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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10494/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10494/2024 promossa congiuntamente da
, nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ANDREA MAESTRI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata in [...] il Parte_2
18/07/1974, con il patrocinio dell'avv. CECILIA DE VECCHI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in PERU' in data 21/01/2005, non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/11/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 28/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 11/03/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in
[...] Parte_2 Parte_2
PERU' in data 21/01/2005, non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.
Nulla per spese.
Perugia, 17/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10494/2024 promossa congiuntamente da
, nato in [...] il [...], con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ANDREA MAESTRI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata in [...] il Parte_2
18/07/1974, con il patrocinio dell'avv. CECILIA DE VECCHI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in PERU' in data 21/01/2005, non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/11/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 28/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese personalmente all'udienza tenutasi in presenza in data 11/03/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in
[...] Parte_2 Parte_2
PERU' in data 21/01/2005, non trascritto in Italia, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/11/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.
Nulla per spese.
Perugia, 17/03/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino