Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 498
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Corrispondenza tra fatture, registri contabili, movimenti bancari e dichiarazioni dei redditi

    Il Collegio ritiene che la mancata stipulazione per iscritto dei contratti di locazione e la redazione a penna delle fatture non siano dirimenti, data la corrispondenza tra la documentazione prodotta e le annotazioni bancarie e fiscali. Inoltre, la coincidenza tra le date delle fatture e i versamenti, la registrazione delle fatture e la dichiarazione dei redditi rendono irrilevanti le censure dell'Agenzia. La circostanza che gli importi dovuti alla società fossero corrisposti ai soci è considerata ammissibile in base alla giurisprudenza della Cassazione, in assenza di prova contraria.

  • Accolto
    Mancanza di giustificazioni per l'operazione di euro 600,00

    Il Collegio accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate limitatamente all'operazione di conto corrente del 28.01.2013 per euro 600,00, in quanto priva di giustificazioni come ammesso dal contribuente stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 498
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 498
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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