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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12962 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 24598 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo depositato Parte_1
in forma telematica, dall'Avv. Daniela De Salvatore e dalla Legalelia STA Srl, in persona dell'Avv. Francesco Elia, domiciliato in Roma, L.go Toniolo, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.7.2025, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 20.12.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal novembre 2022 (doc. 2); che in data 9.1.2025 il predetto decreto era stato notificato all CP_1
(doc. 3); che in pari data aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo CP_1
alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni l aveva solo messo in CP_1
pagamento la prestazione in oggetto, senza però erogare gli arretrati relativi al periodo compreso tra il novembre 2022 ed il 30.11.2023. Tanto premesso, ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° novembre 2022, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati dalla suddetta data sino al 30 novembre CP_1
2023, oltre interessi.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso (avvenuta in data 23.7.2025), non si è costituito in giudizio l' . CP_1
La parte ricorrente all'udienza di discussione ha rappresentato che in data 1°.10.2025 erano stati pagati anche gli arretrati oggetto di domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti dalla parte ricorrente – nelle more del CP_1
giudizio ha provveduto al versamento anche dei ratei arretrati (relativi al periodo dal 1° pagina 2 di 3 novembre 2022 al 30 novembre 2023), va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, gli arretrati della prestazione assistenziale in questione sono stati messi in pagamento solo ad ottobre 2025 (dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 23.7.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 9.1.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 24598 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentato e difeso, per procura in allegato al ricorso introduttivo depositato Parte_1
in forma telematica, dall'Avv. Daniela De Salvatore e dalla Legalelia STA Srl, in persona dell'Avv. Francesco Elia, domiciliato in Roma, L.go Toniolo, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.7.2025, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 20.12.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal novembre 2022 (doc. 2); che in data 9.1.2025 il predetto decreto era stato notificato all CP_1
(doc. 3); che in pari data aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo CP_1
alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 3); che nonostante fossero decorsi 120 giorni l aveva solo messo in CP_1
pagamento la prestazione in oggetto, senza però erogare gli arretrati relativi al periodo compreso tra il novembre 2022 ed il 30.11.2023. Tanto premesso, ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° novembre 2022, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati dalla suddetta data sino al 30 novembre CP_1
2023, oltre interessi.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso (avvenuta in data 23.7.2025), non si è costituito in giudizio l' . CP_1
La parte ricorrente all'udienza di discussione ha rappresentato che in data 1°.10.2025 erano stati pagati anche gli arretrati oggetto di domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti dalla parte ricorrente – nelle more del CP_1
giudizio ha provveduto al versamento anche dei ratei arretrati (relativi al periodo dal 1° pagina 2 di 3 novembre 2022 al 30 novembre 2023), va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, gli arretrati della prestazione assistenziale in questione sono stati messi in pagamento solo ad ottobre 2025 (dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 23.7.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 9.1.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3