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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 18.12.2025:
Visto il provvedimento del 3.4.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 16190/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 3.4.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,50, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN UT
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got IN
UT, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16190/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato Parte_1
giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo prot. N. 53010 del 30.11.2021, elettivamente domiciliato a Palermo, piazza T. Edison n. 7, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo Tempio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE E
quale impresa designata ex art. 283 Controparte_1
segg D.lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
ET NI del Foro di Termini Imerese ed elettivamente
2 domiciliata in Palermo corso Finocchiaro Aprile n. 162 presso lo studio dell'Avv. Roberto Avella, giusta procura congiunta alla comparsa di costituzione rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 cpc;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Sammartino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Marino che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione rilasciata ex art. 83 cpc su foglio separato;
CONVENUTA
E
, residente in [...]; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di ritualmente evocato in CP_3
giudizio e non costituito
1) condanna e , in persona CP_3 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro,
3 al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
57.789,70 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna e , in persona CP_3 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore – e per esso all'Erario - delle spese di lite sostenute, che si liquidano ex DM n.
55/2014 in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e , in CP_3 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attore e la convenuta , n.q. CP_1
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
conveniva in giudizio la , n.q., la Controparte_5 CP_4
e innanzi all'intestato Ufficio Giudiziario, per ivi
[...] CP_3
sentirli condannare al risarcimento delle lesioni subite quale trasportato del motociclo Tg. ER01970 (di proprietà e condotto da e assicurato per la RCA con la in CP_3 CP_4
4 seguito al sinistro verificatosi in data 23.8.2020, alle ore 12,45 circa, in Palermo, via Salamone Marino, che assumeva essere stato cagionato per opera ed esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura che uscendo improvvisamente da un parcheggio andava ad impattare il motociclo sul quale viaggiava l'attore facendolo rovinare al suolo e subito dopo si allontanava dal luogo del sinistro.
Il sig. terzo trasportato, chiedeva la condanna dei Parte_1
convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'occorso quantificati in euro 55.000,00 (o nella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione spese vinte.
Si costituiva in giudizio la (di seguito CP_4 CP_4
chiedendo l'estromissione dal giudizio atteso che il sinistro causato da autovettura non identificata ai sensi dell'art. 283 D. lgs.
209/2005 andava risarcito dal FGVS istituito presso la CONSAP;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore vinte le spese del giudizio.
Costituita in giudizio ., n.q., preliminarmente Controparte_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che ai sensi dell'art. 283 lett. A D.lgs. 209/2005 la richiesta di risarcimento doveva essere sorretta da elementi probatori rigorosi, concludenti e certi;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore spese vinte.
5 Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si CP_3
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Sui limiti sull'applicabilità dell'art. 141, si sono succeduti due diversi orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, il primo orientamento è stato affermato con ordinanza n. 16477/2017, quello successivo è stato espresso con due sentenze n. 25033/2019 e n.
17963/2021.
Con la prima pronuncia - relativa ad una vicenda in cui l'attore aveva riportato lesioni mentre viaggiava come trasportato a bordo della propria vettura, condotta al momento dalla sorella, a seguito dello scontro con un veicolo rimasto sconosciuto - ha formulato il seguente principio di diritto: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
La Corte con tale pronuncia ha privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi
6 di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore;
ha aggiunto che, a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro,
e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi.
La seconda pronuncia (sent. n. 25033/2019), che ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo, risulta così massimata: “ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli”.
La Corte ha ritenuto che “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2) cod. civ.” (come nell'ipotesi “in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato”, oppure nel “caso di un mezzo che si immetta in autostrada
7 contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail”).
Ha spiegato la Corte che depongono in tal senso sia un argomento letterale (ossia il fatto che l'art. 141, comma 1 cod. ass. consenta l'esercizio dell'azione diretta “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”) che un argomento di natura teleologica (essendo la norma finalizzata a non ritardare il risarcimento al trasportato per la necessità di individuare le responsabilità nel caso in cui il sinistro coinvolga due o più veicoli e, quindi, a soddisfare un'esigenza che non ricorre quando il veicolo coinvolto sia solo quello in cui viaggiava il danneggiato).
Con la pronuncia più recente (sent. n. 17963/2021) è stato affermato: “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli,
l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro
8 risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma
1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria
"di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
La Corte ha evidenziato - fra l'altro - che “l'esigenza di tutela rafforzata” del trasportato posta alla base dell'art. 141 cod. ass.
“emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito, mentre nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141, dato che, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità alla stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare di aver fatto
9 tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Ha concluso che l'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
L'art. 141 cod. ass. così recita: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
10 L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo
150”.
Quindi, l'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata: il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, ed esercita l'azione diretta nei confronti della medesima impresa nei termini di cui all'articolo 145.
Il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
il risarcimento è liquidato entro il massimale minimo di legge e fermo restando quanto previsto all'articolo 140, è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di
11 quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo;
l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Le sezioni unite della Suprema Corte, sono intervenute sul punto con sentenza n. 35318/2022 per porre fine ai contrasti giurisprudenziali che si erano verificati in tema di risarcimento danni del terzo trasportato, ovvero se il sistema delineato dall'art. 141 del codice delle assicurazioni presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la seconda possibilità debba essere esclusa e che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli.
Poiché, l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità
12 del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale meccanismo, non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico, ossia quello del vettore possibile responsabile civile.
Pertanto, il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
Le Sezioni Unite con la sopracitata sentenza, confermano non necessario lo scontro materiale fra veicoli e la sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi le condizioni per attuare il meccanismo di anticipazione, del risarcimento al trasportato, da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto - costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.
13 Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziano che in linea con quanto affermato, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ.
n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283,commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005”.
Infatti, anche in questa ipotesi, sostengono le Sezioni Unite, ricorre, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
L'attore come riportato in narrativa, ha richiesto il risarcimento danni, in qualità di terzo trasportato, alla (società CP_4
che assicurava il motociclo di sul quale l'attore CP_3
14 viaggiava in qualità di terzo trasportato) e alla
[...]
, n.q. Controparte_1
L'attore nella descrizione della dinamica dell'incidente occorso, dà atto di un'autovettura che uscendo improvvisamente da un parcheggio andando ad impattare il motociclo condotto nell'occasione dal sig. . CP_3
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_1
testimone oculare del sinistro del 23.8.2020: quindi,
[...]
nella fattispecie si verte nell'ipotesi di veicolo non identificato, come confermato dalla teste.
Richiamando il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte e condiviso da questo giudice, secondo il quale, deve ritenersi applicabile l'art. 141 cod. ass. anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ. n. 14255/2020, che specificamente prevede:
“l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione
(o non identificato), la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei
15 limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n.
209 del 2005”.
Ciò posto si deve ritenere ammissibile l'azione esperita ex art. 141 cod. ass., nei confronti di , compagnia Controparte_2
assicuratrice del vettore sul quale era trasportato l'odierno attore, la quale potrà rivalersi contro , n.q. di impresa Controparte_5
designata dal Fondo di Garanzia.
Inoltre, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n.
17963/2021, con la quale è stato affermato che l'art.141 del d.lgs. n.
209 del 2005, consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", poiché prevede una tutela rafforzata del danneggiato trasportato, l'attore non è tenuto a provare le rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, limitandosi alla prova del danno e del nesso causale.
In corso di causa – come già accennato in precedenza - venivano assunti i mezzi di prova ammessi che confermavano la dinamica narrata dall'attore.
Nella fattispecie in oggetto, pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, , in qualità di CP_3
proprietario del motociclo sul quale viaggiava in qualità di terzo
16 trasportato l'attore, e la compagnia Controparte_2
assicuratrice di detto motociclo.
L'attore ha, dunque, diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite nel sinistro in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu Dott.
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_1
e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 14%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 25 gg e della ITP in 65 gg. al 50% .
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto – e cioè del danno “biologico” quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – questo giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n. 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale
(Cass. N. 14402/2011).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal
17 criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa e al grado di invalidità.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore che all'epoca dei fatti aveva 21 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad € 50.636,00 in valori attuali già aumentato della percentuale del 30% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla
“sofferenza interiore”.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 2.875,00 in valori attuali per ogni giorno di inabilità assoluta e la somma di € 3.737,50 in valori attuali per ogni giorno di inabilità parziale in applicazione dei parametri (valori medi di liquidazione invalidità permanente € 115,00) previsti dalle citate tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024/2025.
Si liquida per spese sanitarie la somma di euro 541,20 riconosciuta congrua dal ctu.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad euro 57.789,70.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo
18 con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore, va corrisposta la somma di € 57.789,70 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel
19 periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza e la CP_3
Compagnia convenuta vanno condannati, in solido CP_4
tra loro, a rifondere all'attore – e per esso all'Erario - le spese del presente giudizio, che si liquidano, ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico di e della convenuta CP_3 [...]
, in solido tra loro, le spese di c.t.u. liquidate come da CP_4
decreto in atti.
Quanto ai rapporti tra l'attore e la UnipolSai spa n.q. Fondo di
Garanzia, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, alla luce del contrasto giurisprudenziale risolto di recente dalle Sezioni Unite sopra citate, le quali hanno chiarito che la tutela risarcitoria del terzo trasportato prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 18.12.2025
Il Got
IN UT
20 21
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 18.12.2025:
Visto il provvedimento del 3.4.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 16190/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 3.4.2025;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,50, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN UT
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got IN
UT, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16190/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
ammesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato Parte_1
giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo prot. N. 53010 del 30.11.2021, elettivamente domiciliato a Palermo, piazza T. Edison n. 7, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo Tempio che lo rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE E
quale impresa designata ex art. 283 Controparte_1
segg D.lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
ET NI del Foro di Termini Imerese ed elettivamente
2 domiciliata in Palermo corso Finocchiaro Aprile n. 162 presso lo studio dell'Avv. Roberto Avella, giusta procura congiunta alla comparsa di costituzione rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 cpc;
CONVENUTA
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Sammartino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Fabio Marino che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione rilasciata ex art. 83 cpc su foglio separato;
CONVENUTA
E
, residente in [...]; CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di ritualmente evocato in CP_3
giudizio e non costituito
1) condanna e , in persona CP_3 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro,
3 al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
57.789,70 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna e , in persona CP_3 Controparte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore – e per esso all'Erario - delle spese di lite sostenute, che si liquidano ex DM n.
55/2014 in complessivi € 7.000,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e , in CP_3 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attore e la convenuta , n.q. CP_1
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Parte_1
conveniva in giudizio la , n.q., la Controparte_5 CP_4
e innanzi all'intestato Ufficio Giudiziario, per ivi
[...] CP_3
sentirli condannare al risarcimento delle lesioni subite quale trasportato del motociclo Tg. ER01970 (di proprietà e condotto da e assicurato per la RCA con la in CP_3 CP_4
4 seguito al sinistro verificatosi in data 23.8.2020, alle ore 12,45 circa, in Palermo, via Salamone Marino, che assumeva essere stato cagionato per opera ed esclusiva responsabilità del conducente di un'autovettura che uscendo improvvisamente da un parcheggio andava ad impattare il motociclo sul quale viaggiava l'attore facendolo rovinare al suolo e subito dopo si allontanava dal luogo del sinistro.
Il sig. terzo trasportato, chiedeva la condanna dei Parte_1
convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'occorso quantificati in euro 55.000,00 (o nella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione spese vinte.
Si costituiva in giudizio la (di seguito CP_4 CP_4
chiedendo l'estromissione dal giudizio atteso che il sinistro causato da autovettura non identificata ai sensi dell'art. 283 D. lgs.
209/2005 andava risarcito dal FGVS istituito presso la CONSAP;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore vinte le spese del giudizio.
Costituita in giudizio ., n.q., preliminarmente Controparte_5
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che ai sensi dell'art. 283 lett. A D.lgs. 209/2005 la richiesta di risarcimento doveva essere sorretta da elementi probatori rigorosi, concludenti e certi;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore spese vinte.
5 Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si CP_3
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Sui limiti sull'applicabilità dell'art. 141, si sono succeduti due diversi orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, il primo orientamento è stato affermato con ordinanza n. 16477/2017, quello successivo è stato espresso con due sentenze n. 25033/2019 e n.
17963/2021.
Con la prima pronuncia - relativa ad una vicenda in cui l'attore aveva riportato lesioni mentre viaggiava come trasportato a bordo della propria vettura, condotta al momento dalla sorella, a seguito dello scontro con un veicolo rimasto sconosciuto - ha formulato il seguente principio di diritto: “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
La Corte con tale pronuncia ha privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi
6 di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore;
ha aggiunto che, a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro,
e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi.
La seconda pronuncia (sent. n. 25033/2019), che ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo, risulta così massimata: “ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli”.
La Corte ha ritenuto che “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l'operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, comma 2) cod. civ.” (come nell'ipotesi “in cui il mezzo tagli la strada ad un altro ed il conducente di quest'ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato”, oppure nel “caso di un mezzo che si immetta in autostrada
7 contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail”).
Ha spiegato la Corte che depongono in tal senso sia un argomento letterale (ossia il fatto che l'art. 141, comma 1 cod. ass. consenta l'esercizio dell'azione diretta “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”) che un argomento di natura teleologica (essendo la norma finalizzata a non ritardare il risarcimento al trasportato per la necessità di individuare le responsabilità nel caso in cui il sinistro coinvolga due o più veicoli e, quindi, a soddisfare un'esigenza che non ricorre quando il veicolo coinvolto sia solo quello in cui viaggiava il danneggiato).
Con la pronuncia più recente (sent. n. 17963/2021) è stato affermato: “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli,
l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro
8 risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma
1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria
"di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
La Corte ha evidenziato - fra l'altro - che “l'esigenza di tutela rafforzata” del trasportato posta alla base dell'art. 141 cod. ass.
“emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell'assicurazione del vettore “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro”, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito, mentre nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141, dato che, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità alla stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare di aver fatto
9 tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Ha concluso che l'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
L'art. 141 cod. ass. così recita: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145.
10 L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo
150”.
Quindi, l'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata: il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, ed esercita l'azione diretta nei confronti della medesima impresa nei termini di cui all'articolo 145.
Il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
il risarcimento è liquidato entro il massimale minimo di legge e fermo restando quanto previsto all'articolo 140, è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di
11 quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo;
l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Le sezioni unite della Suprema Corte, sono intervenute sul punto con sentenza n. 35318/2022 per porre fine ai contrasti giurisprudenziali che si erano verificati in tema di risarcimento danni del terzo trasportato, ovvero se il sistema delineato dall'art. 141 del codice delle assicurazioni presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la seconda possibilità debba essere esclusa e che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli.
Poiché, l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità
12 del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Tale meccanismo, non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico, ossia quello del vettore possibile responsabile civile.
Pertanto, il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
Le Sezioni Unite con la sopracitata sentenza, confermano non necessario lo scontro materiale fra veicoli e la sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi le condizioni per attuare il meccanismo di anticipazione, del risarcimento al trasportato, da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto - costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato.
13 Le Sezioni Unite, inoltre, evidenziano che in linea con quanto affermato, deve ritenersi altresì che l'art. 141 cod. ass. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ.
n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283,commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005”.
Infatti, anche in questa ipotesi, sostengono le Sezioni Unite, ricorre, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
L'attore come riportato in narrativa, ha richiesto il risarcimento danni, in qualità di terzo trasportato, alla (società CP_4
che assicurava il motociclo di sul quale l'attore CP_3
14 viaggiava in qualità di terzo trasportato) e alla
[...]
, n.q. Controparte_1
L'attore nella descrizione della dinamica dell'incidente occorso, dà atto di un'autovettura che uscendo improvvisamente da un parcheggio andando ad impattare il motociclo condotto nell'occasione dal sig. . CP_3
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_1
testimone oculare del sinistro del 23.8.2020: quindi,
[...]
nella fattispecie si verte nell'ipotesi di veicolo non identificato, come confermato dalla teste.
Richiamando il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte e condiviso da questo giudice, secondo il quale, deve ritenersi applicabile l'art. 141 cod. ass. anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto da Cass. Civ. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. Civ. n. 14255/2020, che specificamente prevede:
“l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione
(o non identificato), la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nei
15 limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n.
209 del 2005”.
Ciò posto si deve ritenere ammissibile l'azione esperita ex art. 141 cod. ass., nei confronti di , compagnia Controparte_2
assicuratrice del vettore sul quale era trasportato l'odierno attore, la quale potrà rivalersi contro , n.q. di impresa Controparte_5
designata dal Fondo di Garanzia.
Inoltre, richiamando la pronuncia della Suprema Corte n.
17963/2021, con la quale è stato affermato che l'art.141 del d.lgs. n.
209 del 2005, consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", poiché prevede una tutela rafforzata del danneggiato trasportato, l'attore non è tenuto a provare le rispettive responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, limitandosi alla prova del danno e del nesso causale.
In corso di causa – come già accennato in precedenza - venivano assunti i mezzi di prova ammessi che confermavano la dinamica narrata dall'attore.
Nella fattispecie in oggetto, pertanto, tenuti al risarcimento del danno sono, in solido tra loro, , in qualità di CP_3
proprietario del motociclo sul quale viaggiava in qualità di terzo
16 trasportato l'attore, e la compagnia Controparte_2
assicuratrice di detto motociclo.
L'attore ha, dunque, diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite nel sinistro in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu Dott.
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_1
e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 14%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 25 gg e della ITP in 65 gg. al 50% .
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto – e cioè del danno “biologico” quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – questo giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n. 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale
(Cass. N. 14402/2011).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal
17 criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa e al grado di invalidità.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore che all'epoca dei fatti aveva 21 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad € 50.636,00 in valori attuali già aumentato della percentuale del 30% per tener conto della quota di danno ascrivibile alla
“sofferenza interiore”.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 2.875,00 in valori attuali per ogni giorno di inabilità assoluta e la somma di € 3.737,50 in valori attuali per ogni giorno di inabilità parziale in applicazione dei parametri (valori medi di liquidazione invalidità permanente € 115,00) previsti dalle citate tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2024/2025.
Si liquida per spese sanitarie la somma di euro 541,20 riconosciuta congrua dal ctu.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad euro 57.789,70.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo
18 con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore, va corrisposta la somma di € 57.789,70 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel
19 periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza e la CP_3
Compagnia convenuta vanno condannati, in solido CP_4
tra loro, a rifondere all'attore – e per esso all'Erario - le spese del presente giudizio, che si liquidano, ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico di e della convenuta CP_3 [...]
, in solido tra loro, le spese di c.t.u. liquidate come da CP_4
decreto in atti.
Quanto ai rapporti tra l'attore e la UnipolSai spa n.q. Fondo di
Garanzia, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, alla luce del contrasto giurisprudenziale risolto di recente dalle Sezioni Unite sopra citate, le quali hanno chiarito che la tutela risarcitoria del terzo trasportato prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 18.12.2025
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