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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 845/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
02/10/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa Parte_1
contratto di appalto dall'avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA ( VIA C.F._1
GIUSEPPE VERDI 20 INT A 25010 BORGOSATOLLO;
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Pulcini Lucrezia Francesca come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentata e difesa dall'avv. BRAGA CARLO Controparte_1
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA TOSIO 11 25121 BRESCIA
presso il difensore avv. BRAGA CARLO FRANCESCO, come da procura a allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda sezione civile)
del 4 giugno 2021.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 l' di ( di seguito: l'Azienda Parte_1 Pt_1
agricola) conveniva, dinanzi al tribunale di Brescia, Controparte_1
deducendo di aver stipulato con la convenuta, il 22 gennaio 2014, un contratto di fornitura di un impianto di biogas che doveva garantire una potenza di 100
kw/h; di aver appreso, successivamente alla stipula del contratto, dal gestore
Servizi Energetici che il permesso di costruire prevedeva la realizzazione di un impianto di potenza pari a 99 Kw/h e di aver rilevato vizi e difetti dell'impianto.
In via principale, l'attrice chiedeva la condanna di ad Controparte_1
eseguire tutte le riparazioni necessarie affinchè l'impianto fosse posto in grado pagina 2 di 9 di produrre 99 Kw/h e, in via subordinata, al risarcimento del danno, per il mancato guadagno.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza dalla garanzia,
per tardiva denuncia dei vizi, e chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza del 4 giugno 2021 il tribunale di Brescia, qualificato il contratto
inter partes come appalto e precisato che l'inadempimento di cui si doleva l'attrice era rappresentato dalla “mancata produttività attesa” dell'impianto di biogas, distingueva tra la mancata produttività del macchinario dipesa da mancanza di qualità essenziali, soggetta alla disciplina di cui all'art. 1497 c.c.
– norma dettata in tema di compravendita, ma ritenuta applicabile in via analogica al contratto di appalto – e la mancata produttività dipesa da vizi,
riconducibile alla disciplina degli artt. 1667-1669 c.c.
quindi, che in caso di mancanza di qualità essenziali i rimedi Parte_2
esperibili erano rappresentati dalla risoluzione del contratto e dal risarcimento del danno, entrambi non praticabili nel caso di specie in quanto la domanda di risoluzione non era stata proposta e quella volta ad ottenere il risarcimento del danno “per il mancato guadagno rispetto alle aspettative” era inammissibile,
senz'altra motivazione.
Considerato, infine, che i vizi accertati dal Ctu non avevano avuto alcuna incidenza sull'efficienza dell'impianto, rigettava le domande proposte e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica.
pagina 3 di 9 La sentenza è stata gravata dall' che ha Parte_1
insistito per l'accoglimento delle domande.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, ha chiesto la diversa qualificazione del contratto inter partes come compravendita e non come appalto e, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'azione di esatto adempimento, proposta dall'appellante principale, e che quest'ultimo fosse dichiarato decaduto dalla garanzia, per decorso del termine stabilito dall'art. 1495 c.c. per la denunzia dei vizi;
in via subordinata, chiedeva che l'appellante principale fosse dichiarato decaduto dalla garanzia per inutile decorso del termine di sessanta giorni ex art. 1667 c.c.
All'udienza del 2 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Le doglianze, non articolate in motivi, possono essere così individuate:
fondatezza delle domande di accertamento dell'inesattezza della prestazione e di condanna al risarcimento del danno in quanto aveva Controparte_1
assunto il preciso obbligo di risultato – rimasto inadempiuto - di porre la committente in condizione di utilizzare l'impianto in modo remunerativo;
erroneità della decisione laddove il primo giudice aveva applicato, per analogia, la disposizione dettata in tema di compravendita, relativa alla pagina 4 di 9 mancanza di qualità essenziali, in quanto, a norma dell'art. 1667 c.c., il committente è legittimato a chiedere la riduzione del prezzo, l'esatto adempimento o il risarcimento del danno;
mancata considerazione del riconoscimento dei vizi operato da ATG ( cfr.
docc. 6 e 9) con conseguente insorgenza, in capo alla medesima, di una nuova obbligazione, soggetta al termine prescrizionale decennale;
nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al rigetto della domanda di condanna della società appellata al risarcimento del danno;
erronea interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui non si era tenuto conto dell'avvenuto riscontro di incompletezze dell'impianto.
APPELLO INCIDENTALE
censura la qualificazione operata dal primo giudice del Controparte_1
contratto inter partes come appalto assumendo che l'impianto fornito all'azienda agricola configurava un prodotto strettamente di serie, rientrante nella sua normale attività e tale da non richiedere modifiche nella sua organizzazione imprenditoriale.
Deduce che il tenore del testo contrattuale evidenziava, con chiarezza, la volontà delle parti laddove, nell'intestazione, l'accordo veniva definito “
contratto di fornitura”, al punto 5.5 veniva richiamata la disciplina propria della vendita con riserva di proprietà con espresso rinvio formale agli artt.
1526 e 2762 c.c., venivano elencati i vari elementi forniti, costituenti pagina 5 di 9 nell'insieme l'impianto di biogas nonchè gli elementi dotati di una propria autonomia, destinati ad essere collegati dal fornitore, non era prevista alcuna ingerenza della fornitrice nell'espletamento delle pratiche urbanistiche e geologiche prodromiche all'installazione dell'impianto.
Deduce che dalla qualificazione del contratto come compravendita discendeva l'inammissibilità della domanda di adempimento.
In via graduata, chiede che venga accertata la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c.
------------------------
Nel caso di difformità o vizi, palesi o occulti, che rendano l'opera inidonea alla sua destinazione o ne comportino la mancanza di alcune qualità
essenziali, il committente può chiedere, a norma dell'art. 1668 c.c., che i difetti sino rimossi a spese dell'appaltatore, correggendo l'opus difforme o riparando quello viziato;
tale rimedio rappresenta una speciale applicazione della generale azione di adempimento ex art. 1453 c.c. ed involge la disciplina relativa all'esecuzione degli obblighi di fare.
Nel caso di specie, l'attrice, attuale appellante principale, chiedeva la condanna della convenuta all'esecuzione, a sue spese, di tutti gli accorgimenti necessari affinchè l'impianto di biogas avesse una potenza di 99 kw/h,
rendendo così evidente la sua volontà di mantenere in vita il contratto inter
partes e di ottenere l'esecuzione di un'opera perfetta ossia conforme al pagina 6 di 9 contratto.
Del tutto inconferenti risultano, pertanto, i richiami giurisprudenziali operati dal tribunale in relazione alla disciplina applicabile in caso di mancanza di qualità essenziali e all'applicazione in via analogica della disposizione di cui all'art. 1497 c.c., dettata in tema di compravendita.
Ciò premesso, le censure sollevate dall' sono infondate. Parte_1
Nella relazione tecnica il Ctu spiegava, con estrema chiarezza, il funzionamento dell'impianto in questione ed evidenziava la stretta correlazione esistente tra le prestazioni degli impianti per la produzione di energia elettrica mediante biogas e le modalità con cui detti impianti vengono alimentati 1.
Il Ctu concludeva, quindi, che la ridotta produttività dell'impianto di biogas dipendeva dalle modalità con cui l' lo alimentava ossia con Parte_1
deiezioni bovine di cui disponeva e non anche con biomasse di tipo agricolo,
dall'Azienda ritenute non convenienti.
Tenuto conto degli esiti della Ctu e dell' inesistenza di allegazioni e di prove –
che era onere dell'attrice attuale appellante fornire- in ordine agli accordi 1 Una parte fondamentale di detto impianto è costituito dal digestore che “ si comporta come un organismo biologico, affinchè gli impianti di biogas possano generare le quantità di energia elettrica attese, devono essere alimentati adeguatamente. In particolare la biomassa somministrata al digestore … deve essere idonea sia quanto “ ricetta” ( varietà di componenti e rapporti tra quantità relative) sia al “ razionamento” ( quantitativo di ciascuna singola carica e relativa periodicità). In caso contrario, l'intero impianto subisce uno scostamento prestazionale rispetto alla propria potenzialità nominale, proporzionale allo scostamento energetico dell'alimentazione somministrata, rispetto a quello che consentirebbe l'erogazione della prestazione nominale” pagina 7 di 9 intercorsi tra le parti sulle modalità con cui l'impianto di biogas doveva essere alimentato al fine di fornire l'energia pattuita ( con sole deiezioni bovine o anche con biomasse di tipo vegetale) entrambe le domande, di adempimento e di risarcimento del danno, devono essere rigettate, perché infondate.
La sentenza va, pertanto, confermata con diversa motivazione.
In relazione all'appello incidentale che, nella specie, investe una questione preliminare di merito, proposta dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, mette conto evidenziare che esso ha natura di gravame condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità
dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, la questione resta assorbita, non avendo la parte più interesse, in quanto già con la decisione cd. “assorbente” ha ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno.
Per la sua soccombenza l' va condannata a Parte_1 Parte_1
rifondere a le spese del grado che si liquidano in complessivi Controparte_2
euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di Parte_1
pagina 8 di 9 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto da di e per Parte_1 Pt_1
l'effetto conferma la sentenza gravata con diversa motivazione;
condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del grado liquidate come in parte motiva;
CP_2
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo
[...]
versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 845/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
02/10/2024
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa Parte_1
contratto di appalto dall'avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA ( VIA C.F._1
GIUSEPPE VERDI 20 INT A 25010 BORGOSATOLLO;
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Pulcini Lucrezia Francesca come da procura allegata
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 9 , rappresentata e difesa dall'avv. BRAGA CARLO Controparte_1
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA TOSIO 11 25121 BRESCIA
presso il difensore avv. BRAGA CARLO FRANCESCO, come da procura a allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( Seconda sezione civile)
del 4 giugno 2021.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2016 l' di ( di seguito: l'Azienda Parte_1 Pt_1
agricola) conveniva, dinanzi al tribunale di Brescia, Controparte_1
deducendo di aver stipulato con la convenuta, il 22 gennaio 2014, un contratto di fornitura di un impianto di biogas che doveva garantire una potenza di 100
kw/h; di aver appreso, successivamente alla stipula del contratto, dal gestore
Servizi Energetici che il permesso di costruire prevedeva la realizzazione di un impianto di potenza pari a 99 Kw/h e di aver rilevato vizi e difetti dell'impianto.
In via principale, l'attrice chiedeva la condanna di ad Controparte_1
eseguire tutte le riparazioni necessarie affinchè l'impianto fosse posto in grado pagina 2 di 9 di produrre 99 Kw/h e, in via subordinata, al risarcimento del danno, per il mancato guadagno.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza dalla garanzia,
per tardiva denuncia dei vizi, e chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza del 4 giugno 2021 il tribunale di Brescia, qualificato il contratto
inter partes come appalto e precisato che l'inadempimento di cui si doleva l'attrice era rappresentato dalla “mancata produttività attesa” dell'impianto di biogas, distingueva tra la mancata produttività del macchinario dipesa da mancanza di qualità essenziali, soggetta alla disciplina di cui all'art. 1497 c.c.
– norma dettata in tema di compravendita, ma ritenuta applicabile in via analogica al contratto di appalto – e la mancata produttività dipesa da vizi,
riconducibile alla disciplina degli artt. 1667-1669 c.c.
quindi, che in caso di mancanza di qualità essenziali i rimedi Parte_2
esperibili erano rappresentati dalla risoluzione del contratto e dal risarcimento del danno, entrambi non praticabili nel caso di specie in quanto la domanda di risoluzione non era stata proposta e quella volta ad ottenere il risarcimento del danno “per il mancato guadagno rispetto alle aspettative” era inammissibile,
senz'altra motivazione.
Considerato, infine, che i vizi accertati dal Ctu non avevano avuto alcuna incidenza sull'efficienza dell'impianto, rigettava le domande proposte e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite e di consulenza tecnica.
pagina 3 di 9 La sentenza è stata gravata dall' che ha Parte_1
insistito per l'accoglimento delle domande.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, ha chiesto la diversa qualificazione del contratto inter partes come compravendita e non come appalto e, di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell'azione di esatto adempimento, proposta dall'appellante principale, e che quest'ultimo fosse dichiarato decaduto dalla garanzia, per decorso del termine stabilito dall'art. 1495 c.c. per la denunzia dei vizi;
in via subordinata, chiedeva che l'appellante principale fosse dichiarato decaduto dalla garanzia per inutile decorso del termine di sessanta giorni ex art. 1667 c.c.
All'udienza del 2 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Le doglianze, non articolate in motivi, possono essere così individuate:
fondatezza delle domande di accertamento dell'inesattezza della prestazione e di condanna al risarcimento del danno in quanto aveva Controparte_1
assunto il preciso obbligo di risultato – rimasto inadempiuto - di porre la committente in condizione di utilizzare l'impianto in modo remunerativo;
erroneità della decisione laddove il primo giudice aveva applicato, per analogia, la disposizione dettata in tema di compravendita, relativa alla pagina 4 di 9 mancanza di qualità essenziali, in quanto, a norma dell'art. 1667 c.c., il committente è legittimato a chiedere la riduzione del prezzo, l'esatto adempimento o il risarcimento del danno;
mancata considerazione del riconoscimento dei vizi operato da ATG ( cfr.
docc. 6 e 9) con conseguente insorgenza, in capo alla medesima, di una nuova obbligazione, soggetta al termine prescrizionale decennale;
nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al rigetto della domanda di condanna della società appellata al risarcimento del danno;
erronea interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui non si era tenuto conto dell'avvenuto riscontro di incompletezze dell'impianto.
APPELLO INCIDENTALE
censura la qualificazione operata dal primo giudice del Controparte_1
contratto inter partes come appalto assumendo che l'impianto fornito all'azienda agricola configurava un prodotto strettamente di serie, rientrante nella sua normale attività e tale da non richiedere modifiche nella sua organizzazione imprenditoriale.
Deduce che il tenore del testo contrattuale evidenziava, con chiarezza, la volontà delle parti laddove, nell'intestazione, l'accordo veniva definito “
contratto di fornitura”, al punto 5.5 veniva richiamata la disciplina propria della vendita con riserva di proprietà con espresso rinvio formale agli artt.
1526 e 2762 c.c., venivano elencati i vari elementi forniti, costituenti pagina 5 di 9 nell'insieme l'impianto di biogas nonchè gli elementi dotati di una propria autonomia, destinati ad essere collegati dal fornitore, non era prevista alcuna ingerenza della fornitrice nell'espletamento delle pratiche urbanistiche e geologiche prodromiche all'installazione dell'impianto.
Deduce che dalla qualificazione del contratto come compravendita discendeva l'inammissibilità della domanda di adempimento.
In via graduata, chiede che venga accertata la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c.
------------------------
Nel caso di difformità o vizi, palesi o occulti, che rendano l'opera inidonea alla sua destinazione o ne comportino la mancanza di alcune qualità
essenziali, il committente può chiedere, a norma dell'art. 1668 c.c., che i difetti sino rimossi a spese dell'appaltatore, correggendo l'opus difforme o riparando quello viziato;
tale rimedio rappresenta una speciale applicazione della generale azione di adempimento ex art. 1453 c.c. ed involge la disciplina relativa all'esecuzione degli obblighi di fare.
Nel caso di specie, l'attrice, attuale appellante principale, chiedeva la condanna della convenuta all'esecuzione, a sue spese, di tutti gli accorgimenti necessari affinchè l'impianto di biogas avesse una potenza di 99 kw/h,
rendendo così evidente la sua volontà di mantenere in vita il contratto inter
partes e di ottenere l'esecuzione di un'opera perfetta ossia conforme al pagina 6 di 9 contratto.
Del tutto inconferenti risultano, pertanto, i richiami giurisprudenziali operati dal tribunale in relazione alla disciplina applicabile in caso di mancanza di qualità essenziali e all'applicazione in via analogica della disposizione di cui all'art. 1497 c.c., dettata in tema di compravendita.
Ciò premesso, le censure sollevate dall' sono infondate. Parte_1
Nella relazione tecnica il Ctu spiegava, con estrema chiarezza, il funzionamento dell'impianto in questione ed evidenziava la stretta correlazione esistente tra le prestazioni degli impianti per la produzione di energia elettrica mediante biogas e le modalità con cui detti impianti vengono alimentati 1.
Il Ctu concludeva, quindi, che la ridotta produttività dell'impianto di biogas dipendeva dalle modalità con cui l' lo alimentava ossia con Parte_1
deiezioni bovine di cui disponeva e non anche con biomasse di tipo agricolo,
dall'Azienda ritenute non convenienti.
Tenuto conto degli esiti della Ctu e dell' inesistenza di allegazioni e di prove –
che era onere dell'attrice attuale appellante fornire- in ordine agli accordi 1 Una parte fondamentale di detto impianto è costituito dal digestore che “ si comporta come un organismo biologico, affinchè gli impianti di biogas possano generare le quantità di energia elettrica attese, devono essere alimentati adeguatamente. In particolare la biomassa somministrata al digestore … deve essere idonea sia quanto “ ricetta” ( varietà di componenti e rapporti tra quantità relative) sia al “ razionamento” ( quantitativo di ciascuna singola carica e relativa periodicità). In caso contrario, l'intero impianto subisce uno scostamento prestazionale rispetto alla propria potenzialità nominale, proporzionale allo scostamento energetico dell'alimentazione somministrata, rispetto a quello che consentirebbe l'erogazione della prestazione nominale” pagina 7 di 9 intercorsi tra le parti sulle modalità con cui l'impianto di biogas doveva essere alimentato al fine di fornire l'energia pattuita ( con sole deiezioni bovine o anche con biomasse di tipo vegetale) entrambe le domande, di adempimento e di risarcimento del danno, devono essere rigettate, perché infondate.
La sentenza va, pertanto, confermata con diversa motivazione.
In relazione all'appello incidentale che, nella specie, investe una questione preliminare di merito, proposta dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, mette conto evidenziare che esso ha natura di gravame condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità
dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, la questione resta assorbita, non avendo la parte più interesse, in quanto già con la decisione cd. “assorbente” ha ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno.
Per la sua soccombenza l' va condannata a Parte_1 Parte_1
rifondere a le spese del grado che si liquidano in complessivi Controparte_2
euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%
e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di Parte_1
pagina 8 di 9 l'onere del pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto da di e per Parte_1 Pt_1
l'effetto conferma la sentenza gravata con diversa motivazione;
condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese del grado liquidate come in parte motiva;
CP_2
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo
[...]
versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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