Ordinanza cautelare 15 novembre 2021
Sentenza 17 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 17/06/2022, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2022
N. 00990/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01373/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2021, proposto da
AN PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Zeppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
della comunicazione a mezzo pec del 5.10.2021 del Centro Nazionale Amministrativo Esercito – CNA, resa sull'istanza del ricorrente (nota pec del 29.9.2021), con la quale il Ministero resistente ha denegato il ricalcolo del trattamento di fine servizio per inclusione del beneficio dei sei scatti stipendiali;
per l'accertamento del diritto
del ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all'art 6 bis D.L. n.387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. F. Zeppola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – ex appartenente all’Esercito Italiano (1° Luogotenente), collocato a riposo a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi – ha impugnato la nota del 05.10.2021 del Centro Nazionale Amministrativo Esercito – CNA, con la quale il Ministero resistente ha denegato il ricalcolo del trattamento di fine servizio per inclusione del beneficio dei 6 scatti stipendiali normativamente previsti all’art 6- bis d.l. n.387/1987, convertito dalla l. n. 472/87.
A sostegno del ricorso, egli ha dedotto la violazione dell’art. 6- bis d.l. n.387/1987, convertito dalla l. n. 472/87, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio dell’11.11.2021 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza del 15.6.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 6- bis d.l. n. 387/87, convertito dalla l. n. 472/87: “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Dispone poi il successivo 2° comma che: “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; … ”.
2.2. La suddetta previsione normativa è poi richiamata dall’art. 1911 co. 3 d. lgs. n. 66/10 (Codice dell’Ordinamento Militare – COM), il quale dispone testualmente che: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
2.3. Emerge pertanto da tali previsioni normative che il beneficio in esame spetta al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria), e al personale ad esse equiparato (es. personale della carriera prefettizia), nonché al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza), ma non anche al personale militare delle Forze Armate, e quindi, al personale dell’Esercito Italiano, del quale il ricorrente ha fatto parte sino al suo collocamento in quiescenza.
3. Ne consegue che non risultano soddisfatti i requisiti normativamente previsti al fine del godimento dell’invocato beneficio.
4. Né a diversa conclusione può addivenirsi in base alle previsioni di cui al d. lgs. n. 165/97, testo normativo pur citato dal ricorrente a fondamento della propria pretesa. Invero, ai sensi dell’art. 1 (rubricato: “ Campo di applicazione ”): “ Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, … ”.
Dunque, per espressa statuizione normativa, trattasi di previsione mirante all’armonizzazione del “ trattamento pensionistico ” del personale militare. Ne consegue che non vi rientra il trattamento di fine servizio (il beneficio dei cui 6 scatti stipendiali costituisce l’oggetto del presente giudizio), il quale assume pacificamente natura di retribuzione differita, e non di trattamento pensionistico.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO