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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 11492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11492 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 12/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 3155 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. Grimaldi – P. Diroma in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Chiriacò in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/01/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo: “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 01.02.2017 al 09.07.2021 e, per l'effetto, dato atto della mancata formalizzazione di detto rapporto di lavoro, condannare la , in Controparte_2 persona del suo titolare, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 47.647,46 risultante dai conteggi allegati al presente ricorso, per i titoli di cui in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche a seguito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, il tutto oltre ed interessi. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.” Si è costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe, contestando quanto ex adverso dedotto e, concludendo, ha chiesto:
“- in via preliminare, dichiarare nullo il ricorso per totale e manifesta violazione dell'art. 414 nn.
3-5 c.p.c.;
1 - nel merito, respingere la richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive e TFR al ricorrente con rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” La causa è stata istruita con documenti e testimoni, è stata espletata CTU contabile, e la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12/11/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 13747/2004 e successive conformi), occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudice non deve estrinsecare la
“specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' consentito, dunque, al giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto atteso che l'atto introduttivo appare contenere gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo. Infatti, se l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni, occorre rilevare che ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare. Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina il diritto. Da ciò discende che in mancanza di tale allegazione, la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis. Tale nullità, in analogia con quanto stabilito dall'art.164 c.p.c. per il rito ordinario relativamente alla nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta in ordine all'editio 2 actionis, deve ritenersi rilevabile d'ufficio, sebbene tale rilevazione ufficiosa non sia prevista espressamente dalla legge, in quanto la disposizione dell'art.414 c.p.c., in combinazione con l'art. 416 c.p.c. e secondo i principi del processo del lavoro risponde ad esigenze di ordine pubblico ( Cass. SU n. 7708/93). Inoltre la stessa nullità, così come previsto dall'art. 164 n.4 e 5 c.p.c. per l'atto di citazione, non è sanabile nemmeno per effetto della costituzione del convenuto o dell'accettazione del contraddittorio che non rappresentano il raggiungimento dello scopo a cui è destinato l'atto, previsto in generale dall'art. 156 u.c. c.p.c. quale circostanza ostativa alla pronuncia di nullità, in quanto scopo dell'editio actionis non è quello di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda ma quello di determinare l'oggetto del processo e, quindi, i limiti della pronuncia del giudice. Ora , come la Cassazione ha ripetutamente affermato (e plurimis Cass. SU 2 giugno 1993 n. 6140), la nullita' per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non e' causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensi' dall' impossibilita' della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; e' necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza e' apprezzamento sindacabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione ( Cass. sez. lav. n.9810/98 – n.817/99 – n. 2519/99 ). In applicazione dei princìpi suesposti deriva da un esame complessivo del ricorso introduttivo che non può ritenersi del tutto carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto poste a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio atteso che il ricorso contiene sufficienti allegazioni relative al periodo del rapporto di lavoro ed alle sue modalità, alla natura subordinata del rapporto, alle mansioni svolte, all'inquadramento rivendicato sulla base del CCNL ritenuto applicabile e prodotto in allegato al ricorso nonché alle differenze asseritamente dovute per i titoli specificamente indicati e quantificati sulla base di conteggi analitici inseriti nel ricorso introduttivo. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di 3 rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”( conf. Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dedotto in ricorso deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria documentale ed orale compiuta. Infatti dalla prova testimoniale espletata con i testi di parte ricorrente e dalla prova documentale costituita dalle comunicazioni e-mai prodotte in atti è risultato confermato che il ricorrente, grafico pubblicitario, si era accordato con il titolare della ditta e con la madre CP_1
compagna del per la corresponsione di una retribuzione mensile di euro Per_1 CP_1
700,00 per l'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere ed ha, poi, svolto nel periodo dedotto in ricorso attività di cura del catalogo e - commerce dei prodotti della parte convenuta, anche realizzando servizi fotografici dei prodotti da pubblicizzare sul sito on-line, sotto il controllo e su indicazione della parte convenuta, e che si occupava anche delle fatture informatiche, utilizzando una postazione di lavoro ed un computer messi a disposizione dalla parte convenuta ed osservando di fatto un orario di lavoro inizialmente full time e poi, dopo circa un anno, un orario part time di 4 ore al giorno, sempre dal lunedì al venerdì. Dall'istruttoria orale svolta non è, poi, emersa la prova che il ricorrente abbia svolto attività di lavoro autonoma dal 2021 in poi, e ciò deve ritenersi sulla base delle dichiarazioni del teste consulente Tes_1 del lavoro della parte convenuta che si è occupato dell'iter amministrativo relativo, ed anche delle dichiarazioni della teste di parte convenuta madre del ricorrente. Per_1
Deve quindi ritenersi sufficientemente provato l'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo ed organizzativo dell'imprenditore, mediante l'inserzione continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa del convenuto, desumibile anche dagli indici sussidiari quali il vincolo di orario, la periodicità della retribuzione corrisposta, l'incidenza del rischio e l'oggetto della prestazione stessa, del tutto inserita nell'ambito dell' attività dell'impresa. Non essendo stata provata dal ricorrente, come era suo onere, la diretta applicabilità al rapporto di lavoro de quo, non regolarizzato, del CCNL invocato, sulla cui base sono stati effettuati i conteggi analitici allegati al ricorso, devono allora ritenersi riconoscibili solo le differenze economiche maturate ex art. 36 Cost. a titolo di retribuzione ordinaria, 13 ^ mensilità, indennità ferie non godute e TFR aventi fonte legale e non solo contrattuale e non anche le altre voci retributive contenute nei conteggi analitici allegati in quanto aventi solo fonte contrattuale, compresa l'indennità di mancato preavviso che non risulta riconoscibile anche atteso che non risultano dedotte le modalità e la causa della cessazione del rapporto di lavoro, per il resto non contestata tra le parti. Inoltre deve tenersi conto del parametro costituito dall'inquadramento nel livello 4 - impiegato previsto dal CCNL dipendenti aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da e e applicabile CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 ratione temporis e prodotto in atti, nel quale sono inquadrati i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. 4 Per quanto riguarda la domanda afferente alle differenze economiche maturate, sulla base delle risultanze istruttorie è stata, quindi, disposta CTU contabile al fine di “calcolare le differenze economiche dovute a parte ricorrente ex art. 36 Cost. con riferimento al rapporto di lavoro dall' 1/02/17 al 9/07/21 sulla base dei parametri costituiti dall'inquadramento nel livello IV° previsto dal CCNL di settore, prodotto in atti, e di un orario di lavoro a tempo pieno nel periodo dall'1/02/17 al 31/01/18 ed a tempo parziale di 4 ore giornaliere nel periodo dall'1/02/18 al 9/07/21, dal lunedì al venerdì, a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, indennità ferie non godute e TFR, detratte le somme dichiarate da parte ricorrente come percepite o risultanti come percepite dalla documentazione in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione alla data di deposito della CTU;
ed il CTU, all'esito delle osservazioni critiche ricevute, ha condivisibilmente concluso che tali differenze, da calcolare al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege, ammontano a complessivi euro 53.565,39, compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati sino al 15/10/25, somma in ordine alla quale la parte convenuta debitrice non ha fornito prova circa il relativo adempimento, come era suo onere a fronte del lamentato inadempimento. La parte convenuta debitrice non ha, infatti, ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente – creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) :” In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) ( conf. Cass. n. 826/15). Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma specificamente indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 15/10/25 al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 applicabile ratione temporis e succ. modif. ( DM n. 147/22) sulla base dello scaglione di valore della domanda, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Anche le spese di CTU, separatamente liquidate, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P. Q. M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1/02/17 al 9/07/21 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 53.565,39 per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 15/10/25 al soddisfo;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/11/25 IL GIUDICE
UC ED
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 12/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 3155 del R.G. dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. Grimaldi – P. Diroma in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Chiriacò in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/01/23, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo: “ accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 01.02.2017 al 09.07.2021 e, per l'effetto, dato atto della mancata formalizzazione di detto rapporto di lavoro, condannare la , in Controparte_2 persona del suo titolare, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 47.647,46 risultante dai conteggi allegati al presente ricorso, per i titoli di cui in narrativa, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche a seguito del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, il tutto oltre ed interessi. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.” Si è costituita in giudizio la società convenuta indicata in epigrafe, contestando quanto ex adverso dedotto e, concludendo, ha chiesto:
“- in via preliminare, dichiarare nullo il ricorso per totale e manifesta violazione dell'art. 414 nn.
3-5 c.p.c.;
1 - nel merito, respingere la richiesta di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di differenze retributive e TFR al ricorrente con rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” La causa è stata istruita con documenti e testimoni, è stata espletata CTU contabile, e la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12/11/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 13747/2004 e successive conformi), occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudice non deve estrinsecare la
“specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' consentito, dunque, al giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto atteso che l'atto introduttivo appare contenere gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo. Infatti, se l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni, occorre rilevare che ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare. Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina il diritto. Da ciò discende che in mancanza di tale allegazione, la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis. Tale nullità, in analogia con quanto stabilito dall'art.164 c.p.c. per il rito ordinario relativamente alla nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta in ordine all'editio 2 actionis, deve ritenersi rilevabile d'ufficio, sebbene tale rilevazione ufficiosa non sia prevista espressamente dalla legge, in quanto la disposizione dell'art.414 c.p.c., in combinazione con l'art. 416 c.p.c. e secondo i principi del processo del lavoro risponde ad esigenze di ordine pubblico ( Cass. SU n. 7708/93). Inoltre la stessa nullità, così come previsto dall'art. 164 n.4 e 5 c.p.c. per l'atto di citazione, non è sanabile nemmeno per effetto della costituzione del convenuto o dell'accettazione del contraddittorio che non rappresentano il raggiungimento dello scopo a cui è destinato l'atto, previsto in generale dall'art. 156 u.c. c.p.c. quale circostanza ostativa alla pronuncia di nullità, in quanto scopo dell'editio actionis non è quello di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda ma quello di determinare l'oggetto del processo e, quindi, i limiti della pronuncia del giudice. Ora , come la Cassazione ha ripetutamente affermato (e plurimis Cass. SU 2 giugno 1993 n. 6140), la nullita' per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non e' causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensi' dall' impossibilita' della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; e' necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza e' apprezzamento sindacabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione ( Cass. sez. lav. n.9810/98 – n.817/99 – n. 2519/99 ). In applicazione dei princìpi suesposti deriva da un esame complessivo del ricorso introduttivo che non può ritenersi del tutto carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto poste a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio atteso che il ricorso contiene sufficienti allegazioni relative al periodo del rapporto di lavoro ed alle sue modalità, alla natura subordinata del rapporto, alle mansioni svolte, all'inquadramento rivendicato sulla base del CCNL ritenuto applicabile e prodotto in allegato al ricorso nonché alle differenze asseritamente dovute per i titoli specificamente indicati e quantificati sulla base di conteggi analitici inseriti nel ricorso introduttivo. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di 3 rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”( conf. Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dedotto in ricorso deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria documentale ed orale compiuta. Infatti dalla prova testimoniale espletata con i testi di parte ricorrente e dalla prova documentale costituita dalle comunicazioni e-mai prodotte in atti è risultato confermato che il ricorrente, grafico pubblicitario, si era accordato con il titolare della ditta e con la madre CP_1
compagna del per la corresponsione di una retribuzione mensile di euro Per_1 CP_1
700,00 per l'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere ed ha, poi, svolto nel periodo dedotto in ricorso attività di cura del catalogo e - commerce dei prodotti della parte convenuta, anche realizzando servizi fotografici dei prodotti da pubblicizzare sul sito on-line, sotto il controllo e su indicazione della parte convenuta, e che si occupava anche delle fatture informatiche, utilizzando una postazione di lavoro ed un computer messi a disposizione dalla parte convenuta ed osservando di fatto un orario di lavoro inizialmente full time e poi, dopo circa un anno, un orario part time di 4 ore al giorno, sempre dal lunedì al venerdì. Dall'istruttoria orale svolta non è, poi, emersa la prova che il ricorrente abbia svolto attività di lavoro autonoma dal 2021 in poi, e ciò deve ritenersi sulla base delle dichiarazioni del teste consulente Tes_1 del lavoro della parte convenuta che si è occupato dell'iter amministrativo relativo, ed anche delle dichiarazioni della teste di parte convenuta madre del ricorrente. Per_1
Deve quindi ritenersi sufficientemente provato l'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo ed organizzativo dell'imprenditore, mediante l'inserzione continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa del convenuto, desumibile anche dagli indici sussidiari quali il vincolo di orario, la periodicità della retribuzione corrisposta, l'incidenza del rischio e l'oggetto della prestazione stessa, del tutto inserita nell'ambito dell' attività dell'impresa. Non essendo stata provata dal ricorrente, come era suo onere, la diretta applicabilità al rapporto di lavoro de quo, non regolarizzato, del CCNL invocato, sulla cui base sono stati effettuati i conteggi analitici allegati al ricorso, devono allora ritenersi riconoscibili solo le differenze economiche maturate ex art. 36 Cost. a titolo di retribuzione ordinaria, 13 ^ mensilità, indennità ferie non godute e TFR aventi fonte legale e non solo contrattuale e non anche le altre voci retributive contenute nei conteggi analitici allegati in quanto aventi solo fonte contrattuale, compresa l'indennità di mancato preavviso che non risulta riconoscibile anche atteso che non risultano dedotte le modalità e la causa della cessazione del rapporto di lavoro, per il resto non contestata tra le parti. Inoltre deve tenersi conto del parametro costituito dall'inquadramento nel livello 4 - impiegato previsto dal CCNL dipendenti aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da e e applicabile CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 ratione temporis e prodotto in atti, nel quale sono inquadrati i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. 4 Per quanto riguarda la domanda afferente alle differenze economiche maturate, sulla base delle risultanze istruttorie è stata, quindi, disposta CTU contabile al fine di “calcolare le differenze economiche dovute a parte ricorrente ex art. 36 Cost. con riferimento al rapporto di lavoro dall' 1/02/17 al 9/07/21 sulla base dei parametri costituiti dall'inquadramento nel livello IV° previsto dal CCNL di settore, prodotto in atti, e di un orario di lavoro a tempo pieno nel periodo dall'1/02/17 al 31/01/18 ed a tempo parziale di 4 ore giornaliere nel periodo dall'1/02/18 al 9/07/21, dal lunedì al venerdì, a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, indennità ferie non godute e TFR, detratte le somme dichiarate da parte ricorrente come percepite o risultanti come percepite dalla documentazione in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione alla data di deposito della CTU;
ed il CTU, all'esito delle osservazioni critiche ricevute, ha condivisibilmente concluso che tali differenze, da calcolare al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege, ammontano a complessivi euro 53.565,39, compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati sino al 15/10/25, somma in ordine alla quale la parte convenuta debitrice non ha fornito prova circa il relativo adempimento, come era suo onere a fronte del lamentato inadempimento. La parte convenuta debitrice non ha, infatti, ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dal ricorrente – creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) :” In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) ( conf. Cass. n. 826/15). Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma specificamente indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 15/10/25 al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 applicabile ratione temporis e succ. modif. ( DM n. 147/22) sulla base dello scaglione di valore della domanda, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Anche le spese di CTU, separatamente liquidate, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P. Q. M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1/02/17 al 9/07/21 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 53.565,39 per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 15/10/25 al soddisfo;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 12/11/25 IL GIUDICE
UC ED
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