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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9066 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 8799 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sammichele di Bari (BA) alla via T. Tasso, n. 21/2, presso lo studio dell'Avv. RAFFAELLA SPINELLI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025 il difensore di parte ricorrente concludeva riportandosi al proprio ricorso introduttivo e chiedendone l'accoglimento.
Il PM, in data 10/10/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2025, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome ” Per_1 in luogo di;
in particolare, parte ricorrente deduceva di avere 26 anni, di essere nubile Parte_1
e senza figli;
che ella presentava una condizione di varianza di genere di tipo gino-androide in quanto, nata biologicamente femmina, percepiva in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di
1 uomo e l'appartenenza al genere maschile;
che, sin dall'infanzia, aveva gradualmente maturato l'idea di avere una incongruenza tra il genere biologico femminile e il suo vissuto di appartenenza al genere maschile;
che durante la pubertà aveva avvertito in modo più evidente il proprio disagio connesso all'identità di genere (maschile) con lo sviluppo dei caratteri sessuali (femminili), giungendo alla consapevolezza che tale disagio era riconducibile all'incongruenza di genere;
che nel 2023, al fine di avviare il percorso legale di affermazione di genere, si era rivolta alla U.O.C. di Psichiatria e
Psicologia dell'A.O.U. Federico II di Napoli (NA) per approfondire e valutare la presenza di tratti temperamentali tipici del genere maschile;
che in tale sede le era stata formulata una prima diagnosi di Disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione; che successivamente aveva avviato l'assunzione di testosterone, ancora in corso;
che la valutazione psicologica era stata poi ripetuta e aggiornata nel mese di gennaio
2025 e che le era stata confermata la precedente diagnosi di Disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione; che parte ricorrente era completamente consapevole della propria identificazione nel genere maschile e, come anche emerso dalle consultazioni psicologiche, era pronto ad affermarsi come uomo, attraverso la rettificazione dei suoi dati anagrafici, con il genere maschile e il nome ”. Per_1
All'udienza del 30/09/2025, il Giudice preliminarmente dava atto che parte ricorrente si presentava in abiti maschili e con la barba, ed aveva un tono di voce spiccatamente maschile. Si procedeva all'ascolto di parte ricorrente, la quale dichiarava: “Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento.
Ho 26 anni, quasi 27; abito a Napoli da solo in una casa nel quartiere Fuorigrotta con il sostegno economico dei miei genitori;
studio cinema a Napoli. Ho 3 sorelle più piccole, che sono le figlie di mio padre e dell'attuale moglie. Mi sono sottoposto alla mastectomia nel mese di marzo 2025 con un intervento effettuato in Spagna, a Barcellona. I costi dell'intervento sono stati sostenuti dai miei genitori che mi supportano nel mio percorso di transizione. Ho un lavoretto che consiste nell'accompagnare i bambini a fare attività sportiva. Non ricordo un momento preciso da bambino in cui ho avuto consapevolezza del mio sentirmi non appartenente al genere femminile;
ricordo, e mi hanno detto mia madre e mia nonna, che mi facevo chiamare perché era un nome che potevo Per_2 declinare in entrambi i generi. Mi sono sempre sentito poco a mio agio nel mio corpo e pesavo di più di adesso, era un modo per nascondere le forme e pensavo che fosse il peso che non mi piacesse;
in realtà, nel periodo delle scuole superiori ho preso piano piano consapevolezza di me stesso, che ho sempre avuto ma non sapevo come spiegare;
l'ho poi detto a mia madre, che mi ha sempre supportato al 100%, e, con l'aiuto della moglie di mio padre e delle mie sorelle, anche mio padre lo ha accettato.
Oggi la mia famiglia mi supporta a pieno;
mi sono reso conto con la terapia psicologica che io ero
2 sempre arrabbiato ma in realtà questa rabbia derivava dal fatto che non accettavo e non volevo accettare le mie forme femminili;
oggi quella rabbia è sparita e quando apro l'armadio per vestirmi non ho alcun problema a mettermi qualsiasi cosa perché è il mio corpo che mi piace. Ho una relazione stabile con una ragazza da un anno e tre mesi. Penso che proseguirò le terapie chirurgiche di attribuzione del sesso maschile ma con molta calma perché si tratta di interventi costosi ed io, trattandosi del mio corpo, devo essere assolutamente certo del risultato. Il nome che ho scelto è una specie di anagramma del nome che mi è stato attribuito dai miei genitori - o dead name - e del mio cognome, e tra i risultati possibili è quello che mi è piaciuto di più.”
All'esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale. Il difensore concludeva riportandosi al ricorso, rinunciando ai termini di legge. Il Giudice riservava al Collegio per la decisione, mandando al PM per le sue conclusioni.
In data 10/10/2025, il PM concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica, ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione
3 del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano
4 risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'
[...]
, Controparte_1
, si è evidenziato Controparte_2 in una condizione di Disforia di Genere in soggetto femminile Parte_1 adulto in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione (relazione del 30/11/2023 a firma del Prof. Dott. . Persona_3
Inoltre, dalla relazione medica dell'AOU Federico II di Napoli, Unità Operativa Complessa di
Psichiatria e Psicologia, Ambulatorio di Controparte_2
Genere, del 09/01/2025, a firma del Prof. Dott. le cui conclusioni sono condivise da Persona_3 questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente è possibile confermare la diagnosi già precedentemente posta di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto in assenza di
Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della sua piena consapevolezza della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. La di ridurre in maniera Pt_1 sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda necessitata/o ad esibire i propri Parte_2 documenti di identità, oltre che consentirle/gli un successivo più agevole accesso al mondo del lavoro. D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della irreversibilità e delle possibili complicanze nel post-operatorio degli interventi chirurgici confermativi del genere cui intenderebbe sottoporsi (mastectomia radicale, isteroannessiectomia bilaterale con eventuale falloplastica) si ritiene un miglioramento delle condizioni psicologiche e
5 sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari raggiungibile attraverso di essi”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
30/09/2025. Nell'occasione ha confermato di voler dare seguito al Parte_1 procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di Parte_1 riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome ” in luogo del nome . Per_1 Parte_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso Parte_1 femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome
6 debba essere modificata in ” (Atto n. 518, parte I, serie A - Anno Parte_1 Per_1
1998 - Comune di Napoli).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Eva Scalfati
7 8
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 8799 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sammichele di Bari (BA) alla via T. Tasso, n. 21/2, presso lo studio dell'Avv. RAFFAELLA SPINELLI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025 il difensore di parte ricorrente concludeva riportandosi al proprio ricorso introduttivo e chiedendone l'accoglimento.
Il PM, in data 10/10/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/04/2025, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome ” Per_1 in luogo di;
in particolare, parte ricorrente deduceva di avere 26 anni, di essere nubile Parte_1
e senza figli;
che ella presentava una condizione di varianza di genere di tipo gino-androide in quanto, nata biologicamente femmina, percepiva in modo chiaro, stabile e consapevole la propria identità di
1 uomo e l'appartenenza al genere maschile;
che, sin dall'infanzia, aveva gradualmente maturato l'idea di avere una incongruenza tra il genere biologico femminile e il suo vissuto di appartenenza al genere maschile;
che durante la pubertà aveva avvertito in modo più evidente il proprio disagio connesso all'identità di genere (maschile) con lo sviluppo dei caratteri sessuali (femminili), giungendo alla consapevolezza che tale disagio era riconducibile all'incongruenza di genere;
che nel 2023, al fine di avviare il percorso legale di affermazione di genere, si era rivolta alla U.O.C. di Psichiatria e
Psicologia dell'A.O.U. Federico II di Napoli (NA) per approfondire e valutare la presenza di tratti temperamentali tipici del genere maschile;
che in tale sede le era stata formulata una prima diagnosi di Disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione; che successivamente aveva avviato l'assunzione di testosterone, ancora in corso;
che la valutazione psicologica era stata poi ripetuta e aggiornata nel mese di gennaio
2025 e che le era stata confermata la precedente diagnosi di Disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di disordini della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione; che parte ricorrente era completamente consapevole della propria identificazione nel genere maschile e, come anche emerso dalle consultazioni psicologiche, era pronto ad affermarsi come uomo, attraverso la rettificazione dei suoi dati anagrafici, con il genere maschile e il nome ”. Per_1
All'udienza del 30/09/2025, il Giudice preliminarmente dava atto che parte ricorrente si presentava in abiti maschili e con la barba, ed aveva un tono di voce spiccatamente maschile. Si procedeva all'ascolto di parte ricorrente, la quale dichiarava: “Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento.
Ho 26 anni, quasi 27; abito a Napoli da solo in una casa nel quartiere Fuorigrotta con il sostegno economico dei miei genitori;
studio cinema a Napoli. Ho 3 sorelle più piccole, che sono le figlie di mio padre e dell'attuale moglie. Mi sono sottoposto alla mastectomia nel mese di marzo 2025 con un intervento effettuato in Spagna, a Barcellona. I costi dell'intervento sono stati sostenuti dai miei genitori che mi supportano nel mio percorso di transizione. Ho un lavoretto che consiste nell'accompagnare i bambini a fare attività sportiva. Non ricordo un momento preciso da bambino in cui ho avuto consapevolezza del mio sentirmi non appartenente al genere femminile;
ricordo, e mi hanno detto mia madre e mia nonna, che mi facevo chiamare perché era un nome che potevo Per_2 declinare in entrambi i generi. Mi sono sempre sentito poco a mio agio nel mio corpo e pesavo di più di adesso, era un modo per nascondere le forme e pensavo che fosse il peso che non mi piacesse;
in realtà, nel periodo delle scuole superiori ho preso piano piano consapevolezza di me stesso, che ho sempre avuto ma non sapevo come spiegare;
l'ho poi detto a mia madre, che mi ha sempre supportato al 100%, e, con l'aiuto della moglie di mio padre e delle mie sorelle, anche mio padre lo ha accettato.
Oggi la mia famiglia mi supporta a pieno;
mi sono reso conto con la terapia psicologica che io ero
2 sempre arrabbiato ma in realtà questa rabbia derivava dal fatto che non accettavo e non volevo accettare le mie forme femminili;
oggi quella rabbia è sparita e quando apro l'armadio per vestirmi non ho alcun problema a mettermi qualsiasi cosa perché è il mio corpo che mi piace. Ho una relazione stabile con una ragazza da un anno e tre mesi. Penso che proseguirò le terapie chirurgiche di attribuzione del sesso maschile ma con molta calma perché si tratta di interventi costosi ed io, trattandosi del mio corpo, devo essere assolutamente certo del risultato. Il nome che ho scelto è una specie di anagramma del nome che mi è stato attribuito dai miei genitori - o dead name - e del mio cognome, e tra i risultati possibili è quello che mi è piaciuto di più.”
All'esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale. Il difensore concludeva riportandosi al ricorso, rinunciando ai termini di legge. Il Giudice riservava al Collegio per la decisione, mandando al PM per le sue conclusioni.
In data 10/10/2025, il PM concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica, ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione
3 del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano
4 risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'
[...]
, Controparte_1
, si è evidenziato Controparte_2 in una condizione di Disforia di Genere in soggetto femminile Parte_1 adulto in assenza di Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di pre-transizione (relazione del 30/11/2023 a firma del Prof. Dott. . Persona_3
Inoltre, dalla relazione medica dell'AOU Federico II di Napoli, Unità Operativa Complessa di
Psichiatria e Psicologia, Ambulatorio di Controparte_2
Genere, del 09/01/2025, a firma del Prof. Dott. le cui conclusioni sono condivise da Persona_3 questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente è possibile confermare la diagnosi già precedentemente posta di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto in assenza di
Disordine della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del nuovo colloquio clinico effettuato, della piena assunzione da anni di un ruolo di genere maschile, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della sua piena consapevolezza della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire alla/al sig.ra/sig. La di ridurre in maniera Pt_1 sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda necessitata/o ad esibire i propri Parte_2 documenti di identità, oltre che consentirle/gli un successivo più agevole accesso al mondo del lavoro. D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto della irreversibilità e delle possibili complicanze nel post-operatorio degli interventi chirurgici confermativi del genere cui intenderebbe sottoporsi (mastectomia radicale, isteroannessiectomia bilaterale con eventuale falloplastica) si ritiene un miglioramento delle condizioni psicologiche e
5 sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli dalla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari raggiungibile attraverso di essi”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
30/09/2025. Nell'occasione ha confermato di voler dare seguito al Parte_1 procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di Parte_1 riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome ” in luogo del nome . Per_1 Parte_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso Parte_1 femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome
6 debba essere modificata in ” (Atto n. 518, parte I, serie A - Anno Parte_1 Per_1
1998 - Comune di Napoli).
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Eva Scalfati
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