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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1779/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250014186682000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv Ricorrente_1,procuratore di sè stesso impugna tempestivamente nei confronti dell'AE e della AER la cartella esattoriale in atti,notificata il 16 5 2025,a istanza della AER con cui gli si richiede il pagamento della somma di E.11.000.00 circa
Le somme de quibus relative all'anno 2019,(per Irpef,Addizionale Comunale e Regionale)derivano dalla avvenuta decadenza di un piano di rateizzazione richiesto ed ottenuto dall'odierno ricorrente ,e assolto parzialmente.
La parte,a fondamento del ricorso, lamenta essenzialmente la carenza di motivazione perché non è dato comprendere come sia stata calcolata la cifra richiesta ,quindi deduce anche un difetto di motivazione nel calcolo delle somme dovute perchè a suo parere sarebbero stati calcolati due volte le sanzioni e interessi.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con spese.
Si costituiscono ritualmente sia l'A.E. che l'AER che contestano la domanda e concludono per il rigetto della stessa.
Precisano che la parte ha pagato solo 2 rate della rateizzazione accordata giusta richiesta del 25 5 2022 che prevedeva 20 pagamenti,-rateizzazione che conseguentemente è stata dichiarata decaduta ai sensi della DPR 602/73 art 19 comma 3 e che la cartella emessa rispetta le modalità di legge (tra cui la L.n
241/90)e che viene redatta su modelli ministeriali.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 12 gennaio 2026,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
E' risultato provato e non contestato da parte ricorrente,che il piano di rateizzazione del 25 5 2022 non è stato rispettato,in quanto l'avv Ricorrente_1 ha pagato solo 2 rate delle 20 convenute,per cui è stato dichiarato legittimamente decaduto dal beneficio ai sensi del DPR 602/73 art 19 comma 3,che prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. La cartella esattoriale conseguentemente emessa e notificata non solo non pecca di difetto di motivazione(tanto vero che la parte ha ben potuto esplicitare il proprio diritto di difesa),ma corrisponde a modelli ministeriali approvati per legge e i calcoli effettuati corrispondono a parametri automatici ,senza possibilità di errore,(anche essi approvati per legge e validi “erga omnes”)
“Il contenuto, della cartella è dettato, dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 in base al quale: «La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo». In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.”
in conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari SEZ 4 rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite , che liquida in E. 1500,00, per ognuno oltre accessori se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1779/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250014186682000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv Ricorrente_1,procuratore di sè stesso impugna tempestivamente nei confronti dell'AE e della AER la cartella esattoriale in atti,notificata il 16 5 2025,a istanza della AER con cui gli si richiede il pagamento della somma di E.11.000.00 circa
Le somme de quibus relative all'anno 2019,(per Irpef,Addizionale Comunale e Regionale)derivano dalla avvenuta decadenza di un piano di rateizzazione richiesto ed ottenuto dall'odierno ricorrente ,e assolto parzialmente.
La parte,a fondamento del ricorso, lamenta essenzialmente la carenza di motivazione perché non è dato comprendere come sia stata calcolata la cifra richiesta ,quindi deduce anche un difetto di motivazione nel calcolo delle somme dovute perchè a suo parere sarebbero stati calcolati due volte le sanzioni e interessi.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con spese.
Si costituiscono ritualmente sia l'A.E. che l'AER che contestano la domanda e concludono per il rigetto della stessa.
Precisano che la parte ha pagato solo 2 rate della rateizzazione accordata giusta richiesta del 25 5 2022 che prevedeva 20 pagamenti,-rateizzazione che conseguentemente è stata dichiarata decaduta ai sensi della DPR 602/73 art 19 comma 3 e che la cartella emessa rispetta le modalità di legge (tra cui la L.n
241/90)e che viene redatta su modelli ministeriali.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 12 gennaio 2026,questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
E' risultato provato e non contestato da parte ricorrente,che il piano di rateizzazione del 25 5 2022 non è stato rispettato,in quanto l'avv Ricorrente_1 ha pagato solo 2 rate delle 20 convenute,per cui è stato dichiarato legittimamente decaduto dal beneficio ai sensi del DPR 602/73 art 19 comma 3,che prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. La cartella esattoriale conseguentemente emessa e notificata non solo non pecca di difetto di motivazione(tanto vero che la parte ha ben potuto esplicitare il proprio diritto di difesa),ma corrisponde a modelli ministeriali approvati per legge e i calcoli effettuati corrispondono a parametri automatici ,senza possibilità di errore,(anche essi approvati per legge e validi “erga omnes”)
“Il contenuto, della cartella è dettato, dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 in base al quale: «La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo». In forza di tale norma, è evidente come i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.”
in conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari SEZ 4 rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite , che liquida in E. 1500,00, per ognuno oltre accessori se dovuti.