TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 849/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. COZZANI C.F._1
MARIANGELA del Foro di Imperia
E
nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. TADDEI C.F._2
MARIO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Sanremo in data 12/11/2015;
• hanno avuto , minorenne;
Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio contratto a Sanremo Parte_1 Controparte_1 il 12/11/2015, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2015, parte 1, atto n. 88), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
a)- i coniugi vivranno separati con pronuncia della loro separazione personale;
b)- si prevede l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento privilegiato e residenza anagrafica del medesimo inizialmente presso l'abitazione del padre con il supporto essenziale della nonna paterna, Signora che Parte_2 vivrà con figlio e nipote per tutto il periodo in cui il bambino rimarrà collocato in via privilegiata presso il padre.
Il padre collaborerà con la moglie per un graduale riavvicinamento del bambino a lei e presso la cui abitazione verrà collocato in via privilegiata in futuro.
2 Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio.
Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi;
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Dato che il bambino ha vissuto lontano dalla madre per un lungo periodo è necessario un graduale riavvicinamento tra lei e il piccolo e quindi i ricorrenti concordano che la collocazione del minore sia presso il padre con il supporto della nonna paterna con un aumento graduale e progressivo della frequentazione del minore con la madre sino ad arrivare alla collocazione e residenza anagrafica del medesimo presso di lei.
In questo primo periodo la madre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà e dovrà quindi tenere con sé il figlio minore tre pomeriggi a settimana e fine settimana Per_1 alternati, inizialmente presso la casa della nonna materna, Signora Parte_3
La Signora potrà quindi vedere e tenere con sé il figlio minore tre giorni a Pt_1 settimana da stabilirsi secondo i suoi turni di lavoro dall'orario pomeridiano corrispondente a quello di uscita da scuola e quindi in ogni caso le 16.00 sino alle ore 20.30.
Quando il minore non andrà a scuola la madre terrà con sé il figlio tre giorni a settimana dalle ore 9 della mattina alle ore 20.30.
La madre terrà inoltre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 alla Per_1 domenica sera, riportandolo presso l'abitazione paterna alle ore 20.30.
Allorché il riavvicinamento sarà avvenuto il figlio minore rimarrà collocato con residenza anagrafica presso la madre e il padre potrà tenere con sé il figlio con le stesse modalità e tempistiche concordate per la madre nel primo periodo di affido condiviso.
I genitori terranno il figlio minore
- durante il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre compresi ovvero dal 31 dicembre fino al rientro scolastico;
3 - durante le vacanze pasquali, per un periodo suddiviso in maniera paritaria tra entrambi i genitori, comprendente ad anni alterni i giorni del giovedì, venerdì e sabato Santi ovvero quelli di Pasqua, Pasquetta fino al rientro scolastico;
nel periodo estivo, per un periodo di quindici giorni con ciascuno dei genitori, da individuarsi previo accordo tra loro entro il 31 maggio di ogni anno.
Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali del figlio minore, nonché nel rispetto della sua volontà.
- I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno col figlio.
c)- la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando al marito la somma mensile di euro 365, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza da questo mese di settembre;
d)- Il Signor e la Signora provvederanno al Controparte_1 Parte_1 pagamento delle spese accessorie necessarie al figlio, in ragione del 50%, come segue:
- spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastìche per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche per Ia frequenza di
Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private;
- spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini.
- spese mediche e medico specialístiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi présidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari.
- spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo;
4 - spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze,
Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo, provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa. Ciascuno dei genitori porterà in detrazione le spese sostenute nell'interesse del minore secondo il dettato della legge. Il genitore che intenderà affrontare una spesa accessoria che preveda il preventivo accordo dovrà comunicarlo all'altro genitore che dovrà esprimere il consenso od il motivato dissenso entro giorni cinque dalla richiesta. Il mancato riscontro equivarrà ad assenso.
Gli assegni familiari resteranno nella materiale disponibilità della madre.
e) I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Sanremo, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 25/09/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
5