TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10550 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione lavoro n. 14480/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. IM PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato a [...] - NA - il 24.3.1994), elettivamente Parte_1
domiciliato in Bologna, via dei Mille 24, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Vicino
e OF LA che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in via Po 25/b, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Santori e CP_1
IU TU che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti convenuta all'esito dell'udienza del 21.10.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore della parte convenuta i compensi legali che si liquidano in € 5.163,90, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025, ha esposto: di essere stato Parte_1
assunto presso , con contratto a tempo determinato dal 6.7.2021 e Controparte_1
a tempo indeterminato dal 7.7.2022, con qualifica di operaio e mansioni di assistente sociosanitario, inquadrato al livello C3 del Ccnl A.N.P.A.S.; che il lavoro presso la si articolava in tre turni (7:00/14:00 - 14:00/20:00 - 19:00-7:00); di essere stato Pt_2 spesso adibito a turni 2:1 - anche straordinari -, nei quali due operatori dovevano occuparsi dello stesso paziente in ragione della complessità e delicatezza della gestione di alcuni degenti;
di essere stato assegnato, in particolare, al paziente Persona_1 affetto da gravi patologie psichiatriche, soggetto a frequenti attacchi d'ira che sfociavano in comportamenti violenti, tali da porre in pericolo la sicurezza degli operatori;
di avere segnalato al datore di lavoro, in più occasioni e insieme ad alcuni colleghi, gli atteggiamenti aggressivi del paziente, mai affrontati adeguatamente dalla struttura;
che, in data 27.8.2024, aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare contenente l'accusa di avere maltrattato due ospiti della struttura, e Parte_3
basata sull'ordinanza di applicazione di una misura cautelare Persona_1 personale emessa nel corso del procedimento penale iscritto nei suoi confronti;
che, malgrado le giustificazione rese, all'esito del procedimento disciplinare, in data
10.9.2024, il datore di lavoro gli aveva irrogato la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Lamentando, quindi, la violazione del principio di immutabilità della contestazione e il carattere ritorsivo del licenziamento, il ha chiesto di dichiarare Pt_1
la nullità della sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 23/2015, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento della relativa indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine, assumendo l'insussistenza del fatto materiale dei maltrattamenti, ha chiesto l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 23/2015; in ulteriore subordine, deducendo in ogni caso l'assenza di giusta causa del licenziamento, ha domandato la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 23/2015, nella misura di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la esponendo: che, quale Controparte_1
organizzazione di volontariato nel settore umanitario, gestisce il CEM – Centro di
Educazione Motoria sito in alla Via Ramazzini, 31, dove vengono offerti servizi CP_1
di riabilitazione in favore di soggetti affetti da patologie croniche;
che i degenti e sono entrambi soggetti incapaci e affetti da Parte_3 Persona_1
2 patologie psico-fisiche molto delicate (la prima, da ritardo mentale e da sindrome di
Dravet e il secondo da ritardo mentale di grado medio-grave, associato a disturbo generalizzato dello sviluppo, cerebropatia connatale, psicosi da innesto e grave compromissione della vita sociale), richiedendo un rapporto con gli o.s.s. di turno, rispettivamente, di 1:1 e di 2:1; che, in data 5 aprile 2023, l'Associazione riceveva una segnalazione anonima riguardante episodi di percosse da parte di un'operatrice ai danni della degente di avere immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri;
di Pt_3
essere venuta a conoscenza dai quotidiani nazionali, in data 16.7.2024, dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del e di altri dipendenti;
di avere appreso, dall'ordinanza rilasciata in copia il Pt_1
2.8.2024, che il era indagato per i reati di maltrattamenti aggravati ai danni della Pt_1
e per i reati di tortura e maltrattamenti aggravati nei confronti del Vaccari, Pt_3
risultando dall'ordinanza medesima gravissime condotte poste in essere da un gruppo di o.s.s.; di avere contestato sin da subito tutte le condotte emerse dagli accertamenti di polizia giudiziaria, per come descritti nell'ordinanza del Gip, ivi inclusi i fatti che il ricorrente ha indicato come inseriti nella sola lettera di licenziamento;
di avere ritenuto le giustificazioni insufficienti e, all'esito, dunque, di un procedimento disciplinare correttamente esperito, di avere licenziato il per giusta causa. Pt_1
Deducendo, quindi, la genericità e l'infondatezza delle allegazioni relative al licenziamento ritorsivo, tenuto conto che la C.R.I. è stata chiamata nel processo penale in qualità di responsabile civile per culpa in vigilando rispetto ai propri dipendenti imputati, nonché affermando la genericità delle allegazioni del ricorrente, il quale, pur negando di avere mai commesso i maltrattamenti, non ha fornito, in tesi, alcuna ricostruzione alternativa alle specifiche condotte contestate nel corso del procedimento disciplinare, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
L'impugnativa proposta dal è del tutto infondata. Pt_1
1. Quest'ultimo è stato destinatario della misura espulsiva del licenziamento senza preavviso per le condotte indicate nella lettera di contestazione (doc. 8 di parte convenuta), sostanzialmente consistenti nei ripetuti e gravissimi episodi di maltrattamento commessi nelle seguenti giornate: il 24.6.2023; l'8.8.2023, il 12.8.2023,
3 il 13.8.2023, il 17.8.2023, il 18.8.2023, tra il 18.8.2023 e il 19.8.2023, il 21.8.2023, il
22.8.2023, il 23.8.2023, il 24.8.2023 e il 25.8.2023, per i quali l'autorità giudiziaria procedeva a titolo di maltrattamenti aggravati dall'avere adoperato sevizie o agito con crudeltà, dalla minorata difesa delle vittime, persone ricoverate e sottoposte alla cura del
, con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di incaricato di pubblico Pt_1
servizio, e di tortura aggravata.
In particolare, in sintesi, per quanto riguarda la paziente veniva addebitato Pt_3
al ricorrente di averle, in due occasioni, rivolto esplicite allusioni sessuali, contestualmente afferrandola per simulare un atto sessuale, e di avere intimidito la paziente con espresse minacce di adoperare violenza contro di lei.
Nei confronti del paziente specificamente affidato alle sue cure, di avere, Per_1 nelle varie occasioni sopra indicate: rivolto al giovane disabile continui insulti e commenti sprezzanti (ad esempio: “pezzo di merda”, “scemo”, “testa di cazzo”, "ma quanto puzzi li mortacci tua"), intimidazioni aventi ad oggetto gravissime minacce di violenza (ad esempio: “ti spacco tutto”, “io prendo il laccetto e ti allungo la testa”, tu stasera farai una brutta fine", “devi morire qua sopra, come i pezzi di Per_2
merda”), allusioni sessuali verbali (ad esempio: “ ... mi vuoi fa nu bocchino”) e Per_2
fisiche; di averlo reiteratamente percosso con schiaffi, calci e pugni, di averlo strattonato, afferrato per il collo o comunque di avere ai suoi danni posto in essere altri comportamenti brutali e minacciosi o che ponevano a rischio la stessa incolumità del paziente (ad esempio, avvicinando la fiamma dell'accendino al suo volto), persistendo in più occasioni dinanzi ai lamenti e alle richieste di cessazione di tali condotte provenienti dal degente;
nonché di avere assistito ad analoghe, gravissime condotte attuate da colleghi (e segnatamente, e ) senza Controparte_2 CP_3
intervenire.
2. Del tutto destituita di fondamento è la censura relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione.
I fatti che il ricorrente assume essergli stati addebitati per la prima volta nella lettera di licenziamento, ovverosia l'avere procurato allarme e apprensione in una struttura sanitaria per pazienti con gravi patologie croniche, l'avere tenuto atteggiamenti molesti verso colleghe e l'avere arrecato un rilevante danno all'immagine dell'Associazione, sono già contenuti nella precedente lettera di contestazione (vds.
4 lettera di contestazione, doc 8 di parte convenuta, che si riporta di seguito nella parte rilevante: “Con la Sua inqualificabile condotta (anche omissiva), Lei, oltre ad aver integrato gravissime ipotesi di reato (tra cui quello di tortura), ha esercitato palesi e reiterati soprusi nei confronti dei più volte nominati utenti del CEM nonché atteggiamenti molesti verso le sue colleghe, determinando, altresì, allarme e apprensione in tutta la struttura sanitaria dove sono ospitati pazienti affetti da gravi patologie croniche nei regimi di degenza residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale
e domiciliare, violando i più fondamentali doveri di correttezza, buona fede e diligenza sottesi al rapporto di lavoro, con conseguente grave incidenza negativa sul vincolo fiduciario. Tale condotta appare tanto più grave se si considera il rilevante danno all'immagine dell'Associazione dipeso dalla vasta eco mediatica che ha avuto la riprovevole vicenda”).
È appena il caso di menzionare, inoltre, che gli stessi costituiscono mere conseguenze degli specifici comportamenti addebitati in via principale e dettagliatamente descritti nella lettera di contestazione, ovvero comunque fatti secondari rispetto a questi ultimi.
3. Dall'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione GIP/GUP, dell'11.7.2024, nel procedimento n. 21219/2023 R.G.N.R e n. 11224/2024 R.G. G.I.P., di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di , Controparte_4
, e CP_3 CP_5 Parte_4 Controparte_6 [...]
e della custodia cautelare in carcere nei confronti di CP_7 Controparte_8
, , e dell'attuale ricorrente ,
[...] Controparte_9 Controparte_2 Parte_1 risulta che gli stessi venivano sottoposti a procedimento penale a seguito della denuncia/querela del direttore della del 12.4.2023 (depositata nell'odierno Pt_2
giudizio, doc. 4 di parte convenuta).
Per quanto qui interessa, nella denuncia il direttore dell'associazione convenuta dava atto: della segnalazione effettuata pochi giorni prima, da parte del personale infermieristico, di un ematoma sul volto della paziente poi effettivamente Pt_3
constatata da parte del personale medico;
della mancanza di chiare spiegazioni da parte dell'o.s.s. addetta alla cura della stessa;
della successiva ricezione di alcune segnalazioni relative a presunti maltrattamenti ai danni di pazienti della struttura (una delle quali, riguardante le percosse nei confronti della medesima paziente da parte Pt_3
5 dell'operatrice depositata nell'odierno giudizio, doc. 3 di parte convenuta); della CP_9 circostanza che già nel dicembre del 2021 un o.s.s., tale , prima di lasciare Persona_3
la struttura, aveva segnalato che il paziente subiva percosse da altri o.s.s., ma Per_1 che le verifiche al tempo esperite non avevano condotto all'accertamento di alcuna condotta negligente o inappropriata da parte del personale.
Si evince, inoltre, dalla ricostruzione effettuata dal giudice per le indagini preliminari, che, da un lato, la C.R.I. avviava la propria inchiesta interna e che la polizia giudiziaria provvedeva, in seguito alla denuncia, a sentire a sommarie informazioni altri dipendenti della struttura. In particolare, riferiva di avere assistito in più Testimone_1
occasioni a condotte violente poste in essere da parte delle operatrici e CP_9 Pt_5 nei confronti della intervenendo in taluni casi, e assisteva, in Pt_3 Persona_4 data 19 settembre 2023, ad un episodio nel quale la costringeva la a rimanere CP_9 Pt_3
sulla sedia a rotelle legandola con il telo di un sollevatore.
L'autorità giudiziaria disponeva inoltre, in seguito all'assunzione delle prime informazioni testimoniali dai dipendenti del centro, l'esecuzione di intercettazioni ambientali audiovisive nel bagno e nella stanza di degenza in uso esclusivo alla paziente a partire dal 13 giugno 2023, e nella stanza di degenza in uso esclusivo al paziente Pt_3
a partire dal 28 luglio 2023, terminando le registrazioni in data 26 agosto 2023. Per_1
È utile rilevare che il veniva individuato come soggetto potenzialmente Per_1
vittima di maltrattamenti in ragione dell'esistenza di un ulteriore procedimento penale pendente, iscritto nei confronti dell'o.s.s. , scaturito dalla denuncia del Persona_5
padre del paziente che, in data 02.10.2022, aveva personalmente assistito ad uno schiaffo sferrato dall'operatore sul viso del figlio.
Dall'insieme degli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria, compendiati nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, risulta un quadro di quotidiani comportamenti vessatori e prevaricatori, ancora più allarmante tenuto conto del circoscritto periodo in cui sono avvenute le attività intercettive e del fatto che la prima segnalazione, seppure isolata e non supportata, al tempo, da ulteriori elementi, era già stata effettuata alla fine del 2021, ciò che lascia presumere che i pazienti subissero maltrattamenti già da tempo.
In questo contesto, l'ordinanza di cui sopra, principalmente incentrata sulle intercettazioni ambientali, riporta pedissequamente le trascrizioni dei dialoghi e la
6 dinamica degli eventi effettuata nell'informativa finale della polizia giudiziaria n.
261/13 di prot. del 28.11.2023, per ciascun episodio abusivo ascritto ai singoli operatori socio-sanitari, nella quale viene indicata la data e l'ora della registrazione, il n. di progressivo, la dinamica dell'episodio e l'esame delle eventuali annotazioni tra le consegne infermieristiche e degli o.s.s. nel relativo registro.
Si osserva che tutti gli episodi contestati dalla C.R.I. trovano riscontro nella predetta informativa, riprodotta nell'ordinanza (cfr., segnatamente, doc. 5 di parte convenuta, pp. 47 – 48, pp. 52 - 54 per quanto concerne gli episodi riguardanti la paziente pp. 54-75 per ciò che concerne il paziente , nella quale si rileva Pt_3 Per_1
altresì come, individualmente, il ricorrente avesse svolto dei turni con modalità immuni da censure e come il meccanismo di violenze e brutalità si innescasse e venisse amplificato dalla compresenza di più operatori (e in particolare, quando il era di Pt_1
turno con il collega . CP_2
Si deve sottolineare, peraltro, come gli stralci dell'informativa contenuti nell'ordinanza facciano riferimento ad ulteriori episodi accaduti negli stessi giorni di quelli inseriti nella lettera di contestazione, tra i quali:
- il 12 agosto 2023 dalle ore 18:59:08 alle ore 19:44:09 prog. 1484 (p. 56 del doc
5): “ attendeva l'uscita dalla stanza di un soggetto addetto alle Controparte_2 pulizie e alla presenza di si lanciava sulla sagoma di Parte_1 Per_1
sdraiato sul divano e gli scuoteva la testa, dicendogli: "però se chiudo la porta possono essere guai per te" percuotendolo poi con uno schiaffo sulla coscia ed iniziando a toccargli le parti intime. Il secondo operatore indifferente rimaneva Parte_1 seduto sul divano ed osservava il suo telefonino. Successivamente, il CP_2
scuoteva la testa di che tentava di liberarsi dalla presa. In questo frangente, Per_1
le sue mani venivano bloccate da che ridendo, lo apostrofava con la Parte_1 parola "scemo". continuava rivolgendosi a : "mo' si è Controparte_2 Per_1
rilassato sicuro" e indicando proseguiva dicendo: "di' la verità ti sei Per_1 rilassato" afferrandogli le gambe e tirandole. Tale azione avveniva alla presenza di
che iniziava a dargli schiaffi sul fondo schiena. A questo punto, Parte_1
sottolineava: "terapia finita complimenti, hai vinto il mongolino Controparte_2
d'oro".”
- il 13 agosto 2023, dalle ore 20:49:04 alle ore 21:04:05 prog 1586: “ CP_2
7 era presente in stanza con il collega . Poi il CP_2 Parte_1 CP_2 si distendeva sul ragazzo dicendogli: "a non lo picchiare lui ti ama" e senza Per_1
motivo, gli sferrava uno schiaffo sul viso. Si avvicinava che percuoteva Parte_1 con uno schiaffo il volto del paziente. Successivamente il strattonava con CP_2 insistenza il paziente prendendolo per la testa che sbatteva sulla spalliera del divano.
diceva "basta, basta basta". Per_1
- 18 agosto 2023 dalle ore 20:30:52 alle ore 20:45:52 prog 2069 (p. 63 del doc 5):
“Il paziente parlava ad alta voce e rispondeva: "stiamo parlando". Poi, si CP_3 udiva che si rivolgeva al disabile dicendogli: "un cazzotto in capo, Parte_1
t'aggia fa diventa' ancora più scemo di quello che sei, forse non hai capito tu Per_2
stasera farai una brutta fine, fossi in te mi stessi zitto a vedere la! Tu fai una brutta fine". Nel proseguo, minacciava il ragazzo con la frase: "tu morirai, CP_3
tu morirai stasera è"
- 18 agosto 2023 dalle ore 21:00:53 alle ore 21:15:54 prog. 2071 (p. 63 del doc 5):
“ si rivolgeva al paziente dicendogli: "quanto cazzo sei brutto, fai Parte_1 schifo" e lo colpiva con calci sulla gamba. Nel proseguo, si CP_3
posizionava alle spalle del disabile che tentava di alzarsi (probabilmente spaventato dal fatto che poco prima aveva subito un tentativo di strangolamento con una busta, ndr).
Alla reazione del ragazzo, per non permettergli di alzarsi, lo afferrava CP_3
tirandolo verso il divano. Nella circostanza, gli sferrava un calcio Parte_1 sulla pancia e lo percuoteva con degli schiaffi;
• l'operatore dava uno Parte_1
schiaffo sul braccio del paziente dicendogli: " tu sta sera vuoi morire''. Per_2
- il 18 agosto 2023 dalle ore 22:31:00 alle ore 22:46:01 prog 2077 (p. 64 del doc
5): “mentre riposava seduto sul divano, si udiva la voce di un uomo che Per_1
proferiva la frase: "andiamo a pisciare uomo di merda" (nell'immediato veniva inquadrato che si avvicinava al ragazzo e gli tirava uno schiaffo sulla Parte_1
gamba). Successivamente, un operatore colpiva con uno schiaffo sul collo il ragazzo e, con accento campano gli diceva: "a letto, si, pezzo di merda". Poi il si Pt_1
avvicinava al paziente, accendeva ripetutamente un accendino ed avvicinava la fiamma al viso del disabile. Nel mentre, si avvicinava al ragazzo e agitava il CP_3
pugno vicino al volto di dicendogli: "uomo di merda"; • Per_1 CP_3
provocava il disabile e lo invitava a colpirlo con un pugno, poi si scagliava contro il
8 paziente percuotendolo due schiaffi in volto”.
- il 25 agosto 2023, dalle ore 11:24:25 alle ore 11:39:25 prog 2709 (p. 74 del doc
5): “l'operatore con la scusa di coccolarlo si avvicinava a e Parte_1 Per_1 lo baciava e poi gli sferrava due schiaffi sul viso alla presenza del collega CP_2 il quale, disinteressato, rimaneva sdraiato sul divano accanto al ragazzo
[...]
disabile”.
4. Ora, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento le prove atipiche, come le risultanze del procedimento penale, ove ritualmente acquisite al giudizio civile e sottoposte, pertanto, al contraddittorio delle parti, libere di esprimere le proprie critiche e di stimolare e indirizzare così il vaglio giudiziale delle stesse (per tutte, Cass. 1.2.2023,
n. 2947, Cass. 3.4.2017, n. 8603 e Cass. 29.1.2019, n. 2436, secondo la quale - in un caso relativo all'uso in un giudizio civile dei brogliacci delle intercettazioni avvenute nel corso delle indagini preliminari - “in ogni caso, la decisione si è fondata sull'utilizzabilità delle prove atipiche nell'ambito di un giudizio in cui l'accertamento dei fatti è improntato ad un criterio del "più probabile che non" e non di esclusione di ogni ragionevole dubbio;
il principio affermato, inoltre, è conforme a quello già affermato da questa Corte, secondo cui "Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr. Cass. 2 marzo 2017 n. 5317)".
5. Sul punto, si ribadisce che l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma riporta diffusamente la sintesi dei fatti descritta dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione di misura cautelare, nonché, pedissequamente, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali audiovisive inserite nell'informativa di P.G.
Si aggiunga che il lavoratore non ha mai specificamente contestato, nemmeno nel presente giudizio, alcuno dei fatti attribuitigli, compiutamente descritti nella lettera di contestazione inviata dalla C.R.I., né ha offerto una lettura o una ricostruzione alternativa delle specifiche condotte imputategli o delle risultanze delle indagini nel
9 procedimento penale.
Il , al contrario, si è limitato ad evidenziare la superficialità Pt_1
dell'Associazione convenuta nel trattare le situazioni di aggressività dei pazienti dovute alle serie patologie psichiatriche. A supporto, ha depositato le seguenti comunicazioni, inviate dagli o.s.s. alla struttura relativamente al un messaggio del 2 dicembre Per_1
2021, nel quale si rappresentava una violenta crisi del paziente, che si scagliava contro gli operatori e tentava di assalirli (doc 6); una mail del 28.12.2021, con la quale Pt_1
e riferivano una crisi verso gli operatori e atti di autolesionismo (doc 5); una Pt_6 mail del del 19.4.2022, attestante minacce rivolte dal paziente agli operatori di Pt_1
turno con un'asta di ferro (doc 5-bis); un messaggio del maggio 2023, nel quale e lamentavano condotte autolesionistiche ed Persona_6 CP_5 aggressive del (doc 7), nonché alcune registrazioni video, due delle quali Per_1
mostrano un atteggiamento aggressivo dell'infermo - per la verità, più diretto verso di sé che verso terzi (doc. 4 ter e 4 quinquies).
Ora, i messaggi sono quattro nell'arco temporale di un anno e mezzo e dunque non sono idonei a comprovare un disinteresse della struttura verso le situazioni di pericolo per i pazienti e per gli operatori cagionate dal quadro clinico dei pazienti stessi. Non si nega che la tipologia di paziente alla quale appartengono il e la possa Per_1 Pt_3 presentare complessità nel trattamento e nella gestione, ciò che del resto è descritto anche nella relazione alla C.R.I. della dottoressa , laddove menziona episodi di Pt_7 etero aggressività da trattare opportunamente con la rimodulazione della terapia (doc 10 di parte convenuta), e risulta anche dalle intercettazioni di cui sopra.
Tuttavia, al di là del fatto che il Vaccari, quanto meno da ciò che è dato comprendersi dalla relazione della dottoressa , riferibile al periodo dal gennaio Pt_7
2023 al giugno 2025, appariva sotto supervisione medica costante, le menzionate deduzioni del ricorrente non hanno alcun rilievo ai fini di escludere la sussistenza o di attenuare la portata dei comportamenti di inaccettabile crudeltà e totale sopraffazione posti in essere dagli operatori sanitari, in manifesto dispregio dei principi fondamentali di attenzione e cura dei valori e dei bisogni individuali della persona cui deve essere improntata la professione dell'operatore socio sanitario.
E invero, tale evidentemente era anche la percezione degli altri o.s.s. dipendenti della struttura, come risulta dalle segnalazioni inviate e dall'attività intercettiva (in
10 un'occasione, l'o.s.s. si trovava sul divano con il e, CP_10 Per_1 all'affermazione dell'o.s.s. rivolta al paziente "ti spacco la testa", il primo CP_3
operatore si rivolgeva al disabile dicendo “che t'ha detto ... ti fa la festa!", commentando poi a bassa voce "ma si possono dire ste cose").
Peraltro, come sottolineato nella memoria della C.R.I. e come si evince dalle osservazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, la violenza come modalità ordinaria di interazione dell'operatore con il paziente appariva alimentare l'aggressività
e l'incapacità di controllo negli stessi.
A nulla rileva l'ulteriore deduzione che non sia mai stata Parte_3
ufficialmente affidata alle cure del , dato che ciò non esclude l'obbligo di tenere Pt_1 un atteggiamento rispettoso della dignità dell'utente del centro.
Lo stesso Ccnl applicato, all'art. 42, ritiene passibile di sanzione disciplinare chi
“commetta irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
compia in genere atti, sia all'esterno che all'Interno dell'Ente, che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine ed alla immagine dell'Ente; ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale, e prevede il licenziamento “nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti, all' amministrazione o a terzi;
per tolleranza di abusi commessi da dipendenti”, consentendo, quindi, il licenziamento nel caso ancora più grave delle molestie e dei maltrattamenti intenzionalmente posti in essere ai danni degli utenti.
Si ritiene, dunque, pienamente assolto l'onere probatorio in capo al datore di lavoro rispetto alla sussistenza delle condotte addebitate, nonché alla loro idoneità, in ragione di quanto appena detto, ad assurgere a giusta causa di licenziamento in quanto condotte che, denotando una scarsa attitudine ad attuare gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con correttezza e buona fede, compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente e non consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Atteso che risultano del tutto fondati gli addebiti contestati, non può accedersi alla
11 tesi del carattere ritorsivo del licenziamento, giacché il motivo del licenziamento non è illecito. Anche laddove fosse ipotizzabile una responsabilità della struttura nel fronteggiare le necessità terapeutiche dei pazienti, resta indimostrato che ciò sia stato anche solo parzialmente motivo del licenziamento, dovendo il motivo illecito essere provato dal lavoratore, ma anche risultare determinante ed esclusivo, ovverosia tale da
“costituire l'unica effettiva ragione di recesso” (così, Cass. 27.1.2022, n. 2414).
Si rileva, peraltro, che la C.R.I. veniva chiaramente coinvolta nel procedimento penale quale responsabile civile per fatto altrui, in quanto soggetto obbligato a risarcire il danno causato dall'autore del reato, in virtù dell'art. 2049 c.c., e cioè per gli illeciti compiuti proprio dai dipendenti imputati di avere commesso il fatto.
In base a quanto esposto, pertanto, l'impugnativa del recesso deve essere disattesa, risultando quest'ultimo del tutto legittimo e proporzionato.
6. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del . Pt_1
Nella liquidazione di esse si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (indeterminabile e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) i cui valori medi sono stati tutti ridotti del 30% considerata la non complessità della questione esaminata.
Roma, 22.10.2025.
Il giudice
IM PA
Motivazione redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato dr.ssa Flavia Ferretti
12
Il Giudice designato dr. IM PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato a [...] - NA - il 24.3.1994), elettivamente Parte_1
domiciliato in Bologna, via dei Mille 24, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Vicino
e OF LA che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in via Po 25/b, presso lo studio degli avv.ti Maurizio Santori e CP_1
IU TU che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti convenuta all'esito dell'udienza del 21.10.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127-ter
c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore della parte convenuta i compensi legali che si liquidano in € 5.163,90, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025, ha esposto: di essere stato Parte_1
assunto presso , con contratto a tempo determinato dal 6.7.2021 e Controparte_1
a tempo indeterminato dal 7.7.2022, con qualifica di operaio e mansioni di assistente sociosanitario, inquadrato al livello C3 del Ccnl A.N.P.A.S.; che il lavoro presso la si articolava in tre turni (7:00/14:00 - 14:00/20:00 - 19:00-7:00); di essere stato Pt_2 spesso adibito a turni 2:1 - anche straordinari -, nei quali due operatori dovevano occuparsi dello stesso paziente in ragione della complessità e delicatezza della gestione di alcuni degenti;
di essere stato assegnato, in particolare, al paziente Persona_1 affetto da gravi patologie psichiatriche, soggetto a frequenti attacchi d'ira che sfociavano in comportamenti violenti, tali da porre in pericolo la sicurezza degli operatori;
di avere segnalato al datore di lavoro, in più occasioni e insieme ad alcuni colleghi, gli atteggiamenti aggressivi del paziente, mai affrontati adeguatamente dalla struttura;
che, in data 27.8.2024, aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare contenente l'accusa di avere maltrattato due ospiti della struttura, e Parte_3
basata sull'ordinanza di applicazione di una misura cautelare Persona_1 personale emessa nel corso del procedimento penale iscritto nei suoi confronti;
che, malgrado le giustificazione rese, all'esito del procedimento disciplinare, in data
10.9.2024, il datore di lavoro gli aveva irrogato la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Lamentando, quindi, la violazione del principio di immutabilità della contestazione e il carattere ritorsivo del licenziamento, il ha chiesto di dichiarare Pt_1
la nullità della sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 23/2015, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento della relativa indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine, assumendo l'insussistenza del fatto materiale dei maltrattamenti, ha chiesto l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 23/2015; in ulteriore subordine, deducendo in ogni caso l'assenza di giusta causa del licenziamento, ha domandato la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 23/2015, nella misura di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la esponendo: che, quale Controparte_1
organizzazione di volontariato nel settore umanitario, gestisce il CEM – Centro di
Educazione Motoria sito in alla Via Ramazzini, 31, dove vengono offerti servizi CP_1
di riabilitazione in favore di soggetti affetti da patologie croniche;
che i degenti e sono entrambi soggetti incapaci e affetti da Parte_3 Persona_1
2 patologie psico-fisiche molto delicate (la prima, da ritardo mentale e da sindrome di
Dravet e il secondo da ritardo mentale di grado medio-grave, associato a disturbo generalizzato dello sviluppo, cerebropatia connatale, psicosi da innesto e grave compromissione della vita sociale), richiedendo un rapporto con gli o.s.s. di turno, rispettivamente, di 1:1 e di 2:1; che, in data 5 aprile 2023, l'Associazione riceveva una segnalazione anonima riguardante episodi di percosse da parte di un'operatrice ai danni della degente di avere immediatamente presentato denuncia ai Carabinieri;
di Pt_3
essere venuta a conoscenza dai quotidiani nazionali, in data 16.7.2024, dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del e di altri dipendenti;
di avere appreso, dall'ordinanza rilasciata in copia il Pt_1
2.8.2024, che il era indagato per i reati di maltrattamenti aggravati ai danni della Pt_1
e per i reati di tortura e maltrattamenti aggravati nei confronti del Vaccari, Pt_3
risultando dall'ordinanza medesima gravissime condotte poste in essere da un gruppo di o.s.s.; di avere contestato sin da subito tutte le condotte emerse dagli accertamenti di polizia giudiziaria, per come descritti nell'ordinanza del Gip, ivi inclusi i fatti che il ricorrente ha indicato come inseriti nella sola lettera di licenziamento;
di avere ritenuto le giustificazioni insufficienti e, all'esito, dunque, di un procedimento disciplinare correttamente esperito, di avere licenziato il per giusta causa. Pt_1
Deducendo, quindi, la genericità e l'infondatezza delle allegazioni relative al licenziamento ritorsivo, tenuto conto che la C.R.I. è stata chiamata nel processo penale in qualità di responsabile civile per culpa in vigilando rispetto ai propri dipendenti imputati, nonché affermando la genericità delle allegazioni del ricorrente, il quale, pur negando di avere mai commesso i maltrattamenti, non ha fornito, in tesi, alcuna ricostruzione alternativa alle specifiche condotte contestate nel corso del procedimento disciplinare, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
L'impugnativa proposta dal è del tutto infondata. Pt_1
1. Quest'ultimo è stato destinatario della misura espulsiva del licenziamento senza preavviso per le condotte indicate nella lettera di contestazione (doc. 8 di parte convenuta), sostanzialmente consistenti nei ripetuti e gravissimi episodi di maltrattamento commessi nelle seguenti giornate: il 24.6.2023; l'8.8.2023, il 12.8.2023,
3 il 13.8.2023, il 17.8.2023, il 18.8.2023, tra il 18.8.2023 e il 19.8.2023, il 21.8.2023, il
22.8.2023, il 23.8.2023, il 24.8.2023 e il 25.8.2023, per i quali l'autorità giudiziaria procedeva a titolo di maltrattamenti aggravati dall'avere adoperato sevizie o agito con crudeltà, dalla minorata difesa delle vittime, persone ricoverate e sottoposte alla cura del
, con violazione dei doveri inerenti alla sua qualità di incaricato di pubblico Pt_1
servizio, e di tortura aggravata.
In particolare, in sintesi, per quanto riguarda la paziente veniva addebitato Pt_3
al ricorrente di averle, in due occasioni, rivolto esplicite allusioni sessuali, contestualmente afferrandola per simulare un atto sessuale, e di avere intimidito la paziente con espresse minacce di adoperare violenza contro di lei.
Nei confronti del paziente specificamente affidato alle sue cure, di avere, Per_1 nelle varie occasioni sopra indicate: rivolto al giovane disabile continui insulti e commenti sprezzanti (ad esempio: “pezzo di merda”, “scemo”, “testa di cazzo”, "ma quanto puzzi li mortacci tua"), intimidazioni aventi ad oggetto gravissime minacce di violenza (ad esempio: “ti spacco tutto”, “io prendo il laccetto e ti allungo la testa”, tu stasera farai una brutta fine", “devi morire qua sopra, come i pezzi di Per_2
merda”), allusioni sessuali verbali (ad esempio: “ ... mi vuoi fa nu bocchino”) e Per_2
fisiche; di averlo reiteratamente percosso con schiaffi, calci e pugni, di averlo strattonato, afferrato per il collo o comunque di avere ai suoi danni posto in essere altri comportamenti brutali e minacciosi o che ponevano a rischio la stessa incolumità del paziente (ad esempio, avvicinando la fiamma dell'accendino al suo volto), persistendo in più occasioni dinanzi ai lamenti e alle richieste di cessazione di tali condotte provenienti dal degente;
nonché di avere assistito ad analoghe, gravissime condotte attuate da colleghi (e segnatamente, e ) senza Controparte_2 CP_3
intervenire.
2. Del tutto destituita di fondamento è la censura relativa alla violazione del principio di immutabilità della contestazione.
I fatti che il ricorrente assume essergli stati addebitati per la prima volta nella lettera di licenziamento, ovverosia l'avere procurato allarme e apprensione in una struttura sanitaria per pazienti con gravi patologie croniche, l'avere tenuto atteggiamenti molesti verso colleghe e l'avere arrecato un rilevante danno all'immagine dell'Associazione, sono già contenuti nella precedente lettera di contestazione (vds.
4 lettera di contestazione, doc 8 di parte convenuta, che si riporta di seguito nella parte rilevante: “Con la Sua inqualificabile condotta (anche omissiva), Lei, oltre ad aver integrato gravissime ipotesi di reato (tra cui quello di tortura), ha esercitato palesi e reiterati soprusi nei confronti dei più volte nominati utenti del CEM nonché atteggiamenti molesti verso le sue colleghe, determinando, altresì, allarme e apprensione in tutta la struttura sanitaria dove sono ospitati pazienti affetti da gravi patologie croniche nei regimi di degenza residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale
e domiciliare, violando i più fondamentali doveri di correttezza, buona fede e diligenza sottesi al rapporto di lavoro, con conseguente grave incidenza negativa sul vincolo fiduciario. Tale condotta appare tanto più grave se si considera il rilevante danno all'immagine dell'Associazione dipeso dalla vasta eco mediatica che ha avuto la riprovevole vicenda”).
È appena il caso di menzionare, inoltre, che gli stessi costituiscono mere conseguenze degli specifici comportamenti addebitati in via principale e dettagliatamente descritti nella lettera di contestazione, ovvero comunque fatti secondari rispetto a questi ultimi.
3. Dall'ordinanza del Tribunale di Roma, sezione GIP/GUP, dell'11.7.2024, nel procedimento n. 21219/2023 R.G.N.R e n. 11224/2024 R.G. G.I.P., di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di , Controparte_4
, e CP_3 CP_5 Parte_4 Controparte_6 [...]
e della custodia cautelare in carcere nei confronti di CP_7 Controparte_8
, , e dell'attuale ricorrente ,
[...] Controparte_9 Controparte_2 Parte_1 risulta che gli stessi venivano sottoposti a procedimento penale a seguito della denuncia/querela del direttore della del 12.4.2023 (depositata nell'odierno Pt_2
giudizio, doc. 4 di parte convenuta).
Per quanto qui interessa, nella denuncia il direttore dell'associazione convenuta dava atto: della segnalazione effettuata pochi giorni prima, da parte del personale infermieristico, di un ematoma sul volto della paziente poi effettivamente Pt_3
constatata da parte del personale medico;
della mancanza di chiare spiegazioni da parte dell'o.s.s. addetta alla cura della stessa;
della successiva ricezione di alcune segnalazioni relative a presunti maltrattamenti ai danni di pazienti della struttura (una delle quali, riguardante le percosse nei confronti della medesima paziente da parte Pt_3
5 dell'operatrice depositata nell'odierno giudizio, doc. 3 di parte convenuta); della CP_9 circostanza che già nel dicembre del 2021 un o.s.s., tale , prima di lasciare Persona_3
la struttura, aveva segnalato che il paziente subiva percosse da altri o.s.s., ma Per_1 che le verifiche al tempo esperite non avevano condotto all'accertamento di alcuna condotta negligente o inappropriata da parte del personale.
Si evince, inoltre, dalla ricostruzione effettuata dal giudice per le indagini preliminari, che, da un lato, la C.R.I. avviava la propria inchiesta interna e che la polizia giudiziaria provvedeva, in seguito alla denuncia, a sentire a sommarie informazioni altri dipendenti della struttura. In particolare, riferiva di avere assistito in più Testimone_1
occasioni a condotte violente poste in essere da parte delle operatrici e CP_9 Pt_5 nei confronti della intervenendo in taluni casi, e assisteva, in Pt_3 Persona_4 data 19 settembre 2023, ad un episodio nel quale la costringeva la a rimanere CP_9 Pt_3
sulla sedia a rotelle legandola con il telo di un sollevatore.
L'autorità giudiziaria disponeva inoltre, in seguito all'assunzione delle prime informazioni testimoniali dai dipendenti del centro, l'esecuzione di intercettazioni ambientali audiovisive nel bagno e nella stanza di degenza in uso esclusivo alla paziente a partire dal 13 giugno 2023, e nella stanza di degenza in uso esclusivo al paziente Pt_3
a partire dal 28 luglio 2023, terminando le registrazioni in data 26 agosto 2023. Per_1
È utile rilevare che il veniva individuato come soggetto potenzialmente Per_1
vittima di maltrattamenti in ragione dell'esistenza di un ulteriore procedimento penale pendente, iscritto nei confronti dell'o.s.s. , scaturito dalla denuncia del Persona_5
padre del paziente che, in data 02.10.2022, aveva personalmente assistito ad uno schiaffo sferrato dall'operatore sul viso del figlio.
Dall'insieme degli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria, compendiati nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, risulta un quadro di quotidiani comportamenti vessatori e prevaricatori, ancora più allarmante tenuto conto del circoscritto periodo in cui sono avvenute le attività intercettive e del fatto che la prima segnalazione, seppure isolata e non supportata, al tempo, da ulteriori elementi, era già stata effettuata alla fine del 2021, ciò che lascia presumere che i pazienti subissero maltrattamenti già da tempo.
In questo contesto, l'ordinanza di cui sopra, principalmente incentrata sulle intercettazioni ambientali, riporta pedissequamente le trascrizioni dei dialoghi e la
6 dinamica degli eventi effettuata nell'informativa finale della polizia giudiziaria n.
261/13 di prot. del 28.11.2023, per ciascun episodio abusivo ascritto ai singoli operatori socio-sanitari, nella quale viene indicata la data e l'ora della registrazione, il n. di progressivo, la dinamica dell'episodio e l'esame delle eventuali annotazioni tra le consegne infermieristiche e degli o.s.s. nel relativo registro.
Si osserva che tutti gli episodi contestati dalla C.R.I. trovano riscontro nella predetta informativa, riprodotta nell'ordinanza (cfr., segnatamente, doc. 5 di parte convenuta, pp. 47 – 48, pp. 52 - 54 per quanto concerne gli episodi riguardanti la paziente pp. 54-75 per ciò che concerne il paziente , nella quale si rileva Pt_3 Per_1
altresì come, individualmente, il ricorrente avesse svolto dei turni con modalità immuni da censure e come il meccanismo di violenze e brutalità si innescasse e venisse amplificato dalla compresenza di più operatori (e in particolare, quando il era di Pt_1
turno con il collega . CP_2
Si deve sottolineare, peraltro, come gli stralci dell'informativa contenuti nell'ordinanza facciano riferimento ad ulteriori episodi accaduti negli stessi giorni di quelli inseriti nella lettera di contestazione, tra i quali:
- il 12 agosto 2023 dalle ore 18:59:08 alle ore 19:44:09 prog. 1484 (p. 56 del doc
5): “ attendeva l'uscita dalla stanza di un soggetto addetto alle Controparte_2 pulizie e alla presenza di si lanciava sulla sagoma di Parte_1 Per_1
sdraiato sul divano e gli scuoteva la testa, dicendogli: "però se chiudo la porta possono essere guai per te" percuotendolo poi con uno schiaffo sulla coscia ed iniziando a toccargli le parti intime. Il secondo operatore indifferente rimaneva Parte_1 seduto sul divano ed osservava il suo telefonino. Successivamente, il CP_2
scuoteva la testa di che tentava di liberarsi dalla presa. In questo frangente, Per_1
le sue mani venivano bloccate da che ridendo, lo apostrofava con la Parte_1 parola "scemo". continuava rivolgendosi a : "mo' si è Controparte_2 Per_1
rilassato sicuro" e indicando proseguiva dicendo: "di' la verità ti sei Per_1 rilassato" afferrandogli le gambe e tirandole. Tale azione avveniva alla presenza di
che iniziava a dargli schiaffi sul fondo schiena. A questo punto, Parte_1
sottolineava: "terapia finita complimenti, hai vinto il mongolino Controparte_2
d'oro".”
- il 13 agosto 2023, dalle ore 20:49:04 alle ore 21:04:05 prog 1586: “ CP_2
7 era presente in stanza con il collega . Poi il CP_2 Parte_1 CP_2 si distendeva sul ragazzo dicendogli: "a non lo picchiare lui ti ama" e senza Per_1
motivo, gli sferrava uno schiaffo sul viso. Si avvicinava che percuoteva Parte_1 con uno schiaffo il volto del paziente. Successivamente il strattonava con CP_2 insistenza il paziente prendendolo per la testa che sbatteva sulla spalliera del divano.
diceva "basta, basta basta". Per_1
- 18 agosto 2023 dalle ore 20:30:52 alle ore 20:45:52 prog 2069 (p. 63 del doc 5):
“Il paziente parlava ad alta voce e rispondeva: "stiamo parlando". Poi, si CP_3 udiva che si rivolgeva al disabile dicendogli: "un cazzotto in capo, Parte_1
t'aggia fa diventa' ancora più scemo di quello che sei, forse non hai capito tu Per_2
stasera farai una brutta fine, fossi in te mi stessi zitto a vedere la! Tu fai una brutta fine". Nel proseguo, minacciava il ragazzo con la frase: "tu morirai, CP_3
tu morirai stasera è"
- 18 agosto 2023 dalle ore 21:00:53 alle ore 21:15:54 prog. 2071 (p. 63 del doc 5):
“ si rivolgeva al paziente dicendogli: "quanto cazzo sei brutto, fai Parte_1 schifo" e lo colpiva con calci sulla gamba. Nel proseguo, si CP_3
posizionava alle spalle del disabile che tentava di alzarsi (probabilmente spaventato dal fatto che poco prima aveva subito un tentativo di strangolamento con una busta, ndr).
Alla reazione del ragazzo, per non permettergli di alzarsi, lo afferrava CP_3
tirandolo verso il divano. Nella circostanza, gli sferrava un calcio Parte_1 sulla pancia e lo percuoteva con degli schiaffi;
• l'operatore dava uno Parte_1
schiaffo sul braccio del paziente dicendogli: " tu sta sera vuoi morire''. Per_2
- il 18 agosto 2023 dalle ore 22:31:00 alle ore 22:46:01 prog 2077 (p. 64 del doc
5): “mentre riposava seduto sul divano, si udiva la voce di un uomo che Per_1
proferiva la frase: "andiamo a pisciare uomo di merda" (nell'immediato veniva inquadrato che si avvicinava al ragazzo e gli tirava uno schiaffo sulla Parte_1
gamba). Successivamente, un operatore colpiva con uno schiaffo sul collo il ragazzo e, con accento campano gli diceva: "a letto, si, pezzo di merda". Poi il si Pt_1
avvicinava al paziente, accendeva ripetutamente un accendino ed avvicinava la fiamma al viso del disabile. Nel mentre, si avvicinava al ragazzo e agitava il CP_3
pugno vicino al volto di dicendogli: "uomo di merda"; • Per_1 CP_3
provocava il disabile e lo invitava a colpirlo con un pugno, poi si scagliava contro il
8 paziente percuotendolo due schiaffi in volto”.
- il 25 agosto 2023, dalle ore 11:24:25 alle ore 11:39:25 prog 2709 (p. 74 del doc
5): “l'operatore con la scusa di coccolarlo si avvicinava a e Parte_1 Per_1 lo baciava e poi gli sferrava due schiaffi sul viso alla presenza del collega CP_2 il quale, disinteressato, rimaneva sdraiato sul divano accanto al ragazzo
[...]
disabile”.
4. Ora, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a fondamento del proprio convincimento le prove atipiche, come le risultanze del procedimento penale, ove ritualmente acquisite al giudizio civile e sottoposte, pertanto, al contraddittorio delle parti, libere di esprimere le proprie critiche e di stimolare e indirizzare così il vaglio giudiziale delle stesse (per tutte, Cass. 1.2.2023,
n. 2947, Cass. 3.4.2017, n. 8603 e Cass. 29.1.2019, n. 2436, secondo la quale - in un caso relativo all'uso in un giudizio civile dei brogliacci delle intercettazioni avvenute nel corso delle indagini preliminari - “in ogni caso, la decisione si è fondata sull'utilizzabilità delle prove atipiche nell'ambito di un giudizio in cui l'accertamento dei fatti è improntato ad un criterio del "più probabile che non" e non di esclusione di ogni ragionevole dubbio;
il principio affermato, inoltre, è conforme a quello già affermato da questa Corte, secondo cui "Il giudice del lavoro, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr. Cass. 2 marzo 2017 n. 5317)".
5. Sul punto, si ribadisce che l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma riporta diffusamente la sintesi dei fatti descritta dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione di misura cautelare, nonché, pedissequamente, le trascrizioni delle intercettazioni ambientali audiovisive inserite nell'informativa di P.G.
Si aggiunga che il lavoratore non ha mai specificamente contestato, nemmeno nel presente giudizio, alcuno dei fatti attribuitigli, compiutamente descritti nella lettera di contestazione inviata dalla C.R.I., né ha offerto una lettura o una ricostruzione alternativa delle specifiche condotte imputategli o delle risultanze delle indagini nel
9 procedimento penale.
Il , al contrario, si è limitato ad evidenziare la superficialità Pt_1
dell'Associazione convenuta nel trattare le situazioni di aggressività dei pazienti dovute alle serie patologie psichiatriche. A supporto, ha depositato le seguenti comunicazioni, inviate dagli o.s.s. alla struttura relativamente al un messaggio del 2 dicembre Per_1
2021, nel quale si rappresentava una violenta crisi del paziente, che si scagliava contro gli operatori e tentava di assalirli (doc 6); una mail del 28.12.2021, con la quale Pt_1
e riferivano una crisi verso gli operatori e atti di autolesionismo (doc 5); una Pt_6 mail del del 19.4.2022, attestante minacce rivolte dal paziente agli operatori di Pt_1
turno con un'asta di ferro (doc 5-bis); un messaggio del maggio 2023, nel quale e lamentavano condotte autolesionistiche ed Persona_6 CP_5 aggressive del (doc 7), nonché alcune registrazioni video, due delle quali Per_1
mostrano un atteggiamento aggressivo dell'infermo - per la verità, più diretto verso di sé che verso terzi (doc. 4 ter e 4 quinquies).
Ora, i messaggi sono quattro nell'arco temporale di un anno e mezzo e dunque non sono idonei a comprovare un disinteresse della struttura verso le situazioni di pericolo per i pazienti e per gli operatori cagionate dal quadro clinico dei pazienti stessi. Non si nega che la tipologia di paziente alla quale appartengono il e la possa Per_1 Pt_3 presentare complessità nel trattamento e nella gestione, ciò che del resto è descritto anche nella relazione alla C.R.I. della dottoressa , laddove menziona episodi di Pt_7 etero aggressività da trattare opportunamente con la rimodulazione della terapia (doc 10 di parte convenuta), e risulta anche dalle intercettazioni di cui sopra.
Tuttavia, al di là del fatto che il Vaccari, quanto meno da ciò che è dato comprendersi dalla relazione della dottoressa , riferibile al periodo dal gennaio Pt_7
2023 al giugno 2025, appariva sotto supervisione medica costante, le menzionate deduzioni del ricorrente non hanno alcun rilievo ai fini di escludere la sussistenza o di attenuare la portata dei comportamenti di inaccettabile crudeltà e totale sopraffazione posti in essere dagli operatori sanitari, in manifesto dispregio dei principi fondamentali di attenzione e cura dei valori e dei bisogni individuali della persona cui deve essere improntata la professione dell'operatore socio sanitario.
E invero, tale evidentemente era anche la percezione degli altri o.s.s. dipendenti della struttura, come risulta dalle segnalazioni inviate e dall'attività intercettiva (in
10 un'occasione, l'o.s.s. si trovava sul divano con il e, CP_10 Per_1 all'affermazione dell'o.s.s. rivolta al paziente "ti spacco la testa", il primo CP_3
operatore si rivolgeva al disabile dicendo “che t'ha detto ... ti fa la festa!", commentando poi a bassa voce "ma si possono dire ste cose").
Peraltro, come sottolineato nella memoria della C.R.I. e come si evince dalle osservazioni audiovisive effettuate dalla polizia giudiziaria, la violenza come modalità ordinaria di interazione dell'operatore con il paziente appariva alimentare l'aggressività
e l'incapacità di controllo negli stessi.
A nulla rileva l'ulteriore deduzione che non sia mai stata Parte_3
ufficialmente affidata alle cure del , dato che ciò non esclude l'obbligo di tenere Pt_1 un atteggiamento rispettoso della dignità dell'utente del centro.
Lo stesso Ccnl applicato, all'art. 42, ritiene passibile di sanzione disciplinare chi
“commetta irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
compia in genere atti, sia all'esterno che all'Interno dell'Ente, che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine ed alla immagine dell'Ente; ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale, e prevede il licenziamento “nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti, all' amministrazione o a terzi;
per tolleranza di abusi commessi da dipendenti”, consentendo, quindi, il licenziamento nel caso ancora più grave delle molestie e dei maltrattamenti intenzionalmente posti in essere ai danni degli utenti.
Si ritiene, dunque, pienamente assolto l'onere probatorio in capo al datore di lavoro rispetto alla sussistenza delle condotte addebitate, nonché alla loro idoneità, in ragione di quanto appena detto, ad assurgere a giusta causa di licenziamento in quanto condotte che, denotando una scarsa attitudine ad attuare gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con correttezza e buona fede, compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente e non consentono la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
Atteso che risultano del tutto fondati gli addebiti contestati, non può accedersi alla
11 tesi del carattere ritorsivo del licenziamento, giacché il motivo del licenziamento non è illecito. Anche laddove fosse ipotizzabile una responsabilità della struttura nel fronteggiare le necessità terapeutiche dei pazienti, resta indimostrato che ciò sia stato anche solo parzialmente motivo del licenziamento, dovendo il motivo illecito essere provato dal lavoratore, ma anche risultare determinante ed esclusivo, ovverosia tale da
“costituire l'unica effettiva ragione di recesso” (così, Cass. 27.1.2022, n. 2414).
Si rileva, peraltro, che la C.R.I. veniva chiaramente coinvolta nel procedimento penale quale responsabile civile per fatto altrui, in quanto soggetto obbligato a risarcire il danno causato dall'autore del reato, in virtù dell'art. 2049 c.c., e cioè per gli illeciti compiuti proprio dai dipendenti imputati di avere commesso il fatto.
In base a quanto esposto, pertanto, l'impugnativa del recesso deve essere disattesa, risultando quest'ultimo del tutto legittimo e proporzionato.
6. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del . Pt_1
Nella liquidazione di esse si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (indeterminabile e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) i cui valori medi sono stati tutti ridotti del 30% considerata la non complessità della questione esaminata.
Roma, 22.10.2025.
Il giudice
IM PA
Motivazione redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato dr.ssa Flavia Ferretti
12