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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12064/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12064 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Annalisa Parisi. Parte_1
OPPONENTE
E
, con l'avv. Domenico Roccisano. Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 30.9.2024, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 843/2024 emesso dal Tribunale di Milano, chiedendo:
“accertata e dichiarata l'inesattezza dei conteggi operati da Part controparte relativi alle richieste economiche avanzate nei confronti della società , disporre che la stessa proceda al pagamento del dovuto pari ad Euro 8.087,57 ovvero la minor cifra che eventualmente verrà accertata in corso di giudizio”.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha contestato le pretese avversarie chiedendone il rigetto.
***
1. L'opposizione non può trovare accoglimento.
2. Ed invero, l'opponente ha sollevato eccezioni relative esclusivamente al rapporto sotteso al decreto ingiuntivo contro cui non ha inteso promuovere opposizione ex art. 645 c.p.c.
3. Tuttavia, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al
1 giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. n. 3667/2013).
In tal senso, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. Cass. n. 3277/2015).
In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo (cfr. Cass. nn. 27160/2006, 27159/2006,
8331/2001, 12664/2000).
4. Dunque, poiché attraverso l'odierna opposizione all'esecuzione, instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo,
l'opponente ha fatto valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del suddetto provvedimento giudiziale, il Tribunale adito in questa sede (in qualità di giudice dell'opposizione all'esecuzione) non può conoscere degli stessi vizi dedotti o deducibili davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Né può darsi seguito all'eccezione attorea in punto di “eventuali interessi derivanti dal tempo trascorso tra
l'emissione del decreto e la sua notifica unitamente all'atto di precetto opposto”, atteso che il decreto ingiuntivo era stato comunque notificato alla società il 22.4.2024 e da tale data l'opponente avrebbe dovuto ottemperare al pagamento delle somme ingiunte.
6. Pertanto, si deve respingere l'opposizione di causa.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali che
2 determina in euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n.
55/2014.
Milano, 11.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12064 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Annalisa Parisi. Parte_1
OPPONENTE
E
, con l'avv. Domenico Roccisano. Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 30.9.2024, avente ad oggetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 843/2024 emesso dal Tribunale di Milano, chiedendo:
“accertata e dichiarata l'inesattezza dei conteggi operati da Part controparte relativi alle richieste economiche avanzate nei confronti della società , disporre che la stessa proceda al pagamento del dovuto pari ad Euro 8.087,57 ovvero la minor cifra che eventualmente verrà accertata in corso di giudizio”.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha contestato le pretese avversarie chiedendone il rigetto.
***
1. L'opposizione non può trovare accoglimento.
2. Ed invero, l'opponente ha sollevato eccezioni relative esclusivamente al rapporto sotteso al decreto ingiuntivo contro cui non ha inteso promuovere opposizione ex art. 645 c.p.c.
3. Tuttavia, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al
1 giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr. Cass. n. 3667/2013).
In tal senso, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. Cass. n. 3277/2015).
In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo (cfr. Cass. nn. 27160/2006, 27159/2006,
8331/2001, 12664/2000).
4. Dunque, poiché attraverso l'odierna opposizione all'esecuzione, instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo,
l'opponente ha fatto valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del suddetto provvedimento giudiziale, il Tribunale adito in questa sede (in qualità di giudice dell'opposizione all'esecuzione) non può conoscere degli stessi vizi dedotti o deducibili davanti al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5. Né può darsi seguito all'eccezione attorea in punto di “eventuali interessi derivanti dal tempo trascorso tra
l'emissione del decreto e la sua notifica unitamente all'atto di precetto opposto”, atteso che il decreto ingiuntivo era stato comunque notificato alla società il 22.4.2024 e da tale data l'opponente avrebbe dovuto ottemperare al pagamento delle somme ingiunte.
6. Pertanto, si deve respingere l'opposizione di causa.
7. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali che
2 determina in euro 3.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 D.M. n.
55/2014.
Milano, 11.02.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3