TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1661/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc;
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GIAMPAOLO SALVATORE, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
ATTRICE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
FRANCESCO FIMMANÒ, GIANCARLO BORRIELLO, ANTONIO FICO e ILARIA GUADAGNO, elettivamente domiciliata ai seguenti indirizzi pec Ema
. Email_2 Email_3 Email_5
t e Email_6
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“1. Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di in Amministrazione Parte_1
, e per l'effetto, revocare ex artt. 49 D.Lgs. n. 270/1999 e 67 L.F., per tutte le ragioni Parte_1
pagina 2 di 10 esposte nei propri scritti difensivi, i pagamenti effettuati da in bonis tramite la Parte_1
stazione appaltante a favore di (già CP_2 Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, per un totale di euro 1.452.663,94 o per la maggiore o minore somma risultante in corso di causa;
2. Per l'effetto, condannare (già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, a pagare a favore di in Amministrazione Straordinaria, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 1.452.663,94 o la maggiore o minore risultante in corso di causa per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Salvezze illimitate.”
Parte convenuta
“1) In via principale, accertare e dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità dell'avversa domanda ex art. 69 bis l. fall., per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente pronuncia di legge;
2) Nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) In ogni caso, condannare la Procedura attrice alla refusione delle spese, anche generali del presente giudizio, gravate da I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(“ ”), in persona dei commissari straordinari nominati prof. Avv.
[...] Parte_1
Antonio Casilli e dott.ri e conveniva in giudizio la Persona_1 Persona_2
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. riferendo: che con sentenza del 4.02.2020 il Tribunale CP_3
di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di;
che aveva stipulato un contratto di Parte_1
pagina 3 di 10 subappalto con (ora ) per Parte_2 P_ Controparte_1
CP_ l'esecuzione delle pulizie e presidio pulizie presso gli uffici della Direzione Generale, committente di;
che nel corso dell'anno 2018/2019 la aveva emesso nei Parte_1 Parte_2
confronti di Manitalidea fatture per un importo totale di € 1.452.663,94; che tali fatture venivano pagate direttamente dalla committente tramite mandato di pagamento;
che era a conoscenza P_
dello stato di decozione in cui versava . Parte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. e ai sensi dell'art. 67 comma 2
L.F. dei pagamenti ricevuti da parte convenuta per complessivi € 1.452.663,94 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, questi erano stati effettuati attraverso mezzi anormali di pagamento e nel c.d. periodo sospetto cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui l'attrice versava.
1.2. Si costituiva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria CP_3
fallimentare ex adverso esperita.
In particolare, evidenziava: che non vi era stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento in quanto il committente ( ) aveva effettuato i pagamenti diretti applicando l'art. 118 comma 3 D.Lgs. n. CP_2
163/2006; che, comunque, il contratto prodotto da parte attrice era mera cartula non sottoscritta dalle parti e in ogni caso con efficacia dal 01.04.2019 al 31.07.2019, e pertanto, una serie degli asseriti pagamenti di cui si chiedeva la revoca erano relativi a lassi temporali diversi;
la decadenza dell'azione revocatoria esperita ai sensi dell'art. 69 bis L.F.; che non vi era alcuna prova che i pagamenti erano stati concretamente effettuati;
che non era a conoscenza dello stato di insolvenza di P_
; l'esenzione prevista dall'art. 67 comma 3 L.F. atteso che i pagamenti effettuati dall' Parte_1 CP_2 erano avvenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità ex art. 69 bis
L.F. delle avverse domande e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Con ordinanza del 23.09.2024, il Giudice fissava udienza per la precisazione della conclusione e discussione ex art. 281 sexies.
2.1. In via preliminare, parte convenuta eccepisce la decadenza della presente azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis L.F., sostenendo che “la sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza della
è stata pubblicata il 04.02.2020 (doc. 1 produzione di parte attrice), mentre l'atto di Parte_1
pagina 4 di 10 citazione è stato notificato alla e in data 11.01.2024, dunque ben Parte_3
oltre il termine di tre anni dalla dichiarazione di insolvenza della previsto dall'art. Parte_1
69 bis l. fall” (comp. cost. pag. 5 Facility).
Tale eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ebbene, l'art 69 bis comma 1 L.F. disciplina il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare stabilendo che la stessa si prescrive in tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, decade dopo cinque anni dal compimento dell'atto impugnato.
Sul punto, si condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, soprattutto in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria (come nel caso di specie), il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre dall'approvazione del programma di cessione dei bene aziendali,
“poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal “soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un Parte_4 programma di cessione dei complessi aziendali”, prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione” e, pertanto, non dalla dichiarazione di insolvenza (cfr. Cass. n. 31194/2018;
Cass. n. 21516/2017).
Nel caso che ci occupa, l'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali di
è stata effettuata in data 21.01.2021 mentre l'atto di citazione è stato notificato a mezzo Parte_1
pec il 19.01.2024.
Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che il termine decadenziale ex art. 69 bis L.F. non sia spirato e che, pertanto, la presente azione revocatoria sia certamente procedibile.
2.2. Venendo al merito, si rileva che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999, ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata
l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.”
Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 21.01.2021.
pagina 5 di 10 Si rileva, inoltre che, ai sensi dell'art. 67 comma primo della Legge Fallimentare, sono revocati “salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
”
Nel caso che ci occupa, in relazione ai pagamenti oggetto di revoca e alla documentazione a corredo degli stessi, parte convenuta sostiene che “l'attrice non ha fornito la prova dei suddetti pagamenti”
(comp. cost. pag. 10 ) e che “può dirsi definitivamente mancata – la prova effettiva dell'incasso P_
delle somme per le quali l'attrice agisce in revocatoria, non essendo chiaro se e quando la convenuta avrebbe effettivamente incassato i presunti pagamenti non essendo sufficienti i semplici mandati e/o ordini di pagamento a provare l'effettivo pagamento da parte dell'attrice” (mem. ex art. 171 ter n. 3
), allo stesso tempo, non contesta e non nega di aver ricevuto tali pagamenti ma, di contro, Controparte_4 afferma che “deve ribadirsi che la convenuta, al momento in cui ha ricevuto i pagamenti, non immaginava che la versasse ino uno stato di assoluta ed irreversibile decozione, ma Parte_1
di semplice e transitoria difficoltà finanziaria provocata dai gravi ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.” (comp. cost. pag. 8 ), ammettendone l'avvenuta ricezione. P_
Allo stesso modo, in relazione al contratto di subappalto prodotto da parte attrice, parte convenuta ne contesta la provenienza, il contenuto e la formazione sottolineandone la mancata sottoscrizione ma, contestualmente, per dimostrare la non conoscenza dello stato di decozione in cui versava , Parte_1 afferma “…basti in questa sede considerare che se la convenuta – che aveva rapporti commerciali pregressi con la - avesse anche solo lontanamente avuto sentore della assoluta ed Parte_1
irreversibile decozione della propria controparte contrattuale, mai avrebbe stipulato alcun contratto
(men che meno avrebbe sottoscritto dall'attrice è datato 24.04.2019) e di certo non avrebbe finito per rimanere creditrice (peraltro ammessa al passivo) dell'importo di Euro 642.648,10.” (com. cost. pag. 8
), ammettendo, quindi, di averlo sottoscritto. P_
Fatte tali precisazioni, si ritiene che si possa tener conto della documentazione versata in atti ( all. 59 a
66 parte attrice) e che risultino pagamenti avvenuti nel c.d. periodo sospetto (nel caso di specie tramite mandati di pagamento cosicchè l'avvenuto pagamento sarà, se non altro, successivo), essendo stati ordinati dall' in un arco temporale decorrente dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2019, CP_2 cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data Parte_1
04.02.2020.
Nel caso di specie, sebbene i pagamenti siano avvenuti nel c.d. periodo sospetto, si ritiene che non sussistano i presupposti che integrano la fattispecie di cui all'art. 67, comma primo L.F.
pagina 6 di 10 In relazione all'anormalità della modalità di pagamento, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i pagamenti oggetto di causa del committente ( ) effettuati direttamente CP_2
alla società subappaltatrice convenuta non possano qualificarsi come anormali, atteso che il pagamento diretto del committente al subappaltatore è stato eseguito secondo quanto stabilito in tema di contratti pubblici esercitando propriamente la facoltà di pagamento diretto alla subappaltatrice prevista dall'art. 118 comma 3 D.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis, il quale stabilisce “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
Inoltre, attesa la mancata produzione del contratto di appalto, non è possibile stabilire se le parti
(committente e appaltatore ) avessero convenuto di non applicare in tal caso l'art 118 CP_2 Parte_1
D.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis e quindi di non prevedere il pagamento diretto al subappaltatore all'avverarsi di determinate condizioni.
Tuttavia, nella missiva a mezzo pec da parte dell' , a seguito della richiesta di documentazione di CP_2 parte attrice da produrre nel presente giudizio, la stessa scrive “…in ossequio a quanto previsto nel disciplinare di gara Consip e nelle condizioni generali di contratto (disciplinare: L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs n. 163/2006…” (cfr. all. 30 parte attrice) richiamando, per l'appunto, l'articolo in parola.
Per tali ragioni si ritiene che non sussista alcun elemento di anormalità nei pagamenti in questione.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di revoca ex art. 67 comma 1 L.F. dei suddetti pagamenti non è fondata e non può essere accolta.
2.3. Ai sensi dell'art. 67 comma secondo della Legge Fallimentare, sono altresì revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, è bene rilevare che solo i pagamenti ordinati nell'arco temporale decorrente dal
09.08.2019 al mese di dicembre 2019 sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto (all. 61 a 66 parte attrice) per un importo totale di € 980.563,22, cioè nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data 04.02.2020. Parte_1
In relazione alla prova della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza di
, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “In tema di elemento soggettivo Parte_1
dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la "scientia decoctionis" in capo al terzo
è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività”(Cass. n. 2557/2008). “Peraltro, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dall'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici” (Cass. n. 10208/2007).
Ciò premesso, si ritiene che parte attrice abbia dimostrato che, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti, le circostanze sussistenti erano tali da far ritenere a che non si trovava P_ Parte_1
in una situazione normale di esercizio di impresa.
Dalla documentazione versata in atti, si rileva il ricorso per decreto ingiuntivo effettuato da parte convenuta nei confronti di datato 11.07.2019 per un importo complessivo di 562.927,43, Parte_1
nel quale (già affermava chiaramente che “la P_ Parte_2 Parte_1
versa in un grave crisi finanziaria che a breve potrebbe condurla ad adottare misure pre-
[...] fallimentari” e sottolineava “l'assoluta gravità della crisi finanziaria in cui versa la Parte_1
(cfr. all. 67 parte attrice).
[...]
A fronte di ciò, appare evidente che parte convenuta avesse effettivamente contezza della situazione di decozione in cui versava quando sono stati ordinati e successivamente effettuati i Parte_1
pagamenti, atteso che il ricorso è del luglio 2019 mentre i pagamenti sono stati ordinati successivamente, in particolare da agosto 2019.
Si ritiene, pertanto, che vi siano sufficienti elementi tali da poter affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
pagina 8 di 10 In conclusione, si ritiene che i sintomi del dissesto economico di fossero conosciuti alla Parte_1 convenuta e per tale motivo la domanda attorea di revoca, ai sensi dell'art. 67 comma secondo L.F., dei pagamenti suddetti effettuati dall' deve essere accolta limitatamente all'importo di € 980.563,22, CP_2 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo.
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte attrice trattandosi di debito di valuta e secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n.
5965/2022).
Per di più, nel caso di specie parte ricorrente non ha provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.
2.4. Ancora, parte convenuta ha eccepito l'esenzione ex art. 67 comma terzo lett. a) L.F. affermando che “i pagamenti effettuati dall'ente appaltante, nel caso di specie, siano avvenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso ed, in quanto tali, siano esenti da revocatoria.” (comp. cost. pag. 17 ). P_
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “costituiscono pagamenti nei termini
d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., quelli che sono stati eseguiti ed accettati, anche per comportamenti di fatto, con modalità diverse da quelle pattiziamente convenute tra le parti, nell'ambito di plurimi adempimenti, tali da fare ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile.”
Nel caso di specie, l'eccezione è da considerarsi infondata atteso che parte convenuta non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione che il pagamento diretto al subappaltatore fosse una prassi consolidata anche in epoca anteriore al periodo c.d. sospetto, limitandosi ad affermare semplicemente tale circostanza.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 Revoca ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti per la somma complessiva di € 980.563,22 effettuati da in favore di (già CP_2 Controparte_1 [...]
; Parte_2
Condanna parte convenuta (già Controparte_1 [...]
a pagare a la somma di € Parte_2 Parte_1
980.563,22, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo;
Condanna parte convenuta (già Controparte_1 [...]
a rimborsare a parte attrice le Parte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 18.977,00 (di cui € 2.995,00 per fase studio, € 1.976,00 per fase introduttiva, € 8.797,00 per fase istruttoria, € 5.209,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali.
Torino, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1661/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc;
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GIAMPAOLO SALVATORE, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
Email_1
ATTRICE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
FRANCESCO FIMMANÒ, GIANCARLO BORRIELLO, ANTONIO FICO e ILARIA GUADAGNO, elettivamente domiciliata ai seguenti indirizzi pec Ema
. Email_2 Email_3 Email_5
t e Email_6
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“1. Accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di in Amministrazione Parte_1
, e per l'effetto, revocare ex artt. 49 D.Lgs. n. 270/1999 e 67 L.F., per tutte le ragioni Parte_1
pagina 2 di 10 esposte nei propri scritti difensivi, i pagamenti effettuati da in bonis tramite la Parte_1
stazione appaltante a favore di (già CP_2 Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro tempore, per un totale di euro 1.452.663,94 o per la maggiore o minore somma risultante in corso di causa;
2. Per l'effetto, condannare (già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, a pagare a favore di in Amministrazione Straordinaria, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 1.452.663,94 o la maggiore o minore risultante in corso di causa per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria;
3. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Salvezze illimitate.”
Parte convenuta
“1) In via principale, accertare e dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità dell'avversa domanda ex art. 69 bis l. fall., per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente pronuncia di legge;
2) Nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
3) In ogni caso, condannare la Procedura attrice alla refusione delle spese, anche generali del presente giudizio, gravate da I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(“ ”), in persona dei commissari straordinari nominati prof. Avv.
[...] Parte_1
Antonio Casilli e dott.ri e conveniva in giudizio la Persona_1 Persona_2
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. riferendo: che con sentenza del 4.02.2020 il Tribunale CP_3
di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di;
che aveva stipulato un contratto di Parte_1
pagina 3 di 10 subappalto con (ora ) per Parte_2 P_ Controparte_1
CP_ l'esecuzione delle pulizie e presidio pulizie presso gli uffici della Direzione Generale, committente di;
che nel corso dell'anno 2018/2019 la aveva emesso nei Parte_1 Parte_2
confronti di Manitalidea fatture per un importo totale di € 1.452.663,94; che tali fatture venivano pagate direttamente dalla committente tramite mandato di pagamento;
che era a conoscenza P_
dello stato di decozione in cui versava . Parte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. e ai sensi dell'art. 67 comma 2
L.F. dei pagamenti ricevuti da parte convenuta per complessivi € 1.452.663,94 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, questi erano stati effettuati attraverso mezzi anormali di pagamento e nel c.d. periodo sospetto cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui l'attrice versava.
1.2. Si costituiva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria CP_3
fallimentare ex adverso esperita.
In particolare, evidenziava: che non vi era stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento in quanto il committente ( ) aveva effettuato i pagamenti diretti applicando l'art. 118 comma 3 D.Lgs. n. CP_2
163/2006; che, comunque, il contratto prodotto da parte attrice era mera cartula non sottoscritta dalle parti e in ogni caso con efficacia dal 01.04.2019 al 31.07.2019, e pertanto, una serie degli asseriti pagamenti di cui si chiedeva la revoca erano relativi a lassi temporali diversi;
la decadenza dell'azione revocatoria esperita ai sensi dell'art. 69 bis L.F.; che non vi era alcuna prova che i pagamenti erano stati concretamente effettuati;
che non era a conoscenza dello stato di insolvenza di P_
; l'esenzione prevista dall'art. 67 comma 3 L.F. atteso che i pagamenti effettuati dall' Parte_1 CP_2 erano avvenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità ex art. 69 bis
L.F. delle avverse domande e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Con ordinanza del 23.09.2024, il Giudice fissava udienza per la precisazione della conclusione e discussione ex art. 281 sexies.
2.1. In via preliminare, parte convenuta eccepisce la decadenza della presente azione revocatoria ai sensi dell'art. 69 bis L.F., sostenendo che “la sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza della
è stata pubblicata il 04.02.2020 (doc. 1 produzione di parte attrice), mentre l'atto di Parte_1
pagina 4 di 10 citazione è stato notificato alla e in data 11.01.2024, dunque ben Parte_3
oltre il termine di tre anni dalla dichiarazione di insolvenza della previsto dall'art. Parte_1
69 bis l. fall” (comp. cost. pag. 5 Facility).
Tale eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ebbene, l'art 69 bis comma 1 L.F. disciplina il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare stabilendo che la stessa si prescrive in tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, decade dopo cinque anni dal compimento dell'atto impugnato.
Sul punto, si condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, soprattutto in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria (come nel caso di specie), il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre dall'approvazione del programma di cessione dei bene aziendali,
“poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal “soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un Parte_4 programma di cessione dei complessi aziendali”, prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione” e, pertanto, non dalla dichiarazione di insolvenza (cfr. Cass. n. 31194/2018;
Cass. n. 21516/2017).
Nel caso che ci occupa, l'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali di
è stata effettuata in data 21.01.2021 mentre l'atto di citazione è stato notificato a mezzo Parte_1
pec il 19.01.2024.
Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che il termine decadenziale ex art. 69 bis L.F. non sia spirato e che, pertanto, la presente azione revocatoria sia certamente procedibile.
2.2. Venendo al merito, si rileva che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999, ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata
l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.”
Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 21.01.2021.
pagina 5 di 10 Si rileva, inoltre che, ai sensi dell'art. 67 comma primo della Legge Fallimentare, sono revocati “salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
”
Nel caso che ci occupa, in relazione ai pagamenti oggetto di revoca e alla documentazione a corredo degli stessi, parte convenuta sostiene che “l'attrice non ha fornito la prova dei suddetti pagamenti”
(comp. cost. pag. 10 ) e che “può dirsi definitivamente mancata – la prova effettiva dell'incasso P_
delle somme per le quali l'attrice agisce in revocatoria, non essendo chiaro se e quando la convenuta avrebbe effettivamente incassato i presunti pagamenti non essendo sufficienti i semplici mandati e/o ordini di pagamento a provare l'effettivo pagamento da parte dell'attrice” (mem. ex art. 171 ter n. 3
), allo stesso tempo, non contesta e non nega di aver ricevuto tali pagamenti ma, di contro, Controparte_4 afferma che “deve ribadirsi che la convenuta, al momento in cui ha ricevuto i pagamenti, non immaginava che la versasse ino uno stato di assoluta ed irreversibile decozione, ma Parte_1
di semplice e transitoria difficoltà finanziaria provocata dai gravi ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.” (comp. cost. pag. 8 ), ammettendone l'avvenuta ricezione. P_
Allo stesso modo, in relazione al contratto di subappalto prodotto da parte attrice, parte convenuta ne contesta la provenienza, il contenuto e la formazione sottolineandone la mancata sottoscrizione ma, contestualmente, per dimostrare la non conoscenza dello stato di decozione in cui versava , Parte_1 afferma “…basti in questa sede considerare che se la convenuta – che aveva rapporti commerciali pregressi con la - avesse anche solo lontanamente avuto sentore della assoluta ed Parte_1
irreversibile decozione della propria controparte contrattuale, mai avrebbe stipulato alcun contratto
(men che meno avrebbe sottoscritto dall'attrice è datato 24.04.2019) e di certo non avrebbe finito per rimanere creditrice (peraltro ammessa al passivo) dell'importo di Euro 642.648,10.” (com. cost. pag. 8
), ammettendo, quindi, di averlo sottoscritto. P_
Fatte tali precisazioni, si ritiene che si possa tener conto della documentazione versata in atti ( all. 59 a
66 parte attrice) e che risultino pagamenti avvenuti nel c.d. periodo sospetto (nel caso di specie tramite mandati di pagamento cosicchè l'avvenuto pagamento sarà, se non altro, successivo), essendo stati ordinati dall' in un arco temporale decorrente dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2019, CP_2 cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data Parte_1
04.02.2020.
Nel caso di specie, sebbene i pagamenti siano avvenuti nel c.d. periodo sospetto, si ritiene che non sussistano i presupposti che integrano la fattispecie di cui all'art. 67, comma primo L.F.
pagina 6 di 10 In relazione all'anormalità della modalità di pagamento, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i pagamenti oggetto di causa del committente ( ) effettuati direttamente CP_2
alla società subappaltatrice convenuta non possano qualificarsi come anormali, atteso che il pagamento diretto del committente al subappaltatore è stato eseguito secondo quanto stabilito in tema di contratti pubblici esercitando propriamente la facoltà di pagamento diretto alla subappaltatrice prevista dall'art. 118 comma 3 D.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis, il quale stabilisce “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
Inoltre, attesa la mancata produzione del contratto di appalto, non è possibile stabilire se le parti
(committente e appaltatore ) avessero convenuto di non applicare in tal caso l'art 118 CP_2 Parte_1
D.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis e quindi di non prevedere il pagamento diretto al subappaltatore all'avverarsi di determinate condizioni.
Tuttavia, nella missiva a mezzo pec da parte dell' , a seguito della richiesta di documentazione di CP_2 parte attrice da produrre nel presente giudizio, la stessa scrive “…in ossequio a quanto previsto nel disciplinare di gara Consip e nelle condizioni generali di contratto (disciplinare: L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs n. 163/2006…” (cfr. all. 30 parte attrice) richiamando, per l'appunto, l'articolo in parola.
Per tali ragioni si ritiene che non sussista alcun elemento di anormalità nei pagamenti in questione.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di revoca ex art. 67 comma 1 L.F. dei suddetti pagamenti non è fondata e non può essere accolta.
2.3. Ai sensi dell'art. 67 comma secondo della Legge Fallimentare, sono altresì revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, è bene rilevare che solo i pagamenti ordinati nell'arco temporale decorrente dal
09.08.2019 al mese di dicembre 2019 sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto (all. 61 a 66 parte attrice) per un importo totale di € 980.563,22, cioè nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento della società , avvenuta in data 04.02.2020. Parte_1
In relazione alla prova della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza di
, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “In tema di elemento soggettivo Parte_1
dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la "scientia decoctionis" in capo al terzo
è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività”(Cass. n. 2557/2008). “Peraltro, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dall'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici” (Cass. n. 10208/2007).
Ciò premesso, si ritiene che parte attrice abbia dimostrato che, nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti, le circostanze sussistenti erano tali da far ritenere a che non si trovava P_ Parte_1
in una situazione normale di esercizio di impresa.
Dalla documentazione versata in atti, si rileva il ricorso per decreto ingiuntivo effettuato da parte convenuta nei confronti di datato 11.07.2019 per un importo complessivo di 562.927,43, Parte_1
nel quale (già affermava chiaramente che “la P_ Parte_2 Parte_1
versa in un grave crisi finanziaria che a breve potrebbe condurla ad adottare misure pre-
[...] fallimentari” e sottolineava “l'assoluta gravità della crisi finanziaria in cui versa la Parte_1
(cfr. all. 67 parte attrice).
[...]
A fronte di ciò, appare evidente che parte convenuta avesse effettivamente contezza della situazione di decozione in cui versava quando sono stati ordinati e successivamente effettuati i Parte_1
pagamenti, atteso che il ricorso è del luglio 2019 mentre i pagamenti sono stati ordinati successivamente, in particolare da agosto 2019.
Si ritiene, pertanto, che vi siano sufficienti elementi tali da poter affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
pagina 8 di 10 In conclusione, si ritiene che i sintomi del dissesto economico di fossero conosciuti alla Parte_1 convenuta e per tale motivo la domanda attorea di revoca, ai sensi dell'art. 67 comma secondo L.F., dei pagamenti suddetti effettuati dall' deve essere accolta limitatamente all'importo di € 980.563,22, CP_2 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo.
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte attrice trattandosi di debito di valuta e secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n.
5965/2022).
Per di più, nel caso di specie parte ricorrente non ha provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.
2.4. Ancora, parte convenuta ha eccepito l'esenzione ex art. 67 comma terzo lett. a) L.F. affermando che “i pagamenti effettuati dall'ente appaltante, nel caso di specie, siano avvenuti nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso ed, in quanto tali, siano esenti da revocatoria.” (comp. cost. pag. 17 ). P_
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “costituiscono pagamenti nei termini
d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., quelli che sono stati eseguiti ed accettati, anche per comportamenti di fatto, con modalità diverse da quelle pattiziamente convenute tra le parti, nell'ambito di plurimi adempimenti, tali da fare ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile.”
Nel caso di specie, l'eccezione è da considerarsi infondata atteso che parte convenuta non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione che il pagamento diretto al subappaltatore fosse una prassi consolidata anche in epoca anteriore al periodo c.d. sospetto, limitandosi ad affermare semplicemente tale circostanza.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 Revoca ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti per la somma complessiva di € 980.563,22 effettuati da in favore di (già CP_2 Controparte_1 [...]
; Parte_2
Condanna parte convenuta (già Controparte_1 [...]
a pagare a la somma di € Parte_2 Parte_1
980.563,22, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo;
Condanna parte convenuta (già Controparte_1 [...]
a rimborsare a parte attrice le Parte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 18.977,00 (di cui € 2.995,00 per fase studio, € 1.976,00 per fase introduttiva, € 8.797,00 per fase istruttoria, € 5.209,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali.
Torino, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 10 di 10