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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 13/02/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 498/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
NT AR CH AMALIA, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1251/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 866/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 08/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101279 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
Il dfifensore dichiara di non aver prodotto la fattura relativa all'operazione del 28/01/2013 pari a euro
600,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 866/19, la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva parzialmente – con compensazione delle spese - il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n. TVK 010101279/2016 relativo all'Irpef 2013 oltre addizionali comunali e regionali avente ad oggetto i maggiori redditi percepiti quale erede di Nominativo_1 .
Tanto perché sosteneva che la gran parte delle operazioni contestate fosse rituale in quanto Nominativo_1
(unitamente al fratello Nominativo_2 titolari di una società di persone) aveva concesso in locazione alcuni cespiti ricevendo il canone pattuito ritualmente dichiarato. La circostanza che non fossero mai stati formalizzati i contratti era dal Collegio ritenuta recessiva poiché il contribuente aveva dimostrato, sulla scorta della documentazione prodotta (fatture e registri contabili della società e dichiarazione dei redditi della società e dei soci), la corrispondenza tra gli estremi delle copie delle fatture prodotte e le annotazioni dei movimenti del conto corrente intestato a Nominativo_1 nell'anno 2013. Credeva, pertanto, verosimile che i canoni - pur se imputabili alla società- fossero stati incassati da Nominativo_1
e irrilevante la circostanza che le fatture fossero state redatte a penna.
Ad avviso del Collegio, quindi, rimaneva priva di giustificazione soltanto l'operazione di emissione titoli del
22.05.2013 per euro 4.000,00 e, pertanto, relativamente a detta operazione, l'avviso era confermato.
Avverso della pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate chiedendone la riforma con le conseguenze di legge.
Riteneva errata la pronuncia in quanto la mera corrispondenza degli importi indicati in fattura con le operazioni bancarie effettuate non era correlabile con certezza alle locazioni in carenza dei relativi contratti;
i canoni non erano stati versati alla società ma al legale rappresentante;
i canoni che si assumeva versati dalla Central Ricambi nei mesi di riferimento riportavano nelle fatture importi differenti;
molte fatture risultavano emesse nel 2013 per canoni 2012 : circostanza quest'ultima ritenuta anomala sia perché l'inquilino aveva interesse a ricevere la fattura tempestivamente per scaricare i relativi costi sia perché la società non aveva mai intrapreso azioni contro i morosi. In definitiva, lamentava l'erroneità della pronuncia ritenuta assertiva ed in carenza di supporti probatori.
Censurava, ancora, la sentenza perché mancava la decisione in ordine all'operazione di 600,00 euro effettuata presso la Banca Apulia il 28.01.2013 relativamente alla quale alcun supporto documentale era stato fornito dal contribuente.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Nominativo_1i domandando il rigetto dell'appello con le conseguenze di legge. Rappresentava la coincidenza tra le date delle fatture ed il versamento dei relativi importi;
la rituale annotazione delle fatture;
la dichiarazione degli importi de quibus nell'Unico 2014 come redditi di partecipazione;
la possibilità che gli importi dovuti alla società fossero corrisposti ai soci. Sosteneva, altresì, che fosse onere dell'Agenzia contestare il merito delle operazioni chiedendo chiarimenti ai conduttori o espletando altre indagini.
In data odierna il procuratore del contribuente ammetteva di non aver fornito giustificazioni in ordine alla contestata ricezione dei 600,00 euro.
All'esito la controversia era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato unicamente in ordine all'operazione di conto corrente del 28.01.2013 di
“ versamento assegni fuori piazza”per euro 600,00 priva di giustificazioni come ammesso anche dal contribuente .
Va, nel resto, confermata la pronuncia impugnata senza dimenticare che trattasi di accertamento effettuato a distanza di svariati anni a carico di un erede del contribuente, peraltro quale socio di una società di persone.
Ed infatti, a parere del Collegio, a fronte della riconosciuta corrispondenza tra quanto riportato nelle fatture, nei registri contabili della società, nelle annotazioni dei movimenti del conto corrente e le dichiarazioni dei redditi della società e dei soci, non assumono rilievo in senso contrario la mancata stipulazione per iscritto dei contratti di locazione così come la redazione a penna delle fatture. Neppure dirimenti appaiono le ulteriori censure mosse dall'Agenzia in quanto rientra nella discrezionalità dell'imprenditore consentire pagamenti dilazionati o in tranche, decidere di non intraprendere azioni giudiziarie nei confronti dei morosi soprattutto quando, come nel caso di specie, vi è coincidenza tra le date delle fatture ed il versamento dei relativi importi, le fatture risultano annotate nei registri contabili, i redditi ritualmente dichiarati.
La circostanza, poi, che gli importi dovuti alla società fossero corrisposti ai soci ( va ricordato che trattasi di società di persone tra germani) non può portare a condividere le conclusioni dell'Ufficio in quanto, come sostenuto dalla S.C. nella pronuncia n. 20668/14 rimane possibile, in assenza di prova contraria, utilizzare i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare e riferirli al contribuente al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale. Le considerazioni della Corte di Cassazione, condivise dal Collegio, rimangono utilizzabili anche a contrario attesi gli stretti rapporti che legano i soci nelle società di persone soprattutto quando, come nel caso di specie, trattasi di fratelli che ripartivano i redditi della società dichiarando e versando ciascuno di essi il dovuto.
Il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per la Puglia - Sezione 26 Foggia - accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate. Foggia 16.01.2026
il giudice estensore il presidente
IA MI NT EA LU
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
NT AR CH AMALIA, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1251/2020 depositato il 08/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 866/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 08/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010101279 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
Il dfifensore dichiara di non aver prodotto la fattura relativa all'operazione del 28/01/2013 pari a euro
600,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 866/19, la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva parzialmente – con compensazione delle spese - il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso l'avviso di accertamento n. TVK 010101279/2016 relativo all'Irpef 2013 oltre addizionali comunali e regionali avente ad oggetto i maggiori redditi percepiti quale erede di Nominativo_1 .
Tanto perché sosteneva che la gran parte delle operazioni contestate fosse rituale in quanto Nominativo_1
(unitamente al fratello Nominativo_2 titolari di una società di persone) aveva concesso in locazione alcuni cespiti ricevendo il canone pattuito ritualmente dichiarato. La circostanza che non fossero mai stati formalizzati i contratti era dal Collegio ritenuta recessiva poiché il contribuente aveva dimostrato, sulla scorta della documentazione prodotta (fatture e registri contabili della società e dichiarazione dei redditi della società e dei soci), la corrispondenza tra gli estremi delle copie delle fatture prodotte e le annotazioni dei movimenti del conto corrente intestato a Nominativo_1 nell'anno 2013. Credeva, pertanto, verosimile che i canoni - pur se imputabili alla società- fossero stati incassati da Nominativo_1
e irrilevante la circostanza che le fatture fossero state redatte a penna.
Ad avviso del Collegio, quindi, rimaneva priva di giustificazione soltanto l'operazione di emissione titoli del
22.05.2013 per euro 4.000,00 e, pertanto, relativamente a detta operazione, l'avviso era confermato.
Avverso della pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate chiedendone la riforma con le conseguenze di legge.
Riteneva errata la pronuncia in quanto la mera corrispondenza degli importi indicati in fattura con le operazioni bancarie effettuate non era correlabile con certezza alle locazioni in carenza dei relativi contratti;
i canoni non erano stati versati alla società ma al legale rappresentante;
i canoni che si assumeva versati dalla Central Ricambi nei mesi di riferimento riportavano nelle fatture importi differenti;
molte fatture risultavano emesse nel 2013 per canoni 2012 : circostanza quest'ultima ritenuta anomala sia perché l'inquilino aveva interesse a ricevere la fattura tempestivamente per scaricare i relativi costi sia perché la società non aveva mai intrapreso azioni contro i morosi. In definitiva, lamentava l'erroneità della pronuncia ritenuta assertiva ed in carenza di supporti probatori.
Censurava, ancora, la sentenza perché mancava la decisione in ordine all'operazione di 600,00 euro effettuata presso la Banca Apulia il 28.01.2013 relativamente alla quale alcun supporto documentale era stato fornito dal contribuente.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Nominativo_1i domandando il rigetto dell'appello con le conseguenze di legge. Rappresentava la coincidenza tra le date delle fatture ed il versamento dei relativi importi;
la rituale annotazione delle fatture;
la dichiarazione degli importi de quibus nell'Unico 2014 come redditi di partecipazione;
la possibilità che gli importi dovuti alla società fossero corrisposti ai soci. Sosteneva, altresì, che fosse onere dell'Agenzia contestare il merito delle operazioni chiedendo chiarimenti ai conduttori o espletando altre indagini.
In data odierna il procuratore del contribuente ammetteva di non aver fornito giustificazioni in ordine alla contestata ricezione dei 600,00 euro.
All'esito la controversia era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato unicamente in ordine all'operazione di conto corrente del 28.01.2013 di
“ versamento assegni fuori piazza”per euro 600,00 priva di giustificazioni come ammesso anche dal contribuente .
Va, nel resto, confermata la pronuncia impugnata senza dimenticare che trattasi di accertamento effettuato a distanza di svariati anni a carico di un erede del contribuente, peraltro quale socio di una società di persone.
Ed infatti, a parere del Collegio, a fronte della riconosciuta corrispondenza tra quanto riportato nelle fatture, nei registri contabili della società, nelle annotazioni dei movimenti del conto corrente e le dichiarazioni dei redditi della società e dei soci, non assumono rilievo in senso contrario la mancata stipulazione per iscritto dei contratti di locazione così come la redazione a penna delle fatture. Neppure dirimenti appaiono le ulteriori censure mosse dall'Agenzia in quanto rientra nella discrezionalità dell'imprenditore consentire pagamenti dilazionati o in tranche, decidere di non intraprendere azioni giudiziarie nei confronti dei morosi soprattutto quando, come nel caso di specie, vi è coincidenza tra le date delle fatture ed il versamento dei relativi importi, le fatture risultano annotate nei registri contabili, i redditi ritualmente dichiarati.
La circostanza, poi, che gli importi dovuti alla società fossero corrisposti ai soci ( va ricordato che trattasi di società di persone tra germani) non può portare a condividere le conclusioni dell'Ufficio in quanto, come sostenuto dalla S.C. nella pronuncia n. 20668/14 rimane possibile, in assenza di prova contraria, utilizzare i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente da stretto rapporto familiare e riferirli al contribuente al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale. Le considerazioni della Corte di Cassazione, condivise dal Collegio, rimangono utilizzabili anche a contrario attesi gli stretti rapporti che legano i soci nelle società di persone soprattutto quando, come nel caso di specie, trattasi di fratelli che ripartivano i redditi della società dichiarando e versando ciascuno di essi il dovuto.
Il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per la Puglia - Sezione 26 Foggia - accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Spese compensate. Foggia 16.01.2026
il giudice estensore il presidente
IA MI NT EA LU