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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7138 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 6773/2023 Verbale dell'udienza del 15/07/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Simona Colicchio, per delega dell'avv. Parte_1
Riccardo Colicchio. Per l'appellata è presente l'avv. Fabio Pugliese per delega dell'avv. Canale. CP_1
Il giudice, dato atto preliminarmente della ritualità della rinnovazione dell'atto di appello, dichiara la contumacia della quindi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita Controparte_2 le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Simona Colicchio si riporta all'atto di appello proposto e all'atto di rinnovazione regolarmente notificato e depositato in atti e, per le argomentazioni ivi esposte, chiede l'integrale accoglimento delle proprie istanze, con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, relative al doppio grado di giudizio, e con attribuzione all'antescritto procuratore che si dichiara anticipatario. Impugna estensivamente la comparsa di costituzione in giudizio dell'appellata e chiede l'integrale rigetto di ogni richiesta ex adverso Controparte_3 formulata, poiché infondata in fatto e diritto;
in particolare rileva che ogni censura in ordine alla competenza per territorio del Giudice di prime grado, non potrà essere esaminata da Codesto on.le Giudicante, poiché tardiva. Risulta infatti che l'appellata si sia costituita soltanto in data 23.01.2024, reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata in primo grado ed oggetto di implicito rigetto da parte del giudice di prime cure. Orbene, la predetta eccezione di incompetenza territoriale è stata implicitamente oggetto di rigetto nel dictum di prime cure, pertanto, al fine di essere riesaminata nel presente grado di giudizio, doveva essere argomento di impugnazione incidentale nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. ( In tal senso si segnala la sentenza della Cassazione, S.U., n. 7940 del 21 marzo 2019, secondo cui: va affermato il seguente principio di diritto: «Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris i[n]stantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado». Pertanto, alla luce del richiamato principio, la questione di competenza andava sottoposta alla cognizione dell'odierno on.le Giudicante a mezzo di appello incidentale nei termini di legge. In assenza, la questione di competenza deve considerarsi oggetto di giudicato. Acclarato ciò, è evidente la fondatezza dell'appello proposto giacchè, come argomentato nell'atto di appello, allorquando l'opposizione ex art. 615 c.p.c. viene proposta per contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, stante la sussistenza di un fatto estintivo del diritto, sopravvenuto alla formazione del titolo, non soggiace ad alcun termine, se non quello rappresentato dall'inizio dell'esecuzione (in questo senso sent. Cassazione del 04 settembre 2019, ordinanza n. 22904, che si uniforma al principio di cui alla sentenza della Cassazione, emessa a Sez. Unite., n. 22080 del 22/09/2017). Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha dedotto la sopravvenuta prescrizione quinquennale del diritto ad esigere il tributo di cui alla intimazione di pagamento e, di contro, nessuna prova è stata fornita in ordine alla trasmissione al contribuente di validi atti interruttivi della prescrizione, a decorrere dal 09.02.2009 (data di notifica della cartella esattoriale) al 08.10.2018, (data di notifica della intimazione opposta). In virtù di quanto sopra, l'odierno appellante conclude per l'accoglimento integrale dell'appello proposto, ovvero per la riforma integrale della sentenza gravata e il pieno accoglimento dell'opposizione proposta, con condanna della parte soccombente al ristoro delle spese di giudizio, come sopra specificato. Chiede che pertanto sia data lettura del dispositivo, in subordine, qualora il Giudicante lo ritenga opportuno, chiede riservarsi la causa in decisione con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche. L'avv. Pugliese si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6773 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione (ex art. 615 c.p.c.) a intimazione esattoriale TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Colicchio, presso il cui studio elett.te domicilia in lla via A. Scarlatti, n. 213 CP_2
APPELLANTE E
, C.F. e P. IVA n. , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in alla via Carrozzieri a Monteoliveto, n. 37 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Luigi Canale, dal quale è rapp.ta e difesa
APPELLATA NONCHÉ in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Pt_1 CP_2
proponendo opposizione all'intimazione n. 0712018902835105600, relativa alla
[...] cartella esattoriale n. 07120080168054030000, limitatamente al presunto credito vantato dall'ente impositore pari ad € 8.760,77, iscritto a ruolo al n. 2008/8794, relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada. In merito al predetto credito chiese di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione, maturato successivamente alla formazione del titolo e, in specie, in seguito alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 9/2/2009, in mancanza di atti interruttivi fino al 8/10/2018, data di notifica dell'intimazione di pagamento. Chiese, dunque, di accertare la prescrizione del diritto alla riscossione, dichiarare la somma non dovuta con tutte le spese successive, accertare la nullità dell'atto di intimazione e della cartella, ordinare la cancellazione dal ruolo del tributo. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_4 rigetto, mentre la benché ritualmente citata, rimase contumace. Controparte_2
In particolare, l'agente della riscossione eccepì l'incompetenza per territorio del giudice adito, la connessione ex art. 40 co. 7 c.p.c., la tardività dell'opposizione perché proposta oltre il termine di giorni 30 dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
chiese pronunciarsi la competenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, dichiarare la connessione in favore del Tribunale, in subordine dichiarare l'incompetenza per materia per tutti i profili qualificabili ex art. 617, co 1., c.p.c. e, disattesi i motivi di censure, rigettare nel merito le domande avverse. Il Giudice di Pace di con sent. n. 37952/2022, omettendo qualsivoglia pronuncia CP_2 in ordine alla riunione, nonché circa la competenza territoriale e per materia dell'Autorità Giudiziaria adita, dichiarò inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di 30 gg previsto dall'art. 22, l. 689/1981, compensando le spese di lite tra le parti. L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo, in primis, che il giudice a quo ha errato nell'inquadramento della causa petendi e del petitum, qualificando la domanda come opposizione in funzione recuperatoria stante la “dedotta mancata notifica della cartella di pagamento”, invero giammai eccepita dall'odierno appellante, così sottoponendola alla disciplina ed ai termini di cui all'art. 22 l. 689 del 1981; al contrario, nella prospettazione dell'appellante, l'opposizione è stata proposta ai sensi del 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto e, pertanto, non soggiace ad alcun termine se non quello dell'inizio dell'esecuzione. L'appellante ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle domande proposte con la citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. nel giudizio di primo grado, oltre al ristoro delle spese ed onorari relativi ai due gradi di giudizio. L' , costituitasi in appello, sebbene tardivamente, ha Controparte_5 riproposto l'eccezione di incompetenza di territorio inderogabile ex artt. 615, co. 1 c.p.c., 480, co. 3 c.p.c. e 27 c.p.c. nonché l'eccezione di tardività della domanda ex art. 617 c.p.c., previa conferma della qualificazione della stessa come azione in funzione recuperatoria, in linea con quanto statuito dal Giudice di primo grado. La regolarmente citata a seguito della rinnovazione della notifica Controparte_2 dell'atto di appello, è rimasta contumace. L'appello è fondato. In via preliminare, deve rilevarsi come ogni censura circa il difetto di competenza territoriale del Giudice di prime cure non possa essere esaminata dal Tribunale, poiché non correttamente devoluta alla cognizione del Giudice d'appello. Infatti, l'eccezione di rito relativa all'incompetenza territoriale è stata respinta dal Giudice di primo grado, sebbene in maniera implicita, e, pertanto, la devoluzione della sua cognizione al Giudice d'appello avrebbe richiesto la proposizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, di un appello incidentale, da proporre nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea) (Cass. Sez. 5, 15/07/2021, n. 20315, Rv. 661888 - 01). Nel caso di specie, invece, l' si è limitata alla riproposizione Controparte_6 dell'eccezione, senza proporre tempestivo appello incidentale. L'eccezione di incompetenza, pertanto, non può essere oggetto di cognizione nella sede che ci occupa. Venendo all'esame del merito dell'appello, la domanda risulta fondata. La domanda proposta dal in primo grado è stata erroneamente dichiarata tardiva Pt_1
e, per l'effetto, inammissibile dal Giudice di Pace, in forza di un mero difetto di qualificazione;
l'opposizione, difatti, è stata inquadrata in primo grado come azione proposta con “funzione recuperatoria” ex art. 22 l. 689 del 1981, motivata del difetto di notifica della cartella di pagamento, circostanza, questa, giammai allegata dall'attore nel primo grado di giudizio. Invero, l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. dal ha ad oggetto la contestazione Pt_1 del diritto dell'ente impositore a procedere ad esecuzione forzata in ragione di un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo, segnatamente consistente nella prescrizione del credito di € 8.760,77, iscritto a ruolo al n. 2008/8794, relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada. Dovendosi, in sostanza, qualificare più propriamente la domanda come opposizione all'esecuzione, ne consegue che la stessa va dichiarata ammissibile, e la contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva ex art. 615 co. 1 c.p.c. non soggiace ad alcun termine decadenziale. In tal senso, si esprime la consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte che, nell'arresto del 4 settembre 2019, ordinanza n. 22904, uniformandosi al principio di cui alla sentenza della Cassazione, emessa a Sez. Unite., n. 22080 del 22/09/2017, ha affermato il seguente ulteriore principio: qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse - pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione - soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. Quanto alla fondatezza dell'opposizione è necessario precisare che, nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 07120080168054030000 – la quale, com'è noto, assolve al ruolo di precetto – è stata notificata all'appellante in data 9/2/2009, ma non è stata mai portata ad esecuzione. Dalla notifica della cartella esattoriale al giorno della notifica dell'atto di intimazione di pagamento (c.d. avviso di mora) avvenuta l'8/10/2018, sono decorsi più di nove anni, senza che all'appellante sia stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente, né che sia stato compiuto alcun atto esecutivo. Ne discende che il termine quinquennale di prescrizione della cartella di pagamento era già maturato al momento della notifica dell'avviso di mora, e, per l'effetto, il diritto di credito era già prescritto. Né incide, su tale ricostruzione, l'intervenuta scadenza del termine entro cui il Pt_1 avrebbe dovuto proporre opposizione alla cartella di pagamento ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46 del 1999. Ed infatti, come chiarito dalla Cassazione “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Rv. 641632 - 01)”. In sostanza, pur essendo decaduto il dalla possibilità di impugnare la cartella di Pt_1 pagamento, deve ritenersi pienamente ammissibile, nonché fondata, la domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendosi il credito oggetto di esecuzione estinto in forza di un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo. Pertanto, la sentenza va riformata, dovendosi dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto all'esazione del tributo iscritto al numero di ruolo 2008/8794 per complessivi € 8.670,66 da parte della e di cui alla cartella esattoriale Controparte_2
n. 07120080168054030000. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai minimi dello scaglione in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, senza istruttoria quanto al presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 37952/2022 del Giudice di Pace di dichiara estinto CP_2 il diritto all'esazione del tributo iscritto al numero di ruolo 2008/8794 per complessivi € 8.670,66 di cui alla cartella esattoriale n. 07120080168054030000;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_4 dell'appellante che liquida in € 1.046,00 per il primo grado ed in € 1.700,00 Parte_1 per il grado d'appello, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati. Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Chiara Guadagni CP_7
Riccardo Colicchio. Per l'appellata è presente l'avv. Fabio Pugliese per delega dell'avv. Canale. CP_1
Il giudice, dato atto preliminarmente della ritualità della rinnovazione dell'atto di appello, dichiara la contumacia della quindi, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita Controparte_2 le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Simona Colicchio si riporta all'atto di appello proposto e all'atto di rinnovazione regolarmente notificato e depositato in atti e, per le argomentazioni ivi esposte, chiede l'integrale accoglimento delle proprie istanze, con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, relative al doppio grado di giudizio, e con attribuzione all'antescritto procuratore che si dichiara anticipatario. Impugna estensivamente la comparsa di costituzione in giudizio dell'appellata e chiede l'integrale rigetto di ogni richiesta ex adverso Controparte_3 formulata, poiché infondata in fatto e diritto;
in particolare rileva che ogni censura in ordine alla competenza per territorio del Giudice di prime grado, non potrà essere esaminata da Codesto on.le Giudicante, poiché tardiva. Risulta infatti che l'appellata si sia costituita soltanto in data 23.01.2024, reiterando l'eccezione di incompetenza territoriale già sollevata in primo grado ed oggetto di implicito rigetto da parte del giudice di prime cure. Orbene, la predetta eccezione di incompetenza territoriale è stata implicitamente oggetto di rigetto nel dictum di prime cure, pertanto, al fine di essere riesaminata nel presente grado di giudizio, doveva essere argomento di impugnazione incidentale nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. ( In tal senso si segnala la sentenza della Cassazione, S.U., n. 7940 del 21 marzo 2019, secondo cui: va affermato il seguente principio di diritto: «Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris i[n]stantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado». Pertanto, alla luce del richiamato principio, la questione di competenza andava sottoposta alla cognizione dell'odierno on.le Giudicante a mezzo di appello incidentale nei termini di legge. In assenza, la questione di competenza deve considerarsi oggetto di giudicato. Acclarato ciò, è evidente la fondatezza dell'appello proposto giacchè, come argomentato nell'atto di appello, allorquando l'opposizione ex art. 615 c.p.c. viene proposta per contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva, stante la sussistenza di un fatto estintivo del diritto, sopravvenuto alla formazione del titolo, non soggiace ad alcun termine, se non quello rappresentato dall'inizio dell'esecuzione (in questo senso sent. Cassazione del 04 settembre 2019, ordinanza n. 22904, che si uniforma al principio di cui alla sentenza della Cassazione, emessa a Sez. Unite., n. 22080 del 22/09/2017). Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha dedotto la sopravvenuta prescrizione quinquennale del diritto ad esigere il tributo di cui alla intimazione di pagamento e, di contro, nessuna prova è stata fornita in ordine alla trasmissione al contribuente di validi atti interruttivi della prescrizione, a decorrere dal 09.02.2009 (data di notifica della cartella esattoriale) al 08.10.2018, (data di notifica della intimazione opposta). In virtù di quanto sopra, l'odierno appellante conclude per l'accoglimento integrale dell'appello proposto, ovvero per la riforma integrale della sentenza gravata e il pieno accoglimento dell'opposizione proposta, con condanna della parte soccombente al ristoro delle spese di giudizio, come sopra specificato. Chiede che pertanto sia data lettura del dispositivo, in subordine, qualora il Giudicante lo ritenga opportuno, chiede riservarsi la causa in decisione con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche. L'avv. Pugliese si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6773 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione (ex art. 615 c.p.c.) a intimazione esattoriale TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Colicchio, presso il cui studio elett.te domicilia in lla via A. Scarlatti, n. 213 CP_2
APPELLANTE E
, C.F. e P. IVA n. , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in alla via Carrozzieri a Monteoliveto, n. 37 CP_2 presso lo studio dell'Avv. Luigi Canale, dal quale è rapp.ta e difesa
APPELLATA NONCHÉ in persona del Prefetto p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Pt_1 CP_2
proponendo opposizione all'intimazione n. 0712018902835105600, relativa alla
[...] cartella esattoriale n. 07120080168054030000, limitatamente al presunto credito vantato dall'ente impositore pari ad € 8.760,77, iscritto a ruolo al n. 2008/8794, relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada. In merito al predetto credito chiese di accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione, maturato successivamente alla formazione del titolo e, in specie, in seguito alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 9/2/2009, in mancanza di atti interruttivi fino al 8/10/2018, data di notifica dell'intimazione di pagamento. Chiese, dunque, di accertare la prescrizione del diritto alla riscossione, dichiarare la somma non dovuta con tutte le spese successive, accertare la nullità dell'atto di intimazione e della cartella, ordinare la cancellazione dal ruolo del tributo. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Controparte_4 rigetto, mentre la benché ritualmente citata, rimase contumace. Controparte_2
In particolare, l'agente della riscossione eccepì l'incompetenza per territorio del giudice adito, la connessione ex art. 40 co. 7 c.p.c., la tardività dell'opposizione perché proposta oltre il termine di giorni 30 dalla notifica dell'intimazione di pagamento;
chiese pronunciarsi la competenza per territorio in favore del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, dichiarare la connessione in favore del Tribunale, in subordine dichiarare l'incompetenza per materia per tutti i profili qualificabili ex art. 617, co 1., c.p.c. e, disattesi i motivi di censure, rigettare nel merito le domande avverse. Il Giudice di Pace di con sent. n. 37952/2022, omettendo qualsivoglia pronuncia CP_2 in ordine alla riunione, nonché circa la competenza territoriale e per materia dell'Autorità Giudiziaria adita, dichiarò inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di 30 gg previsto dall'art. 22, l. 689/1981, compensando le spese di lite tra le parti. L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo, in primis, che il giudice a quo ha errato nell'inquadramento della causa petendi e del petitum, qualificando la domanda come opposizione in funzione recuperatoria stante la “dedotta mancata notifica della cartella di pagamento”, invero giammai eccepita dall'odierno appellante, così sottoponendola alla disciplina ed ai termini di cui all'art. 22 l. 689 del 1981; al contrario, nella prospettazione dell'appellante, l'opposizione è stata proposta ai sensi del 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto del creditore ad agire in via esecutiva in ragione di un fatto estintivo sopravvenuto e, pertanto, non soggiace ad alcun termine se non quello dell'inizio dell'esecuzione. L'appellante ha, pertanto, chiesto l'accoglimento delle domande proposte con la citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. nel giudizio di primo grado, oltre al ristoro delle spese ed onorari relativi ai due gradi di giudizio. L' , costituitasi in appello, sebbene tardivamente, ha Controparte_5 riproposto l'eccezione di incompetenza di territorio inderogabile ex artt. 615, co. 1 c.p.c., 480, co. 3 c.p.c. e 27 c.p.c. nonché l'eccezione di tardività della domanda ex art. 617 c.p.c., previa conferma della qualificazione della stessa come azione in funzione recuperatoria, in linea con quanto statuito dal Giudice di primo grado. La regolarmente citata a seguito della rinnovazione della notifica Controparte_2 dell'atto di appello, è rimasta contumace. L'appello è fondato. In via preliminare, deve rilevarsi come ogni censura circa il difetto di competenza territoriale del Giudice di prime cure non possa essere esaminata dal Tribunale, poiché non correttamente devoluta alla cognizione del Giudice d'appello. Infatti, l'eccezione di rito relativa all'incompetenza territoriale è stata respinta dal Giudice di primo grado, sebbene in maniera implicita, e, pertanto, la devoluzione della sua cognizione al Giudice d'appello avrebbe richiesto la proposizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, di un appello incidentale, da proporre nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in assenza di appello incidentale sul punto, che si fosse formato già in appello il giudicato interno sulla questione relativa all'inutilizzabilità di alcuni documenti, eccepita in primo grado, poiché il giudice l'aveva implicitamente respinta, ritenendo nel merito che tali documenti non costituissero prova idonea) (Cass. Sez. 5, 15/07/2021, n. 20315, Rv. 661888 - 01). Nel caso di specie, invece, l' si è limitata alla riproposizione Controparte_6 dell'eccezione, senza proporre tempestivo appello incidentale. L'eccezione di incompetenza, pertanto, non può essere oggetto di cognizione nella sede che ci occupa. Venendo all'esame del merito dell'appello, la domanda risulta fondata. La domanda proposta dal in primo grado è stata erroneamente dichiarata tardiva Pt_1
e, per l'effetto, inammissibile dal Giudice di Pace, in forza di un mero difetto di qualificazione;
l'opposizione, difatti, è stata inquadrata in primo grado come azione proposta con “funzione recuperatoria” ex art. 22 l. 689 del 1981, motivata del difetto di notifica della cartella di pagamento, circostanza, questa, giammai allegata dall'attore nel primo grado di giudizio. Invero, l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. dal ha ad oggetto la contestazione Pt_1 del diritto dell'ente impositore a procedere ad esecuzione forzata in ragione di un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo, segnatamente consistente nella prescrizione del credito di € 8.760,77, iscritto a ruolo al n. 2008/8794, relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada. Dovendosi, in sostanza, qualificare più propriamente la domanda come opposizione all'esecuzione, ne consegue che la stessa va dichiarata ammissibile, e la contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva ex art. 615 co. 1 c.p.c. non soggiace ad alcun termine decadenziale. In tal senso, si esprime la consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte che, nell'arresto del 4 settembre 2019, ordinanza n. 22904, uniformandosi al principio di cui alla sentenza della Cassazione, emessa a Sez. Unite., n. 22080 del 22/09/2017, ha affermato il seguente ulteriore principio: qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse - pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione - soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c. Quanto alla fondatezza dell'opposizione è necessario precisare che, nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 07120080168054030000 – la quale, com'è noto, assolve al ruolo di precetto – è stata notificata all'appellante in data 9/2/2009, ma non è stata mai portata ad esecuzione. Dalla notifica della cartella esattoriale al giorno della notifica dell'atto di intimazione di pagamento (c.d. avviso di mora) avvenuta l'8/10/2018, sono decorsi più di nove anni, senza che all'appellante sia stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente, né che sia stato compiuto alcun atto esecutivo. Ne discende che il termine quinquennale di prescrizione della cartella di pagamento era già maturato al momento della notifica dell'avviso di mora, e, per l'effetto, il diritto di credito era già prescritto. Né incide, su tale ricostruzione, l'intervenuta scadenza del termine entro cui il Pt_1 avrebbe dovuto proporre opposizione alla cartella di pagamento ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46 del 1999. Ed infatti, come chiarito dalla Cassazione “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (Cass. Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, Rv. 641632 - 01)”. In sostanza, pur essendo decaduto il dalla possibilità di impugnare la cartella di Pt_1 pagamento, deve ritenersi pienamente ammissibile, nonché fondata, la domanda di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendosi il credito oggetto di esecuzione estinto in forza di un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo. Pertanto, la sentenza va riformata, dovendosi dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto all'esazione del tributo iscritto al numero di ruolo 2008/8794 per complessivi € 8.670,66 da parte della e di cui alla cartella esattoriale Controparte_2
n. 07120080168054030000. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai minimi dello scaglione in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, senza istruttoria quanto al presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 37952/2022 del Giudice di Pace di dichiara estinto CP_2 il diritto all'esazione del tributo iscritto al numero di ruolo 2008/8794 per complessivi € 8.670,66 di cui alla cartella esattoriale n. 07120080168054030000;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_4 dell'appellante che liquida in € 1.046,00 per il primo grado ed in € 1.700,00 Parte_1 per il grado d'appello, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute, oltre esborsi per iscrizione a ruolo, se versati. Così deciso in Napoli, il 15/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Chiara Guadagni CP_7