulo giuridico delle sanzioni si applica, in relazioni alle sanzioni amministrative, solamente nel caso di unica condotta che violi contemporaneamente più norme (1° comma), ovvero di pluralità di condotte unificate dal medesimo disegno criminoso purché si tratti di “più violazioni della stessa o di diverse norme di legge” ma solo in materia di “previdenza ed assistenza obbligatorie.” (2° comma).
Nel caso di specie, invece, il ha violato con una pluralità di condotte distinte la medesima norma, Pt_1 perché le omissioni riguardano lavoratori diversi e periodi diversi per ciascun lavoratore, e non si verte in materia di previdenza o assistenza obbligatoria, perché sono violate norme relative all'attuazione del rapporto di lavoro. Ne consegue l'inapplicabilità a suo favore del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L.
681/89.
Sul punto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, proprio di recente, ha ribadito il principio affermando che “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione
5 secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo.” (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.20129). E ancora Cassazione civile sez. VI, 03/05/2017, n.10775 (che ha confermato la sentenza impugnata che aveva applicato nella misura massima la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione per l'assunzione di più lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro) ribadisce che “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione
-, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi”.
Consegue il rigetto delle ragioni di opposizione dedotte dal Pt_1
Va confermata, pertanto, se pure integrata nella motivazione, la sentenza della Corte di Appello n. 180 del 07/03/2016, che, accolto l'appello della Amministrazione, aveva, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato l'opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n.544/2012.
La regolamentazione e la liquidazione delle spese del giudizio di appello, definito con sentenza n.
180/2016, va confermata, stante la conferma di quella pronuncia;
le spese del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sia nella fase del primo ricorso che per la fase della revocazione nonché le spese del presente grado di giudizio, stante l'esito della lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n.
15393 del 3.6.2024 a seguito di riassunzione effettuata in data 4.9.2024 da in Parte_1 contraddittorio con e , in totale riforma Controparte_3 Controparte_1 della sentenza n. 4374/2013 emessa dal Tribunale di Lecce il 21.12.2013, rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma l'ordinanza n.544/12 prot- 38093 del 25.10.2012; Parte_1
Condanna l'appellante al pagamento in favore della appallata Amministrazione delle spese processuali dei due giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € 3500,00 per il primo ed in € 3500,00
6 per il giudizio di revocazione, nonché quelle di questo grado, liquidate in complessivi € 3000,00, tutto oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio F. Esposito
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