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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9665 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°3357 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Giancani, , C.F._1 presso il cui Studio in Roma al viale Giuseppe Mazzini 114B elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NA De GI (anna. cce.it), Email_1 CP_2
, dall'avv. Elisabetta Ciulla C.F._3
(elisabetta. cce.it), , presso i Email_2 CP_2 C.F._4 cui indirizzi di posta elettronica certificata viene eletto domicilio digitale
APPELLATO
CONCLUSIONI All'udienza del 21.10.2025 il procuratore dell'appellante e dell'appellato si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei Controparte_2 propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 35/2025 del Giudice di Pace di Capri, depositata in data 16.01.2025
e notificata in data 21.01.2025, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n.10020249010116808000 e la cartella esattoriale n.
10020180012545941000, condannando il alla Controparte_2 refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) incompetenza del Giudice adito;
b) erronea valutazione del Giudice riguardo la regolarità della notifica della cartella impugnata e del decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, l'appellante chiedeva di accertare e dichiarare la validità e l'esigibilità del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata;
nonché, dichiarare valida ed efficace la cartella esattoriale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato ed in via preliminare chiedeva Controparte_2 di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; nel merito, in accoglimento dell'appello promosso dalla CP_2 [...]
, riformare la sentenza di primo grado n. Controparte_3
35/2025 con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto, chiedeva di condannare al pagamento delle spese di lite esclusivamente l'appellante.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellata
. Controparte_1
All'udienza del 21.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
--- L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente rispetto agli altri motivi di appello, ritiene il Tribunale che sia fondata la contestazione in punto di violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, si osserva che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda originariamente formulata da nei termini di Controparte_1 un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal
“creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto,
è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Capri e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una erronea pretesa dal punto di vista giuridico-processuale: invero l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel contempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita in
Agropoli (alla via di Fonte Saracena n. 42).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza dell'appellata sia nel Comune di Agropoli anche all'atto della notificazione dell'avviso ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto;
né infine quello eventuale del luogo di commissione della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo. Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di Agropoli (Cass. n. 22958 del 2010).
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro
1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione della voce per la fase decisoria
(in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3357/2025, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della parte appellata;
Controparte_1
• ACCOGLIE il primo motivo di appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza 35/2025 del Giudice di Pace di Capri
• DICHIARA la competenza per territorio del Giudice di Pace di
Agropoli sulla opposizione originariamente formulata da
Controparte_1
• ASSEGNA termine tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per l'eventuale riassunzione del giudizio;
• CONDANNA parte appellata al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida come segue: in favore dell' , per il giudizio di Parte_2 primo grado, euro 207,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore del CP_2 per il giudizio di secondo grado, euro 362,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°3357 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Giancani, , C.F._1 presso il cui Studio in Roma al viale Giuseppe Mazzini 114B elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
E
, , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
NA De GI (anna. cce.it), Email_1 CP_2
, dall'avv. Elisabetta Ciulla C.F._3
(elisabetta. cce.it), , presso i Email_2 CP_2 C.F._4 cui indirizzi di posta elettronica certificata viene eletto domicilio digitale
APPELLATO
CONCLUSIONI All'udienza del 21.10.2025 il procuratore dell'appellante e dell'appellato si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei Controparte_2 propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 35/2025 del Giudice di Pace di Capri, depositata in data 16.01.2025
e notificata in data 21.01.2025, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n.10020249010116808000 e la cartella esattoriale n.
10020180012545941000, condannando il alla Controparte_2 refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) incompetenza del Giudice adito;
b) erronea valutazione del Giudice riguardo la regolarità della notifica della cartella impugnata e del decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, l'appellante chiedeva di accertare e dichiarare la validità e l'esigibilità del credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata;
nonché, dichiarare valida ed efficace la cartella esattoriale, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato ed in via preliminare chiedeva Controparte_2 di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; nel merito, in accoglimento dell'appello promosso dalla CP_2 [...]
, riformare la sentenza di primo grado n. Controparte_3
35/2025 con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto, chiedeva di condannare al pagamento delle spese di lite esclusivamente l'appellante.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellata
. Controparte_1
All'udienza del 21.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
--- L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e con carattere assorbente rispetto agli altri motivi di appello, ritiene il Tribunale che sia fondata la contestazione in punto di violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, si osserva che il giudice di prime cure ha qualificato la domanda originariamente formulata da nei termini di Controparte_1 un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, primo comma,
c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal
“creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto,
è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto); oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili.
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava nell'atto di opposizione di primo grado di giudizio di avere il proprio domicilio in Capri e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una erronea pretesa dal punto di vista giuridico-processuale: invero l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480 c.p.c.
Nel contempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita in
Agropoli (alla via di Fonte Saracena n. 42).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza dell'appellata sia nel Comune di Agropoli anche all'atto della notificazione dell'avviso ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto;
né infine quello eventuale del luogo di commissione della contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo. Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di Capri, deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del Giudice di Pace di Agropoli (Cass. n. 22958 del 2010).
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in capo a parte appellata e sono liquidate in Controparte_1 dispositivo in base al valore della causa (scaglione fino ad euro
1.100,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) e congrua riduzione della voce per la fase decisoria
(in ragione della minore attività difensiva posta in essere).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3357/2025, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia della parte appellata;
Controparte_1
• ACCOGLIE il primo motivo di appello e per l'effetto:
• DICHIARA la nullità della sentenza 35/2025 del Giudice di Pace di Capri
• DICHIARA la competenza per territorio del Giudice di Pace di
Agropoli sulla opposizione originariamente formulata da
Controparte_1
• ASSEGNA termine tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per l'eventuale riassunzione del giudizio;
• CONDANNA parte appellata al pagamento delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida come segue: in favore dell' , per il giudizio di Parte_2 primo grado, euro 207,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado: euro 64,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo ed euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore del CP_2 per il giudizio di secondo grado, euro 362,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano