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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/11/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2516/2022 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, vertente tra
, P.I. , in persona del Direttore in carica p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici a Lecce in via Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliata;
attrice e
, P.I. in persona del liquidatore e rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti D. Marsella e M. Selenepresso il cui studio a Maglie (LE) Piazza G. Comi n. 24, è elettivamente domiciliata;
convenuta e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. P. Manzi Controparte_2 C.F._1 presso il cui studio a Maglie (Le) alla Piazza G. Comi n. 24, è elettivamente domiciliato;
convenuto e
, C.F. , rappresentato e difeso all'avv. S. Lino, Controparte_3 CodiceFiscale_2 presso il cui studio a Carovigno in via Petrarca n. 10 è elettivamente domiciliato;
convenuto
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_2 ha convenuto in giudizio i sigg. , quale legale rappresentante di
[...] Controparte_3
, chiedendo dichiararsi, CP_1 Controparte_4 Controparte_1 ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di assegnazione agevolata di
1 beni ai soci, stipulato in data 24.08.2017, a rogito Notaio con cui la società ha Controparte_5 trasferito ai soci, in comproprietà e in comunione pro indiviso, i due unici immobili di sua proprietà.
Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili: locale commerciale sito in Carovigno alla via Santa Sabina della superficie di mq. 294, piano terra, di proprietà della società per 1/1, CP_1 Foglio 41, particella 276 sub 18, categoria C/1, classe 3, superficie catastale totale mq. 344, rendita euro 3.188,60; immobile sito in Carovigno alla via Santa Sabina s.n., allo stato di rustico, provvisto di mura di tampagnatura e privo di tramezzature interne, di impianto elettrico, idrico e fognante, di intonaci, di pavimenti ed infissi della superficie di mq. 219,27, al primo piano censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Carovigno al foglio di mappa 41, particella 276 sub 19.
L'Agenzia delle Entrate ha esposto che la società già in liquidazione, è risultata Controparte_1 debitrice per somme rilevanti, derivanti dal mancato pagamento di imposte relative agli 2015 e 2016 a seguito di avvisi di accertamento. Ha precisato che, con l'atto di assegnazione in contestazione del 24.08.2017, la società si è spogliata degli unici cespiti immobiliari residui, rendendosi, di fatto, incapiente e arrecando grave pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario. Ha ritenuto, pertanto, sussistenti tutti i presupposti di legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, segnatamente l'esistenza di un credito certo, liquido ed anteriore all'atto dispositivo impugnato, nonché la consapevolezza, da parte dei convenuti, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni e consilium fraudis).
Si sono costituiti i convenuti sigg. e , nonché la società CP_3 CP_2 CP_1 eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda in ragione della presentazione, in data 26/10/2021 dell'istanza di transazione fiscale ex art. 182 ter l. fallimentare, istanza che ha avuto esito negativo, nonché in data 19/01/2023 e 25/02/2023, di un'istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) e di definizione delle liti fiscali, con versamento della prima rata. Hanno invocato, a sostegno delle proprie ragioni, la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 29293/2020), secondo la quale la presentazione della domanda di adesione determina la sospensione o l'estinzione del giudizio.
Nel merito, i convenuti hanno integralmente contestato le pretese dell'attrice, sostenendo che l'atto di assegnazione in oggetto avesse natura onerosa, atteso che i soci, avendo rinunciato alla distribuzione degli utili, si sarebbero accollati, di fatto, il mutuo contratto dalla società per l'acquisto degli immobili, versando un importo superiore al valore di mercato e subentrando, inoltre, in ulteriori posizioni debitorie. Hanno, pertanto, sostenuto che la società avesse conseguito un vantaggio economico dalla cessione, con la conseguenza che non può configurarsi né un intento fraudolento, né un atto di depauperamento patrimoniale.
I convenuti hanno, inoltre, precisato che la decisione di procedere all'assegnazione era stata assunta il 10.2.2016, mediante la stipula di un contratto preliminare intervenuto in epoca anteriore all'avvio della verifica fiscale iniziata solo in data 31.5.2017, sicché, al momento della stipulazione, non sussistevano ancora i debiti tributari oggetto della pretesa azionata dall'Amministrazione.
L'attrice, dal canto suo, ha replicato, sostenendo che la asserita onerosità dell'operazione non esclude la configurabilità dell'azione revocatoria, atteso che la sproporzione tra le prestazioni e la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore costituiscono elementi idonei a fondare la relativa domanda. Ha inoltre rilevato che la presentazione della domanda di definizione agevolata non determina effetti estintivi automatici sul giudizio civile, trattandosi di procedura amministrativa autonoma e, peraltro, non ancora definita.
2 All'udienza del 12.02.2025, a conclusione dell'attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esaminati gli atti di causa, la documentazione versata in atti, questo giudicante ritiene di poter condividere le argomentazioni difensive svolte dall'Amministrazione istante. In particolare, con l'atto introduttivo l'attrice ha proposto azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di assegnazione dei beni stipulato in data 24.08.2017 dalla società, con il quale quest'ultima ha assegnato ai propri soci e , per un valore Controparte_3 Controparte_2 complessivo determinato in 221.599,82 euro, due immobili di sua proprietà, rispettivamente un locale commerciale, ubicato a in Carovigno, in via Santa Sabina, della superficie di mq 294 al piano terra, foglio 41, particella 276 sub 18, categoria C/1, classe 3, superficie catastale totale di mq 344; e l'immobile, ubicato sempre a Carovigno, in via Santa Sabina s.n., attualmente allo stato rustico, della superficie di mq 219,27, al primo piano, posto al piano terra di via E. Tazzoli, censito del catasto fabbricati del comune di Carovigno al foglio 41, particella 276, sub 19.
Nel corso del giudizio è poi emerso, con contratto di compravendita del 12.01.2021, repertorio n. 83028, raccolta n. 22275, registrato a Ostuni il 20 gennaio 2021, il sig. CP_2
ha ceduto al sig. anche la quota di proprietà, pari al 50%, degli stessi
[...] CP_3 immobili già oggetto dell'atto di assegnazione oggi impugnato, sicché quest'ultimo è divenuto unico proprietario dei beni già facenti capo alla società.
Tale ulteriore atto di trasferimento, intervenuto tra gli stessi soggetti beneficiari della predetta assegnazione dei beni immobili, oggetto di causa, dalla è stato stipulato dopo la notifica CP_1 dei processi verbali di constatazione e dei successivi avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e di altre società collegate ai medesimi soci: tale circostanza appare CP_1 significativa dell'intento elusivo e la volontà di sottrarre i beni alle pretese dell'Erario.
Costituisce noto principio di diritto che l'azione revocatoria ordinaria è diretta a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, dichiarando l'inefficacia relativa degli atti di disposizione, che compromettono la possibilità di soddisfare il proprio credito. Essa ha carattere conservativo e mira ad impedire che il debitore, mediante atti di disposizione, renda più difficile o incerta l'esecuzione forzata sul proprio patrimonio. Tale inefficacia opera nei soli confronti del creditore istante e consente a quest'ultimo di aggredire il bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, qualora il credito resti insoddisfatto. Costituisce, altresì, principio pacifico in giurisprudenza che la sopravvenuta alienazione del bene a terzi non esclude l'interesse del creditore ad ottenere la declaratoria di inefficacia, poiché la valutazione va compiuta ex ante, con riferimento al momento del compimento dell'atto, e non in base alle successive vicende dominicali del bene (Cass. n. 27718/2005; Cass. civ., n. 15096/2017).
Inoltre, si rammenta come l'azione revocatoria rappresenti un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, orientata a far dichiarare giudizialmente l'inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo stesso il soddisfacimento coattivo del suo credito (Cass. civ., 23/09/2004, n. 19131). I presupposti di tale azione si individuano nell'esistenza di un diritto di credito verso il debitore;
nel compimento di uno o più atti di disposizione successivi o anche anteriori al sorgere del credito;
nel pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del creditore;
e nella conoscenza del pregiudizio in capo al debitore, ovvero, in caso di atto dispositivo anteriore, nella sua dolosa preordinazione. Funzione dell'azione è, pertanto, quella di tutelare l'interesse del creditore contro gli atti di disposizione del debitore incidenti in modo pregiudizievole sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità eminentemente cautelare si 3 realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore e consente poi l'esperimento di azioni cautelari ed esecutive sul bene distratto (Cass. 23/09/2021, n. 25855).
Per quanto attiene la sussistenza delle ragioni creditorie poste a base dell'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. richiede, testualmente, che l'istante abbia la qualità di creditore, intesa in senso ampio, dilatandosi la tutela alla semplice aspettativa e ad una “ragione di credito anche eventuale”, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso.
Nella nozione di credito eventuale rientra anche il credito litigioso, ovvero in contestazione, il che implica la proponibilità della domanda revocatoria pur se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente a oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, la norma abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Tale principio si pone in continuità con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 18 maggio 2004, n. 9440), secondo cui non è di ostacolo a tale conclusione il disposto dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, in quanto è da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela del credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. 06/05/2021, n. 12047; Cass. 22/03/2013, n. 5619; Cass. 10/02/2016, n. 2673; Cass. 14/05/2013, n. 11573).
Il credito deve, tuttavia, essere identificato anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria (Cass. 05/02/2019, n. 3363), per cui, per l'accoglimento dell'azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. 19/02/2020, n. 4212).
Per quanto riguarda, poi, la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto alla insorgenza delle pretese creditorie, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. 05/09/2019 n. 22161). In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria – al fine di stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio, è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito, se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che nei confronti della sono stati emessi gli CP_1 avvisi di accertamento n.ro TVHOIAIO1112/2020 (notificato il 17.05.2021), divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge e n.ro TVHO1A100167/2021 (notificato il 31.05.2022), emessi rispettivamente per gli anni di imposta 2015 e 2016, dai quali emerge un debito tributario complessivo di 106.852,25 euro, oltre sanzioni ed interessi. Gli accertamenti traggono origine da violazioni tributarie consistenti, tra l'altro, nell'omessa dichiarazione di redditi e nell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, condotte che costituiscono il fatto generatore del credito erariale e determinano l'insorgenza dell'obbligazione tributaria in capo al contribuente, indipendentemente 4 dal successivo accertamento formale. Dall'esame della documentazione risulta, inoltre, che nello stesso contesto temporale la società ha posto in essere una serie di atti di disposizione patrimoniale
– tra cui l'atto di compravendita del 20 gennaio 2021 - evidentemente finalizzati ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'Erario. L'atto di assegnazione impugnato è stato formalmente motivato dalla società come operazione di estinzione di debiti verso soci mediante l'utilizzo di riserve straordinarie;
tuttavia, dall'esame dei bilanci e delle scritture contabili è emerso che tali riserve comprendevano utili meramente apparenti in quanto la società aveva omesso di contabilizzare ed accantonare le imposte dovute per l'esercizio di riferimento.
Ne consegue che la distribuzione di riserve ha comportato l'assegnazione ai soci di risorse eccedenti quelle effettivamente disponibili, con conseguente distrazione di mezzi economici che avrebbero dovuto essere destinati al pagamento delle imposte. Tale circostanza conferma la consapevole volontà della società di depauperare il proprio patrimonio al fine di sottrarlo alle legittime pretese dell' . Parte_1
Nel caso in esame è evidente che i crediti dell'Amministrazione erano già sorti anteriormente all'assegnazione dei beni, atteso che le violazioni fiscali si riferivano ad annualità precedenti e la società ne aveva piena contezza già al momento delle verifiche da parte della Guardia di Finanza, sicchè l'operazione di distribuzione delle riserve non può che essere interpretata come un atto intenzionalmente volto a pregiudicare le ragioni dell'Erario.
Le difese dei convenuti, basate sull'esistenza di un presunto contratto preliminare di vendita datato 10 febbraio 2016, sono del tutto irrilevanti. Tale documento, infatti, non è stato registrato, non reca data certa, non è stato menzionato né allegato in sede di verifica fiscale, né richiamato nell'atto di assegnazione dei beni, registrato il 29 agosto 2017 dove, anzi, risulta che la decisione di procedere alla distribuzione sia maturata soltanto dopo l'approvazione del bilancio di esercizio del 30.06.2017 in cui era emerso un debito verso soci. È dunque inverosimile che, essendo stata verificata la circostanza del debito verso soci solo in data 30.06.2017, le parti abbiano potuto già stipulato un contratto preliminare, addirittura nel febbraio 2016, ossia un anno e mezzo prima.
In ogni caso, è evidente che la società ha compiuto le proprie operazioni di assegnazione in un periodo temporalmente sospetto, immediatamente successivo all'inizio delle operazioni di verifica e in un contesto di grave esposizione debitoria, circostanza che denota la piena consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Sotto il profilo oggettivo, l'eventus damni è palese, poiché gli immobili assegnati ai soci costituivano gli unici beni di valore della società e la loro fuoriuscita dal patrimonio aziendale ha causato una rilevante diminuzione della garanzia patrimoniale del creditore. È irrilevante che i beni potessero essere difficilmente commerciabili o necessitassero di ristrutturazioni: quello che rileva non è la loro commerciabilità, bensì la loro idoneità a costituire la garanzia generica per i creditori. Né è sostenibile la tesi secondo cui gli immobili sarebbero stati assegnati al valore di mercato e con corrispettivo: dall'atto di assegnazione emerge che alcun prezzo è stato versato poichè l'operazione viene giustificata dalla rinuncia dei soci alla distribuzione di riserve di utili, nella realtà inesistenti. Si rammenta, peraltro, come in tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presupponga una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass., 29/09/2021, n. 26310). Sotto il profilo soggettivo, la scientia damni e partecipatio fraudis sono altrettanto manifeste: i beneficiari dell'atto erano gli stessi soci ( ) della società debitrice ( , Controparte_6 CP_1 di certo a conoscenza della situazione di dissesto e dell'imminente avvio delle attività accertative. 5 La consapevolezza del pregiudizio è desumibile anche dal fatto che la successiva compravendita del 50% residuo degli immobili è avvenuta dopo la notifica degli avvisi di accertamento, con la chiara finalità di consolidare la sottrazione dei beni all'aggressione dell'Erario.
La consapevolezza del terzo riguardo al pregiudizio arrecato alla creditrice emerge chiaramente da vari indizi che provano una partecipazione fraudolenta con il debitore: la cessione immediata del bene senza pagamento del prezzo, i legami societari tra le parti e l'assenza di un vero corrispettivo indicano un atto sostanzialmente gratuito, nel quale il vantaggio del terzo avviene senza sacrificio ed il danno del creditore è evidente dalla coincidenza tra debitore e terzo, e la rapidità con cui sono stati compiuti più atti di vendita rafforzano l'intento elusivo. Secondo la giurisprudenza condivisa da questo decidente -, allorquando il debitore dispone in blocco dei propri beni, la consapevolezza del pregiudizio per i creditori è presunta rendendo così pienamente fondata l'azione revocatoria (Cass. 18.5.2005, n. 10430).
Le ulteriori deduzioni dei convenuti circa l'avvenuta surroga dei soci nei debiti societari, in particolare nel mutuo gravante sugli immobili, non trovano alcun riscontro probatorio. Non risulta infatti stipulato alcun atto di accollo del mutuo, né vi è traccia di pagamenti effettuati dai soci con fondi propri. L'atto di assegnazione esplicitamente prevede che il mutuo rimanga a carico della società (pag 7 dell'atto di assegnazione), sicché l'operazione non solo non ha estinto debiti sociali, bensì ha aggravato la posizione della società, lasciandole a carico l'onere del debito senza avere più la disponibilità dei beni.
Si rileva, inoltre, come non corrisponda al vero la circostanza per cui i soci abbiano onorato il piano di ammortamento concordato con la banca: infatti, dalla copia allegata del vaglia postale del settembre 2021, si evince il pagamento della sola somma di 48.863,66 euro a fronte dei 200.000,00 euro previsti dal piano di rientro. Neppure le argomentazioni relative alla proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter della legge fallimentare e alla successiva adesione alla definizione agevolata c.d. “rottamazione quater” ai sensi della l. n. 197/2022, possono incidere sui presupposti dell'azione. La proposta di transazione è stata rigettata dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d'Appello, impugnata dalla dinanzi alla Corte di Cassazione. Detto giudizio si è concluso con la declaratoria di CP_1 inammissibilità del gravame, poiché intempestivo.
Da ciò deriva la definitività del decreto di rigetto dell'istanza di omologazione, motivato dalle gravi irregolarità contabili e gestionali riscontrate nella società, tra cui l'omessa contabilizzazione di imposte e la sovrastima dell'attivo patrimoniale, elementi che confermano la volontà di sottrarre parte del patrimonio all'adempimento delle obbligazioni tributarie. Quanto, in particolare, alla
“rottamazione quater”, la mera presentazione dell'istanza non costituisce pagamento, né estingue i debiti, poiché soltanto l'integrale adempimento del piano di rateazione produce tale effetto. L'azione revocatoria, avendo natura conservativa, rimane pienamente ammissibile finché non risulti il completo soddisfacimento del credito, e in ogni caso l'esposizione debitoria della società risulta tuttora sussistente e di notevole entità. Pertanto, risultano pienamente integrati i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 codice civile per l'esperimento dell'azione revocatoria.
Sussiste l'anteriorità del credito rispetto agli atti di disposizione, l'eventus damni derivante dal depauperamento del patrimonio aziendale e la scientia damni, ossia la consapevolezza dei soci di arrecare pregiudizio ai creditori. Gli atti di disposizione sono stati compiuti in un arco temporale immediatamente successivo alla notifica degli accertamenti fiscali ed in presenza di una situazione economico-patrimoniale già compromessa, con il chiaro intento di rendere più difficile ed incerta l'esazione del credito erariale. I rapporti personali e societari tra i soggetti coinvolti, le anomalie temporali e contabili, nonché la mancanza di effettive contropartite economiche, confermano 6 l'intento fraudolento e la partecipazione consapevole di tutte le parti convenute all'operazione.
Pertanto, l'azione revocatoria proposta dall'Amministrazione finanziaria deve considerarsi pienamente fondata. L'atto di assegnazione dei beni ai soci deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 2901 del codice civile nei confronti dell'Amministrazione creditrice. L'accoglimento della domanda produce effetto anche con riguardo alla successiva alienazione intercorsa tra il sig. e il sig. , che rimane travolta Controparte_2 Controparte_3 dalla declaratoria di inefficacia dell'atto originario. Invero, la funzione dell'azione revocatoria è quella di ripristinare la garanzia patrimoniale generale del creditore, eliminando gli effetti pregiudizievoli degli atti dispositivi del debitore. Pertanto, la declaratoria di inefficacia dell'atto di assegnazione si estende agli atti derivati o conseguenti, quando questi traggano causa dal negozio revocato e siano stati posti in essere tra le stesse parti. Ne consegue che l'inefficacia dichiarata con riferimento all'atto di assegnazione investe anche la successiva alienazione intercorsa tra i medesimi soggetti, la quale non può conservare autonoma validità nei confronti del creditore, dovendosi considerare parte integrante della sequenza negoziale posta in essere in danno dell'Amministrazione. Per tali ragioni, l'azione revocatoria deve essere accolta, con dichiarazione di inefficacia dell'atto di assegnazione e dei successivi negozi derivati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà;
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2516/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda revocatoria proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inefficace nei suoi confronti ex art. 2901 c.c. l'atto di assegnazione agevolata di beni ai soci, a rogito del Notaio del 24/08/2017 rep. n. 78716 e racc. n. 19096, registrato in Controparte_5 data 29 agosto 2017, al n. 3401 serie IT, presso l'Ufficio Territoriale di Ostuni, avente ad oggetto il locale commerciale ubicato a Carovigno in via Santa Sabina, della superficie di mq. 294, al piano terra, di proprietà della società per 1/1, Foglio 41, particella 276 sub 18, categoria C/1, CP_1 classe 3, superficie catastale totale mq. 344, rendita euro 3.188,60; l'immobile ubicato a Carovigno in via Santa Sabina s.n., allo stato di rustico, provvisto di mura di tampagnatura e privo di tramezzature interne, di impianto elettrico, idrico e fognante, d'intonaci, di pavimenti ed infìssi della superfìcie di mq. 219,27, al primo piano censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Carovigno al foglio di mappa 41, particella 276 sub 19;
dichiara altresì l'inefficacia nei confronti dell'attrice del successivo atto di compravendita del 12 gennaio 2021, repertorio n. 83028, raccolta n. 22275, registrato a Ostuni il 20 gennaio 2021, stipulato tra i il sig. e il sig. , avente ad oggetto gli Controparte_2 Controparte_3 stessi beni, in quanto atto conseguenziale e riconducibile al medesimo disegno fraudolento;
7 dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II.;
condanna, in solido, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
, , alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Controparte_3 Controparte_2 Entrate delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 7.052,00 euro per compensi, oltre alle spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 28 novembre 2025.
Il Giudice Roberta Marra
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